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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
CE RA CE
NO LA CE relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6352/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonella Florita
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Roma in data 21 giugno 2015 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2016). Per_1
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“a) Il minore nato a [...] il [...] viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà
essere esercitata separatamente;
b) la collocazione prevalente rimane presso la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21:30
quando, dopo averlo portato a scuola di nuoto, il padre lo accompagna presso la madre alle 19:00;
2 - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo quando lo accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna dopo averlo fatto cenare con sé e sempre entro le ore
21:00;
- entrambi i genitori si impegnano a far sì che vi sia il rispetto di tutte le attività scolastiche, sportive e ludico ricreative del minore,
anche con il supporto dei nonni e garantendo sempre la massima collaborazione per sopperire ad eventuali assenze per problemi lavorativi dell'uno o dell'altro, mantenendo i tempi di frequentazione stabiliti;
c) durante le festività natalizie , ad anni alterni trascorrerà Per_1
la sera del 24 dicembre con un genitore e il 25 e il 26 dicembre con l'altro; il giorno di capodanno con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre, mentre dal 5 al 6 gennaio mattina con l'altro; per il resto delle festività i genitori gestiranno come al solito il minore;
d) durante le festività pasquali i genitori avranno ad anni Per_1
alterni uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, e sempre ad anni alterni ogni altra festività nel corso dell'anno;
3 e) durante le vacanze estive il minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno;
f) i genitori potranno concordare preventivamente, sempre e comunque, tempi e modalità diverse per facilitare la gestione del minore nel rispetto degli impegni di studio, ludico-ricreativi e sportivi del medesimo e nell'ottica di facilitare il più possibile la frequentazione con l'altro in ragione dei turni lavorativi di ciascuno;
g) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore
, il padre verserà alla madre l'assegno dell'importo di € Per_1
350,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
h) le spese straordinarie inerenti al minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Roma, con impegno per ciascun genitore di rimborsare all'altro, che ha sostenuto l'intera spesa,
la sua quota entro pochi giorni dal ricevimento della fattura o scontrino;
i) in parziale deroga di quanto stabilito al punto che precede, in ragione dell'attuale esistenza di una assicurazione sanitaria
4 prestata dal datore di lavoro della madre, le spese dentistiche inerenti al minore sono rimborsate nella misura dell'85%, e di conseguenza resta a carico dei genitori il 50% della restante parte non coperto dall'assicurazione; ovviamente in caso venisse meno detta copertura la spesa sarà ripartita al 50% per intero;
j) i genitori dichiarano sin da ora il loro assenso ai fini del rilascio dei documenti (carta d'identità o passaporto) del minore presso le rispettive autorità.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1 Pt_2
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
5 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 24 novembre 1982 a Roma, e nato il [...] a [...]
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 giugno 2015;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 411, Parte 2, Serie A01, Anno2015;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il CE estensore
NO LA
Il Presidente
AR NZ
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR NZ Presidente
CE RA CE
NO LA CE relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6352/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...]
e
Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonella Florita
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel comune di Roma in data 21 giugno 2015 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2016). Per_1
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“a) Il minore nato a [...] il [...] viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità
genitoriale; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà
essere esercitata separatamente;
b) la collocazione prevalente rimane presso la madre e il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- tutti i lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle 21:30
quando, dopo averlo portato a scuola di nuoto, il padre lo accompagna presso la madre alle 19:00;
2 - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla mattina dopo quando lo accompagnerà a scuola;
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna dopo averlo fatto cenare con sé e sempre entro le ore
21:00;
- entrambi i genitori si impegnano a far sì che vi sia il rispetto di tutte le attività scolastiche, sportive e ludico ricreative del minore,
anche con il supporto dei nonni e garantendo sempre la massima collaborazione per sopperire ad eventuali assenze per problemi lavorativi dell'uno o dell'altro, mantenendo i tempi di frequentazione stabiliti;
c) durante le festività natalizie , ad anni alterni trascorrerà Per_1
la sera del 24 dicembre con un genitore e il 25 e il 26 dicembre con l'altro; il giorno di capodanno con il genitore con cui ha trascorso il 24 dicembre, mentre dal 5 al 6 gennaio mattina con l'altro; per il resto delle festività i genitori gestiranno come al solito il minore;
d) durante le festività pasquali i genitori avranno ad anni Per_1
alterni uno il giorno di Pasqua e l'altro il giorno di Pasquetta, e sempre ad anni alterni ogni altra festività nel corso dell'anno;
3 e) durante le vacanze estive il minore trascorrerà 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno;
f) i genitori potranno concordare preventivamente, sempre e comunque, tempi e modalità diverse per facilitare la gestione del minore nel rispetto degli impegni di studio, ludico-ricreativi e sportivi del medesimo e nell'ottica di facilitare il più possibile la frequentazione con l'altro in ragione dei turni lavorativi di ciascuno;
g) a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore
, il padre verserà alla madre l'assegno dell'importo di € Per_1
350,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dalla firma del presente ricorso e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
h) le spese straordinarie inerenti al minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal vigente Protocollo concluso tra il Tribunale e il Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Roma, con impegno per ciascun genitore di rimborsare all'altro, che ha sostenuto l'intera spesa,
la sua quota entro pochi giorni dal ricevimento della fattura o scontrino;
i) in parziale deroga di quanto stabilito al punto che precede, in ragione dell'attuale esistenza di una assicurazione sanitaria
4 prestata dal datore di lavoro della madre, le spese dentistiche inerenti al minore sono rimborsate nella misura dell'85%, e di conseguenza resta a carico dei genitori il 50% della restante parte non coperto dall'assicurazione; ovviamente in caso venisse meno detta copertura la spesa sarà ripartita al 50% per intero;
j) i genitori dichiarano sin da ora il loro assenso ai fini del rilascio dei documenti (carta d'identità o passaporto) del minore presso le rispettive autorità.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1 Pt_2
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
5 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 24 novembre 1982 a Roma, e nato il [...] a [...]
Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 21 giugno 2015;
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 411, Parte 2, Serie A01, Anno2015;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 5 ottobre 2025
Il CE estensore
NO LA
Il Presidente
AR NZ
6