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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa AD RD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa N. 1969/2024
Promossa da
RICORRENTE Parte_1
Contro
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
A seguito della discussione orale in data 5/11/2025, all'esito della quale questo giudice ha riservato la decisione, nei successivi trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sito in La Spezia, con ricorso ex art. 281 decies Parte_2 cpc, conveniva in giudizio il Sig. al fine di accertarne l' intervenuta accettazione CP_1 tacita dell'eredità morendo dismessa dalla propria madre Sig.ra Persona_1 Il Condominio ricorrente affermava di avere interesse ad ottenere la richiesta pronuncia, in quanto creditore nei confronti di per il pagamento delle spese condominiali. CP_1 Il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto ne era dichiarata la contumacia. Il ricorrente ha affermato e documentato quanto segue:
-la signora , nata a [...] il [...], (Doc. 1 - Estratto per riassunto Persona_1 dell'Atto di Nascita), è deceduta il giorno 08/08/1994 ( Doc.
2- Certificato di morte); -la de cuius era proprietaria dell'immobile sito in la Spezia in Piazza Dante n.8 facente parte del Condominio oggi ricorrente e identificato al NCEU Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 41, particella 138, subalterno 46 (Doc. 3 -Visura catastale);
-dalla visura catastale emerge un errore materiale nel cognome della signora la Persona_1 quale viene indicata con il cognome a fronte degli altri dati anagrafici corrispondenti alla Per_2 Sig.ra Per_1
-il signor , nato alla Spezia il 28/03/1941, è residente nel suddetto immobile sito alla CP_1 Spezia in Piazza Dante n.8 a far data dal 30/11/1999 ( Doc. 8 certificato di residenza storico );
-è stata depositata informativa inviata dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, con la quale l'Ente ha comunicato la presenza, nei propri archivi, di una dichiarazione di successione integrativa presentata in data 03/11/2005, a seguito del decesso della signora , nata a [...] il [...], tuttavia erroneamente associata Persona_1 dall'ufficio al codice fiscale della signora , nata a [...] il [...], Persona_3 ( in quanto unico nominativo esistente in anagrafe tributaria). Da tale comunicazione risulta altresì che l'unico erede fosse il figlio signor , nato alla Spezia il 28/03/1941 (Doc. 4- CP_1 Comunicazione Agenzia delle Entrate della Spezia). Tale dichiarazione integrativa di successione non è stata seguita dalla voltura catastale, pertanto il bene immobile risulta ad oggi ancora intestato alla madre del signor;
CP_1
- sebbene la dichiarazione integrativa di successione riporti un errore circa il cognome della signora e - di conseguenza - anche del suo codice fiscale, coincidono invece tutti gli altri Persona_1 dati quali il luogo e la data di nascita della de cuius, nonché i dati anagrafici del signor
[...]
, pertanto si deve ritenere alla stessa riferibile e del tutto verosimile che che tale CP_1 dichiarazione di integrativa di successione sia stata presentata all'Agenzia delle Entrate dall'odierno resistente contumace;
-si deve osservare che – come dimostrato dal certificato di residenza storico agli atti ( doc. 8 cit. ) – il Sig. sia stato fin dal 1999 ed attualmente, nel possesso dell'immobile e pertanto CP_1 del bene ereditario, sebbene risulti moroso nel pagamento delle spese condominiali;
- tali circostanze risultano altresì confermate dal fatto che il Sig. in data 22.07.2001, CP_1 abbia proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso all'epoca in favore del
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 attraverso il quale il Tribunale della Spezia gli intimava il pagamento delle spese condominiali relative al consuntivo del periodo 1999/2000 ed a quelle del preventivo 2000/2001. Nell'ambito di tale giudizio l'ingiunto ( oggi parte resistente ) non contestava la propria qualità di condomino ed affermava di avere provveduto al pagamento di una parte delle spese condominiali, come risulta dalla sentenza emessa in grado di appello ( doc. 5 );
-tali comportamenti sono determinanti al fine di ritenere l'intervenuta accettazione tacita da parte del Sig. , dell'eredità morendo dismessa dalla madre Sig.ra in CP_1 Persona_1 quanto- sebbene la denuncia ( integrativa ) di successione – di per sé sola – avendo fini meramente fiscali, non appaia sufficiente al fine di ritenere sussistente la tacita accettazione dell'eredità, se non seguita dalla voltura catastale, la circostanza che il chiamato all'eredità - quale erede legittimario – si trovi nel possesso del bene ereditario fin dall'anno 1999, così come accertato nel caso di specie, implica senza dubbio l'intervenuta tacita accettazione dell'eredità materna. Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da , da parte di . Persona_1 CP_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ( nulla per la fase istruttorie/di trattazione che non ha avuto luogo), per le cause aventi valore indeterminabile e complessità bassa, sia per le questioni affrontate in fatto e in diritto, sia in quanto le stesse non sono state contrastate dalla parte resistente, in ragione della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-Accerta e dichiara che nato alla Spezia il 28/03/1941 (C.F. CP_1
) ha tacitamente accettato l'eredita' morendo dismessa dalla madre C.F._1
nata a [...] il [...]; Persona_1
-condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2906,00 per
[...] compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 5/11/2025
Il Giudice
AD RD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa AD RD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa N. 1969/2024
Promossa da
RICORRENTE Parte_1
Contro
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
A seguito della discussione orale in data 5/11/2025, all'esito della quale questo giudice ha riservato la decisione, nei successivi trenta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sito in La Spezia, con ricorso ex art. 281 decies Parte_2 cpc, conveniva in giudizio il Sig. al fine di accertarne l' intervenuta accettazione CP_1 tacita dell'eredità morendo dismessa dalla propria madre Sig.ra Persona_1 Il Condominio ricorrente affermava di avere interesse ad ottenere la richiesta pronuncia, in quanto creditore nei confronti di per il pagamento delle spese condominiali. CP_1 Il resistente non si costituiva in giudizio, pertanto ne era dichiarata la contumacia. Il ricorrente ha affermato e documentato quanto segue:
-la signora , nata a [...] il [...], (Doc. 1 - Estratto per riassunto Persona_1 dell'Atto di Nascita), è deceduta il giorno 08/08/1994 ( Doc.
2- Certificato di morte); -la de cuius era proprietaria dell'immobile sito in la Spezia in Piazza Dante n.8 facente parte del Condominio oggi ricorrente e identificato al NCEU Catasto Fabbricati della Spezia al foglio 41, particella 138, subalterno 46 (Doc. 3 -Visura catastale);
-dalla visura catastale emerge un errore materiale nel cognome della signora la Persona_1 quale viene indicata con il cognome a fronte degli altri dati anagrafici corrispondenti alla Per_2 Sig.ra Per_1
-il signor , nato alla Spezia il 28/03/1941, è residente nel suddetto immobile sito alla CP_1 Spezia in Piazza Dante n.8 a far data dal 30/11/1999 ( Doc. 8 certificato di residenza storico );
-è stata depositata informativa inviata dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, con la quale l'Ente ha comunicato la presenza, nei propri archivi, di una dichiarazione di successione integrativa presentata in data 03/11/2005, a seguito del decesso della signora , nata a [...] il [...], tuttavia erroneamente associata Persona_1 dall'ufficio al codice fiscale della signora , nata a [...] il [...], Persona_3 ( in quanto unico nominativo esistente in anagrafe tributaria). Da tale comunicazione risulta altresì che l'unico erede fosse il figlio signor , nato alla Spezia il 28/03/1941 (Doc. 4- CP_1 Comunicazione Agenzia delle Entrate della Spezia). Tale dichiarazione integrativa di successione non è stata seguita dalla voltura catastale, pertanto il bene immobile risulta ad oggi ancora intestato alla madre del signor;
CP_1
- sebbene la dichiarazione integrativa di successione riporti un errore circa il cognome della signora e - di conseguenza - anche del suo codice fiscale, coincidono invece tutti gli altri Persona_1 dati quali il luogo e la data di nascita della de cuius, nonché i dati anagrafici del signor
[...]
, pertanto si deve ritenere alla stessa riferibile e del tutto verosimile che che tale CP_1 dichiarazione di integrativa di successione sia stata presentata all'Agenzia delle Entrate dall'odierno resistente contumace;
-si deve osservare che – come dimostrato dal certificato di residenza storico agli atti ( doc. 8 cit. ) – il Sig. sia stato fin dal 1999 ed attualmente, nel possesso dell'immobile e pertanto CP_1 del bene ereditario, sebbene risulti moroso nel pagamento delle spese condominiali;
- tali circostanze risultano altresì confermate dal fatto che il Sig. in data 22.07.2001, CP_1 abbia proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso all'epoca in favore del
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 attraverso il quale il Tribunale della Spezia gli intimava il pagamento delle spese condominiali relative al consuntivo del periodo 1999/2000 ed a quelle del preventivo 2000/2001. Nell'ambito di tale giudizio l'ingiunto ( oggi parte resistente ) non contestava la propria qualità di condomino ed affermava di avere provveduto al pagamento di una parte delle spese condominiali, come risulta dalla sentenza emessa in grado di appello ( doc. 5 );
-tali comportamenti sono determinanti al fine di ritenere l'intervenuta accettazione tacita da parte del Sig. , dell'eredità morendo dismessa dalla madre Sig.ra in CP_1 Persona_1 quanto- sebbene la denuncia ( integrativa ) di successione – di per sé sola – avendo fini meramente fiscali, non appaia sufficiente al fine di ritenere sussistente la tacita accettazione dell'eredità, se non seguita dalla voltura catastale, la circostanza che il chiamato all'eredità - quale erede legittimario – si trovi nel possesso del bene ereditario fin dall'anno 1999, così come accertato nel caso di specie, implica senza dubbio l'intervenuta tacita accettazione dell'eredità materna. Alla luce di quanto esposto si deve ritenere accertata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da , da parte di . Persona_1 CP_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ( nulla per la fase istruttorie/di trattazione che non ha avuto luogo), per le cause aventi valore indeterminabile e complessità bassa, sia per le questioni affrontate in fatto e in diritto, sia in quanto le stesse non sono state contrastate dalla parte resistente, in ragione della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-Accerta e dichiara che nato alla Spezia il 28/03/1941 (C.F. CP_1
) ha tacitamente accettato l'eredita' morendo dismessa dalla madre C.F._1
nata a [...] il [...]; Persona_1
-condanna al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2906,00 per
[...] compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge.
La Spezia, 5/11/2025
Il Giudice
AD RD