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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5009/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - P.Iva 2
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 933/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0086190/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0090452/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0098395/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di primo grado (933/02/2022) venivano annullati gli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e per l'illegittima inclusione del palo eolico nella rendita catastale, richiamando l'art. 1, comma
21, L. 208/2015 e Cass. 26495/2021.
Con l'atto di appello dell'Agenzia Entrate viene impugnata la sentenza per violazione art. 14 D.Lgs. 546/1992
(litisconsorzio), difformità dispositivo, violazione DPR 1142/1949 e DM 701/94, sostenendo che la torre eolica
è parte della costruzione.
Con proprie controdeduzioni Resistente_1 Resistente_1: ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado, richiamando giurisprudenza consolidata (Cass. 26500/2021, ord. 10559/2022, 7343/2021) che esclude le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo dalla rendita catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Giurisprudenza costante della Suprema Corte ha stabilito che Le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo (anche se infisse al suolo) non vanno computate nella rendita catastale
(art. 1, comma 21, L. 208/2015). La torre eolica è elemento impiantistico essenziale e quindi escluso dalla stima (Cass. nn. 26500/2021, 21462/2020, 7115/2021, ecc.).
Pertanto:
- rilevato che la controversia concerne la determinazione della rendita catastale di impianti eolici e, in particolare, la valorizzazione della torre eolica;
- considerato che l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”;
- considerato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26500/2021, 10559/2022, 7343/2021) ha costantemente affermato che le torre eoliche, in quanto componente impiantistica funzionale ed essenziale al processo produttivo, anche se infisse al suolo non vanno computate nella rendita catastale (art. 1, comma
21, L. 208/2015), essendo elemento impiantistico essenziale e quindi escluso dalla stima (Cass. nn.
26500/2021, 21462/2020, 7115/2021, ecc.).
- ritenuto che la sentenza di primo grado ha correttamente applicato tali principi, annullando gli avvisi di accertamento per illegittima inclusione della torre eolica e per carenza di motivazione;
- ritenuto che le doglianze dell'Ufficio non scalfiscono la correttezza della decisione, non essendo contestato il principio di esclusione sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata;
Che la parte appellante -soccombente – va condannata alle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 933/02/2022;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5009/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.Iva
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Resistente_1 - P.Iva 2
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 Difensore_2/o Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 933/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0086190/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0090452/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0098395/2018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di primo grado (933/02/2022) venivano annullati gli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e per l'illegittima inclusione del palo eolico nella rendita catastale, richiamando l'art. 1, comma
21, L. 208/2015 e Cass. 26495/2021.
Con l'atto di appello dell'Agenzia Entrate viene impugnata la sentenza per violazione art. 14 D.Lgs. 546/1992
(litisconsorzio), difformità dispositivo, violazione DPR 1142/1949 e DM 701/94, sostenendo che la torre eolica
è parte della costruzione.
Con proprie controdeduzioni Resistente_1 Resistente_1: ribadisce la correttezza della sentenza di primo grado, richiamando giurisprudenza consolidata (Cass. 26500/2021, ord. 10559/2022, 7343/2021) che esclude le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo dalla rendita catastale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Giurisprudenza costante della Suprema Corte ha stabilito che Le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo (anche se infisse al suolo) non vanno computate nella rendita catastale
(art. 1, comma 21, L. 208/2015). La torre eolica è elemento impiantistico essenziale e quindi escluso dalla stima (Cass. nn. 26500/2021, 21462/2020, 7115/2021, ecc.).
Pertanto:
- rilevato che la controversia concerne la determinazione della rendita catastale di impianti eolici e, in particolare, la valorizzazione della torre eolica;
- considerato che l'art. 1, comma 21, L. 208/2015 esclude dalla stima catastale “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo”;
- considerato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 26500/2021, 10559/2022, 7343/2021) ha costantemente affermato che le torre eoliche, in quanto componente impiantistica funzionale ed essenziale al processo produttivo, anche se infisse al suolo non vanno computate nella rendita catastale (art. 1, comma
21, L. 208/2015), essendo elemento impiantistico essenziale e quindi escluso dalla stima (Cass. nn.
26500/2021, 21462/2020, 7115/2021, ecc.).
- ritenuto che la sentenza di primo grado ha correttamente applicato tali principi, annullando gli avvisi di accertamento per illegittima inclusione della torre eolica e per carenza di motivazione;
- ritenuto che le doglianze dell'Ufficio non scalfiscono la correttezza della decisione, non essendo contestato il principio di esclusione sancito dalla normativa e dalla giurisprudenza consolidata;
Che la parte appellante -soccombente – va condannata alle spese del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate;
Conferma integralmente la sentenza di primo grado n. 933/02/2022;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Palermo 13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE