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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N° 1975/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1975/2024 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in VERZOCCHI 7 47121 FORLI', con il patrocinio dell'avv. TONI ELENA;
elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato
- ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. MOLINARO MICHELE elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 e 10.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “dichiarare la separazione coniugale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, autorizzare i coniugi a vivere separati, senza reciproche interferenze e nel mutuo CP_1 rispetto, in quanto da tempo la moglie si è trasferita in una nuova abitazione in Forli Via Orceoli
Giuseppe, 29 ed il marito si è trasferito sempre in Forlì in Via Zignola, 19; Per quanto attiene al mantenimento dei minori porre l'assegno unico interamente a favore della sig.ra ; Parte_1 tale assegno sostituirà il mantenimento da parte del padre sempre che il suo ammontare sia almeno di €. 450,00 mensili;
in caso diverso il padre verserà la parte mancante per arrivare al 50% dello stesso;
entrambi i genitori, in misura fra loro eguale, si faranno carico delle spese straordinarie relative ai minori identificate mediante l'apposito Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e precisamente all'art. 15. A tal fine, si stabilisce che le spese straordinarie che, come da protocollo devono essere concordate tra i genitori, saranno concordate con le seguenti modalità e poi divise al
50% cosi come quelle che non devono essere concordate: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con email e/o msg whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette (7) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con email e/o msg whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio minore beneficiario della spesa ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Le spese straordinarie precedenti (fino al mese di maggio 2025) sono state interamente compensate tra le parti in considerazione anche degli arretrati percepiendi
(a valere fino al mese di maggio 2025) di assegno unico che si concorda spettino interamente alla signora in particolare, l'affidamento dei figli minori sarà condiviso ad entrambi i genitori Pt_1 che trascorreranno eguali periodi di tempo con i minori secondo le modalità appresso descritte:
i coniugi, su desiderio espresso dai figli, staranno a giorni alterni con i bambini nel corso della settimana e così anche per il sabato e la domenica possibilmente da alternare fra loro;
nel giorno in cui i minori sono dal padre, lo stesso li attenderà all'uscita di scuola, preparerà e consumerà i pasti con loro, facendo in modo che entrambi i minori telefonino alla madre almeno una volta al giorno per riferire quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata. Nella giornata successiva i minori saranno accompagnati dal padre a scuola e la madre li attenderà all'uscita, preparerà e consumerà
i pasti con loro, facendo in modo che almeno una volta al giorno i minori telefonino al padre per riferirgli quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva.
La giornata di martedì (dopo scuola) i bambini rimarranno sempre con il padre, mentre il lunedì che lo precede spetterà a ciascuno di loro a settimane alterne. Riguardo alle vacanze natalizie, si stabilisce che il relativo periodo di assenza dei minori dalla scuola sia suddiviso in parti uguali e che i minori ne trascorrano una parte con il padre e l'altra parte con la madre, alternando di anno in anno la prima e la seconda parte di tale periodo fra i genitori, i quali avranno in tal modo la possibilità di trascorrere i rispettivi periodi unitamente ai minori anche presso le località di provenienza;
Riguardo alle vacanze pasquali si stabilisce che anch'esse saranno trascorse dai minori presso l'uno e l'altro genitore secondo le modalità previste nella calendarizzazione alternando Pasqua e
Pasquetta di anno in anno. Riguardo alle vacanze estive si stabilisce di seguire il calendario ordinario fatta eccezione per
15 giorni (anche consecutivi) che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore in base alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro. La spesa di frequenza del centro estivo sarà a carico di ciascun genitore in parti uguali.
Comunque i genitori dovranno concordare in maniera anticipata, preferibilmente entro Maggio, fra loro e con i minori i singoli periodi che ciascuno dei primi trascorrerà con i secondi, i campi scuola ecc., onde consentire a ciascuno dei genitori di organizzare per tempo eventuali trasferimenti e soggiorni nelle località di vacanza prescelte;
I genitori esprimono reciprocamente il consenso all'espatrio con i minori ai sensi dell'art. 3 l.
1185/1967, oltre che al rilascio ed al rinnovo di eventuale passaporto o documento equipollente ai fini dell'espatrio dei minori, fermo restando il reciproco obbligo di indicare luogo, periodo e modalità di viaggio e pernottamento nei viaggi in Italia e all'estero di ciascun minore con i genitori e di consentire il mantenimento di contatti telefonici quotidiani fra i minori ed il genitore che non si trovi con loro in vacanza;
I signori e dichiarano di rinunciare ad ogni Pt_1 CP_1 contribuzione personale ed al reciproco mantenimento ovvero ad alcun contributo al proprio mantenimento;
La signora rinuncia alla domanda di addebito” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 chiedeva la pronunzia della separazione Parte_1 personale da premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 9.8.2014 in Controparte_1
NO (CE) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte II, serie A, anno 2014, erano nati la figlia in data 22.1.2015 e in data 1.6.2017 il figlio ER
; rappresentava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei Per_2 comportamenti del marito, con riguardo ai debiti che contraeva per assecondare Controparte_1 sue personali dipendenze, oltre a comportamenti violenti che lo stesso metteva in atto nei confronti della moglie. Il resistente lasciava dunque la casa familiare in data 20 aprile 2024. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18.4.2025 che non si Controparte_1 opponeva alla separazione ma contestava integralmente gli assunti di controparte e rilevava di contro un comportamento irresponsabile e non rispettoso da parte di Parte_1
All'udienza del 10.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 9.6.2025 da parte resistente e in data 10.6.2025 da parte ricorrente. Il Giudice ne dava lettura e le parti precisavano le conclusioni come da accordo aggiungendo che le spese del giudizio dovessero ritenersi integralmente compensate. Di conseguenza, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del pubblico ministero del 10.2.2025, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza.
Quanto alle condizioni di separazione concordate, esse ben possono essere accolte, risultando conformi all'interesse dei figli minori di mantenere un eguale stretto rapporto con ciascuno dei genitori e adeguate rispetto alle condizioni reddituali dei coniugi come emerse in corso di causa
Analogamente è corretta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con la quale vivranno prevalentemente entrambi i figli.
Senz'altro recepibili sono le richieste riguardanti le questioni patrimoniali dei coniugi, attinenti a diritti disponibili e rinunciabili.
Non vi sono pertanto ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di separazione di seguito trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole: “dichiarare la separazione coniugale dei sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 autorizzare i coniugi a vivere separati, senza reciproche interferenze e nel mutuo rispetto, in quanto da tempo la moglie si è trasferita in una nuova abitazione in Forli Via Orceoli Giuseppe, 29 ed il marito si è trasferito sempre in Forlì in Via Zignola, 19; Per quanto attiene al mantenimento dei minori porre l'assegno unico interamente a favore della sig.ra ; tale assegno Parte_1 sostituirà il mantenimento da parte del padre sempre che il suo ammontare sia almeno di €. 450,00 mensili;
in caso diverso il padre verserà la parte mancante per arrivare al 50% dello stesso;
entrambi i genitori, in misura fra loro eguale, si faranno carico delle spese straordinarie relative ai minori identificate mediante l'apposito Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e precisamente all'art. 15. A tal fine, si stabilisce che le spese straordinarie che, come da protocollo devono essere concordate tra i genitori, saranno concordate con le seguenti modalità e poi divise al 50% cosi come quelle che non devono essere concordate: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con email e/o msg whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette (7) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con email e/o msg whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio minore beneficiario della spesa ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Le spese straordinarie precedenti (fino al mese di maggio 2025) sono state interamente compensate tra le parti in considerazione anche degli arretrati percepiendi (a valere fino al mese di maggio 2025) di assegno unico che si concorda spettino interamente alla signora in particolare, l'affidamento dei figli minori sarà condiviso ad entrambi i genitori che Pt_1 trascorreranno eguali periodi di tempo con i minori secondo le modalità appresso descritte: i coniugi, su desiderio espresso dai figli, staranno a giorni alterni con i bambini nel corso della settimana e così anche per il sabato e la domenica possibilmente da alternare fra loro;
nel giorno in cui i minori sono dal padre, lo stesso li attenderà all'uscita di scuola, preparerà e consumerà i pasti con loro, facendo in modo che entrambi i minori telefonino alla madre almeno una volta al giorno per riferire quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata. Nella giornata successiva i minori saranno accompagnati dal padre a scuola e la madre li attenderà all'uscita, preparerà e consumerà
i pasti con loro, facendo in modo che almeno una volta al giorno i minori telefonino al padre per riferirgli quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva. La giornata di martedì (dopo scuola) i bambini rimarranno sempre con il padre, mentre il lunedì che lo precede spetterà a ciascuno di loro a settimane alterne. Riguardo alle vacanze natalizie, si stabilisce che il relativo periodo di assenza dei minori dalla scuola sia suddiviso in parti uguali e che i minori ne trascorrano una parte con il padre e l'altra parte con la madre, alternando di anno in anno la prima e la seconda parte di tale periodo fra i genitori, i quali avranno in tal modo la possibilità di trascorrere i rispettivi periodi unitamente ai minori anche presso le località di provenienza;
Riguardo alle vacanze pasquali si stabilisce che anch'esse saranno trascorse dai minori presso l'uno e l'altro genitore secondo le modalità previste nella calendarizzazione alternando Pasqua e Pasquetta di anno in anno. Riguardo alle vacanze estive si stabilisce di seguire il calendario ordinario fatta eccezione per
15 giorni (anche consecutivi) che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore in base alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro. La spesa di frequenza del centro estivo sarà a carico di ciascun genitore in parti uguali. Comunque i genitori dovranno concordare in maniera anticipata, preferibilmente entro Maggio, fra loro e con i minori i singoli periodi che ciascuno dei primi trascorrerà con i secondi, i campi scuola ecc., onde consentire a ciascuno dei genitori di organizzare per tempo eventuali trasferimenti e soggiorni nelle località di vacanza prescelte;
I genitori esprimono reciprocamente il consenso all'espatrio con i minori ai sensi dell'art. 3 l.
1185/1967, oltre che al rilascio ed al rinnovo di eventuale passaporto o documento equipollente ai fini dell'espatrio dei minori, fermo restando il reciproco obbligo di indicare luogo, periodo e modalità di viaggio e pernottamento nei viaggi in Italia e all'estero di ciascun minore con i genitori e di consentire il mantenimento di contatti telefonici quotidiani fra i minori ed il genitore che non si trovi con loro in vacanza;
I signori e dichiarano di rinunciare ad ogni Pt_1 CP_1 contribuzione personale ed al reciproco mantenimento ovvero ad alcun contributo al proprio mantenimento;
La signora rinuncia alla domanda di addebito”. Pt_1
Ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e come concordato tra le stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13/10/1986 e nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il Controparte_1
9.8.2014 in NO (CE);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2014 Atto n° 21 Parte II serie A
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in punto di condizioni di separazione, affidamento e mantenimento dei figli così come trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1975/2024 promossa da nata a [...] il [...] (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in VERZOCCHI 7 47121 FORLI', con il patrocinio dell'avv. TONI ELENA;
elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato
- ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. MOLINARO MICHELE elettivamente domiciliato presso il difensore
- resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9 e 10.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “dichiarare la separazione coniugale dei sig.ri e Parte_1 [...]
, autorizzare i coniugi a vivere separati, senza reciproche interferenze e nel mutuo CP_1 rispetto, in quanto da tempo la moglie si è trasferita in una nuova abitazione in Forli Via Orceoli
Giuseppe, 29 ed il marito si è trasferito sempre in Forlì in Via Zignola, 19; Per quanto attiene al mantenimento dei minori porre l'assegno unico interamente a favore della sig.ra ; Parte_1 tale assegno sostituirà il mantenimento da parte del padre sempre che il suo ammontare sia almeno di €. 450,00 mensili;
in caso diverso il padre verserà la parte mancante per arrivare al 50% dello stesso;
entrambi i genitori, in misura fra loro eguale, si faranno carico delle spese straordinarie relative ai minori identificate mediante l'apposito Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e precisamente all'art. 15. A tal fine, si stabilisce che le spese straordinarie che, come da protocollo devono essere concordate tra i genitori, saranno concordate con le seguenti modalità e poi divise al
50% cosi come quelle che non devono essere concordate: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con email e/o msg whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette (7) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con email e/o msg whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio minore beneficiario della spesa ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Le spese straordinarie precedenti (fino al mese di maggio 2025) sono state interamente compensate tra le parti in considerazione anche degli arretrati percepiendi
(a valere fino al mese di maggio 2025) di assegno unico che si concorda spettino interamente alla signora in particolare, l'affidamento dei figli minori sarà condiviso ad entrambi i genitori Pt_1 che trascorreranno eguali periodi di tempo con i minori secondo le modalità appresso descritte:
i coniugi, su desiderio espresso dai figli, staranno a giorni alterni con i bambini nel corso della settimana e così anche per il sabato e la domenica possibilmente da alternare fra loro;
nel giorno in cui i minori sono dal padre, lo stesso li attenderà all'uscita di scuola, preparerà e consumerà i pasti con loro, facendo in modo che entrambi i minori telefonino alla madre almeno una volta al giorno per riferire quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata. Nella giornata successiva i minori saranno accompagnati dal padre a scuola e la madre li attenderà all'uscita, preparerà e consumerà
i pasti con loro, facendo in modo che almeno una volta al giorno i minori telefonino al padre per riferirgli quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva.
La giornata di martedì (dopo scuola) i bambini rimarranno sempre con il padre, mentre il lunedì che lo precede spetterà a ciascuno di loro a settimane alterne. Riguardo alle vacanze natalizie, si stabilisce che il relativo periodo di assenza dei minori dalla scuola sia suddiviso in parti uguali e che i minori ne trascorrano una parte con il padre e l'altra parte con la madre, alternando di anno in anno la prima e la seconda parte di tale periodo fra i genitori, i quali avranno in tal modo la possibilità di trascorrere i rispettivi periodi unitamente ai minori anche presso le località di provenienza;
Riguardo alle vacanze pasquali si stabilisce che anch'esse saranno trascorse dai minori presso l'uno e l'altro genitore secondo le modalità previste nella calendarizzazione alternando Pasqua e
Pasquetta di anno in anno. Riguardo alle vacanze estive si stabilisce di seguire il calendario ordinario fatta eccezione per
15 giorni (anche consecutivi) che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore in base alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro. La spesa di frequenza del centro estivo sarà a carico di ciascun genitore in parti uguali.
Comunque i genitori dovranno concordare in maniera anticipata, preferibilmente entro Maggio, fra loro e con i minori i singoli periodi che ciascuno dei primi trascorrerà con i secondi, i campi scuola ecc., onde consentire a ciascuno dei genitori di organizzare per tempo eventuali trasferimenti e soggiorni nelle località di vacanza prescelte;
I genitori esprimono reciprocamente il consenso all'espatrio con i minori ai sensi dell'art. 3 l.
1185/1967, oltre che al rilascio ed al rinnovo di eventuale passaporto o documento equipollente ai fini dell'espatrio dei minori, fermo restando il reciproco obbligo di indicare luogo, periodo e modalità di viaggio e pernottamento nei viaggi in Italia e all'estero di ciascun minore con i genitori e di consentire il mantenimento di contatti telefonici quotidiani fra i minori ed il genitore che non si trovi con loro in vacanza;
I signori e dichiarano di rinunciare ad ogni Pt_1 CP_1 contribuzione personale ed al reciproco mantenimento ovvero ad alcun contributo al proprio mantenimento;
La signora rinuncia alla domanda di addebito” Pt_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024 chiedeva la pronunzia della separazione Parte_1 personale da premettendo che dal matrimonio, celebrato il giorno 9.8.2014 in Controparte_1
NO (CE) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte II, serie A, anno 2014, erano nati la figlia in data 22.1.2015 e in data 1.6.2017 il figlio ER
; rappresentava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei Per_2 comportamenti del marito, con riguardo ai debiti che contraeva per assecondare Controparte_1 sue personali dipendenze, oltre a comportamenti violenti che lo stesso metteva in atto nei confronti della moglie. Il resistente lasciava dunque la casa familiare in data 20 aprile 2024. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 18.4.2025 che non si Controparte_1 opponeva alla separazione ma contestava integralmente gli assunti di controparte e rilevava di contro un comportamento irresponsabile e non rispettoso da parte di Parte_1
All'udienza del 10.6.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 9.6.2025 da parte resistente e in data 10.6.2025 da parte ricorrente. Il Giudice ne dava lettura e le parti precisavano le conclusioni come da accordo aggiungendo che le spese del giudizio dovessero ritenersi integralmente compensate. Di conseguenza, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del pubblico ministero del 10.2.2025, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che le circostanze addotte, la separazione di fatto già protrattasi, nonchè
l'insistenza nella domanda di separazione confermano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Va quindi senz'altro dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile la convivenza.
Quanto alle condizioni di separazione concordate, esse ben possono essere accolte, risultando conformi all'interesse dei figli minori di mantenere un eguale stretto rapporto con ciascuno dei genitori e adeguate rispetto alle condizioni reddituali dei coniugi come emerse in corso di causa
Analogamente è corretta l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con la quale vivranno prevalentemente entrambi i figli.
Senz'altro recepibili sono le richieste riguardanti le questioni patrimoniali dei coniugi, attinenti a diritti disponibili e rinunciabili.
Non vi sono pertanto ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di separazione di seguito trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole: “dichiarare la separazione coniugale dei sig.ri e , Parte_1 Controparte_1 autorizzare i coniugi a vivere separati, senza reciproche interferenze e nel mutuo rispetto, in quanto da tempo la moglie si è trasferita in una nuova abitazione in Forli Via Orceoli Giuseppe, 29 ed il marito si è trasferito sempre in Forlì in Via Zignola, 19; Per quanto attiene al mantenimento dei minori porre l'assegno unico interamente a favore della sig.ra ; tale assegno Parte_1 sostituirà il mantenimento da parte del padre sempre che il suo ammontare sia almeno di €. 450,00 mensili;
in caso diverso il padre verserà la parte mancante per arrivare al 50% dello stesso;
entrambi i genitori, in misura fra loro eguale, si faranno carico delle spese straordinarie relative ai minori identificate mediante l'apposito Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e precisamente all'art. 15. A tal fine, si stabilisce che le spese straordinarie che, come da protocollo devono essere concordate tra i genitori, saranno concordate con le seguenti modalità e poi divise al 50% cosi come quelle che non devono essere concordate: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con email e/o msg whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette (7) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con email e/o msg whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio minore beneficiario della spesa ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Le spese straordinarie precedenti (fino al mese di maggio 2025) sono state interamente compensate tra le parti in considerazione anche degli arretrati percepiendi (a valere fino al mese di maggio 2025) di assegno unico che si concorda spettino interamente alla signora in particolare, l'affidamento dei figli minori sarà condiviso ad entrambi i genitori che Pt_1 trascorreranno eguali periodi di tempo con i minori secondo le modalità appresso descritte: i coniugi, su desiderio espresso dai figli, staranno a giorni alterni con i bambini nel corso della settimana e così anche per il sabato e la domenica possibilmente da alternare fra loro;
nel giorno in cui i minori sono dal padre, lo stesso li attenderà all'uscita di scuola, preparerà e consumerà i pasti con loro, facendo in modo che entrambi i minori telefonino alla madre almeno una volta al giorno per riferire quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata. Nella giornata successiva i minori saranno accompagnati dal padre a scuola e la madre li attenderà all'uscita, preparerà e consumerà
i pasti con loro, facendo in modo che almeno una volta al giorno i minori telefonino al padre per riferirgli quanto hanno fatto a scuola e nel resto della giornata, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva. La giornata di martedì (dopo scuola) i bambini rimarranno sempre con il padre, mentre il lunedì che lo precede spetterà a ciascuno di loro a settimane alterne. Riguardo alle vacanze natalizie, si stabilisce che il relativo periodo di assenza dei minori dalla scuola sia suddiviso in parti uguali e che i minori ne trascorrano una parte con il padre e l'altra parte con la madre, alternando di anno in anno la prima e la seconda parte di tale periodo fra i genitori, i quali avranno in tal modo la possibilità di trascorrere i rispettivi periodi unitamente ai minori anche presso le località di provenienza;
Riguardo alle vacanze pasquali si stabilisce che anch'esse saranno trascorse dai minori presso l'uno e l'altro genitore secondo le modalità previste nella calendarizzazione alternando Pasqua e Pasquetta di anno in anno. Riguardo alle vacanze estive si stabilisce di seguire il calendario ordinario fatta eccezione per
15 giorni (anche consecutivi) che i minori potranno trascorrere con ciascun genitore in base alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro. La spesa di frequenza del centro estivo sarà a carico di ciascun genitore in parti uguali. Comunque i genitori dovranno concordare in maniera anticipata, preferibilmente entro Maggio, fra loro e con i minori i singoli periodi che ciascuno dei primi trascorrerà con i secondi, i campi scuola ecc., onde consentire a ciascuno dei genitori di organizzare per tempo eventuali trasferimenti e soggiorni nelle località di vacanza prescelte;
I genitori esprimono reciprocamente il consenso all'espatrio con i minori ai sensi dell'art. 3 l.
1185/1967, oltre che al rilascio ed al rinnovo di eventuale passaporto o documento equipollente ai fini dell'espatrio dei minori, fermo restando il reciproco obbligo di indicare luogo, periodo e modalità di viaggio e pernottamento nei viaggi in Italia e all'estero di ciascun minore con i genitori e di consentire il mantenimento di contatti telefonici quotidiani fra i minori ed il genitore che non si trovi con loro in vacanza;
I signori e dichiarano di rinunciare ad ogni Pt_1 CP_1 contribuzione personale ed al reciproco mantenimento ovvero ad alcun contributo al proprio mantenimento;
La signora rinuncia alla domanda di addebito”. Pt_1
Ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e come concordato tra le stesse,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13/10/1986 e nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il Controparte_1
9.8.2014 in NO (CE);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2014 Atto n° 21 Parte II serie A
- recepisce l'accordo raggiunto tra le parti in punto di condizioni di separazione, affidamento e mantenimento dei figli così come trascritte in epigrafe e dispone in conformità;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Presidente Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi