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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1406/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Moschillo, presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni (SA), al
Viale Marconi, n. 55 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 15.10.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.1.1997 nel Comune di Santa Marina (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997; che dall'unione coniugale sono nati tre figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne Persona_1 ed economicamente indipendente, , nata a [...], il [...] e Persona_2 CP_2
, nata a [...], il [...], entrambe maggiorenni, ma non economicamente
[...] indipendenti;
che dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 22.10.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il
24.4.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate ne ricorso, sottoscritto dale parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente 24.4.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 5.1.1997 nel Comune di Santa Marina (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del
24.4.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Marina per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1406/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
rappresentati e difesi dall'avv. Paola Moschillo, presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni (SA), al
Viale Marconi, n. 55 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 15.10.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.1.1997 nel Comune di Santa Marina (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997; che dall'unione coniugale sono nati tre figli, , nato a [...] il [...], maggiorenne Persona_1 ed economicamente indipendente, , nata a [...], il [...] e Persona_2 CP_2
, nata a [...], il [...], entrambe maggiorenni, ma non economicamente
[...] indipendenti;
che dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente deteriorati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 6.5.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 22.10.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il
24.4.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate ne ricorso, sottoscritto dale parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente 24.4.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), sposatisi C.F._1 Controparte_1 C.F._2 il 5.1.1997 nel Comune di Santa Marina (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1997, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del
24.4.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Santa Marina per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire