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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato parte ricorrente, in epigrafe emarginata, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' resistente Controparte_2
all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva, in particolare, il ricorrente che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate nel corso della sua vita lavorativa quale “come muratore carpentiere, svolgendo le mansioni più disparate”, come da parte in fatto del ricorso cui per brevità si rimanda.
Pertanto, in data 5.07.2023, il sig. presentava denuncia all' per il Parte_1 CP_1
riconoscimento della seguente malattia professionale: “tendinopatia bilaterale spalle destra e sinistra” denegata da per mancanza del nesso causale. CP_1
Esperiti tutti i rimedi amministrativi veniva introdotto il presente giudizio, nell'ambito del quale CP_1 costituendosi dava atto dell'intervenuto riconoscimento, a seguito di collegiale medica, della malattia professionale nella misura del 4% che, cumulata con altra patologia, dava luogo ad una percentuale complessiva del 9 %.
Instava quindi per il rigetto del ricorso, ovvero per la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e competenze del giudizio.
Pertanto, all'udienza odierna fissata per la comparizione parti, il legale del ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto riconoscimento della patologia con la percentuale complessiva del 9%; insisteva, infine, per la condanna alle spese del convenuto istituto con distrazione.
Ciò posto, rilevato che:
- secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova della sussistenza della patologia professionale e di un danno biologico in misura pari al 4% che cumulata ad altra patologia, raggiunge una percentuale complessiva del 9%, come pure riconosciuto da con provvedimento del 11.10.2024 e, comunque, solo dopo l'introduzione del presente CP_1
giudizio (26.03.2024) e la notifica del ricorso;
- di contro, allo stato, risulta che il ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo il medesimo ottemperato a tutte le obbligazioni su di lui gravanti;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte ritiene che le spese di lite debbano esser poste a carico di e vadano liquidate tenuto conto della esigua attività processuale svolta e della CP_1 condotta dell'ente,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante ricorrente le spese di lite che si CP_1
liquidano in EURO 1865,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 20/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio