Versione
15 luglio 1962
15 luglio 1962
Art. 13.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/1984, n. 1596Provvedimento: Tra le "altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe", che, in aggiunta ai contratti di affitto dei terreni pascolativi ed a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo svernamento del bestiame, sono soggetti all'equo canone ai sensi dell'art. 13 della legge n. 567 del 1962, rientra anche la vendita di erba per il pascolo. Peraltro, quelle forme di vendita dell'erba ove le parti convengono un uso non costante ma precario del terreno, variabile in rapporto alle colture ed addirittura nella sua stessa estensione, non sono soggette all'istituto dell'equo canone. ( V 3144/76, mass n 381919).*Leggi di più...
- pascolo·
- contratti agrari·
- vendita delle erbe·
- estensione dell'istituto dell'equo canone·
- requisiti·
- esclusione·
- applicabilità·
- vendita delle erbe, con uso precario del terreno·
- equo canone ex art. 13 e legge n. 567 del 1962·
- trasformazione in affitto ex art. 24 legge n. 11 del 1971