Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7184 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07184/2025REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto da-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n.6,
contro
l’U.T.G. - Prefettura di Napoli e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 6978/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- è stata attinta dall’ informativa interdittiva antimafia n. 15 del 10 gennaio 2024, emessa dal Prefetto di Napoli a conferma di precedenti ed analoghi provvedimenti interdittivi già emessi nei confronti della medesima società, per i medesimi fatti (interdittiva prot.n. 270285, adottata dal Prefetto di Napoli in data 30 settembre 2020, confermata con successivo provvedimento prot. -OMISSIS-del 7 aprile 2022).
2. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale, l’erronea valutazione, da parte della Prefettura, delle sopravvenienze di fatto medio tempore verificatesi e l’erronea ed immotivata mancata concessione delle misure previste dall’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, riscontrando la legittimità delle motivazioni addotte dalla Prefettura di Napoli in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio ed alla mancata concessione delle misure di prevenzione collaborativa, ritenendo che la conclusione delle interconnesse vicende penali con esito assolutorio o di archiviazione nei confronti dell’amministratore della società e del fratello non potesse ritenersi idonea ad elidere la persistente contiguità o comunque il rischio di esposizione della società all’influenza dei clan camorristici (come confermato dal decreto di archiviazione del 21 ottobre 2023 e dal decreto della Corte di Appello di Napoli n. 85/2022, con il quale era stata respinta l’istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ex art 34- bis del d.lgs. n. 159/2011 in favore della società).
4. Russo Grup S.r.l. ha impugnato la decisione, lamentando:
- la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, doveroso a seguito delle sopravvenienze verificatesi rispetto all’iniziale quadro indiziario;
- l’omessa valutazione dell’incidenza delle suddette sopravvenienze sul quadro indiziario, dovendosi allo stato escludere qualsiasi contatto o interessenza con la criminalità organizzata;
- l’erroneità della decisione nella parte in cui il T.a.r. aveva ritenuto ancora rilevanti le cointeressenze tra la società appellante e la criminalità organizzata (ritenute “ particolarmente forti e radicate.e sviluppate in arco temporale particolarmente lungo ” e, dunque, idonee ad escludere la natura occasionale dell’agevolazione e l’ammissione dell’appellante alla misura di favore di cui all’articolo 94- bis del d.lgs. n. 159/2011).
5. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per chiedere la reiezione dell’appello.
6. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. E’ necessario premettere che l’odierno giudizio si pone a valle di una pregressa vicenda contenziosa, essendo la società appellante già risultata destinataria di una prima informativa interdittiva antimafia, adottata dal Prefetto di Napoli in data 30 settembre 2020, confermata con successivo provvedimento del 7 aprile 2022.
Il primo provvedimento ostativo è stato confermato dalla sentenza n. 5303/2021 del T.a.r. per la Campania, Napoli e da questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2751/2022, mentre il secondo risulta attualmente sub iudice .
Inoltre, la citata società ha anche proposto istanza di ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, respinta dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 255/2021 e dalla Corte d’Appello di Napoli con decreto n. 85/2022.
9. Il fondamento dell’interdittiva e delle successive conferme è costituito dalla contiguità della società alla criminalità organizzata campana, emersa a seguito della sottoposizione dell’amministratore -OMISSIS- a procedimento penale unitamente a -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112, n. l, 512 bis , 416 bis . c.p., nonché dell’imputazione del medesimo amministratore unitamente a -OMISSIS- dei reati (poi ascritti al solo -OMISSIS-) di cui agli artt. 110, 512 bis , 416 bis . c.p..
Secondo le iniziali ipotesi accusatorie, infatti, i soggetti coimputati, in concorso tra loro, avevano attribuito fittiziamente la titolarità di terreni ed immobili alla società-OMISSIS- edificandovi e successivamente commercializzando unità immobiliari i cui proventi erano stati tra essi ripartiti, con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività del clan camorristico -OMISSIS-.
10. Il primo procedimento penale si è successivamente concluso con una sentenza di assoluzione degli imputati dai reati ascritti, confermata in grado di appello, mentre il secondo è esitato in un provvedimento di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari.
11. La società ha pertanto fatto valere tali sopravvenienze favorevoli mediante due distinte istanze di aggiornamento della propria posizione antimafia, rappresentando altresì di aver intrapreso azioni di responsabilità nei confronti del soggetto ritenuto il trait d’union con la criminalità organizzata, allontanandolo dalla società, manifestando infine l’intenzione di adottare un nuovo codice etico.
12. A seguito di apposita e nuova attività istruttoria, suffragata dalle valutazioni del competente GIA, la prognosi di pericolo di permeabilità mafiosa è stata confermata dapprima con il provvedimento interdittivo del 7 aprile 2022, oggetto di distinto contenzioso e, successivamente, con il provvedimento di conferma del 10 gennaio 2024, oggetto del presente giudizio.
13. Con tale ultimo provvedimento la Prefettura, esperita una nuova attività istruttoria ed info-investigativa per il tramite del GIA, ha ritenuto perdurante la prognosi di permeabilità criminale della società, nonostante l’esito delle vicende penali e le altre sopravvenienze fattuali, valorizzando il contenuto del decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Napoli, dal quale era emersa la riconducibilità della società alla figura di -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS-(amministratore unico della stessa società) e la indiscussa contiguità di -OMISSIS- con il clan -OMISSIS-.
Inoltre, il Prefetto ha valorizzato anche alcuni passaggi del decreto della Corte di Appello di Napoli n. 85 dell’11 agosto 2022, con il quale era stata respinta l’istanza di applicazione della misura del controllo giudiziario ex art 34- bis del d.lgs. n. 159/2011, rappresentando che la società si era avvalsa, per la realizzazione di alcune opere, della collaborazione del cognato di -OMISSIS-, in evidenti rapporti di contiguità con il clan -OMISSIS-, ritenendo dimostrata da plurimi indici sintomatici – avvalorati da deposizioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni – la contiguità della società ad elementi appartenenti alla criminalità organizzata.
14. Alla luce di tale quadro fattuale risultano infondate le censure formulate dall’odierna appellante.
15. Deve innanzitutto osservarsi che i provvedimenti giudiziari favorevoli (decreto di archiviazione e sentenza di assoluzione confermata in appello) intervenuti nel 2022 nei confronti dei soggetti in relazione ai quali il Prefetto aveva rilevato legami e cointeressenze, tali da supportare l’ipotesi che la società odierna istante fosse un mero “schermo” creato per consentire ad un pericolosissimo sodalizio criminale di compiere speculazioni immobiliari nel Comune di -OMISSIS- (peraltro già sciolto per infiltrazioni mafiose), come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza appellata con richiamo a consolidata giurisprudenza relativa a fattispecie similari, se hanno escluso la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti di intestazione fittizia di beni, non hanno escluso la sussistenza dei fatti storicamente accertati quanto ai suddetti legami e intrecci di interessi, tali da supportare l’ipotesi di un’ingerenza determinante di soggetti contigui od organici al clan, fra i quali il fratello del legale rappresentante della società odierna istante, nella gestione di fatto di quest’ultima.
16. La condizione di incensuratezza del predetto legale rappresentante non avrebbe pertanto potuto consentire alla Prefettura di pervenire a conclusioni diverse, attesa la perdurante detenzione, da parte del medesimo, della stragrande maggioranza delle quote sociali, il che non avrebbe potuto consentire al Prefetto di escludere che l’influenza rilevata fin dal 2020 fosse ancora attuale, anche nella forma della “ contiguità soggiacente ”.
17. Anche il mero intento dichiarato di dotarsi di un modello organizzativo più trasparente avrebbe potuto costituire un fatto nuovo, idoneo a far dubitare della coerenza delle valutazioni svolte dall’Amministrazione, atteso che esso non ha alcuna valenza innovativa, in assenza di concrete iniziative in tal senso, non rispondendo al vero l’apodittica affermazione dell’appellante che queste sarebbero precluse dalla mera esistenza dell’informativa interdittiva (quest’ultima non impedisce in toto l’attività imprenditoriale, e l’Amministrazione ha evidenziato come da accertamenti camerali la società appellante risulti tuttora attiva).
18. Infine, nemmeno l’avvio di azioni di responsabilità nei confronti di uno dei soggetti che secondo l’Amministrazione avrebbero costituito il trait d’union tra la società istante e il sodalizio criminale ha un rilievo determinante, potendo trattarsi di iniziativa necessitata da oggettive ragioni economiche e non di per sé indicativa di una recisione di ogni rapporto con gli ambienti malavitosi.
19. Per queste stesse ragioni, deve ritenersi che il Prefetto abbia ragionevolmente escluso l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, in quanto gli elementi acquisiti sono risultati fondati su elementi specifici, accertati all’esito di ripetuta attività di indagine e suffragati dalle valutazione dell’Autorità giudiziaria penale e del giudice della prevenzione, che oggettivamente depongono per la attualità e la continuità della sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione non occasionale della criminalità organizzata, nonché di collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento, risultando peraltro la titolarità dell’impresa rimasta nelle mani di -OMISSIS-.
In sostanza, la presenza di un doppio pronunciamento del giudice ordinario della prevenzione, in cui anche ai fini dell’eventuale ammissione della società al controllo giudiziario è stata esclusa la sussistenza di una “ occasionalità ” del condizionamento mafioso, avvalora le determinazioni ostative adottate dal Prefetto.
20. Infine, venendo al motivo con il quale è riproposta la censura di violazione dell’articolo 92, comma 2- bis , del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, stante l’omissione del contraddittorio procedimentale, l’Amministrazione ha motivato tale omissione con la superfluità dell’adempimento, trattandosi di aggiornamento di precedente informativa, stante l’assenza di conclamate novità idonee a modificare la originaria prognosi infiltrativa.
Nel caso di specie, tale motivazione, sebbene sintetica, si adatta alle peculiarità del caso concreto, contraddistinto da ben due richieste di aggiornamento riferite alla medesima informazione interdittiva, relativamente ad un quadro fattuale rimasto sostanzialmente immutato, sebbene inciso dalle sopravvenienze costituite dai provvedimenti conclusivi dei procedimenti penali e di prevenzione di cui si è dato conto e da altri elementi ancillari e non idonei ad incrinare il portato motivazionale del provvedimento (il licenziamento del soggetto ritenuto l’anello di congiunzione con i clan e l’intenzione di adottare un codice etico), invero pacifici tra le parti e, pertanto, non implicanti ulteriori specificazioni da parte della società istante.
Ed invero, è solo la differente interpretazione del quadro indiziario ad aver indotto l’Amministrazione a ritenere, con valutazione non irragionevole, né arbitraria, ancora sussistente quel pericolo di esposizione a condizionamento che la società istante vorrebbe far accertare come oramai superato.
Né l’appellante ha invero rappresentato quali ulteriori elementi, diversi da quelli già posti a fondamento della richiesta di aggiornamento, la stessa avrebbe potuto eventualmente rappresentare, laddove fosse stata posta nella condizione di contraddire.
21. Per questi motivi il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
22. Le spese possono essere compensate, in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società appellante e tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.