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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 645/2022 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Crimi
[...]
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, quale mandatario della appresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di GL, la
[...]
proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3942018000276978200, notificatole dall' in CP_1 data 30.10.18, al fine di sentir dichiarare non più dovuto il pagamento del carico contributivo da esso portato.
Il suddetto avviso di addebito traeva origine dalla richiesta di regolarizzazione contributiva relativa alla posizione del lavoratore - che aveva richiesto l'intervento Parte_3 dell'Ispettorato del Lavoro, conclusosi con l'accertamento di un rapporto lavorativo subordinato tra questi e l'associazione opponente per il periodo 2009/2016 - per un ammontare complessivo di €
41.488,38.
A sostegno della propria domanda articolava tre motivi: l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito opposto;
l'assenza di titolo esecutivo legittimante la pretesa ed infine l'infondatezza, nel merito, della pretesa contributiva.
Si costituiva in giudizio l' contestando in toto il ricorso della Scuola, affermando che tra CP_1
l'opponente e il era di fatto intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che pertanto Pt_3 sussisteva l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale, a prescindere dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera fossero stati in tutto o in parte soddisfatti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata rigettata.
Il Giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari circa la nullità della notifica ed accertata l'esistenza di un autonomo potere sanzionatorio in capo all'istituto resistente, ha ritenuto che all'esito della prova testimoniale fossero emersi gli indici sintomatici della subordinazione.
Valorizzando, in particolare, le dichiarazioni dei testi (coordinatore e responsabile didattico Tes_1 dell'unico corso di laurea della scuola), e (docenti presso la Scuola Tes_2 Tes_3 Parte_1
” ) – che hanno riferito di una presenza continuativa del presso la sede della
[...] Pt_1 Pt_3
e non limitata ai fine settimana (unico periodo, va evidenziato, nel quale si svolgevano i Pt_1 predetti corsi DITALS); di come l'attività amministrativa e di orientamento del non solo si Pt_3 svolgeva anche al di fuori dei corsi DITALS, ma addirittura prevedeva la facoltà di proporre a studenti rivelatisi particolarmente dotati nell'ambito dei corsi ordinari dei veri e propri incarichi di docenza nei predetti corsi specialistici e di come il fosse il punto di riferimento amministrativo Pt_3 per i suoi colleghi e per gli studenti – ha desunto, quanto al concreto contenuto del rapporto tra la opponente ed il “che quest'ultimo e il svolgevano a ben vedere il medesimo Pt_1 Pt_3 Pt_4 lavoro, occupandosi delle stesse incombenze: il tutto, va evidenziato, all'interno di un'organizzazione quanto mai numericamente ristretta (cfr. dichiarazioni teste sul punto). Tes_3
Tale rilievo fattuale risulta insanabilmente in contrasto con la tesi della presenza occasionale del
sostenuta come detto dalla parte opponente”; che anche dalle mail prodotte in atti Pt_3 dall' ed allegate al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dell'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria datato 26.2.18, emergeva chiaramente l'impossibilità di limitare la partecipazione del alle attività della scuola come semplice e disinteressato aiuto Pt_3 prestato occasionalmente alla moglie ed alla figlia nella realizzazione dei soli corsi DITALS, emergendo, al contrario, dalle stesse la continua, costante presenza dello stesso nell'ambito dell'attività amministrativa (e non solo) della Scuola . Parte_1
Ha pertanto ritenuto dimostrato dal complessivo compendio probatorio che “Il all'interno Pt_3 dell'organizzazione dell'opponente, si è infatti occupato in modo costante e continuativo, con funzioni di direzione, gestione e controllo dell'unità organizzativa, dei rapporti con i docenti, con gli studenti, i corsisti -i quali si rivolgevano a lui per qualsiasi problema organizzativo, come referente della direzione – ma anche con i fornitori e con soggetti esterni interessati alla collaborazione con la L'insieme di tali considerazioni porta quindi il giudicante, in Pt_1 definitiva, a ritenere tale ricostruzione dei fatti più credibile rispetto a quella prospettata dall'opponente, per come obiettivamente riscontrata dal solo teste (rispetto al quale va Pt_4 tuttavia considerato, in senso critico, anche l'attuale permanere di un rapporto lavorativo con la stessa scuola, in un contesto caratterizzato – come visto – dalla presenza di forti legami amicali e di condivisione valoriale: cfr. dichiarazioni teste . Quanto all'orario di lavoro, lo stesso Tes_3 può essere desunto da quello dichiarato dallo stesso (7.15/18.00) per come oggettivamente Pt_3 riscontrato dalla già citata teste con riferimento all'orario dei corsi (dalle 8.30 alle 17.30), Tes_4 considerando anche le necessarie attività preparative e conclusive degli stessi (…).
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
, articolando due motivi.
[...]
Con il primo motivo ha dedotto l'inammissibilità della avviata procedura di riscossione del credito,
a causa della mancanza di un titolo esecutivo fondante la pretesa. Ha rilevato, in particolare, che in data 06.03.2018 veniva notificato al legale rappresentante della Scuola ” Parte_1 verbale unico di accertamento n. RC00000/2018-38-01 con contestuale illecito amministrativo e sanzione amministrativa pari ad euro 12.000,00, al quale tuttavia non faceva seguito l'ordinanza ingiunzione di pagamento, ex art. 5, comma 1, Dlgs. 149/2015; che la mancata notifica del suddetto atto, oltre ad impedire alla Scuola di difendersi giudizialmente, ha comportato la nullità ed inefficacia dell'atto impugnato, dal momento che nessun titolo esecutivo, in assenza di emissione della predetta ordinanza ingiunzione, era possibile porre a fondamento dell'avviso di addebito oggi contestato.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure, non valutando correttamente le dichiarazioni rese dai testi, ha ritenuto erroneamente che l'attività lavorativa del fosse di natura Pt_3 subordinata. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi, in particolare e è Testimone_5 Tes_6 emerso chiaramente come l'attività del fosse prestata in maniera del tutto volontaria, al fine Pt_3 di dare una mano alla moglie ed alla figlia che lavoravano presso l'Istituto e che dal complessivo quadro istruttorio non sono emersi elementi sufficienti a provare il vincolo di subordinazione tra le parti. Ha ribadito che l'attività del è stata prestata per finalità di solidarietà e non lucrative e Pt_3 che pertanto deve essere ricondotta ad un rapporto diverso, fondato sul “affectionis vel benevolentiae causa”, e caratterizzato dalla gratuità della prestazione.
Si è costituito l' , rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei CP_1 motivi e nel merito contestando in toto le argomentazioni difensive di controparte. Ha interposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha compensato le spese legali dal momento che la compensazione è consentita soltanto in alcune ipotesi che non ricorrono nella controversia in esame.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, a causa della riorganizzazione legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. in quanto l'atto di appello, indica chiaramente i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze in base alle quali emergono gli errori di diritto e la loro rilevanza.
Questa Corte aderisce all'orientamento granitico della Cassazione per cui: “ Non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello (Cass. SS.UU.2017/2017).
Parimenti infondata è l'eccezione circa la nullità/ illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, per essere stato emesso in assenza di un valido titolo quale l'ordinanza ingiunzione dell'ITL. Sul punto come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, l' è dotato di un CP_1 autonomo potere sanzionatorio per cui l'Istituto ha correttamente operato, considerata la cogenza dei termini di decadenza dall'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 25 decreto legislativo n. 46/99.
Quanto al merito, l'appello è fondato.
Appare opportuno effettuare una breve ricognizione dei tratti distintivi del lavoro subordinato.
Prendendo le mosse dalla definizione codicistica del rapporto di lavoro subordinato, contenuta nell'art. 2094 c.c., occorre evidenziare che tra i diversi criteri in base ai quali il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e dalla prestazione d'opera coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. quello decisivo è rappresentato dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione (sul valore meramente sussidiario di elementi quali la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario di lavoro, v. tra tante Cass. 12926/99; Cass. 9900/2003 Cass. 13375/2003).
Per orientamento consolidato, tutti gli altri elementi, dall'obbligo di orario, alle modalità della retribuzione, sono compatibili sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo, tanto più se reso nella forma della cosiddetta parasubordinazione.
Rappresenta poi ius receptum il principio secondo il quale ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo,
a seconda delle modalità del suo svolgimento (tra tante, v. Cass. 7171/03).
Deve quindi affermarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato è costituito dalla eterodirezione, intesa quale assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia, e l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Il potere direttivo in cui si estrinseca l'eterodirezione consiste nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime (Cass n.
