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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9101/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 9101/24 promosso da:
C.F. nata in [...], il Parte_1 C.F._1
03/01/1990, residente a [...], cittadina italiana, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Collegno (TO), c.so Francia n. 68, presso lo studio legale e la persona dell'avvocato Claudia Luttati, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo
Attrice
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Francia – Eygliers, rue de la Grand Vigne, ed elettivamente domiciliato in
Torino - Via Vinadio n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Olaf Oddenino, CF mail pec: rdine avvocatitorino.it dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura speciale allegata al presente atto
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Pt_2 Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre, fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione di quest'ultima;
- In parziale modifica di quanto previsto con il provvedimento del Tribunale di Torino del 20/11/2024, DATO ATTO che da febbraio 2025 il sig. non tiene più con sé CP_1 nei giorni infrasettimanali la figlia a seguito del suo trasferimento a Persona_2
Oulx (TO), DISPORRE che il padre possa tenere con sé la minore, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 19 sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti;
- Data la rinuncia da parte del padre dei giorni infrasettimanali da trascorrere con la figlia, con conseguente aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre, oltre alle maggiori spese di locazione sostenute dalla ricorrente a far data febbraio 2025,
DISPORRE il pagamento da parte del sig. della somma, di € Controparte_1
450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla madre Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese scolastiche (ivi incluse mensa, trasporto e gite scolastiche), mediche e dentistiche non coperte da S.S.N., sportive), ricreative e ludiche con specifico riferimento, per l'individuazione delle singole voci di spesa, al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
- AUTORIZZARE il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio per la minore
. Persona_1
*
Per il convenuto:
Nel merito e in via principale:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con se la minore come da provvedimento presidenziale 20.11.2024 - un pomeriggio infrasettimanale (con preferenza per il mercoledì), con un pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze
Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti;
3) disporre il contributo al mantenimento in capo al padre nella misura di € 400,00 mensili come rivalutato con provvedimento Presidenziale;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
debitamente concordate o comunque se necessarie successivamente documentate;
4) in ordine al consenso all'espatrio della minore ed in relazione all'eventuale iscrizione della minore o rilascio del Passaporto, il padre non si oppone in maniera pregiudizievole, ma, per le motivazioni esposte, insta affinché eventuali viaggi all'Estero della minore
(in particolare se per periodi superiori a due settimane, ovvero 15 g.g.) debbano essere concordati e subordinati alla comunicazione preventiva da parte di entrambi i genitori.
Ove per periodi superiori a due settimane (ovvero g.g. 15) i genitori concorderanno di volta in volta il nulla osta per viaggi all'Estero della minore, previa espressa e preventiva comunicazione ed indicazione del Paese, della data di partenza e di rientro, della motivazione del viaggio e dei luoghi di permanenza della minore;
5) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi preventivamente la volontà o la necessità di un eventuale cambiamento delle rispettive residenze.
In via istruttoria: per estremo scrupolo, si riserva l'indicazione di mezzi istruttori in prova contraria a quelli eventualmente dedotti da controparte ed effettivamente ammessi.
- Con vittoria di onorari e di spese di causa tutte, nessuna esclusa, occorse ed occorrende, compreso il rimborso forfetario, nonché IVA e CPA come per legge, come da nota spese che si produce;
ovvero condanna alla refusione in misura quantomeno prevalente (non inferiore al 70%), stante il deposito del ricorso senza alcun previo tentativo di raggiungere un accordo bonario, che avrebbe forse consentito di genitori di mantenere un dialogo più disteso e senza la necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda materna di modifica del regime di affidamento della figlia , così come regolamentato dal Tribunale di Persona_1
Torino con decreto 29 luglio 2019, sulla base della non osservanza del padre delle condizioni rispetto a giorni ed orari, e agli obblighi di contribuzione.
La domanda riguarda dunque il regime di visita paterno e l'ammontare del contributo.
Si è costituito il convenuto, prendendo posizione sulle richieste, ma rappresentando in prima battuta come la unitamente alla figlia dal 24.06.2024 si Parte_1 Per_1 fosse trasferita da Torino in Francia, nel Comune di Embrun, ove aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di un hotel, iscrivendo senza domandare alcuna autorizzazione al padre, la figlia nella scuola primaria di RO (Comune limitrofo ad Embrun).
All'esito della prima udienza venivano adottati i seguenti provvedimenti.
“Premesso che le parti sono genitori di una bambina, che ha appena Persona_2
8 anni, e che le condizioni di affidamento sono regolate dal decreto di questo Tribunale del 29 luglio 2019, non sono in discussione anzitutto la condivisione dell'affidamento e la collocazione della minore presso la madre, come da provvedimenti in vigore.
Quanto al regime di visita paterno, va rilevato come la madre nel giugno 2024 si sia trasferita in Francia in località assai vicina a quella dove il vive e lavora. CP_1
Non vi è pertanto ragione di non addivenire, nella sostanza, al regolamento proposto dal padre anche perché la stessa ricorrente riporta che il trasferimento è stato motivato anche “per avvicinare la bambina al padre” le cui capacità genitoriali non sono dunque in discussione.
Salvo diverso accordo il potrà dunque tenere con sé la figlia un pomeriggio CP_1 infrasettimanali (con preferenza per il mercoledì), con pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto, e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il
30.05 di ogni anno, metà delle vacanze Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti.;
Dal punto di vista economico il padre è attualmente tenuto a contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (attualmente 290,50)
La determinazione risale al lontano 2019, quando la piccola aveva appena tre anni, e che da allora le esigenze della bambina sono, con l'età, notoriamente aumentate. Inoltre, il , che guadagna sui 1.650,00 mensili, e divide presumibilmente con la CP_1 compagna canone e spese di casa, non deve più sopportare quelle di viaggio a suo tempo affrontato per esercitare il diritto di visita.
La ricorrente a sua volta si è visto rinnovare il contratto con uno stipendio netto di €
1.563,00 mensili, e non sopporta, o comunque documenta, spese abitative.
Sotto diverso profilo, la asserita difficoltà materna di “ottenere la ripetizione delle spese extra assegno da lei anticipate” non sono motivo valido per riconsiderare l'importo dell'assegno che non può giammai ricomprendere una forfetizzazione delle spese straordinarie come la ricorrente pretende.
Tenuto conto che il padre tiene con sé la bambina per periodi comunque significativi, sembra equo rideterminare in € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo”.
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si tratta di regime che va parzialmente rivisto.
Non è contestato infatti che il padre – che non lavora più in Francia ma in Italia sia pur in località non distante – non veda più la figlia, rimasta invece in Francia con la mamma, durante la settimana, presumibilmente per ragioni lavorative.
Ciò non implica ovviamente che il calendario vada rivisto non essendo plausibile una contrazione del diritto di visita: ma è altrettanto ovvio che ciò si traduce in maggiori oneri per la madre.
A ciò aggiungasi che la ricorrente, nel giustificato motivo di conseguire un'autonomia abitativa, dal febbraio 2025 ha preso in locazione un appartamento, lasciando la sistemazione alberghiera che le era stata assegnata dal datore di lavoro, con i conseguenti nuovi oneri.
E' dunque necessario rideterminare il contributo in € 450,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza, fermi i restanti provvedimenti adottati in via provvisoria.
Ovviamente le decisioni relative alle vacanze andranno sempre concordate tra i genitori, senza alcuna necessità di fissare dei limiti preventivi come pretende il convenuto, mentre le questioni relative al rilascio dei documenti vanno rimesse al Giudice tutelare
L'esito complessivo della lite suggerisce di compensare interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del regime di affidamento della figlia minore a) Dispone che, salvo diverso accordo, il possa tenere con sé la figlia un CP_1 pomeriggio infrasettimanale (con preferenza per il mercoledì), con pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto, e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti.;
b) Determina in € 450,00 mensili rivalutabili il contributo mensile a Parte_3
al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come
[...] da protocollo adottato da questo Tribunale.
c) Spese di lite compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 9101/24 promosso da:
C.F. nata in [...], il Parte_1 C.F._1
03/01/1990, residente a [...], cittadina italiana, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Collegno (TO), c.so Francia n. 68, presso lo studio legale e la persona dell'avvocato Claudia Luttati, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo
Attrice
CONTRO
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in Francia – Eygliers, rue de la Grand Vigne, ed elettivamente domiciliato in
Torino - Via Vinadio n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Olaf Oddenino, CF mail pec: rdine avvocatitorino.it dal quale è C.F._3 Email_1 rappresentato e difeso per procura speciale allegata al presente atto
CONVENUTO CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Pt_2 Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre, fissazione della residenza anagrafica e del domicilio presso l'abitazione di quest'ultima;
- In parziale modifica di quanto previsto con il provvedimento del Tribunale di Torino del 20/11/2024, DATO ATTO che da febbraio 2025 il sig. non tiene più con sé CP_1 nei giorni infrasettimanali la figlia a seguito del suo trasferimento a Persona_2
Oulx (TO), DISPORRE che il padre possa tenere con sé la minore, a fine settimana alternati, dal venerdì alle 19 sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti;
- Data la rinuncia da parte del padre dei giorni infrasettimanali da trascorrere con la figlia, con conseguente aumento dei tempi di permanenza della minore presso la madre, oltre alle maggiori spese di locazione sostenute dalla ricorrente a far data febbraio 2025,
DISPORRE il pagamento da parte del sig. della somma, di € Controparte_1
450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento della figlia minore da corrispondersi alla madre Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese scolastiche (ivi incluse mensa, trasporto e gite scolastiche), mediche e dentistiche non coperte da S.S.N., sportive), ricreative e ludiche con specifico riferimento, per l'individuazione delle singole voci di spesa, al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016;
- AUTORIZZARE il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio per la minore
. Persona_1
*
Per il convenuto:
Nel merito e in via principale:
1) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1 genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2) disporre che il padre possa vedere e tenere con se la minore come da provvedimento presidenziale 20.11.2024 - un pomeriggio infrasettimanale (con preferenza per il mercoledì), con un pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze
Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti;
3) disporre il contributo al mantenimento in capo al padre nella misura di € 400,00 mensili come rivalutato con provvedimento Presidenziale;
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
debitamente concordate o comunque se necessarie successivamente documentate;
4) in ordine al consenso all'espatrio della minore ed in relazione all'eventuale iscrizione della minore o rilascio del Passaporto, il padre non si oppone in maniera pregiudizievole, ma, per le motivazioni esposte, insta affinché eventuali viaggi all'Estero della minore
(in particolare se per periodi superiori a due settimane, ovvero 15 g.g.) debbano essere concordati e subordinati alla comunicazione preventiva da parte di entrambi i genitori.
Ove per periodi superiori a due settimane (ovvero g.g. 15) i genitori concorderanno di volta in volta il nulla osta per viaggi all'Estero della minore, previa espressa e preventiva comunicazione ed indicazione del Paese, della data di partenza e di rientro, della motivazione del viaggio e dei luoghi di permanenza della minore;
5) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi preventivamente la volontà o la necessità di un eventuale cambiamento delle rispettive residenze.
In via istruttoria: per estremo scrupolo, si riserva l'indicazione di mezzi istruttori in prova contraria a quelli eventualmente dedotti da controparte ed effettivamente ammessi.
- Con vittoria di onorari e di spese di causa tutte, nessuna esclusa, occorse ed occorrende, compreso il rimborso forfetario, nonché IVA e CPA come per legge, come da nota spese che si produce;
ovvero condanna alla refusione in misura quantomeno prevalente (non inferiore al 70%), stante il deposito del ricorso senza alcun previo tentativo di raggiungere un accordo bonario, che avrebbe forse consentito di genitori di mantenere un dialogo più disteso e senza la necessità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso in esame ha per oggetto la domanda materna di modifica del regime di affidamento della figlia , così come regolamentato dal Tribunale di Persona_1
Torino con decreto 29 luglio 2019, sulla base della non osservanza del padre delle condizioni rispetto a giorni ed orari, e agli obblighi di contribuzione.
La domanda riguarda dunque il regime di visita paterno e l'ammontare del contributo.
Si è costituito il convenuto, prendendo posizione sulle richieste, ma rappresentando in prima battuta come la unitamente alla figlia dal 24.06.2024 si Parte_1 Per_1 fosse trasferita da Torino in Francia, nel Comune di Embrun, ove aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di un hotel, iscrivendo senza domandare alcuna autorizzazione al padre, la figlia nella scuola primaria di RO (Comune limitrofo ad Embrun).
All'esito della prima udienza venivano adottati i seguenti provvedimenti.
“Premesso che le parti sono genitori di una bambina, che ha appena Persona_2
8 anni, e che le condizioni di affidamento sono regolate dal decreto di questo Tribunale del 29 luglio 2019, non sono in discussione anzitutto la condivisione dell'affidamento e la collocazione della minore presso la madre, come da provvedimenti in vigore.
Quanto al regime di visita paterno, va rilevato come la madre nel giugno 2024 si sia trasferita in Francia in località assai vicina a quella dove il vive e lavora. CP_1
Non vi è pertanto ragione di non addivenire, nella sostanza, al regolamento proposto dal padre anche perché la stessa ricorrente riporta che il trasferimento è stato motivato anche “per avvicinare la bambina al padre” le cui capacità genitoriali non sono dunque in discussione.
Salvo diverso accordo il potrà dunque tenere con sé la figlia un pomeriggio CP_1 infrasettimanali (con preferenza per il mercoledì), con pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto, e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il
30.05 di ogni anno, metà delle vacanze Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti.;
Dal punto di vista economico il padre è attualmente tenuto a contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (attualmente 290,50)
La determinazione risale al lontano 2019, quando la piccola aveva appena tre anni, e che da allora le esigenze della bambina sono, con l'età, notoriamente aumentate. Inoltre, il , che guadagna sui 1.650,00 mensili, e divide presumibilmente con la CP_1 compagna canone e spese di casa, non deve più sopportare quelle di viaggio a suo tempo affrontato per esercitare il diritto di visita.
La ricorrente a sua volta si è visto rinnovare il contratto con uno stipendio netto di €
1.563,00 mensili, e non sopporta, o comunque documenta, spese abitative.
Sotto diverso profilo, la asserita difficoltà materna di “ottenere la ripetizione delle spese extra assegno da lei anticipate” non sono motivo valido per riconsiderare l'importo dell'assegno che non può giammai ricomprendere una forfetizzazione delle spese straordinarie come la ricorrente pretende.
Tenuto conto che il padre tiene con sé la bambina per periodi comunque significativi, sembra equo rideterminare in € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo”.
Premesso che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, si tratta di regime che va parzialmente rivisto.
Non è contestato infatti che il padre – che non lavora più in Francia ma in Italia sia pur in località non distante – non veda più la figlia, rimasta invece in Francia con la mamma, durante la settimana, presumibilmente per ragioni lavorative.
Ciò non implica ovviamente che il calendario vada rivisto non essendo plausibile una contrazione del diritto di visita: ma è altrettanto ovvio che ciò si traduce in maggiori oneri per la madre.
A ciò aggiungasi che la ricorrente, nel giustificato motivo di conseguire un'autonomia abitativa, dal febbraio 2025 ha preso in locazione un appartamento, lasciando la sistemazione alberghiera che le era stata assegnata dal datore di lavoro, con i conseguenti nuovi oneri.
E' dunque necessario rideterminare il contributo in € 450,00 mensili, a decorrere dalla presente sentenza, fermi i restanti provvedimenti adottati in via provvisoria.
Ovviamente le decisioni relative alle vacanze andranno sempre concordate tra i genitori, senza alcuna necessità di fissare dei limiti preventivi come pretende il convenuto, mentre le questioni relative al rilascio dei documenti vanno rimesse al Giudice tutelare
L'esito complessivo della lite suggerisce di compensare interamente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del regime di affidamento della figlia minore a) Dispone che, salvo diverso accordo, il possa tenere con sé la figlia un CP_1 pomeriggio infrasettimanale (con preferenza per il mercoledì), con pernottamento, due nella settimana che si conclude con il w.e. materno, tra cui preferibilmente il mercoledì, uno dei quali con pernotto, e a fine settimana alternati, da venerdì alle 19 e sino alla domenica sera alle 20; tre settimane di vacanza con il padre da comunicare entro il 30.05 di ogni anno, metà delle vacanze Natalizie, di Pasqua, Carnevale e in via alternata per festività e ponti.;
b) Determina in € 450,00 mensili rivalutabili il contributo mensile a Parte_3
al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie come
[...] da protocollo adottato da questo Tribunale.
c) Spese di lite compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.