Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8207 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Ignazio Irmici, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 31.10.-OMISSIS-, con il quale la Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza del ricorrente, volta “a ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2 dell’art. 32 del d. P.R. n. 1092/1973, presentata in data 24/08/-OMISSIS- …”;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24.10.-OMISSIS-, contenente il preavviso di rigetto dell’istanza suddetta;
- ove occorra, e nelle parti di ragione, del bando di concorso, per titoli ed esami, per 24 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo normale-comparto speciale” del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, anche se non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. 13 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 31.10.-OMISSIS-, con il quale la Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza del ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2 dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, presentata in data 24/08/-OMISSIS- per il riconoscimento di 2 anni di studi universitari al fine del computo del periodo di servizio utile al collocamento in congedo;
- la difesa erariale – tra le eccezioni preliminari – ha rilevato l’incompetenza territoriale di questo giudice atteso che il ricorrente, al momento della proposizione della domanda giudiziale, prestava servizio presso il Comando provinciale di Barletta, con la conseguenza che sussiste la competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale della Puglia;
Considerato che
- l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dall’amministrazione resistente risulta fondata, atteso che ai fini della individuazione del giudice amministrativo avente la titolarità della cognizione della presente controversia occorre fare riferimento, ai sensi del citato art. 13, comma 2, c.p.a., alla sede di servizio ove parte ricorrente prestava servizio al momento della proposizione del ricorso;
- il richiamo al precedente Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2791, ord. operato dalla difesa del ricorrente nell’ultima memoria depositata non è pertinente poiché nel caso all’esame del giudice d’appello si verteva nell’ambito dell’impugnazione di un provvedimento – il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0461790 datato 17.08.2017, con il quale non era stata riconosciuta l’anzianità di servizio in conformità all’art. 2212- duodecies del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come novellato dal d.lgs. n. 95 del 2017 – riferito e disciplinante lo status di plurimi soggetti; di contro, nel caso di specie, si controverte di un atto inerente al singolo rapporto di pubblico impiego emesso su specifica istanza dell’interessato e con effetti limitati a quest’ultimo;
Considerato che, pertanto, questo Tribunale – impregiudicata ogni altra questioni di rito e di merito – debba declinare la propria competenza in favore del T.a.r. per la Puglia, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.;
Considerato che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) dichiara la propria incompetenza per territorio sul ricorso in epigrafe, per essere competente il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, davanti al quale il processo potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a;
b) compensa le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CC VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.