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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. OS AR Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 23 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al 214 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Luciano Eugenio Parte_1 C.F._1
UL ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo, in Potenza, alla Piazza Vittorio Emanuele
II n. 14;
APPELLANTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 generale alle liti per atto del notaio all'avv. Vito di Noia, con domicilio eletto in Potenza, Persona_1 CP_ presso l'ufficio legale della sede in via Pretoria n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - appello avverso la sentenza n. 773/2022, pubblicata il
29/09/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. R. De Bonis.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revocare l'ingiunzione opposta e rideterminare gli importi eventualmente dovuti, come da ipotesi transattiva contenente ricognizione del debito di cui al n. 5 della produzione di parte di primo grado, il tutto previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza n.
773/2022, non sussistendone i presupposti di legge e, quanto al merito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, in via subordinata e salvo gravame, rigettarlo e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande introduttive del giudizio di primo grado;
in via ulteriormente subordinata, in caso di invalidazione anche solo parziale delle pretese creditorie oggetto di causa, condannare l'appellante a pagare la maggiore o minore somma per contributi, somme aggiuntive ed interessi di mora che venisse accertata nel corso del giudizio, oltre accessori maturati e maturandi, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 9/11/2022, chiedeva che, in accoglimento Parte_1 dello spiegato appello ed in riforma della sentenza n. 773/2022, pubblicata il 29/09/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. R. De Bonis, venisse accolta la domanda di primo grado, revocando l'ingiunzione opposta e rideterminando gli importi eventualmente dovuti, come da ipotesi transattiva contenente ricognizione del debito di cui al n. 5 della produzione di parte di primo grado, il tutto previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge.
Il Presidente, con decreti in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione, con udienza prevista per la trattazione della sola richiesta di sospensiva cautelare, per il giorno
9.02.2023 e, quanto al merito, per la data del 9 novembre 2023.
A seguito della regolare notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio CP_ l' in persona del legale rappresentante p.t., con memoria depositata in data 3.02.2023, rispetto alla sospensiva e, con memoria depositata in data 9.10.2023, per il giudizio di merito, concludendo, da un lato, per il non accoglimento della richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e, quanto al merito, per l'inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, per il rigetto dello stesso, con dichiarazione di infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande introduttive del giudizio di primo grado.
Con ordinanza del 13.04.2023, a seguito della riserva assunta all'udienza del 2.03.2023, veniva rigettata la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, per come formulata dall'appellante, ritenendo l'insussistenza dei gravi motivi.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza pubblica del 23 ottobre 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la Corte d'Appello decideva come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano. La sentenza appellata è la n. 773/2022, pubblicata il 29/09/2022, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dr. R. De Bonis, con la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dall'odierno appellante e veniva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4/2020, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite, per come liquidate in dispositivo.
CP_ Si legge in tale pronunciamento che, con l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4/2020 ottenuto dall' nei confronti dell'avv. , avente ad oggetto il pagamento da parte di quest'ultimo della somma di euro Pt_1
60.496,33, a lui corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado n. 771/2006 con la busta paga del settembre 2004 (per quanto riguarda la sorte) e con la busta paga del dicembre 2005 (per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria), oltre accessori come per legge, l'opponente aveva dedotto l'inammissibilità della domanda restitutoria, per sussistenza del giudicato. In particolare, aveva sostenuto quest'ultimo che si sarebbe formato il giudicato, rendendo la questione insuscettibile di ulteriore ricorso al CP_ giudice, sulla base del presupposto che la domanda di restituzione avanzata dall' nei confronti dell'avv.
e dell'avv. doveva ritenersi implicitamente rigettata dalla Corte di Appello territoriale, a Pt_1 CP_2 differenza di quanto avvenuto per gli avv.ti Camardese e Di MO, rigetto implicito rispetto al quale l'istituto aveva omesso di proporre ricorso in Cassazione. Tanto premesso, ha ritenuto il primo giudice, che, nel caso di specie, diversamente da quanto asserito dall'opponente, il mancato esame da parte della Corte CP_ di Appello territoriale della domanda di restituzione degli importi corrisposti dall' all'avv. , quale Pt_1 parte del giudizio di appello, integrasse il vizio di omessa pronuncia, atteso che, per aversi un'ipotesi di rigetto implicito, occorreva che il provvedimento accogliesse una tesi incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta oppure che venisse emessa una decisione implicante, per logica incompatibilità, il rigetto della domanda od eccezione. Continuava il primo giudice evidenziando che, nella vicenda di specie, non erano ravvisabili entrambi i presupposti, dal momento che la domanda di restituzione avanzata CP_ dall' in sede di appello nei confronti dell'avv. e non espressamente esaminata non poteva Pt_1 ritenersi incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia che, nell'accogliere l'appello dell'istituto previdenziale, aveva revocato tutti i decreti ingiuntivi ottenuti dagli avvocati dell'ente, compreso quello n. 228/08 emesso a favore dell'avv. ed aveva disposto, invece, la restituzione degli Pt_1 importi soltanto nei confronti di due delle parti in giudizio. Secondo il primo giudice, sussunta la fattispecie nell'omessa pronuncia, doveva conseguirne l'ammissibilità della riproposizione della domanda restitutoria CP_ da parte dell' in sede monitoria, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza della Cass. Civ., sez. Lav., ordinanza n. 14353, del 24.05.2019.
Con riferimento a tale parte di pronunciamento, ha dedotto l'appellante, a sostegno del primo motivo di gravame, che la Corte di Appello solo apparentemente non aveva “espressamente esaminato la domanda restitutoria avanzata nei confronti dell'avv. ”. Al contrario, considerato che erano state riunite ben Pt_1 quattro opposizioni a decreto ingiuntivo, la domanda restitutoria era una soltanto, quantunque indirizzata a quattro differenti soggetti. Conseguentemente, la predetta Corte aveva dovuto esaminare le domande una volta sola, trattandosi di posizioni, da un punto di vista della sussistenza dei presupposti generici di legge, ben sovrapponibili. Una volta evidentemente ritenuto sussistenti i requisiti, ha dovuto provvedere nei confronti dei quattro dei soggetti interessati, accogliendo la domanda soltanto per due di essi. Ne consegue che, il non avere accolto la domanda nei confronti dell'avv. costituisca una specifica scelta Pt_1 della Corte di Appello nonostante che, nel pronunciamento di cui si tratta, sia stato omesso un esplicito rigetto. Secondo l'appellante, dunque, la decisione emessa, contrariamente a quanto semplicisticamente affermato dal Tribunale, senza motivazione sul punto ma soltanto ripetendo un arresto giurisprudenziale non attinente, implica, per logica incompatibilità, il rigetto della specifica domanda restitutoria di cui si tratta.
Questa la prima doglianza dell'appellante, ritiene questa Corte di Appello che la stessa sia infondata e debba essere rigettata, per quanto si va qui a dire. Punctum movens del ragionamento non può non essere il decreto ingiuntivo n. 228/2003 emesso dal CP_ tribunale di Potenza, su richiesta dell'avv. , al quale l' aveva dato esecuzione versando nei Pt_1 confronti di quest'ultimo la somma di euro 60.496,13, somma che veniva richiesta in restituzione dall'istituto, per quanto di qui a poco si dirà e che aveva costituito l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di quest'ultimo, accolto con l'emanazione del decreto ingiunto n. 4/2020, oggetto dell'odierna opposizione. Al riguardo, deve evidenziarsi come risulti dagli atti del giudizio di primo grado CP_ l'effettiva corresponsione da parte dell' dell'importo di euro 60.496,33 a favore dell'avv. , in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado n. 771/2006, poi riformata dalla Corte di Appello di Potenza con il pronunciamento n. 458/2011, importo poi domandato in restituzione in via monitoria (si confronti la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato e, in particolare, la busta paga di settembre 2004 alla voce 127, quanto alla sorte capitale e quella di dicembre 2005, alle voci 3430 e 3432, quanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria). A fronte di ciò, deve essere analizzato il tenore del pronunciamento della Corte di Appello di Potenza di cui alla sentenza n. 458/2011 emessa nei confronti, per quanto di più immediato interesse, degli avvocati Di MO IN, Camardese IL,
[...]
e , in qualità di appellati/appellanti incidentali. Con essa, si legge nella Parte_1 Controparte_3 CP_ parte dispositiva, “definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti dall' nonché, in proprio, dai difensori dello stesso e con ricorsi del 16.05.2007, nei confronti di CP_4 CP_5 CP_6
Di MO IN, Camardese IL, e e sugli appelli incidentali Parte_1 Controparte_3 proposti da questi ultimi con memoria del 25.09.08, dell'11.10.2008, del 2.10.2008, avverso le sentenze del
Tribunale, g.l. di Potenza, n. 776/2006, n. 773/06, n. 771/06 e n. 770/06 in data 12.05.08, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e dichiarati assorbiti gli appelli incidentali, così provvede: CP_ accoglie, per quanto di ragione, gli appelli dell' e, per l'effetto, revoca gli opposti decreti ingiuntivi n.
219/03, n. 220/2003, n. 228/03, n. 224/03 in data 7.08.2003 e 17.09.2003, condannando gli appellati principali/appellanti incidentali alla restituzione di quanto percepito in forza CP_7 CP_8 dei medesimi titoli e compensa le spese del grado”. Nel dispositivo del suddetto pronunciamento, dunque, viene disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 228/2003 emesso dal tribunale di Potenza, su richiesta CP_ dell'avv. , ovvero quello in esecuzione del quale l' aveva versato nei suoi confronti la somma di Pt_1 euro 60.496,13 (di cui alla busta paga di settembre 2004 alla voce 127, quanto alla sorte capitale e quella di dicembre 2005, alle voci 3430 e 3432, quanto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria), somma che veniva richiesta in restituzione dall'istituto, per quanto di qui a poco si dirà e che aveva costituito l'oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di quest'ultimo, accolto con l'emanazione del decreto ingiunto n.
4/2020, oggetto dell'odierna opposizione.
Passando alla parte motiva del pronunciamento in questione, deve evidenziarsi come la Corte di Appello, CP_ nell'incipit della trattazione del merito, esordiva asserendo che l'appello dell' spiegato nei confronti, tra gli altri, dei quattro avvocati Di MO IN, Camardese IL, e Parte_1 Controparte_3 era fondato, evidenziando come, alla data di deposito di ciascuno dei ricorsi per decreto ingiuntivo da parte dei predetti legali, la delibera n. 89/2002 del Consiglio di Amministrazione, sulla quale gli stessi fondavano la loro pretesa, era stata già revocata e, pertanto, la fonte della loro pretesa era venuta meno e che correttezza e buona fede avrebbero dovuto suggerire, anche in considerazione delle qualità personali delle parti in causa, di utilizzare maggiore cautela nell'intraprendere l'azione anche in via monitoria. Continua la motivazione della sentenza, spiegando per quale motivo il diritto alla ripartizione dei compensi ai professionisti dell'ufficio legale non possa dirsi pari a tutta la trattenuta fissata nel 2% quanto, piuttosto, alla parte che verrà individuata in sede di contrattazione collettiva, accomunando, in tale ricostruzione le posizioni dei quattro appellati, salvo a disporre la restituzione delle somme di cui ai decreti ingiuntivi n.
219/2003 e 220/2003 solo nei confronti degli avv. Camardese e Di MO e non anche nei confronti degli avvocati e pur revocando nei loro confronti i decreti ingiuntivi nn. 228/2008 rispetto al Pt_1 CP_2 primo e n. 224/2003, rispetto al secondo, senza fornire spiegazione alcuna della suddetta differenziazione nella motivazione del provvedimento. Orbene, a fronte di ciò, lungi dal potersi parlare di un giudicato implicito, per come asserito dall'odierno appellante, proprio in considerazione del fatto che erano state riunite ben quattro opposizioni a decreto ingiuntivo e che, conseguentemente, la predetta Corte aveva dovuto esaminare le domande una volta sola, trattandosi di posizioni, da un punto di vista della sussistenza dei presupposti generici di legge, assolutamente sovrapponibili, il non avere esplicitamente rigettato la domanda di restituzione dell'istituto, formulata nei confronti dell'avv. , pur revocando il decreto ingiuntivo n. 228/2008 emesso in suo Pt_1 favore, nell'accogliere l'appello dell'istituto, senza peraltro fornire motivazione alcuna circa la differenziazione di quest'ultima posizione rispetto a quelle speculari degli avvocati Camardese e Di
MO, fino a quel momento trattate congiuntamente, fa ragionevolmente pensare ad una omessa pronuncia da parte dei giudici secondo grado, per come correttamente qualificata nella sentenza di primo grado.
Ed invero, a fronte di un iter motivazionale assolutamente in linea con l'omessa restituzione ed evidentemente incompatibile con una pronuncia di segno contrario, verosimilmente omessa per una svista motivazionale, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, in mancanza di proposizione di ricorso per
Cassazione da parte dell'istituto a fini di emendatio, ben avrebbe fatto quest'ultimo ad azionare la procedura del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e tanto in conformità a quanto asserito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 14253, del 24.05.2019), nel pronunciamento richiamato nella sentenza di primo grado e che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, si reputa, assolutamente pertinente alla fattispecie concreta.
Passando poi alla disamina della restante parte della sentenza gravata ovvero a quella riguardante la contestazione del quantum dovuto da parte dell'opponente, dovendo la pretesa monitoria avere ad oggetto i soli minori importi corrisposti in via conciliativa agli altri legali dell'ente ed indicati nella bozza di transazione in atti, da ritenersi quali ricognizione del minor debito da parte dell'istituto, ha affermato il primo giudice che anche tale argomentazione andava disattesa sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 6034 del 6.03.2008), secondo cui le concessioni e le rinunzie fatte dalle parti a scopo transattivo, laddove non raggiungano l'effetto desiderato, non presuppongono l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentano il riconoscimento del diritto altrui. Ha precisato ancora il giudicante che, anche a volere aderire alla tesi di CP_ parte opponente, ammettendo un riconoscimento del debito da parte dell' si tratterebbe di un riconoscimento privo di effetto vincolante, atteso il definitivo accertamento giudiziale dell'infondatezza del fatto da cui traevano origine le rivendicazioni economiche da parte dell'avv. . Pt_1
Si è doluto di questa parte del pronunciamento quest'ultimo, articolando un secondo motivo di gravame con il quale richiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la caratteristica di riconoscimento di debito all'accordo proposto e, conseguentemente, una diversa determinazione dell'importo eventualmente dovuto. Evidenziava come nella transazione proposta e non conclusa era espressamente scritto “tale accordo…prevede che deve essere applicato in modo da non comportare aggravi o duplicazioni dei compensi… rispetto a quelli previsti…” e, poi, al numero 2 delle condizioni “le parti danno atto che l'importo dovuto è di euro 32.180,18… e, al n. 3, “in considerazione del CP_ fatto che l' ha corrisposto…un importo lordo superiore a quello spettante, pari ad euro 21.737,14. CP_ Aggiungeva l'appellante che, tenuto conto che l'accordo veniva stilato dall' e che i conteggi venivano predisposti dallo stesso, doveva essere evidente che l'importo giusto eventualmente da richiedere in restituzione fosse, appunto, quello di euro 32.480,18.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che anche questo secondo motivo di censura della sentenza impugnata sia infondato, potendosi anche in questo caso condividere la ricostruzione effettuata dal primo giudice, per i seguenti motivi. L'atto di transazione a cui si fa riferimento non veniva a concludersi, rimanendo alla stregua di mera proposta, per legittima scelta dell'appellante, con la conseguenza che non può in esso individuarsi un riconoscimento del debito da parte dell'istituto nei confronti dell'avv. , non foss'altro perché Pt_1
l'accordo transattivo implica, in sé, la sussistenza di reciproche concessioni e, pertanto, l'istituto poteva essersi determinato in un senso in ragione della concessione della controparte e non già perché intendesse riconoscere il debito nell'ammontare quantificato nella proposta transattiva.
A ciò va aggiunto che, una volta abbandonata dalle parti la strada dell'accordo transattivo accettando l'alea giudiziale, l'intervenuta pronuncia giudiziale, seppur con i limiti di cui si è detto, si pone in linea di superamento di qualsivoglia tentato accordo, con la conseguenza di non potere invocare nuovamente quest'ultimo al fine di riempire il vulnus dell'omessa pronuncia.
A tutte le predette considerazioni deve, pertanto, conseguire il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse devono seguire la soccombenza e, pertanto, deve disporsi la condanna dell'appellante al pagamento delle stesse, liquidate come in dispositivo (applicando il
D.M. n. 55 del 2014 nel parametro minimo), oltre accessori come per legge.
Stanti gli esiti del giudizio, l'appellante deve essere dichiarato tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. CP_ 214 del ruolo generale dell'anno 2022 proposto da nei confronti di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato, liquidandole in euro 4.997,00, oltre iva, cpa e cf come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa OS AR dott. Roberto Spagnuolo