Articolo 13 della Legge 12 giugno 1962, n. 567
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 luglio 1962
Art. 13.
Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad una annata agraria; a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per l'utilizzazione delle erbe.
Entrata in vigore il 15 luglio 1962
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