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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente est.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 85/25 R.G.L. e vertente tra nata a [...] il 16 marzo Parte_1
1960, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to C. Bonina C.F._1
...……………………………………………………………. APPELLANTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Del Gatto P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1440/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato in data 4 aprile 2023
premesso di avere lavorato quale bracciante Parte_2 agricola alle dipendenze della negli anni dal 2013 al 2016 e Controparte_2 per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative in ciascun anno, e per l'anno 2017 per 51 giornate narrava di avere appreso, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il Comune di residenza in relazione alle dette annualità e che con nota datate 19 dicembre 2022 l' le CP_1 confermava l'avvenuta cancellazione. Deducendo di avere prestato regolare attività lavorativa subordinata chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni indicati, secondo le giornate di precedente iscrizione. Nel corso del giudizio di primo grado veniva riunito altro ricorso presentato dalla predetta avverso la nota con cui l' le CP_1 aveva chiesto in restituzione l'indennità di malattia erogata per il periodo dal 13 gennaio al 4 febbraio 2014 ritenuta indebita a seguito di cancellazione delle relative giornate agricole. Nella costituzione dell' CP_1 che avversava la domanda, il giudice di primo grado, in esito alla prova testimoniale e al vaglio dell'accertamento ispettivo di cui la Controparte_2 era stata oggetto, rigettava le domande esonerando parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
proponeva appello con ricorso depositato in data 10 Parte_2 marzo 2025 chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva l' chiedendone la conferma, spese vinte. In via gradata avanza istanze CP_1 istruttorie.
Depositate note di trattazione scritta entro il 6 maggio 2025 da entrambe le parti, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello contesta la decisione di primo Parte_2 grado deducendo che il tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze testimoniali, evidenziando in proposito che nessun interesse di fatto avrebbe animato le dichiarazioni della teste di parte ricorrente, per il sol fatto di avere proposto al tempo analogo giudizio avverso la propria cancellazione atteso che l'esito dell'odierno giudizio non avrebbe alcuna influenza sulla loro cancellazione e, inoltre, che l'esito dell'accertamento
Pag. 2 di 10 ispettivo aveva solo condotto a ritenere eccessivo l'utilizzo di manodopera denunciata, ragion per cui la teste avrebbe potuto semmai essere animata dall'interesse al rigetto del ricorso, potendo trarne beneficio in favore della propria posizione rispetto ai colleghi. Contesta, inoltre, il calcolo del fabbisogno necessario di manodopera effettuato dagli ispettori esclusivamente in relazione alla coltivazione dei fondi e per lavori e servizi, senza considerare quella necessaria per la raccolta dei frutti, di cui veniva accertata l'ingente vendita negli anni, come parimenti quella necessaria alla raccolta delle olive. Si duole, altresì, del fatto che nel calcolo delle GLA fossero stati considerati solo 2 ha di terreno, senza tener conto di tutto quello oggetto di contratto di frutto pendente.
Contesta l'utilizzo delle tabelle ettaro-culturali per la determinazione del fabbisogno lavorativo dei fondi, richiamando la circolare n. 126 del 16 CP_1 dicembre 2009.
Lamenta, infine, il fatto che in esito all'accertamento ispettivo fossero stati riconosciuti validi solo i rapporti di lavoro instaurati da 9 dipendenti che si erano occupati “della pulizia dei terreni con l'uso del decespugliatore e/o della motofalce” relativamente ai lavori di pulizia delle aiuole e delle strade per conto dei Comuni, trascurando di considerare la necessità di manodopera agricola per tutti i lavori di pulizia dei terreni adibiti a uliveto e agrumeto e per quelli inerenti la relativa raccolta.
Ribadisce l' in memoria costitutiva che, secondo le risultanze ispettive CP_1 ed i verbali di audizione dello stesso legale rappresentante Persona_1
e di diversi presunti dipendenti, la ditta svolgeva un'attività CP_2 economica modesta, incompatibile con il numero abnorme di dipendenti e giornate denunciati, e che la gran parte dei contratti di affitto di fondi rustici prodotti dalla ditta erano risultati non autentici.
Passando al vaglio motivi di impugnazione il primo giudice ha ritenuto di non potere utilizzare quale fonte di prova le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente ( e ) perché la prima avrebbero Testimone_1 Persona_1 potuto avere un interesse di fatto alla decisione dell'odierna controversia in senso favorevole alla ricorrente, in quanto parimenti coinvolta nella medesima vicenda riguardante la cancellazione degli elenchi anagrafici
Pag. 3 di 10 presso la stessa ditta e, altresì, perché la stessa non era stata in grado di riferire se a sua volta se la fosse stata chiamata come Parte_2 testimone nel giudizio da lei intentato contro l' Quanto al il CP_1 Per_1 primo giudice riteneva, quanto legale rappresentante della ditta, che evidente fosse il coinvolgimento dell'interesse del testimone a suffragare la genuinità del rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente. Questa ultima valutazione è pienamente condivisa dal Collegio e, del resto, in ordine alla relativa motivazione nessuna impugnazione specifica veniva proposta.
