Improcedibile
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/07/2025, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06756/2025REG.PROV.COLL.
N. 06216/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6216 del 2023, proposto dalla società Alma OL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Elisabetta Gardini, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 153 del 2023 avente ad oggetto l’impugnativa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 95 del 15 aprile 2019, ad oggetto “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” , nonché la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. 25161 del 3 ottobre 2019, ad oggetto “D.M. n. 95 del 2019 – Relazione di riferimento – Oss. ST .
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 95 del 15 aprile 2019, ad oggetto “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2019 nonché dalla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. 25161 del 3 ottobre 2019, ad oggetto “D.M. n. 95 del 2019 – Relazione di riferimento – Oss. ST .
2. In punto di fatto si rileva che la società Alma OL s.p.a. è attiva nel settore dell’energia ed è titolare di una raffineria di idrocarburi, sita in Ravenna, specializzata nella produzione di bitumi di alta gamma per usi stradali ed industriali. La Raffineria – codice IPPC 1.2 – è soggetta, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, a seguito del riesame complessivo ex art. 29 octies del citato decreto legislativo, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 283 del 15 ottobre 2018.
Il sito in cui è localizzata la raffineria è sottoposto a procedimento di bonifica.
Con nota prot. DVA/7099 del 15 marzo 2016, il Ministero ha avviato il procedimento per un esame della conformità della relazione di riferimento trasmessa dalla stessa società con nota del 22 dicembre 2015 rispetto ai requisiti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 272/2014, recante “Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v bis, del D.lgs. 152/2006” .
A seguito dell’intervenuto annullamento del suddetto decreto n. 272 del 13 novembre 2014, con la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. II bis, n. 11452/2017, l’Amministrazione ha sospeso l’istruttoria già avviata.
3. Con il d.m. n. 15 aprile 2019, n. 95 è stato adottato il “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v – bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” .
A seguito dell’entrata in vigore di tale provvedimento, con nota prot. 25980 dell’11 ottobre 2019, l’Amministrazione ha richiesto alla Commissione IPPC di voler riprendere la relativa attività istruttoria, per gli adempimenti di cui all’art. 29 ter , comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152 del 2006.
4. Avverso il suddetto decreto n. 95/2019 la società Alma OL s.p.a. ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
5. Il T.a.r. adito, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila).
6. La società ha proposto appello avverso la suindicata sentenza articolando sei motivi di diritto.
7. Il Ministero dell’ambiente si è costituito in giudizio.
8. Con deposito del 14 febbraio 2025 la società ha rinunciato all’appello ex art. 84 c.p.a. e ha chiesto la compensazione delle spese.
9. Il Ministero dell’Ambiente con nota del 6 marzo 2025 ha preso atto della rinuncia all’appello.
10. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2025 a causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
12. Pertanto, nel caso all’esame, avuto riguardo alla dichiarazione sopra indicata dell’appellante, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito e come da istanza dell’appellante a cui la intimata Amministrazione non si è opposta.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto in interesse.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO