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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7300, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Di Bari, ricorrente
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Giannini, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 14.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 9.7.2024 Parte_1 premesso che:
- in data 16.9.2015 aveva contratto matrimonio concordatario (id est civile) in Monopoli (anno 2015, parte I, atto n. 35) con Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nati i figli
(n. il 10.12.2015) e (n. il Per_1 Per_2
20.5.2018);
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
1 - con decreto del 5.5.2021 il Tribunale di Bari omologava la separazione;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
tutto ciò premesso, ch iedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre nella casa coniugale e diritto di visita del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un contributo mensil e di €432,24 per il mantenimento dei minori, oltre adeguamento istat e al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 19.7.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 14.2.2025; assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. In data 6.2.2025 le parti de positavano convenzione sottoscritta contenente le condizioni del divorzio, dichiarando di non volersi riconciliare e rinunciando alla comparizione personale in udienza.
All'udienza del 14.2.2025 la causa, trattata quindi in forma cartolare, era rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (id est scioglimento) alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili (id est scioglimento) del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
2 Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sull a quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matri monio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta il 29.1.2025 e depositata in atti il 6.2.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.
r.g. 7300/2024 pendente tra e Parte_1
con l'intervento del P.M. in Controparte_1 sede, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Monopoli il 16.9.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2015, atto n. 35, parte 1) alle
3 condizioni concordate nella convenzione sottoscritta 29.1.2025 e depositata in atti il 6.2.2025, da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 1^ aprile 2025.
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IL PR E SI D E N T E
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