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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3980/2008 R.G., avente ad oggetto divisione di beni non caduti in successione
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, disgiuntamente Parte_1
e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuele e Francesco Vitobello, presso lo studio di quali in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/1elettivamente domicilia
ATTRICE
E
, nato l'[...] a [...], e , nata il [...] a Controparte_1 CP_2
Gragnano, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti,
dagli avvocati Giuseppe Ceccarelli e Paolo Leone, presso il cui studio in Napoli, alla via Mosca n.41
elettivamente domiciliano
CONVENUTI
NONCHÉ
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Controparte_3
disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuele e Francesco
Vitobello, presso lo studio di quali in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/1elettivamente domicilia
INTERVENTRICE
NONCHÉ
, nato il [...] a [...], , nata il [...] a Controparte_4 Controparte_5
Pompei, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli
1 avvocati Giuseppe Ceccarelli e Paolo Leone, presso il cui studio in Napoli, alla via Mosca n. 41
elettivamente domiciliano
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza cartolare dell'11.12.2024 e comparse nonché repliche conclusionali ritualmente depositate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premetteva di essere Parte_1
comproprietaria delle seguenti consistenze immobiliari site in Pompei:
1. fabbricato adibito ad albergo, angolo VI Bartolo Longo e VI San Michele, composto da quattro piani oltre piano seminterrato e piano ammezzato, la cui specifica disposizione e composizione era descritta nell'atto introduttivo. Cespite acquistato con atto di compravendita del
25.9.1994 e identificato al NCEU di Pompei alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo
Longo n. 4, ct. D/2;
2. fabbricato destinato ad abitazioni civili, pervenuto all'attrice tramite atto di compravendita del
28.6.2002, con accesso dal cortile comune di Piazza Bartolo Longo n. 19 bis, composto da due appartamenti al primo ed al terzo piano e da un appartamento al secondo piano, per la cui catalogazione catastale si rimanda, per brevità, agli atti di causa;
3. zona di terreno con accesso da VI Mazzini e VI San Giuseppe (o VI LE), della superficie di mq 3208, con entrostante fabbricato per abitazioni civili, distinto con i civici nn. 4 già
35, 17 e 19, costituito da piano terra, piano ammezzato, piano primo e lastrico solare, con annesse corti di pertinenza esclusiva. Per la catalogazione catastale delle singole unità immobiliari, delle corti di pertinenza e della zona di terreno si rimanda, per brevità, agli atti di causa;
2 4. consistenza immobiliare costituita da due zone di terreno contigue e costituenti un sol corpo,
posto alla VI Mazzini, di cui una di estensione catastale di are quattro centiare trenta, ed un'altra di estensione catastale di are tre centiare novantotto, i cui dati catastali sono rinvenibili negli atti di causa. Detta consistenza era pervenuta all'istante per atto di compravendita del 22.12.1992.
Specificava che l'acquisto delle consistenze immobiliari dei punti 1., 2., 3., Parte_1
era avvenuto in comune ed indiviso, per parti uguali, con mentre la consistenza CP_2
immobiliare di cui al punto 4. era stata acquistata, ancora in comune ed indiviso, per parti uguali, con precisando all'uopo che e erano coniugati Controparte_1 CP_2 Controparte_1
in regime di comunione di bene e che tutti gli acquisti di cui sopra erano avvenuti nella costanza del relativo matrimonio.
Appartenendo, stando quanto sopra, i beni elencati per l'esatta metà a e per Parte_1
l'altra metà ai coniugi – ed avendo più volte manifestato, senza successo, ai CP_2 CP_1
comproprietari, la sua intenzione di divenire esclusiva proprietaria della quota immobiliare spettantele, adiva l'Autorità Giudiziaria, citando e Parte_1 CP_2 CP_1
al fine di:
[...]
disporre, in via principale e previo consenso di tutte le parti, la divisione dei beni descritti;
in via subordinata ed in caso di contestazione, nominare consulente tecnico cui affidare non solo formazione della massa da dividere e delle quote, con indicazione dei necessari conguagli, ma altresì
regolarizzazione amministrativa delle distinte posizioni petitorie;
predisporre progetto di divisione,
ex art. 789 c.p.c., tale da attribuire all'attrice, in proporzione alla sua quota, proprietà solitaria di una o più delle consistenze immobiliari indicate, ovvero consistenze tra loro contigue ed adiacenti;
in caso di contestazione, rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione ex art. 187 c.p.c.; porre le spese e le competenze legali e tecniche a carico della massa o, in caso di contestazione, a carico della parte soccombente.
Correttamente istruita la causa, si costituivano e i quali, precisate Controparte_1 CP_2
le rispettive pretese, non si opponevano alla richiesta di divisione della comunione formulata
3 dall'attrice, esprimendo preferenza affinché fossero attribuite in natura le porzioni corrispondenti alla loro quota di partecipazione alla comunione.
Nelle more del giudizio, in data 22.6.2009, l'attrice donava ai figli la nuda Parte_1
proprietà sui beni oggetto della domanda giudiziale, riservando a sé l'usufrutto generale vitalizio.
Dunque, in data 4.9.2009 spiegava intervento per successione a titolo particolare del diritto controverso figlia dell'istante, facendo proprie le conclusioni dell'atto Controparte_3
introduttivo.
Sempre nelle more del giudizio, in data 24.2.2010, i convenuti e Controparte_1 CP_2
donavano una parte di loro spettanza dei beni facenti parte della comunione immobiliare a CP_4
e in particolare quota indivisa di 1/2 della consistenza immobiliare di mq
[...] Controparte_5
3208, con entrostante fabbricato per abitazioni civili, distinto con i civici nn. 4 già 35, 17 e 19.
Dunque, e avendo anch'essi interesse a conseguire proprietà Controparte_4 Controparte_5
esclusiva sui beni di sua spettanza, proponevano in data 18.5.2010 intervento per successione a titolo particolare del diritto controverso, associandosi alle conclusioni dei convenuti.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e precisate ad opera delle stesse le rispettive richieste, il Tribunale, con provvedimento del 12.10.2011, conferiva incarico al consulente tecnico d'ufficio . Seguito deposito dell'elaborato peritale, in data 20.11.2013 la Persona_1
causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza di remissione istruttoria del 10.3.2014, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire al C.T.U. di fornire i necessari chiarimenti sulla legittimità
urbanistica dei cespiti e sulla loro divisibilità. Pervenute le precisazioni del tecnico, il contenzioso era posto nuovamente in decisione all'esito dell'udienza del 16.9.2015.
