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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/08/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15728/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. SACCHETTO ELISABETTA RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 21.7.01. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano:
, il 20.5.04; Per_1
, il 12.9.06. Persona_2
Con sentenza di questo Tribunale del 29.6.23 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito (già dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale), prevedendo un assegno di mantenimento per ciascun figlio a carico del padre di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 10.12.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla parte resistente, che tuttavia non si è costituita in giudizio.
La ricorrente ha depositato una memoria il 29.5.25 ed è comparsa all'udienza del 3.6.25. Il giudice ha
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rimesso direttamente la causa in decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente sono state:
«- pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi, e Parte_1 [...]
in data 21 luglio 2001 in Brescia, atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 170 CP_2
Parte I anno 2001, ordinando all'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune di Brescia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
alle seguenti CONDIZIONI: - dando atto dell'intervenuta maggiore età della prole, nulla disporre quanto a affidamento e visite;
- dando atto della residenza dei figli presso la madre e stante la dipendenza economica della prole disporre l'obbligo del padre sig. di contribuire al mantenimento dei figli, rideterminando, in CP_1 virtù delle mutate esigenze della prole ed in relazione alla capacità lavorativa del padre, l'ammontare del contribuito nella somma di quantomeno €.350,00 per ciascun figlio;
somma da versare entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e rivalutabile ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo Tribunale di Brescia;
- comunque con condanna del resistente alla totale refusione delle spese di lite» (nel ricorso);
«A modifica delle richieste del ricorso, al fine di definire il giudizio, chiede un assegno di € 100 per ed € 400 per Per_1
(coincidenti nel totale ai € 500 stabiliti nella recente separazione)» (in udienza). Per_2
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 13.12.24, non ha formulato osservazioni.
4. La domanda di divorzio merita accoglimento: le vicende intercorse, l'irreperibilità del marito, i procedimenti penali a suo carico dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 878/70, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
Nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza dei figli con i genitori.
La ricorrente inoltre non ha chiesto un assegno di mantenimento per sé.
Occorre stabilire, dunque, soltanto il mantenimento per i figli. È emerso che:
(a) la ricorrente lavorasse come addetta alla mensa in una RSA a tempo parziale, con uno stipendio di circa € 550/600; attualmente riceva la Naspi per € 480; paghi € 140 per la locazione della casa ALER in cui abita con i figli. Le sue dichiarazioni dei redditi riportano netti € 1028 nel 2022,
€ 2485 nel 2023, € 7559 nel 2024;
(b) il resistente, irreperibile, non ha versato il mantenimento previsto in sede di separazione;
(c) l'assegno unico per la figlia, percepito dalla madre, è di € 90 mensili.
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze;
i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, interamente dalla madre).
Sebbene nulla sia noto sul conto del resistente, il Collegio ritiene che si giustifichi l'accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente in udienza, dando continuità all'assegno totale previsto in sede di separazione, sebbene diversamente ripartito (€ 100 per ed € 400 per . Per_1 Per_2
, infatti, è stato assunto come apprendista a tempo pieno per 30 mesi, con uno stipendio di Per_1 circa € 1000 netti mensili (con i quali peraltro aiuta il resto della famiglia). Per quanto si avvii all'autosufficienza economica, appare opportuno conservare un contributo integrativo a carico del padre, nella misura contenuta di € 100.
invece, è in cerca di occupazione, come è lecito non avendo ancora compiuto 20 anni. Per_2
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L'aumento rispetto a quanto stabilito nella sentenza di separazione si giustifica in ragione delle difficoltà economiche della madre, della rivalutazione monetaria, del contributo complessivo a carico del padre, che resta invariato.
Le spese straordinarie possono essere divise al 50% secondo la regola generale.
La decorrenza dei nuovi assegni può essere fissata dal prossimo mese, in continuità con il passato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); nulla per le fasi istruttoria e decisionale (essendosi svolta solo la prima udienza). Al totale (€ 2905) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dichiara la contumacia del resistente;
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio civile a Bresca il 21.7.01; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 170 parte I dell'anno 2001;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: agosto 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 500,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 100,00 per ed € 400,00 Per_1 per , da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza Per_2 economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 2905,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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