Art. 2.
Alla concessione della agevolazione di cui all'art. 1 sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.
Nello stesso decreto sara' indicato il termine entro il quale dovra' essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.
Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette e' stabilito ai 31 dicembre 1952.
Alla concessione della agevolazione di cui all'art. 1 sara' provveduto con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Comitato di cui all'articolo seguente.
Nello stesso decreto sara' indicato il termine entro il quale dovra' essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.
Il termine per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di macchinari ed attrezzature predette e' stabilito ai 31 dicembre 1952.