11203/2003; Cass. n. 17549/2003).
E' stato inoltre precisato che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro ed identificarsi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza (Cass. n. 26986/2009).
E' stato anche rilevato (Cass. 11203/03, cit.) che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con il lavoro autonomo, ed assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare.
Lo svolgimento dell'attività nei locali aziendali, l'inserimento stabile di una prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale, l'uso di attrezzature della società, l'espletamento della prestazione durante l'orario di lavoro praticato in azienda e la sospensione della stessa durante le ferie annuali aziendali sono circostanze che la Cassazione ha definito non decisive (Cass. 17549/2003), se non sono accompagnate dal potere disciplinare del datore di lavoro, di tal che l'eventuale deviazione della prestazione rispetto alle direttive del datore costituisce condotta sanzionabile, e non solo, ad esempio, motivo di recesso dal rapporto di collaborazione autonoma.
Chiariti, dunque, i tratti salienti della subordinazione, dall'esame del compendio probatorio acquisito (prove testi e verbali ispettivi) – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- non
è emersa la prova della subordinazione.
La sentenza impugnata fa discendere la natura subordinata del rapporto di lavoro del dalle Pt_3 dichiarazioni dei testi che avrebbero riferito di una presenza costante dello stesso all'interno dei locali della scuola e che hanno confermato lo svolgimento da parte sua di attività amministrative di gestione dei rapporti con i professori e gli alunni, con continuità ed all'interno dei locali aziendali.
Pur tuttavia, dalle dichiarazioni rese sia dinanzi agli ispettori e sia in sede di deposizione testimoniale nulla è emerso in ordine al requisito della eterodirezione, ovvero all'assoggettamento del lavoratore alle direttive datoriali che valgano a ricondurre il rapporto – già a livello di prospettazione – nel paradigma della subordinazione.
Non è emerso in alcun modo come le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del fossero soggette ad ordini ed a controlli e manca la prospettazione di elementi concreti che Pt_3 consentano di ritenere che l'attività lavorativa del all'interno della scuola, fosse disciplinata Pt_3 nel contenuto, nelle modalità e nelle finalità e che fosse soggetta a direttive e controlli.
Ed invero dalle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori ed in sede testimoniale dal personale operante nella scuola, si apprende che la presenza del era costante nella scuola e che si Pt_3 occupava in generale della gestione della stessa (dall'attività informativa sui corsi, all'attività amministrativa, alla fornitura di macchinari – stampanti, macchine da caffè ecc.), a presenziare nei lavori di manutenzione;
che era cioè un punto di riferimento per docenti ed alunni al quale poter chiedere ogni cosa. Nessuno, tuttavia, è stato in grado di riferire che ruolo esattamente avesse all'interno della scuola, quali mansioni cioè gli fossero state assegnate, che orario svolgesse e se avesse una precisa collocazione in qualche ufficio o postazione. Gli stessi testi riferiscono di averlo visto svolgere le mansioni più disparate, finanche aiutare il docente autorizzato dal direttore Pt_5 ad utilizzare i locali aziendali, nella preparazione di seminari di medicina alternativa (attività avulsa dalle finalità della e di averlo visto come presenza costante tutti i giorni, sia la mattina sia il Pt_1 pomeriggio, in svariati luoghi (o nell'atrio o in segreteria o in direzione o in giro per la scuola).
Le risultanze istruttorie mal si conciliano con un rapporto lavorativo di natura subordinata, essendo rimasto estraneo al rapporto che legava il alla scuola l'aspetto della eterodirezione e cioè la Pt_3 soggezione alle determinazioni datoriali circa le mansioni, i giorni e gli orari della prestazione,
l'assegnazione ad un ufficio e ad una postazione. Non è dubbio che il svolgesse attività Pt_3 all'interno della scuola, peraltro con continuità, ma non vi è prova che le svolgesse in osservanza di direttive che lo vincolavano ad orari ed a risultati, nè che fosse sottoposto a potere di controllo e disciplinare. Il quadro che è emerso è nel senso, invece, di una collaborazione all'interno della scaturita dallo stretto legame di amicizia tra lo stesso ed il direttore, in cui prevaleva Pt_1
l'autonomia del ad occuparsi, di volta in volta ed in base alle contingenze, di vari aspetti legati Pt_3 alla gestione ed all'organizzazione, riconducibile ad altre forme di lavoro diverse dalla subordinazione.
Di particolare rilievo, in tale direzione, appare la deposizione del teste , responsabile e Tes_7 coordinatore del corso di laurea, laddove ha raccontato delle rimostranze dei docenti al responsabile e al direttore, poiché non riconoscevano alcun titolo al nel controllare i loro accessi, e della
Pt_3 risposta del direttore che in effetti confermò che il non aveva alcun titolo a farlo. Tanto denota
Pt_3 il carattere informale dell'attività svolta dal all'interno del centro, priva di una precisa
Pt_3 collocazione all'interno dell'organigramma, nella quale – nonostante venisse elargito al un
Pt_3 contributo economico, per come dichiarato dallo stesso , poiché titolare unicamente di una Pt_6 pensione di invalidità – prevaleva, secondo gli intenti delle parti, la natura volontaria della prestazione e lo spirito solidaristico della collaborazione e condivisione, scaturenti dal vincolo di amicizia con il legale rappresentante dell'Istituto e dall'inserimento della moglie e della figlia all'interno della Scuola.
L'appello incidentale va rigettato in quanto è assorbito dalle ragioni che precedono, in forza delle quali, in riforma della sentenza impugnata, va accolto l'originario ricorso.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi del IV° scaglione DM 55/14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] CP_1
512/2022 emessa in data 11/03/2022 dal Tribunale- GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originaria domanda e dichiara non dovute le somme portate nell'avviso di addebito impugnato;
CP_ 2) Condanna alle spese del doppio grado di giudizio, che, distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario, liquida per il primo grado in € 3809,00 e per il secondo grado in € 4996,00 oltre spese generali iva e cp come per legge e rimborso contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 645/2022 R.G.L. e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore
[...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Crimi
[...]
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, – che agisce in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, quale mandatario della appresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di GL, la
[...]
proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3942018000276978200, notificatole dall' in CP_1 data 30.10.18, al fine di sentir dichiarare non più dovuto il pagamento del carico contributivo da esso portato.
Il suddetto avviso di addebito traeva origine dalla richiesta di regolarizzazione contributiva relativa alla posizione del lavoratore - che aveva richiesto l'intervento Parte_3 dell'Ispettorato del Lavoro, conclusosi con l'accertamento di un rapporto lavorativo subordinato tra questi e l'associazione opponente per il periodo 2009/2016 - per un ammontare complessivo di €
41.488,38.
A sostegno della propria domanda articolava tre motivi: l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito opposto;
l'assenza di titolo esecutivo legittimante la pretesa ed infine l'infondatezza, nel merito, della pretesa contributiva.
Si costituiva in giudizio l' contestando in toto il ricorso della Scuola, affermando che tra CP_1
l'opponente e il era di fatto intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che pertanto Pt_3 sussisteva l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale, a prescindere dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera fossero stati in tutto o in parte soddisfatti.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il ricorso veniva rigettato e le spese di lite compensate.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata rigettata.
Il Giudice di prime cure, superate le eccezioni preliminari circa la nullità della notifica ed accertata l'esistenza di un autonomo potere sanzionatorio in capo all'istituto resistente, ha ritenuto che all'esito della prova testimoniale fossero emersi gli indici sintomatici della subordinazione.
Valorizzando, in particolare, le dichiarazioni dei testi (coordinatore e responsabile didattico Tes_1 dell'unico corso di laurea della scuola), e (docenti presso la Scuola Tes_2 Tes_3 Parte_1
” ) – che hanno riferito di una presenza continuativa del presso la sede della
[...] Pt_1 Pt_3
e non limitata ai fine settimana (unico periodo, va evidenziato, nel quale si svolgevano i Pt_1 predetti corsi DITALS); di come l'attività amministrativa e di orientamento del non solo si Pt_3 svolgeva anche al di fuori dei corsi DITALS, ma addirittura prevedeva la facoltà di proporre a studenti rivelatisi particolarmente dotati nell'ambito dei corsi ordinari dei veri e propri incarichi di docenza nei predetti corsi specialistici e di come il fosse il punto di riferimento amministrativo Pt_3 per i suoi colleghi e per gli studenti – ha desunto, quanto al concreto contenuto del rapporto tra la opponente ed il “che quest'ultimo e il svolgevano a ben vedere il medesimo Pt_1 Pt_3 Pt_4 lavoro, occupandosi delle stesse incombenze: il tutto, va evidenziato, all'interno di un'organizzazione quanto mai numericamente ristretta (cfr. dichiarazioni teste sul punto). Tes_3
Tale rilievo fattuale risulta insanabilmente in contrasto con la tesi della presenza occasionale del
sostenuta come detto dalla parte opponente”; che anche dalle mail prodotte in atti Pt_3 dall' ed allegate al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dell'Ispettorato CP_1
Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria datato 26.2.18, emergeva chiaramente l'impossibilità di limitare la partecipazione del alle attività della scuola come semplice e disinteressato aiuto Pt_3 prestato occasionalmente alla moglie ed alla figlia nella realizzazione dei soli corsi DITALS, emergendo, al contrario, dalle stesse la continua, costante presenza dello stesso nell'ambito dell'attività amministrativa (e non solo) della Scuola . Parte_1
Ha pertanto ritenuto dimostrato dal complessivo compendio probatorio che “Il all'interno Pt_3 dell'organizzazione dell'opponente, si è infatti occupato in modo costante e continuativo, con funzioni di direzione, gestione e controllo dell'unità organizzativa, dei rapporti con i docenti, con gli studenti, i corsisti -i quali si rivolgevano a lui per qualsiasi problema organizzativo, come referente della direzione – ma anche con i fornitori e con soggetti esterni interessati alla collaborazione con la L'insieme di tali considerazioni porta quindi il giudicante, in Pt_1 definitiva, a ritenere tale ricostruzione dei fatti più credibile rispetto a quella prospettata dall'opponente, per come obiettivamente riscontrata dal solo teste (rispetto al quale va Pt_4 tuttavia considerato, in senso critico, anche l'attuale permanere di un rapporto lavorativo con la stessa scuola, in un contesto caratterizzato – come visto – dalla presenza di forti legami amicali e di condivisione valoriale: cfr. dichiarazioni teste . Quanto all'orario di lavoro, lo stesso Tes_3 può essere desunto da quello dichiarato dallo stesso (7.15/18.00) per come oggettivamente Pt_3 riscontrato dalla già citata teste con riferimento all'orario dei corsi (dalle 8.30 alle 17.30), Tes_4 considerando anche le necessarie attività preparative e conclusive degli stessi (…).
L'appello
Avverso la sentenza ha proposto appello la Parte_1
, articolando due motivi.
[...]
Con il primo motivo ha dedotto l'inammissibilità della avviata procedura di riscossione del credito,
a causa della mancanza di un titolo esecutivo fondante la pretesa. Ha rilevato, in particolare, che in data 06.03.2018 veniva notificato al legale rappresentante della Scuola ” Parte_1 verbale unico di accertamento n. RC00000/2018-38-01 con contestuale illecito amministrativo e sanzione amministrativa pari ad euro 12.000,00, al quale tuttavia non faceva seguito l'ordinanza ingiunzione di pagamento, ex art. 5, comma 1, Dlgs. 149/2015; che la mancata notifica del suddetto atto, oltre ad impedire alla Scuola di difendersi giudizialmente, ha comportato la nullità ed inefficacia dell'atto impugnato, dal momento che nessun titolo esecutivo, in assenza di emissione della predetta ordinanza ingiunzione, era possibile porre a fondamento dell'avviso di addebito oggi contestato.
Con il secondo motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure, non valutando correttamente le dichiarazioni rese dai testi, ha ritenuto erroneamente che l'attività lavorativa del fosse di natura Pt_3 subordinata. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe fatto malgoverno delle risultanze istruttorie in quanto dalle dichiarazioni rese dai testi, in particolare e è Testimone_5 Tes_6 emerso chiaramente come l'attività del fosse prestata in maniera del tutto volontaria, al fine Pt_3 di dare una mano alla moglie ed alla figlia che lavoravano presso l'Istituto e che dal complessivo quadro istruttorio non sono emersi elementi sufficienti a provare il vincolo di subordinazione tra le parti. Ha ribadito che l'attività del è stata prestata per finalità di solidarietà e non lucrative e Pt_3 che pertanto deve essere ricondotta ad un rapporto diverso, fondato sul “affectionis vel benevolentiae causa”, e caratterizzato dalla gratuità della prestazione.
Si è costituito l' , rilevando preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei CP_1 motivi e nel merito contestando in toto le argomentazioni difensive di controparte. Ha interposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha compensato le spese legali dal momento che la compensazione è consentita soltanto in alcune ipotesi che non ricorrono nella controversia in esame.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, a causa della riorganizzazione legata all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. in quanto l'atto di appello, indica chiaramente i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze in base alle quali emergono gli errori di diritto e la loro rilevanza.
Questa Corte aderisce all'orientamento granitico della Cassazione per cui: “ Non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello (Cass. SS.UU.2017/2017).
Parimenti infondata è l'eccezione circa la nullità/ illegittimità dell'avviso di addebito impugnato, per essere stato emesso in assenza di un valido titolo quale l'ordinanza ingiunzione dell'ITL. Sul punto come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, l' è dotato di un CP_1 autonomo potere sanzionatorio per cui l'Istituto ha correttamente operato, considerata la cogenza dei termini di decadenza dall'iscrizione a ruolo previsti dall'art. 25 decreto legislativo n. 46/99.
Quanto al merito, l'appello è fondato.
Appare opportuno effettuare una breve ricognizione dei tratti distintivi del lavoro subordinato.
Prendendo le mosse dalla definizione codicistica del rapporto di lavoro subordinato, contenuta nell'art. 2094 c.c., occorre evidenziare che tra i diversi criteri in base ai quali il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. e dalla prestazione d'opera coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. quello decisivo è rappresentato dall'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione (sul valore meramente sussidiario di elementi quali la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario di lavoro, v. tra tante Cass. 12926/99; Cass. 9900/2003 Cass. 13375/2003).
Per orientamento consolidato, tutti gli altri elementi, dall'obbligo di orario, alle modalità della retribuzione, sono compatibili sia con il lavoro subordinato che con quello autonomo, tanto più se reso nella forma della cosiddetta parasubordinazione.
Rappresenta poi ius receptum il principio secondo il quale ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo,
a seconda delle modalità del suo svolgimento (tra tante, v. Cass. 7171/03).
Deve quindi affermarsi che l'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato è costituito dalla eterodirezione, intesa quale assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia, e l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
Il potere direttivo in cui si estrinseca l'eterodirezione consiste nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime (Cass n.
11203/2003; Cass. n. 17549/2003).
E' stato inoltre precisato che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro ed identificarsi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza (Cass. n. 26986/2009).
E' stato anche rilevato (Cass. 11203/03, cit.) che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è compatibile con il lavoro autonomo, ed assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare.
Lo svolgimento dell'attività nei locali aziendali, l'inserimento stabile di una prestazione lavorativa nell'organizzazione aziendale, l'uso di attrezzature della società, l'espletamento della prestazione durante l'orario di lavoro praticato in azienda e la sospensione della stessa durante le ferie annuali aziendali sono circostanze che la Cassazione ha definito non decisive (Cass. 17549/2003), se non sono accompagnate dal potere disciplinare del datore di lavoro, di tal che l'eventuale deviazione della prestazione rispetto alle direttive del datore costituisce condotta sanzionabile, e non solo, ad esempio, motivo di recesso dal rapporto di collaborazione autonoma.
Chiariti, dunque, i tratti salienti della subordinazione, dall'esame del compendio probatorio acquisito (prove testi e verbali ispettivi) – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice- non
è emersa la prova della subordinazione.
La sentenza impugnata fa discendere la natura subordinata del rapporto di lavoro del dalle Pt_3 dichiarazioni dei testi che avrebbero riferito di una presenza costante dello stesso all'interno dei locali della scuola e che hanno confermato lo svolgimento da parte sua di attività amministrative di gestione dei rapporti con i professori e gli alunni, con continuità ed all'interno dei locali aziendali.
Pur tuttavia, dalle dichiarazioni rese sia dinanzi agli ispettori e sia in sede di deposizione testimoniale nulla è emerso in ordine al requisito della eterodirezione, ovvero all'assoggettamento del lavoratore alle direttive datoriali che valgano a ricondurre il rapporto – già a livello di prospettazione – nel paradigma della subordinazione.
Non è emerso in alcun modo come le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del fossero soggette ad ordini ed a controlli e manca la prospettazione di elementi concreti che Pt_3 consentano di ritenere che l'attività lavorativa del all'interno della scuola, fosse disciplinata Pt_3 nel contenuto, nelle modalità e nelle finalità e che fosse soggetta a direttive e controlli.
Ed invero dalle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori ed in sede testimoniale dal personale operante nella scuola, si apprende che la presenza del era costante nella scuola e che si Pt_3 occupava in generale della gestione della stessa (dall'attività informativa sui corsi, all'attività amministrativa, alla fornitura di macchinari – stampanti, macchine da caffè ecc.), a presenziare nei lavori di manutenzione;
che era cioè un punto di riferimento per docenti ed alunni al quale poter chiedere ogni cosa. Nessuno, tuttavia, è stato in grado di riferire che ruolo esattamente avesse all'interno della scuola, quali mansioni cioè gli fossero state assegnate, che orario svolgesse e se avesse una precisa collocazione in qualche ufficio o postazione. Gli stessi testi riferiscono di averlo visto svolgere le mansioni più disparate, finanche aiutare il docente autorizzato dal direttore Pt_5 ad utilizzare i locali aziendali, nella preparazione di seminari di medicina alternativa (attività avulsa dalle finalità della e di averlo visto come presenza costante tutti i giorni, sia la mattina sia il Pt_1 pomeriggio, in svariati luoghi (o nell'atrio o in segreteria o in direzione o in giro per la scuola).
Le risultanze istruttorie mal si conciliano con un rapporto lavorativo di natura subordinata, essendo rimasto estraneo al rapporto che legava il alla scuola l'aspetto della eterodirezione e cioè la Pt_3 soggezione alle determinazioni datoriali circa le mansioni, i giorni e gli orari della prestazione,
l'assegnazione ad un ufficio e ad una postazione. Non è dubbio che il svolgesse attività Pt_3 all'interno della scuola, peraltro con continuità, ma non vi è prova che le svolgesse in osservanza di direttive che lo vincolavano ad orari ed a risultati, nè che fosse sottoposto a potere di controllo e disciplinare. Il quadro che è emerso è nel senso, invece, di una collaborazione all'interno della scaturita dallo stretto legame di amicizia tra lo stesso ed il direttore, in cui prevaleva Pt_1
l'autonomia del ad occuparsi, di volta in volta ed in base alle contingenze, di vari aspetti legati Pt_3 alla gestione ed all'organizzazione, riconducibile ad altre forme di lavoro diverse dalla subordinazione.
Di particolare rilievo, in tale direzione, appare la deposizione del teste , responsabile e Tes_7 coordinatore del corso di laurea, laddove ha raccontato delle rimostranze dei docenti al responsabile e al direttore, poiché non riconoscevano alcun titolo al nel controllare i loro accessi, e della
Pt_3 risposta del direttore che in effetti confermò che il non aveva alcun titolo a farlo. Tanto denota
Pt_3 il carattere informale dell'attività svolta dal all'interno del centro, priva di una precisa
Pt_3 collocazione all'interno dell'organigramma, nella quale – nonostante venisse elargito al un
Pt_3 contributo economico, per come dichiarato dallo stesso , poiché titolare unicamente di una Pt_6 pensione di invalidità – prevaleva, secondo gli intenti delle parti, la natura volontaria della prestazione e lo spirito solidaristico della collaborazione e condivisione, scaturenti dal vincolo di amicizia con il legale rappresentante dell'Istituto e dall'inserimento della moglie e della figlia all'interno della Scuola.
L'appello incidentale va rigettato in quanto è assorbito dalle ragioni che precedono, in forza delle quali, in riforma della sentenza impugnata, va accolto l'originario ricorso.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi del IV° scaglione DM 55/14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] CP_1
512/2022 emessa in data 11/03/2022 dal Tribunale- GL di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originaria domanda e dichiara non dovute le somme portate nell'avviso di addebito impugnato;
CP_ 2) Condanna alle spese del doppio grado di giudizio, che, distratte in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario, liquida per il primo grado in € 3809,00 e per il secondo grado in € 4996,00 oltre spese generali iva e cp come per legge e rimborso contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)