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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4382/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4382/2021 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
PACHINO, VIA PIETRO NENNI N. 6/B, presso lo studio dell'avv. IVANA BONAIUTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/10/1992 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (del 7.03.2025)
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 24/09/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
sposato a PACHINO il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
civile del Comune di PACHINO anno2017, n. 42, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli il 26.3.2012), (il 9.5.2017) e (il 27.8.2018). A fondamento Per_1 Per_2 Per_3
della domanda di addebito deduceva che il marito aveva assunto nel tempo un atteggiamento distaccato e taciturno nei confronti della moglie e dei figli, al punto da abbandonare improvvisamente il 31.08.2021 la casa coniugale sena comunicare alla famiglia dove si sarebbe trasferito. Solo in seguito, tramite il numero cellulare del figlio chiamava per riferire che non sarebbe più tornato e che non avrebbe contribuito Per_1
economicamente ai bisogni dei figli, i quali avevano, a suo dire, a disposizione la somma di
700,00 euro, depositata nel conto cointestato.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore dei tre figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile complessiva di € 700,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al all'udienza del 14.12.2021 CP_1
innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione e sentita la ricorrente, che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione dal marito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando i tre minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e regolamentazione del diritto di visita pagina 2 di 7 paterno secondo le modalità indicate in ordinanza. Dal punto di vista economico, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura mensile complessiva di € 600,00 e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 100,00. Il Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
24.5.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
Concessi diversi rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza, all'udienza del 5.12.2023, rilevata la regolarità della notifica, ex art. 143 c.p.c., al convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia e venivano concessi alla ricorrente i richiesti i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c..
Con provvedimento del 6.11.2024 il Giudice, rigettate le richieste di prova orale della ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 18.2.2025 il procuratore di parte attrice, quindi, precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione e la domanda di addebito della separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è, da tempo, venuta meno, sulla base delle allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal 31.8.2021, il quale da quella data ha abbandonato il tetto coniugale. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito merita accoglimento.
Invero, la ricorrente, sulle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, essendosi peraltro, la stessa, resa disponibile a darvi riscontro con le prove orali, richieste nella memoria 183 comma 6 n. 2, che il Giudice, tuttavia, non ha ammesso, ritenendo sufficiente le allegazioni della parte, ha riferito sin dal ricorso introduttivo che ha, senza Controparte_1
pagina 3 di 7 alcun giustificato motivo, abbandonato il tetto coniugale, lasciando lei e i figli senza alcuna assistenza materiale e morale.
E' noto in giurisprudenza come l'abbandono del tetto coniugale con l'intenzione di troncare la convivenza e, contestualmente, il suo carattere permanente, espressione della volontà inequivoca di lasciare definitivamente la famiglia, senza alcuna giustificazione, è motivo di addebito della separazione.
Nel caso di specie, a fronte della compiuta allegazione della parte, la quale ha sostenuto che il marito dopo aver lasciato senza alcuna spiegazione la famiglia, dopo un periodo in cui si era comunque mostrato distaccato e taciturno, ha chiamato sul cellulare del figlio er Per_1 confermare la sua intenzione di non rientrare a casa, e dell'assenza di ulteriori elementi di valutazione che avrebbero potuto essere apportati dal resistente, il quale invece, benchè regolamermente citato, è rimasto contumace, deve accogliersi la domanda di addebito della separazione.
La responsabilità genitoriale
Va confermato l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa, a fronte del disinteresse dimostrato dal nella cura e CP_1
accudimento dei figli e dell'allegata impossibilità di acquisire il consenso del padre, resosi irreperibile, ogni qualvolta si renda necessario in favore delle ordinarie attività scolastiche e parascolastiche.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figli, nonché della mancanza di comunicazione nella coppia genitoriale, e, dall'altro lato, del fatto che il convenuto, anche dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei successivi verbali d'udienza non ha dimostrato la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, non contestando neppure i comportamenti di disinteresse materiale e morale verso i figli allegati da parte attrice. Il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica, pertanto, l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno
2013).
pagina 4 di 7 Al contrario, per può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1
genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata da sola dei figli sin dalla interruzione della relazione con il
(e quindi dal 31.8.2021). CP_1
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre ed i figli, ritiene il Collegio che possa essere confermate la regolamentazione stabilita dal Presidente e, quindi, dispone che il padre, nel caso manifesti l'interesse di incontrare i figli, possa vedere e tenere con sé i minori in base a liberi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze di studio e di svago dei minori, e in mancanza di accordi, un giorno feriale ( nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21) alla settimana, e altro giorno della settimana, alternativamente sabato e domenica, nonché trascorrere con loro alternativamente le festività del Natale, di fine anno ovvero quelle pasquali e nel periodo estivo quindi due settimane anche non continuative.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Quanto alle statuizioni economiche si rileva quanto segue.
Posto che dagli atti risulta che non svolge alcuna attività lavorativa, nè ha Parte_1
mai lavorato e che durante la vita matrimoniale la famiglia era evidentemente sostenuta dall'attività del e rilevato, d'altro canto, che la ricorrente non ha offerto CP_1
elementi per conoscere la condizione economica di controparte, si ritiene equo porre a carico del l'obbligo di versare alla moglie, per il suo mantenimento, la somma CP_1
mensile minima di 100,00 euro (con decorrenza dalla domanda); somma soggetta a rivalutazione annuale Istat.
Deve, altresì, disporsi l'obbligo del contributo paterno al mantenimento dei tre figli minori nella misura mensile di € 150,00 ciascuno e, quindi, nella complessiva somma di € 450,00 considerando le attuali esigenze dei tre figli, correlate alla età di ciascuno, e l'assenza di redditi propri in capo al genitore affidatario, dedicatosi da sempre ed in via esclusiva alla cura della famiglia.
Del resto, il convenuto, sebbene regolarmente citato, non ha inteso costituirsi in giudizio prospettando una diversa ricostruzione dei fatti o contestando quanto affermato da parte attrice in merito alla condizione economica di entrambi i coniugi. Per cui, stando alle pagina 5 di 7 dichiarazioni rese dalla rimaste prive di contestazione, il sig. Pt_1 CP_1
sarebbe, invece, in grado di contribuire al mantenimento di moglie e figli essendo sempre stato l'unico, dei due coniugi, a svolgere attività lavorativa.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite, seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico del resistente che dovrà versarle a favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PACHINO il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di PACHINO anno 2017, n. 42, Parte II, Serie A);
2. dispone che la separazione sia addebitata a;
Controparte_1
3. dispone l'affidamento esclusivo dei tre figli alla madre con collocamento presso la stessa;
4. regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
pagina 6 di 7 5. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei tre figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 complessiva. oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al
Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 100,00, importi soggetto a rivalutazione annuale Istat,;il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. condanna a corrispondere in favore Erario le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano nella somma di euro 2.906,00, per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge
7. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
8. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 22.05.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4382/2021 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
PACHINO, VIA PIETRO NENNI N. 6/B, presso lo studio dell'avv. IVANA BONAIUTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/10/1992 e residente in [...];
- convenuto contumace con l'intervento del pubblico ministero (del 7.03.2025)
pagina 1 di 7 posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/02/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 24/09/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
sposato a PACHINO il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
civile del Comune di PACHINO anno2017, n. 42, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli il 26.3.2012), (il 9.5.2017) e (il 27.8.2018). A fondamento Per_1 Per_2 Per_3
della domanda di addebito deduceva che il marito aveva assunto nel tempo un atteggiamento distaccato e taciturno nei confronti della moglie e dei figli, al punto da abbandonare improvvisamente il 31.08.2021 la casa coniugale sena comunicare alla famiglia dove si sarebbe trasferito. Solo in seguito, tramite il numero cellulare del figlio chiamava per riferire che non sarebbe più tornato e che non avrebbe contribuito Per_1
economicamente ai bisogni dei figli, i quali avevano, a suo dire, a disposizione la somma di
700,00 euro, depositata nel conto cointestato.
Chiedeva, altresì, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore dei tre figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile complessiva di € 700,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al all'udienza del 14.12.2021 CP_1
innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione e sentita la ricorrente, che confermava la volontà di addivenire alla pronuncia di separazione dal marito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando i tre minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima e regolamentazione del diritto di visita pagina 2 di 7 paterno secondo le modalità indicate in ordinanza. Dal punto di vista economico, poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura mensile complessiva di € 600,00 e di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 100,00. Il Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del
24.5.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
Concessi diversi rinvii al fine di consentire il perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza, all'udienza del 5.12.2023, rilevata la regolarità della notifica, ex art. 143 c.p.c., al convenuto, ne veniva dichiarata la contumacia e venivano concessi alla ricorrente i richiesti i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c..
Con provvedimento del 6.11.2024 il Giudice, rigettate le richieste di prova orale della ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 18.2.2025 il procuratore di parte attrice, quindi, precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione e la domanda di addebito della separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è, da tempo, venuta meno, sulla base delle allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal 31.8.2021, il quale da quella data ha abbandonato il tetto coniugale. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito merita accoglimento.
Invero, la ricorrente, sulle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare, essendosi peraltro, la stessa, resa disponibile a darvi riscontro con le prove orali, richieste nella memoria 183 comma 6 n. 2, che il Giudice, tuttavia, non ha ammesso, ritenendo sufficiente le allegazioni della parte, ha riferito sin dal ricorso introduttivo che ha, senza Controparte_1
pagina 3 di 7 alcun giustificato motivo, abbandonato il tetto coniugale, lasciando lei e i figli senza alcuna assistenza materiale e morale.
E' noto in giurisprudenza come l'abbandono del tetto coniugale con l'intenzione di troncare la convivenza e, contestualmente, il suo carattere permanente, espressione della volontà inequivoca di lasciare definitivamente la famiglia, senza alcuna giustificazione, è motivo di addebito della separazione.
Nel caso di specie, a fronte della compiuta allegazione della parte, la quale ha sostenuto che il marito dopo aver lasciato senza alcuna spiegazione la famiglia, dopo un periodo in cui si era comunque mostrato distaccato e taciturno, ha chiamato sul cellulare del figlio er Per_1 confermare la sua intenzione di non rientrare a casa, e dell'assenza di ulteriori elementi di valutazione che avrebbero potuto essere apportati dal resistente, il quale invece, benchè regolamermente citato, è rimasto contumace, deve accogliersi la domanda di addebito della separazione.
La responsabilità genitoriale
Va confermato l'affidamento esclusivo dei tre figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa, a fronte del disinteresse dimostrato dal nella cura e CP_1
accudimento dei figli e dell'allegata impossibilità di acquisire il consenso del padre, resosi irreperibile, ogni qualvolta si renda necessario in favore delle ordinarie attività scolastiche e parascolastiche.
Tale misura appare, infatti, quella maggiormente rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto, da un lato, dell'assenza di qualsiasi rapporto padre-figli, nonché della mancanza di comunicazione nella coppia genitoriale, e, dall'altro lato, del fatto che il convenuto, anche dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e dei successivi verbali d'udienza non ha dimostrato la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, non contestando neppure i comportamenti di disinteresse materiale e morale verso i figli allegati da parte attrice. Il disinteresse del genitore per le questioni relative alla prole giustifica, pertanto, l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593; Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013; sentenza 5 giugno
2013).
pagina 4 di 7 Al contrario, per può essere formulata, in ordine alla idoneità Parte_1
genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata da sola dei figli sin dalla interruzione della relazione con il
(e quindi dal 31.8.2021). CP_1
Quanto alle modalità e ai tempi di visita tra il padre ed i figli, ritiene il Collegio che possa essere confermate la regolamentazione stabilita dal Presidente e, quindi, dispone che il padre, nel caso manifesti l'interesse di incontrare i figli, possa vedere e tenere con sé i minori in base a liberi accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze di studio e di svago dei minori, e in mancanza di accordi, un giorno feriale ( nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21) alla settimana, e altro giorno della settimana, alternativamente sabato e domenica, nonché trascorrere con loro alternativamente le festività del Natale, di fine anno ovvero quelle pasquali e nel periodo estivo quindi due settimane anche non continuative.
Il contributo al mantenimento del figlio e della moglie
Quanto alle statuizioni economiche si rileva quanto segue.
Posto che dagli atti risulta che non svolge alcuna attività lavorativa, nè ha Parte_1
mai lavorato e che durante la vita matrimoniale la famiglia era evidentemente sostenuta dall'attività del e rilevato, d'altro canto, che la ricorrente non ha offerto CP_1
elementi per conoscere la condizione economica di controparte, si ritiene equo porre a carico del l'obbligo di versare alla moglie, per il suo mantenimento, la somma CP_1
mensile minima di 100,00 euro (con decorrenza dalla domanda); somma soggetta a rivalutazione annuale Istat.
Deve, altresì, disporsi l'obbligo del contributo paterno al mantenimento dei tre figli minori nella misura mensile di € 150,00 ciascuno e, quindi, nella complessiva somma di € 450,00 considerando le attuali esigenze dei tre figli, correlate alla età di ciascuno, e l'assenza di redditi propri in capo al genitore affidatario, dedicatosi da sempre ed in via esclusiva alla cura della famiglia.
Del resto, il convenuto, sebbene regolarmente citato, non ha inteso costituirsi in giudizio prospettando una diversa ricostruzione dei fatti o contestando quanto affermato da parte attrice in merito alla condizione economica di entrambi i coniugi. Per cui, stando alle pagina 5 di 7 dichiarazioni rese dalla rimaste prive di contestazione, il sig. Pt_1 CP_1
sarebbe, invece, in grado di contribuire al mantenimento di moglie e figli essendo sempre stato l'unico, dei due coniugi, a svolgere attività lavorativa.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
Le spese di lite
Le spese di lite, seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico del resistente che dovrà versarle a favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PACHINO il 09/09/2017 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di PACHINO anno 2017, n. 42, Parte II, Serie A);
2. dispone che la separazione sia addebitata a;
Controparte_1
3. dispone l'affidamento esclusivo dei tre figli alla madre con collocamento presso la stessa;
4. regolamenta il diritto di visita come in parte motiva;
pagina 6 di 7 5. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei tre figli minori mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 complessiva. oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i minori da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al
Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; nonché di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 100,00, importi soggetto a rivalutazione annuale Istat,;il tutto con decorrenza dalla domanda;
6. condanna a corrispondere in favore Erario le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano nella somma di euro 2.906,00, per compensi oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge
7. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
8. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 22.05.2025
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7