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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3941/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Cristina Spadafora Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essersi trasferito unitamente alla CP_1 mamma ed alla sorella presso l'abitazione del nonno materno Persona_1 in ragione dell'abbandono in giovane età da parte del padre e dell'interruzione da parte di questi del rapporto di coniugio, esponeva di aver coabitato con il nonno materno sino al suo decesso, avvenuto il 21.12.2021.
Deduceva che il nonno materno era stato l'unico ad occuparsi del suo sostentamento economico e ciò anche dopo il raggiungimento della maggiore età posto che la mamma era priva di occupazione.
Rappresentava che, avvenuto il decesso del nonno, la domanda presentata all' intesa ad ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico in CP_1
1 godimento all'ascendente non aveva avuto riscontro e che il ricorso amministrativo era stato rigettato.
Dopo aver evidenziato di essere invalido e portatore di handicap grave assumeva di aver diritto alla pensione di reversibilità dell'ascendente e, richiamando a sostegno della domanda la pronuncia di Corte Costituzionale n.
88/2022 e la circolare n. 64/2024, concludeva chiedendo “[..] Accertare e CP_1 dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a percepire l'indennità prevista per il trattamento della pensione di reversibilità e/o di ogni altra indennità spettante ai nipoti, in quanto lo stesso conviveva con il nonno dante causa ed inoltre lo stesso risultava e risulta non autosufficiente economicamente;
-
Conseguentemente, condannare l' a versare le somme dovute, nonché i CP_1 ratei arretrati per la liquidazione della predetta prestazione invocata [..].”
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del CP_1 ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come evidenziato da parte ricorrente, la questione oggetto del presente giudizio – relativa al diritto alla pensione di reversibilità in favore dei nipoti – è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 88/2022 del
9.2.2022, ha così deciso “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”.
Come anche ricordato dal ricorrente, l' , con la circolare n. 64/2024, ha CP_1 recepito detta pronuncia, affermando, infatti, in detto atto di normazione interna, che “[..] La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che “nel
2 quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione [..]” e che “[..] Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti [..]”.
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità, dunque, la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità include adesso espressamente anche
“i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”.
Erra, quindi, la parte ricorrente laddove deduce che “[..] l' [..] con la CP_1 nuova circolare n. 64 del 7 maggio 2024 ricompreso espressamente tra i beneficiari della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni, orfani e/o inabili al lavoro [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) ovvero laddove sostiene che “[..] il diritto al trattamento, per il nipote, sorge -ALTERNATIVAMENTE- in questi casi:
a)- se il nipote è orfano di entrambi i genitori e lo stesso risultava vivente a carico del nonno deceduto;
b)– se il nipote, non orfano, risultava vivente a carico del nonno deceduto, non beneficiava di altra fonte di reddito ed i propri genitori non provvedevano al suo mantenimento [..]” (così a pag. 2 delle note depositate il 14.1.2025) poiché il chiaro tenore della sentenza della Consulta
3 citata rende evidente che ad essere stati inclusi tra i destinatari della pensione ai superstiti per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità del dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.
Non sussiste, quindi, la alternatività di ipotesi sostenuta da parte ricorrente poichè per essere beneficiari della pensione di reversibilità occorre che il nipote sia: 1) maggiorenne;
2) orfano;
3) inabile al lavoro;
4) vivente a carico dell'ascendente.
Nella specie, come correttamente rileva l' , il ricorrente non è orfano CP_1 avendo egli dedotto l'esistenza in vita di entrambi i genitori e, in ogni caso, non ha provato (né chiesto di provare) di essere inabile al lavoro, irrilevante essendo la circostanza (documentata) che egli stato riconosciuto “invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” nonché portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (cfr. verbali in atti) posto che la condizione di inabilità al lavoro ai fini della pensione di reversibilità deve essere accertata avuto riguardo ai criteri medico legali di cui alla L. n. 222/1984 e non a quelli (diversi) previsti per la invalidità civile.
Non sussiste, pertanto, l'invocato diritto alla pensione di reversibilità.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3941/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Cristina Spadafora Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Gilda CP_1
Avena e Umberto Ferrato resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essersi trasferito unitamente alla CP_1 mamma ed alla sorella presso l'abitazione del nonno materno Persona_1 in ragione dell'abbandono in giovane età da parte del padre e dell'interruzione da parte di questi del rapporto di coniugio, esponeva di aver coabitato con il nonno materno sino al suo decesso, avvenuto il 21.12.2021.
Deduceva che il nonno materno era stato l'unico ad occuparsi del suo sostentamento economico e ciò anche dopo il raggiungimento della maggiore età posto che la mamma era priva di occupazione.
Rappresentava che, avvenuto il decesso del nonno, la domanda presentata all' intesa ad ottenere la reversibilità del trattamento pensionistico in CP_1
1 godimento all'ascendente non aveva avuto riscontro e che il ricorso amministrativo era stato rigettato.
Dopo aver evidenziato di essere invalido e portatore di handicap grave assumeva di aver diritto alla pensione di reversibilità dell'ascendente e, richiamando a sostegno della domanda la pronuncia di Corte Costituzionale n.
88/2022 e la circolare n. 64/2024, concludeva chiedendo “[..] Accertare e CP_1 dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a percepire l'indennità prevista per il trattamento della pensione di reversibilità e/o di ogni altra indennità spettante ai nipoti, in quanto lo stesso conviveva con il nonno dante causa ed inoltre lo stesso risultava e risulta non autosufficiente economicamente;
-
Conseguentemente, condannare l' a versare le somme dovute, nonché i CP_1 ratei arretrati per la liquidazione della predetta prestazione invocata [..].”
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del CP_1 ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come evidenziato da parte ricorrente, la questione oggetto del presente giudizio – relativa al diritto alla pensione di reversibilità in favore dei nipoti – è stata affrontata dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 88/2022 del
9.2.2022, ha così deciso “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”.
Come anche ricordato dal ricorrente, l' , con la circolare n. 64/2024, ha CP_1 recepito detta pronuncia, affermando, infatti, in detto atto di normazione interna, che “[..] La Corte Costituzionale, in particolare, ha osservato che “nel
2 quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. [...] La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo. È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione [..]” e che “[..] Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti [..]”.
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità, dunque, la platea dei beneficiari della pensione di reversibilità include adesso espressamente anche
“i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati”.
Erra, quindi, la parte ricorrente laddove deduce che “[..] l' [..] con la CP_1 nuova circolare n. 64 del 7 maggio 2024 ricompreso espressamente tra i beneficiari della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni, orfani e/o inabili al lavoro [..]” (cfr. pag. 4 del ricorso) ovvero laddove sostiene che “[..] il diritto al trattamento, per il nipote, sorge -ALTERNATIVAMENTE- in questi casi:
a)- se il nipote è orfano di entrambi i genitori e lo stesso risultava vivente a carico del nonno deceduto;
b)– se il nipote, non orfano, risultava vivente a carico del nonno deceduto, non beneficiava di altra fonte di reddito ed i propri genitori non provvedevano al suo mantenimento [..]” (così a pag. 2 delle note depositate il 14.1.2025) poiché il chiaro tenore della sentenza della Consulta
3 citata rende evidente che ad essere stati inclusi tra i destinatari della pensione ai superstiti per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità del dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti.
Non sussiste, quindi, la alternatività di ipotesi sostenuta da parte ricorrente poichè per essere beneficiari della pensione di reversibilità occorre che il nipote sia: 1) maggiorenne;
2) orfano;
3) inabile al lavoro;
4) vivente a carico dell'ascendente.
Nella specie, come correttamente rileva l' , il ricorrente non è orfano CP_1 avendo egli dedotto l'esistenza in vita di entrambi i genitori e, in ogni caso, non ha provato (né chiesto di provare) di essere inabile al lavoro, irrilevante essendo la circostanza (documentata) che egli stato riconosciuto “invalido con totale e permanente invalidita' lavorativa 100% e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani” nonché portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (cfr. verbali in atti) posto che la condizione di inabilità al lavoro ai fini della pensione di reversibilità deve essere accertata avuto riguardo ai criteri medico legali di cui alla L. n. 222/1984 e non a quelli (diversi) previsti per la invalidità civile.
Non sussiste, pertanto, l'invocato diritto alla pensione di reversibilità.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 5 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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