Con ordinanza del 4.1.2016, il Tribunale, rilevata la presenza di masse plurime, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo, rendendosi necessario riconvocando il C.T.U. all'udienza del 7.3.2016
perché eseguisse divisione dei cespiti sulla base delle singole masse.
4 A seguito del deposito dell'ulteriore integrazione di perizia ad opera del C.T.U. , Persona_1
le parti dichiaravano di essere disponibili a procedere alla bonaria divisione dei cespiti immobiliari ad eccezione del fabbricato adibito ad albergo.
Dunque, con ordinanza del 6.12.2017, il Tribunale separava il giudizio inerente solo la divisione del fabbricato adibito ad albergo, che prendeva RG 7866/2017. Successivamente, in data 23.4.2018
veniva conferito nuovo incarico al C.T.U., il quale evidenziava la presenza di alcuni abusi sul fabbricato destinato ad albergo.
All'udienza del 15.1.2021 le parti chiedevano la riunione dei giudizi in precedenza separati, anche in virtù del mancato accordo per la divisione dei restanti cespiti;
pertanto, con decreto del 21.6.2021 i fascicoli recanti numero di RG 3980/2008 e 7866/2017 venivano nuovamente riuniti.
In considerazione delle opere abusive presenti nel fabbricato adibito ad albergo, la parte attorea proponeva ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario che eliminasse le opere abusive,
pertanto, il giudizio riunito era rinviato al 15.12.2023 per consentire lo svolgimento di dette operazioni. In tale udienza, la parte attrice rinnovava la richiesta di rinvio, essendo ancora in corso le operazioni di eliminazione delle opere abusive. I convenuti, pur associandosi al chiesto rinvio,
chiedevano in via subordinata divisione dei beni in comunione con stralcio di quelli abusivi;
pertanto,
il giudizio veniva rinviato per le conclusioni al 26.4.2024.
Stanti gli infruttuosi rinvii finalizzati a rimuovere le opere abusive insistenti sul fabbricato, lo scrivente istruttore, all'udienza dell'11.12.2024, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, nudi proprietari ed usufruttuari, e la loro effettiva titolarità giuridica, come provata dalla dichiarazione di successione e dai titoli di provenienza degli immobili a dividersi prodotti in atti, oltre che dalla espletata C.T.U.
Ciò premesso, l'azione di scioglimento della comunione de qua è fondata e va dunque accolta.
Alcuna contestazione è sorta tra le parti, sia in ordine all'individuazione dei condividenti e delle loro quote di comproprietà, che in ordine alla esatta identificazione dei beni componenti la massa da
5 dividere, formata così come indicato dalle parti e rilevato dal C.T.U., dagli immobili minuziosamente descritti nell'elaborato peritale.
In merito alle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, si rivela come le stesse siano uguali
(circostanza non contestata tra le parti), appartenendo per metà alla stirpe - e per Pt_1 CP_2
metà alla stirpe - Tale equa ripartizione, consente di inglobare e superare gli CP_1 CP_2
eventuali impedimenti alla divisione derivanti dalla derivazione della comunione immobiliare da masse plurime. Difatti, la Corte di Cassazione riconosce al Giudice la possibilità di procedere ad un'unica divisione e non a tante divisioni quante sono le masse, non solo in caso di consenso espresso di tutti i condividenti, ma anche quando, pur mancando tale consenso, gli eredi vantano quote identiche rispetto a ciascuna massa, atteso che, in questi casi, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato (Cass. Civ., sez. II, n. 17576 del 5.9.2016).
Ciò premesso, in corso di causa il C.T.U., ing. , portava a termine l'incarico Persona_1
conferitogli, provvedendo a fornire altresì le ulteriori specificazioni richieste ad integrazione,
offrendo una ricognizione dei beni oggetto della comunione esistente tra le parti in causa;
in relazione alla stessa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, ha poi valutato la possibilità di pervenire ad eventuali e diversi schemi di divisione. Delle risultanze di tale indagine occorre dare brevemente cognizione per esporre la valutazione finale espressa dal consulente d'ufficio che, invero,
appare condivisibile dal Tribunale, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo della motivazione.
In particolare, analisi approfondita va indirizzata al cespite ad uso albergo “Hotel Amleto”, sito in
Pompei, che, per sue peculiarità e storico, ha richiesto particolare attenzione da parte del C.T.U.
Ebbene, l'ing. anche dedicandosi in via esclusiva all'esame del cespite in questione, ha Per_1
acclarato l'assenza dei necessari requisiti urbanistici, rilevando in particolare che lo stesso è stato oggetto di richiesta di condono ai sensi della L. 326/03 ma negata con provvedimento di rigetto del
26.11.2015; in aggiunta, l'immobile risulta oggetto di RESA n. 580/13, della Procura generale della
Repubblica c/o la Corte di appello di Napoli per la demolizione delle opere realizzate abusivamente.
6 Né le istanze di condono inerenti l'hotel hanno sanato i consistenti abusi edilizi, atteso il rigetto della pratica UTC n° 259 - H/299 e la non definizione delle pratiche UTC n° 15 - RINA l/171 ed Per_2
UTC n° 108 - l/264. Per_2
Inequivocabili dati, cui si affianca l'impossibilità, riscontrata dal C.T.U., di risalire al titolo con il quale l'edificio in questione è stato realizzato.
Dunque, non è stato possibile appurare la commerciabilità, allo stato, del cespite utilizzato quale
“Hotel Amleto”. In proposito, si richiama sentenza a Sezioni Unite n. 8230/2019, con cui la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'applicazione della disciplina in materia urbanistica agli atti di scioglimento della comunione, ordinaria ed ereditaria, aventi ad oggetto edifici o loro parti,
indipendentemente dalla data di costruzione degli stessi, con conseguente impossibilità di procedere a divisione dei cespiti, qualora nella massa vi siano immobili affetti da violazioni urbanistiche.
L'ordinamento giuridico, infatti, non ammette che le parti, attraverso il ricorso al Giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio. Sarebbe, inoltre, paradossale che il Giudice, da un lato, dichiari la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46, D.P.R. n.
380/2001 e 40, L. n. 47/1985, dall'altro disponga la divisione giudiziale dei manufatti abusivi. La
regolarità edilizia del fabbricato in comunione costituisce, pertanto, condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica". Inoltre, essendo essa posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante la regolarità è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La Suprema Corte, infine, precisa - Cass. Sez.
II, sent. n. 24852 del 9.12.2015 - che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la
7 pronuncia del Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del Giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, onde non compromettere la divisione di interi compendi immobiliari, viziati da singoli cespiti difformi da quanto urbanisticamente previsto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che le parti, in deroga al principio di universalità della divisione, in presenza di singoli cespiti abusivi, ben possono decidere di stralciare tali beni dalla massa da dividersi, procedendo ad una divisione con esclusione dei cespiti indivisibili perché abusivi. In tal caso, il Giudice non può sottrarsi all'obbligo di dividere il compendio nei limiti del giuridicamente possibile, escludendo dalla divisione quei cespiti che siano frutto di abusi e rigettandone la domanda di divisione (Cass. Civ., sez II, sentenza n. 5532 del 28.2.2020). Sul punto si osserva ulteriormente che, allorquando tra i beni costituenti la comunione vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all' articolo 713, comma 1, c.c.,
di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (Cass. Civ., S.U., n. 25021/19).
Dunque, per tali ragioni, non può trovare ingresso la domanda di divisione relativa al cespite identificato al NCEU di Pompei alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo Longo n. 4,
ct. D/2.
Per ciò che concerne, invece, i restanti beni che compongono la comunione immobiliare intercorrente tra le parti, non paiono sussistenti impedimenti di natura urbanistica e/o catastale alla commerciabilità
degli stessi ed al richiesto superamento della comproprietà tra le parti.
Ebbene, il C.T.U. ha approfondito le caratteristiche dei singoli cespiti, predisponendo per Per_1
ognuno un progetto di divisione che tenesse conto delle caratteristiche e dell'estensione degli stessi,
porzionandoli in modo da consentire l'autonomo e libero godimento da parte dei rispettivi assegnatari. Anche in tal caso, per esigenze di economia redazionale, per l'esatto richiamo agli
8 specifici riferimenti catastali dei cespiti, considerati nell'intero e nelle quote individuate dal consulente del Tribunale, si rimanda all'elaborato peritale.
In ipotesi come quella di specie, è utile richiamare che nel procedimento di scioglimento delle comunioni, ereditarie o ordinarie, non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendosi, nell'ambito di ciascuna categoria di beni da dividere, assegnare per l'intero alcuni di essi ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli (Cass. Civ., sez. II, 20.6.2008, n. 16955).
Difatti, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. Civ. n. 25888/2016).
Con riferimento ad ipotesi di tal genere, la Corte di Cassazione ha statuito che nelle comunioni aventi ad oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun comproprietario alla quota in natura ex art. 718 c.c. non significa diritto alla porzione di ciascun bene bensì, come annotato dall'art. 727 c.c., diritto ad una porzione formata in modo da riprodurre, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa.
La divisione non avviene dividendo i singoli beni della massa ma distribuendoli nelle varie porzioni,
seguendo criteri di proporzioni non solo quantitative ma anche qualitative (Cass. Civ. n. 17862/2020;
Cass. Civ. n. 8286/2019; Cass. Civ. n. 15105/2000).
Anzi, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il Giudice deve accertare se i diritti dei condividenti siano meglio soddisfatti attraverso il frazionamento delle singole
9 entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. Civ. n. 29733/2017; sull'argomento, v. anche la già richiamata Cass. Civ. n.
15105/2000).
La ripartizione suggerita dal consulente del Tribunale determina la formazione di porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive, non richiedenti opere complesse o di notevole costo e, sotto l'aspetto economico-
funzionale, non sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. Inoltre, tenuto conto del significativo valore complessivo della massa da dividere, sarebbero, per quanto possibile, ridotti i conguagli in denaro in dare ed avere.
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del Giudice, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso
(essendo sufficiente che il medesimo Giudice faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal C.T.U.) così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. Civ.,
sez. II, 11.1.2010, n. 242; conf. Cass. Civ., sez. II, 20.12.1983, n. 7525).
Necessariamente richiamati tali principi, rifacendosi all'elaborato del C.T.U., può evincersi che gli immobili sui quali la comunione può essere sciolta (non, come detto, la struttura alberghiera
“Amleto”), sono stati idealmente divisi dall'ing. . Persona_1
In particolare:
• i cespiti di VI LE (valore complessivo di euro 225.992,66), identificati al foglio 12 –
p.lla 113 – sub 10, sub 11, sub 9 (il fabbricato), al foglio 12 - p.lla 113 – sub 12 e foglio 12 -
p.lla 1473 (le corti), sono stati ripartiti in due quote, così identificate: la quota A) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 10, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 11, dalla corte
10 dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 12 e dalla corte fg. 12 - p.lla 1473 (per un valore di euro
73.449,50); mentre la quota B) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 9 (per un valore di euro 152.543,16). L'assegnatario della quota B) dovrà versare conguaglio di euro
39.546,83 in favore dell'assegnatario della quota A).
• i cespiti di VI LE (valore complessivo di euro 404.288,70), identificati al foglio 12 –
p.lla 113 – sub 3 (il fabbricato), al foglio 12 - p.lla 1470 e foglio 12 - p.lla 1472 (le corti), sono stati ripartiti in due quote, così identificate: quota A) composta dal fabbricato fg. 12 – p.lla
113 - sub 3 PIANO AMMEZZATO, dalla metà del fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3
PRIMO PIANO, dalla corte fg 12 - p.lla 1470 e dalla corte fg 12 - p.lla 1472 (per un valore di euro 199.181,70); mentre la quota B) è composta dalla restante metà fabbricato fg. 12 –
p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO e dal fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 CP_6
(per un valore di euro 205.107,00). L'assegnatario della quota B) dovrà versare
[...]
conguaglio di euro 2.962,65 in favore dell'assegnatario della quota A).
• il terreno sito in VI LE (valore complessivo di euro 63.200,00), identificato al foglio
12 – p.lla 939, è stato ripartito in due quote, tra loro uguali, ciascuna di valore pari ad euro
31.600,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti.
• il terreno sito in VI LE (valore complessivo di euro 67.200,00), identificato al foglio
12 – p.lla 954, è stato ripartito in due quote, tra loro uguali, ciascuna di valore pari ad euro
33.600,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti. Prevista la realizzazione su VI Mazzini di due ingressi autonomi, uno per ogni quota, a spese comuni e paritarie.
• i terreni siti in VI LE (valore complessivo di euro 112.500,00), identificati foglio 12
– p.lla 112 ed al foglio 12 – p.lla 116, sono stati ripartiti in due quote, così identificate: quota
A), composta dalla p.lla 112 (per un valore di euro 58.100,00), e quota B), composta dalla p.lla 116 (per un valore di euro 54.400,00). L'assegnatario della quota A) dovrà versare
11 conguaglio di euro 1.850,00 in favore dell'assegnatario della quota B). Prevista la realizzazione di un viale d'accesso comune ai due fondi a spese comuni e paritarie.
• i terreni siti in VIle Mazzini (valore complessivo di euro 57.960,00), identificati al foglio 12
– p.lla 2303 ed al foglio 12 – p.lla 2304, sono stati ripartiti in due quote uguali, così
identificate: quota A), composta dalla p.lla 2303, e quota B) composta dalla p.lla 2304,
ciascuna del valore di euro 28.980,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti.
• gli immobili VI (valore complessivo di euro 1.175.994,16), identificati Parte_2
foglio 12 – p.lla 190 – sub 5, 6, 7, 8, 9, sono stati ripartiti in due quote, così identificate: la quota A) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 5, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190
- sub 6, fg. 12 - p.lla 190 - sub 9 (per un valore di euro 576.535,60); la quota B) invece è
composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 7, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 8 (per un valore di euro 599.458,56). L'assegnatario della quota B) dovrà versare conguaglio di euro
11.461,48 in favore dell'assegnatario della quota A). Permarrà in comune tra gli assegnatari il lastrico solare.
Ebbene, utilizzando lo schema divisionale predisposto dal C.T.U. quale principale supporto alla fattibilità dello scioglimento della comunione immobiliare, si evince che alcuna delle parti abbia, nei rispettivi scritti conclusionali, manifestato interesse ad alcuna delle quote come individuate e ripartite nella perizia d'ufficio, sempre richiamando che, come già ampiamente esposto, il cespite utilizzato come struttura alberghiera non può formare, allo stato, oggetto di divisione.
Conseguentemente, questo Tribunale ritiene opportuno affidarsi ad operazioni di sorteggio tra le parti onde sciogliere la comunione sulla base dei dettami forniti dal C.T.U.
Le spese di giudizio verranno poste a carico della massa.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3980/2008 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda di scioglimento della comunione limitata all'immobile uso albero, sito in Pompei, angolo VI Bartolo Longo e VI San Michele, identificato al NCEU di Pompei
alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo Longo n. 4, ct. D/2;
2. Accoglie, per i restanti beni, la domanda di scioglimento della comunione, da effettuarsi mediante sorteggio tra le due quote, A) e B), così individuate:
Quota A), del valore complessivo di euro 1.001.446,80, comprendente:
- fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 10, fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 11, corte del fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 12 e dalla corte fg. 12 - p.lla 147 (VI LE, valore euro 73.449,50);
- fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 PIANO AMMEZZATO, metà del fabbricato fg. 12 –
p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO, corte fg 12 - p.lla 1470 e dalla corte fg 12 - p.lla 1472
(VI LE, valore euro 199.181,70);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 939 (VI LE, valore euro 31.600,00);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 954 (VI LE, valore euro 33.600,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 112 (VI LE, valore euro 58.100,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 2303 (VIle Mazzini, valore euro 28.980,00);
- fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 5, fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 6, fabbricato fg. 12
- p.lla 190 - sub 9 (VI Marianna De Fusco, valore euro 576.535,60);
Quota B), dal valore complessivo di euro 1.105.688,72, comprendente:
- fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 9 (VI LE, valore euro 152.543,16);
- metà fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO, fabbricato fg. 12 – p.lla 113 -
sub 3 (VI LE, valore euro 205.107,00); Controparte_6
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 939 (VI LE, valore euro 31.600,00);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 954 (VI LE, valore euro 33.600,00);
13 - terreno fg. 12 - p.lla 116 (VI LE, valore euro 54.400,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 2304 (VIle Mazzini, valore euro 28.980,00);
- fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 7, fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 8 (VI Marianna
De Fusco, valore euro 599.458,56)
3. Stante la differenza di euro 104.241,92 tra le due quote, l'assegnatario della quota B) dovrà
corrispondere all'assegnatario della quota A l'importo di € 52.120,96, a titolo di conguaglio;
4. Pone a carico della massa ogni spesa ed opera necessaria alla realizzazione catastale,
urbanistica e edilizia, della divisione come evidenziata nella consulenza d'ufficio;
5. Rigetta nel resto;
6. Pone a carico della massa le spese di giudizio;
7. Pone definitivamente a carico della massa le spese delle compiute C.T.U., liquidate con decreti del 25 maggio 2019;
8. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza,
esonerandolo da ogni responsabilità;
9. Dispone come da separata ordinanza per le operazioni di sorteggio.
Così deciso in Torre Annunziata, 07 marzo 2025.
IL G.O.P.
dott.ssa Cristina Gallo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3980/2008 R.G., avente ad oggetto divisione di beni non caduti in successione
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, disgiuntamente Parte_1
e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuele e Francesco Vitobello, presso lo studio di quali in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/1elettivamente domicilia
ATTRICE
E
, nato l'[...] a [...], e , nata il [...] a Controparte_1 CP_2
Gragnano, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti,
dagli avvocati Giuseppe Ceccarelli e Paolo Leone, presso il cui studio in Napoli, alla via Mosca n.41
elettivamente domiciliano
CONVENUTI
NONCHÉ
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, Controparte_3
disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli avvocati Emanuele e Francesco
Vitobello, presso lo studio di quali in Napoli, al Centro Direzionale Is. E/1elettivamente domicilia
INTERVENTRICE
NONCHÉ
, nato il [...] a [...], , nata il [...] a Controparte_4 Controparte_5
Pompei, entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti, dagli
1 avvocati Giuseppe Ceccarelli e Paolo Leone, presso il cui studio in Napoli, alla via Mosca n. 41
elettivamente domiciliano
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza cartolare dell'11.12.2024 e comparse nonché repliche conclusionali ritualmente depositate.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo ma solo la motivazione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premetteva di essere Parte_1
comproprietaria delle seguenti consistenze immobiliari site in Pompei:
1. fabbricato adibito ad albergo, angolo VI Bartolo Longo e VI San Michele, composto da quattro piani oltre piano seminterrato e piano ammezzato, la cui specifica disposizione e composizione era descritta nell'atto introduttivo. Cespite acquistato con atto di compravendita del
25.9.1994 e identificato al NCEU di Pompei alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo
Longo n. 4, ct. D/2;
2. fabbricato destinato ad abitazioni civili, pervenuto all'attrice tramite atto di compravendita del
28.6.2002, con accesso dal cortile comune di Piazza Bartolo Longo n. 19 bis, composto da due appartamenti al primo ed al terzo piano e da un appartamento al secondo piano, per la cui catalogazione catastale si rimanda, per brevità, agli atti di causa;
3. zona di terreno con accesso da VI Mazzini e VI San Giuseppe (o VI LE), della superficie di mq 3208, con entrostante fabbricato per abitazioni civili, distinto con i civici nn. 4 già
35, 17 e 19, costituito da piano terra, piano ammezzato, piano primo e lastrico solare, con annesse corti di pertinenza esclusiva. Per la catalogazione catastale delle singole unità immobiliari, delle corti di pertinenza e della zona di terreno si rimanda, per brevità, agli atti di causa;
2 4. consistenza immobiliare costituita da due zone di terreno contigue e costituenti un sol corpo,
posto alla VI Mazzini, di cui una di estensione catastale di are quattro centiare trenta, ed un'altra di estensione catastale di are tre centiare novantotto, i cui dati catastali sono rinvenibili negli atti di causa. Detta consistenza era pervenuta all'istante per atto di compravendita del 22.12.1992.
Specificava che l'acquisto delle consistenze immobiliari dei punti 1., 2., 3., Parte_1
era avvenuto in comune ed indiviso, per parti uguali, con mentre la consistenza CP_2
immobiliare di cui al punto 4. era stata acquistata, ancora in comune ed indiviso, per parti uguali, con precisando all'uopo che e erano coniugati Controparte_1 CP_2 Controparte_1
in regime di comunione di bene e che tutti gli acquisti di cui sopra erano avvenuti nella costanza del relativo matrimonio.
Appartenendo, stando quanto sopra, i beni elencati per l'esatta metà a e per Parte_1
l'altra metà ai coniugi – ed avendo più volte manifestato, senza successo, ai CP_2 CP_1
comproprietari, la sua intenzione di divenire esclusiva proprietaria della quota immobiliare spettantele, adiva l'Autorità Giudiziaria, citando e Parte_1 CP_2 CP_1
al fine di:
[...]
disporre, in via principale e previo consenso di tutte le parti, la divisione dei beni descritti;
in via subordinata ed in caso di contestazione, nominare consulente tecnico cui affidare non solo formazione della massa da dividere e delle quote, con indicazione dei necessari conguagli, ma altresì
regolarizzazione amministrativa delle distinte posizioni petitorie;
predisporre progetto di divisione,
ex art. 789 c.p.c., tale da attribuire all'attrice, in proporzione alla sua quota, proprietà solitaria di una o più delle consistenze immobiliari indicate, ovvero consistenze tra loro contigue ed adiacenti;
in caso di contestazione, rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione ex art. 187 c.p.c.; porre le spese e le competenze legali e tecniche a carico della massa o, in caso di contestazione, a carico della parte soccombente.
Correttamente istruita la causa, si costituivano e i quali, precisate Controparte_1 CP_2
le rispettive pretese, non si opponevano alla richiesta di divisione della comunione formulata
3 dall'attrice, esprimendo preferenza affinché fossero attribuite in natura le porzioni corrispondenti alla loro quota di partecipazione alla comunione.
Nelle more del giudizio, in data 22.6.2009, l'attrice donava ai figli la nuda Parte_1
proprietà sui beni oggetto della domanda giudiziale, riservando a sé l'usufrutto generale vitalizio.
Dunque, in data 4.9.2009 spiegava intervento per successione a titolo particolare del diritto controverso figlia dell'istante, facendo proprie le conclusioni dell'atto Controparte_3
introduttivo.
Sempre nelle more del giudizio, in data 24.2.2010, i convenuti e Controparte_1 CP_2
donavano una parte di loro spettanza dei beni facenti parte della comunione immobiliare a CP_4
e in particolare quota indivisa di 1/2 della consistenza immobiliare di mq
[...] Controparte_5
3208, con entrostante fabbricato per abitazioni civili, distinto con i civici nn. 4 già 35, 17 e 19.
Dunque, e avendo anch'essi interesse a conseguire proprietà Controparte_4 Controparte_5
esclusiva sui beni di sua spettanza, proponevano in data 18.5.2010 intervento per successione a titolo particolare del diritto controverso, associandosi alle conclusioni dei convenuti.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e precisate ad opera delle stesse le rispettive richieste, il Tribunale, con provvedimento del 12.10.2011, conferiva incarico al consulente tecnico d'ufficio . Seguito deposito dell'elaborato peritale, in data 20.11.2013 la Persona_1
causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza di remissione istruttoria del 10.3.2014, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo al fine di consentire al C.T.U. di fornire i necessari chiarimenti sulla legittimità
urbanistica dei cespiti e sulla loro divisibilità. Pervenute le precisazioni del tecnico, il contenzioso era posto nuovamente in decisione all'esito dell'udienza del 16.9.2015.
Con ordinanza del 4.1.2016, il Tribunale, rilevata la presenza di masse plurime, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo, rendendosi necessario riconvocando il C.T.U. all'udienza del 7.3.2016
perché eseguisse divisione dei cespiti sulla base delle singole masse.
4 A seguito del deposito dell'ulteriore integrazione di perizia ad opera del C.T.U. , Persona_1
le parti dichiaravano di essere disponibili a procedere alla bonaria divisione dei cespiti immobiliari ad eccezione del fabbricato adibito ad albergo.
Dunque, con ordinanza del 6.12.2017, il Tribunale separava il giudizio inerente solo la divisione del fabbricato adibito ad albergo, che prendeva RG 7866/2017. Successivamente, in data 23.4.2018
veniva conferito nuovo incarico al C.T.U., il quale evidenziava la presenza di alcuni abusi sul fabbricato destinato ad albergo.
All'udienza del 15.1.2021 le parti chiedevano la riunione dei giudizi in precedenza separati, anche in virtù del mancato accordo per la divisione dei restanti cespiti;
pertanto, con decreto del 21.6.2021 i fascicoli recanti numero di RG 3980/2008 e 7866/2017 venivano nuovamente riuniti.
In considerazione delle opere abusive presenti nel fabbricato adibito ad albergo, la parte attorea proponeva ricorso per la nomina di un amministratore giudiziario che eliminasse le opere abusive,
pertanto, il giudizio riunito era rinviato al 15.12.2023 per consentire lo svolgimento di dette operazioni. In tale udienza, la parte attrice rinnovava la richiesta di rinvio, essendo ancora in corso le operazioni di eliminazione delle opere abusive. I convenuti, pur associandosi al chiesto rinvio,
chiedevano in via subordinata divisione dei beni in comunione con stralcio di quelli abusivi;
pertanto,
il giudizio veniva rinviato per le conclusioni al 26.4.2024.
Stanti gli infruttuosi rinvii finalizzati a rimuovere le opere abusive insistenti sul fabbricato, lo scrivente istruttore, all'udienza dell'11.12.2024, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione delle parti, nudi proprietari ed usufruttuari, e la loro effettiva titolarità giuridica, come provata dalla dichiarazione di successione e dai titoli di provenienza degli immobili a dividersi prodotti in atti, oltre che dalla espletata C.T.U.
Ciò premesso, l'azione di scioglimento della comunione de qua è fondata e va dunque accolta.
Alcuna contestazione è sorta tra le parti, sia in ordine all'individuazione dei condividenti e delle loro quote di comproprietà, che in ordine alla esatta identificazione dei beni componenti la massa da
5 dividere, formata così come indicato dalle parti e rilevato dal C.T.U., dagli immobili minuziosamente descritti nell'elaborato peritale.
In merito alle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, si rivela come le stesse siano uguali
(circostanza non contestata tra le parti), appartenendo per metà alla stirpe - e per Pt_1 CP_2
metà alla stirpe - Tale equa ripartizione, consente di inglobare e superare gli CP_1 CP_2
eventuali impedimenti alla divisione derivanti dalla derivazione della comunione immobiliare da masse plurime. Difatti, la Corte di Cassazione riconosce al Giudice la possibilità di procedere ad un'unica divisione e non a tante divisioni quante sono le masse, non solo in caso di consenso espresso di tutti i condividenti, ma anche quando, pur mancando tale consenso, gli eredi vantano quote identiche rispetto a ciascuna massa, atteso che, in questi casi, il risultato resta identico a prescindere dal metodo di divisione utilizzato (Cass. Civ., sez. II, n. 17576 del 5.9.2016).
Ciò premesso, in corso di causa il C.T.U., ing. , portava a termine l'incarico Persona_1
conferitogli, provvedendo a fornire altresì le ulteriori specificazioni richieste ad integrazione,
offrendo una ricognizione dei beni oggetto della comunione esistente tra le parti in causa;
in relazione alla stessa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, ha poi valutato la possibilità di pervenire ad eventuali e diversi schemi di divisione. Delle risultanze di tale indagine occorre dare brevemente cognizione per esporre la valutazione finale espressa dal consulente d'ufficio che, invero,
appare condivisibile dal Tribunale, per le ragioni che si andranno ad esporre nel prosieguo della motivazione.
In particolare, analisi approfondita va indirizzata al cespite ad uso albergo “Hotel Amleto”, sito in
Pompei, che, per sue peculiarità e storico, ha richiesto particolare attenzione da parte del C.T.U.
Ebbene, l'ing. anche dedicandosi in via esclusiva all'esame del cespite in questione, ha Per_1
acclarato l'assenza dei necessari requisiti urbanistici, rilevando in particolare che lo stesso è stato oggetto di richiesta di condono ai sensi della L. 326/03 ma negata con provvedimento di rigetto del
26.11.2015; in aggiunta, l'immobile risulta oggetto di RESA n. 580/13, della Procura generale della
Repubblica c/o la Corte di appello di Napoli per la demolizione delle opere realizzate abusivamente.
6 Né le istanze di condono inerenti l'hotel hanno sanato i consistenti abusi edilizi, atteso il rigetto della pratica UTC n° 259 - H/299 e la non definizione delle pratiche UTC n° 15 - RINA l/171 ed Per_2
UTC n° 108 - l/264. Per_2
Inequivocabili dati, cui si affianca l'impossibilità, riscontrata dal C.T.U., di risalire al titolo con il quale l'edificio in questione è stato realizzato.
Dunque, non è stato possibile appurare la commerciabilità, allo stato, del cespite utilizzato quale
“Hotel Amleto”. In proposito, si richiama sentenza a Sezioni Unite n. 8230/2019, con cui la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'applicazione della disciplina in materia urbanistica agli atti di scioglimento della comunione, ordinaria ed ereditaria, aventi ad oggetto edifici o loro parti,
indipendentemente dalla data di costruzione degli stessi, con conseguente impossibilità di procedere a divisione dei cespiti, qualora nella massa vi siano immobili affetti da violazioni urbanistiche.
L'ordinamento giuridico, infatti, non ammette che le parti, attraverso il ricorso al Giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio. Sarebbe, inoltre, paradossale che il Giudice, da un lato, dichiari la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione degli artt. 46, D.P.R. n.
380/2001 e 40, L. n. 47/1985, dall'altro disponga la divisione giudiziale dei manufatti abusivi. La
regolarità edilizia del fabbricato in comunione costituisce, pertanto, condizione dell'azione ex art. 713
c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica". Inoltre, essendo essa posta a presidio dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante la regolarità è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La Suprema Corte, infine, precisa - Cass. Sez.
II, sent. n. 24852 del 9.12.2015 - che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria che sia), il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la
7 pronuncia del Giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del Giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tuttavia, onde non compromettere la divisione di interi compendi immobiliari, viziati da singoli cespiti difformi da quanto urbanisticamente previsto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che le parti, in deroga al principio di universalità della divisione, in presenza di singoli cespiti abusivi, ben possono decidere di stralciare tali beni dalla massa da dividersi, procedendo ad una divisione con esclusione dei cespiti indivisibili perché abusivi. In tal caso, il Giudice non può sottrarsi all'obbligo di dividere il compendio nei limiti del giuridicamente possibile, escludendo dalla divisione quei cespiti che siano frutto di abusi e rigettandone la domanda di divisione (Cass. Civ., sez II, sentenza n. 5532 del 28.2.2020). Sul punto si osserva ulteriormente che, allorquando tra i beni costituenti la comunione vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all' articolo 713, comma 1, c.c.,
di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (Cass. Civ., S.U., n. 25021/19).
Dunque, per tali ragioni, non può trovare ingresso la domanda di divisione relativa al cespite identificato al NCEU di Pompei alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo Longo n. 4,
ct. D/2.
Per ciò che concerne, invece, i restanti beni che compongono la comunione immobiliare intercorrente tra le parti, non paiono sussistenti impedimenti di natura urbanistica e/o catastale alla commerciabilità
degli stessi ed al richiesto superamento della comproprietà tra le parti.
Ebbene, il C.T.U. ha approfondito le caratteristiche dei singoli cespiti, predisponendo per Per_1
ognuno un progetto di divisione che tenesse conto delle caratteristiche e dell'estensione degli stessi,
porzionandoli in modo da consentire l'autonomo e libero godimento da parte dei rispettivi assegnatari. Anche in tal caso, per esigenze di economia redazionale, per l'esatto richiamo agli
8 specifici riferimenti catastali dei cespiti, considerati nell'intero e nelle quote individuate dal consulente del Tribunale, si rimanda all'elaborato peritale.
In ipotesi come quella di specie, è utile richiamare che nel procedimento di scioglimento delle comunioni, ereditarie o ordinarie, non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendosi, nell'ambito di ciascuna categoria di beni da dividere, assegnare per l'intero alcuni di essi ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli (Cass. Civ., sez. II, 20.6.2008, n. 16955).
Difatti, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero
(Cass. Civ. n. 25888/2016).
Con riferimento ad ipotesi di tal genere, la Corte di Cassazione ha statuito che nelle comunioni aventi ad oggetto una massa di beni individuati per universitatem, il diritto di ciascun comproprietario alla quota in natura ex art. 718 c.c. non significa diritto alla porzione di ciascun bene bensì, come annotato dall'art. 727 c.c., diritto ad una porzione formata in modo da riprodurre, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa.
La divisione non avviene dividendo i singoli beni della massa ma distribuendoli nelle varie porzioni,
seguendo criteri di proporzioni non solo quantitative ma anche qualitative (Cass. Civ. n. 17862/2020;
Cass. Civ. n. 8286/2019; Cass. Civ. n. 15105/2000).
Anzi, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il Giudice deve accertare se i diritti dei condividenti siano meglio soddisfatti attraverso il frazionamento delle singole
9 entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (Cass. Civ. n. 29733/2017; sull'argomento, v. anche la già richiamata Cass. Civ. n.
15105/2000).
La ripartizione suggerita dal consulente del Tribunale determina la formazione di porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive, non richiedenti opere complesse o di notevole costo e, sotto l'aspetto economico-
funzionale, non sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. Inoltre, tenuto conto del significativo valore complessivo della massa da dividere, sarebbero, per quanto possibile, ridotti i conguagli in denaro in dare ed avere.
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del Giudice, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso
(essendo sufficiente che il medesimo Giudice faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal C.T.U.) così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. Civ.,
sez. II, 11.1.2010, n. 242; conf. Cass. Civ., sez. II, 20.12.1983, n. 7525).
Necessariamente richiamati tali principi, rifacendosi all'elaborato del C.T.U., può evincersi che gli immobili sui quali la comunione può essere sciolta (non, come detto, la struttura alberghiera
“Amleto”), sono stati idealmente divisi dall'ing. . Persona_1
In particolare:
• i cespiti di VI LE (valore complessivo di euro 225.992,66), identificati al foglio 12 –
p.lla 113 – sub 10, sub 11, sub 9 (il fabbricato), al foglio 12 - p.lla 113 – sub 12 e foglio 12 -
p.lla 1473 (le corti), sono stati ripartiti in due quote, così identificate: la quota A) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 10, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 11, dalla corte
10 dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 12 e dalla corte fg. 12 - p.lla 1473 (per un valore di euro
73.449,50); mentre la quota B) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 9 (per un valore di euro 152.543,16). L'assegnatario della quota B) dovrà versare conguaglio di euro
39.546,83 in favore dell'assegnatario della quota A).
• i cespiti di VI LE (valore complessivo di euro 404.288,70), identificati al foglio 12 –
p.lla 113 – sub 3 (il fabbricato), al foglio 12 - p.lla 1470 e foglio 12 - p.lla 1472 (le corti), sono stati ripartiti in due quote, così identificate: quota A) composta dal fabbricato fg. 12 – p.lla
113 - sub 3 PIANO AMMEZZATO, dalla metà del fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3
PRIMO PIANO, dalla corte fg 12 - p.lla 1470 e dalla corte fg 12 - p.lla 1472 (per un valore di euro 199.181,70); mentre la quota B) è composta dalla restante metà fabbricato fg. 12 –
p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO e dal fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 CP_6
(per un valore di euro 205.107,00). L'assegnatario della quota B) dovrà versare
[...]
conguaglio di euro 2.962,65 in favore dell'assegnatario della quota A).
• il terreno sito in VI LE (valore complessivo di euro 63.200,00), identificato al foglio
12 – p.lla 939, è stato ripartito in due quote, tra loro uguali, ciascuna di valore pari ad euro
31.600,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti.
• il terreno sito in VI LE (valore complessivo di euro 67.200,00), identificato al foglio
12 – p.lla 954, è stato ripartito in due quote, tra loro uguali, ciascuna di valore pari ad euro
33.600,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti. Prevista la realizzazione su VI Mazzini di due ingressi autonomi, uno per ogni quota, a spese comuni e paritarie.
• i terreni siti in VI LE (valore complessivo di euro 112.500,00), identificati foglio 12
– p.lla 112 ed al foglio 12 – p.lla 116, sono stati ripartiti in due quote, così identificate: quota
A), composta dalla p.lla 112 (per un valore di euro 58.100,00), e quota B), composta dalla p.lla 116 (per un valore di euro 54.400,00). L'assegnatario della quota A) dovrà versare
11 conguaglio di euro 1.850,00 in favore dell'assegnatario della quota B). Prevista la realizzazione di un viale d'accesso comune ai due fondi a spese comuni e paritarie.
• i terreni siti in VIle Mazzini (valore complessivo di euro 57.960,00), identificati al foglio 12
– p.lla 2303 ed al foglio 12 – p.lla 2304, sono stati ripartiti in due quote uguali, così
identificate: quota A), composta dalla p.lla 2303, e quota B) composta dalla p.lla 2304,
ciascuna del valore di euro 28.980,00. Conseguentemente non saranno necessari conguagli tra le parti.
• gli immobili VI (valore complessivo di euro 1.175.994,16), identificati Parte_2
foglio 12 – p.lla 190 – sub 5, 6, 7, 8, 9, sono stati ripartiti in due quote, così identificate: la quota A) è composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 5, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190
- sub 6, fg. 12 - p.lla 190 - sub 9 (per un valore di euro 576.535,60); la quota B) invece è
composta dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 7, dal fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 8 (per un valore di euro 599.458,56). L'assegnatario della quota B) dovrà versare conguaglio di euro
11.461,48 in favore dell'assegnatario della quota A). Permarrà in comune tra gli assegnatari il lastrico solare.
Ebbene, utilizzando lo schema divisionale predisposto dal C.T.U. quale principale supporto alla fattibilità dello scioglimento della comunione immobiliare, si evince che alcuna delle parti abbia, nei rispettivi scritti conclusionali, manifestato interesse ad alcuna delle quote come individuate e ripartite nella perizia d'ufficio, sempre richiamando che, come già ampiamente esposto, il cespite utilizzato come struttura alberghiera non può formare, allo stato, oggetto di divisione.
Conseguentemente, questo Tribunale ritiene opportuno affidarsi ad operazioni di sorteggio tra le parti onde sciogliere la comunione sulla base dei dettami forniti dal C.T.U.
Le spese di giudizio verranno poste a carico della massa.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3980/2008 R.G., così provvede:
1. Rigetta la domanda di scioglimento della comunione limitata all'immobile uso albero, sito in Pompei, angolo VI Bartolo Longo e VI San Michele, identificato al NCEU di Pompei
alla partita 1.002.85, foglio 5, mappale 380, VI Bartolo Longo n. 4, ct. D/2;
2. Accoglie, per i restanti beni, la domanda di scioglimento della comunione, da effettuarsi mediante sorteggio tra le due quote, A) e B), così individuate:
Quota A), del valore complessivo di euro 1.001.446,80, comprendente:
- fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 10, fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 11, corte del fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 12 e dalla corte fg. 12 - p.lla 147 (VI LE, valore euro 73.449,50);
- fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 PIANO AMMEZZATO, metà del fabbricato fg. 12 –
p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO, corte fg 12 - p.lla 1470 e dalla corte fg 12 - p.lla 1472
(VI LE, valore euro 199.181,70);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 939 (VI LE, valore euro 31.600,00);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 954 (VI LE, valore euro 33.600,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 112 (VI LE, valore euro 58.100,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 2303 (VIle Mazzini, valore euro 28.980,00);
- fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 5, fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 6, fabbricato fg. 12
- p.lla 190 - sub 9 (VI Marianna De Fusco, valore euro 576.535,60);
Quota B), dal valore complessivo di euro 1.105.688,72, comprendente:
- fabbricato fg. 12 - p.lla 113 - sub 9 (VI LE, valore euro 152.543,16);
- metà fabbricato fg. 12 – p.lla 113 - sub 3 PRIMO PIANO, fabbricato fg. 12 – p.lla 113 -
sub 3 (VI LE, valore euro 205.107,00); Controparte_6
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 939 (VI LE, valore euro 31.600,00);
- metà del terreno fg. 12 - p.lla 954 (VI LE, valore euro 33.600,00);
13 - terreno fg. 12 - p.lla 116 (VI LE, valore euro 54.400,00);
- terreno fg. 12 - p.lla 2304 (VIle Mazzini, valore euro 28.980,00);
- fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 7, fabbricato fg. 12 - p.lla 190 - sub 8 (VI Marianna
De Fusco, valore euro 599.458,56)
3. Stante la differenza di euro 104.241,92 tra le due quote, l'assegnatario della quota B) dovrà
corrispondere all'assegnatario della quota A l'importo di € 52.120,96, a titolo di conguaglio;
4. Pone a carico della massa ogni spesa ed opera necessaria alla realizzazione catastale,
urbanistica e edilizia, della divisione come evidenziata nella consulenza d'ufficio;
5. Rigetta nel resto;
6. Pone a carico della massa le spese di giudizio;
7. Pone definitivamente a carico della massa le spese delle compiute C.T.U., liquidate con decreti del 25 maggio 2019;
8. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza,
esonerandolo da ogni responsabilità;
9. Dispone come da separata ordinanza per le operazioni di sorteggio.
Così deciso in Torre Annunziata, 07 marzo 2025.
IL G.O.P.
dott.ssa Cristina Gallo
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