Prima, tuttavia, di valutare la credibilità della testimonianza resa dalla anche con riferimento a quanto specificamente dichiarato, onde Tes_1 valutarne l'attendibilità, appare opportuno evidenziare sinteticamente le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'azienda, nata nel 2003 per il settore servizi, per il quale era iscritta alla camera di commercio, nel gennaio 2007 aveva presentato denuncia aziendale all' per raccolta di limoni quale azienda senza terra in virtù di un solo CP_1 contratto di acquisto di frutto pendente, presentando da allora ben tre denunce di variazione, tutte rifiutate per eccessivo fabbisogno dichiarato e carenza documentale Essa disponeva di un solo appezzamento di appena 500 m2, peraltro usato quale deposito e comunque insufficiente per la quantità di vegetali che trattava. Diversi proprietari di cui aveva dichiarato CP_2 essere affittuaria avevano reso dichiarazioni che smentivano la genuinità degli affitti, mentre i limoni conferiti da al CP_2 CP_3 CP_4 provenivano da operazioni commerciali e non dalla raccolta sui terreni. Il fabbisogno di manodopera era risultato spropositato rispetto all'effettiva attività agricola della cooperativa. A tal fine si evidenzia come detto calcolo veniva degli ispettori eseguito sia in relazione alla coltivazione dei fondi che ai lavori di servizi. Quanto alla prima occorre naturalmente tenere conto del fatto che, come già chiarito, molti degli affitti dichiarati dalla ditta erano risultati non comprovati, o addirittura smentiti, in tutto o in parte, dagli stessi proprietari. Il calcolo è stato eseguito non solo tenendo conto delle tabelle ettaro colturali di cui al decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste del 5 marzo 2001, ma tenendo anche conto dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture …. ai sensi del comma 15 dell'articolo 19 di cui alla L. n. 608/1996 per la provincia di Messina nonché,
Pag. 4 di 10 infine, in base alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture secondo le comuni tecniche di stima agraria riportate sul “prontuario per il computo economico estimativo dei prodotti e dei beni agricoli” riferito alle consuetudini e prassi agrarie consolidate nella zona. E poiché la stima fa riferimento allo svolgimento dell'attività agricola in generale essa tiene conto non soltanto della coltivazione dei fondi ma anche della raccolta dei prodotti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante. Ciò del resto è chiarito nello stesso verbale ispettivo a pagina 11, in cui si evidenzia che il computo delle giornate di manodopera lavorativa bracciantile è quello necessario per lo svolgimento dell'attività agricola e l' attività di raccolta dei prodotti.
svolgeva, inoltre, attività nel settore servizi quali pulitura, taglio di CP_2 siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché pulizia mediante sterramento, discerbamento, rimozione detriti e pulizia dei cunettoni, rimozione di tutte le erbacce e di tutti i detriti che ostruivano o limitavano il normale deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua.
I braccianti esaminati in sede ispettiva non sapevano indicare correttamente le contrade in cui avrebbero svolto l'attività aziendale, né le caratteristiche dei terreni, i periodi e i luoghi di lavoro, ed hanno inoltre asserito la presenza costante dell'amministratore unico , Persona_1 che però era di professione insegnante. In proposito non può sottacersi il fatto che contrariamente a quanto riferito in sede ispettiva dai presunti braccianti sentiti, la testimone ascoltata in primo grado dichiarava di avere ricevuto le direttive da una persona, non meglio identificata, di personalità rumena, cui nessuno dei presunti braccianti sentiti in sede ispettiva ha fatto cenno. Sorge, dunque, legittimo il sospetto che la diversa precisazione in sede giudiziale costituisca conseguenza del fatto che il fosse Per_1 stato ritenuto, dagli ispettori, non in grado di direttive sul personale dipendente in quanto svolgente diversa professione. Vi è inoltre da considerare come gli stessi ispettori abbiano correttamente posto in evidenza il fatto che i presunti braccianti ascoltati avessero indicato quasi sempre quali propri colleghi di lavoro i soggetti che erano presenti in quello stesso turno di audizioni.
Pag. 5 di 10 Ma vi è di più. Lo stesso , amministratore unico della società Persona_1 cooperativa, dichiarava che la società si è occupata della raccolta di agrumi e olive su terreni propri (ricordiamo in proposito che questi ultimi erano estesi appena 500 m²) e dei soci a Torrenova, San Marco d'Alunzio, Rocca di Caprileone e limitrofe. Nessun riferimento veniva effettuato nei confronti dei terreni di Sant'Agata di Militello, riferiti invece dalle testimoni nel presente giudizio. Riferiva, altresì, che i braccianti venivano avviati sui fondi di proprietà dei soci ed erano addetti alla potatura, concimazione e raccolta. La denuncia aziendale di manodopera agricola riguardava esclusivamente fondi siti in Torrenova. Correttamente gli ispettori hanno ritenuto prevalente l'attività di servizi, come anche poteva evincersi dalla denuncia aziendale presentata in data 3 maggio 2007 in cui la società si dichiarava impresa senza terra che necessitava di personale bracciantile in virtù di contratto di frutto pendente. Tuttavia in pratica è stato prodotto in sede ispettiva un unico contratto di vendita di frutto pendente a corpo tra (quale legale Controparte_5 rappresentante della Azienda Agricola coltivata ad CP_6 agrumeto) e la ditta CA mentre a seguito di informazioni assunte ben cinque presunti contraenti indicati dal riferivano di non avere mai Per_1 concesso i propri fondi ad alcuno ovvero di averli concessi in affitto alla solo per periodi di tempo molto limitati e di gran lunga inferiori a quelli indicati dal . In particolare risultava dall'accertamento ispettivo: Per_1
Rapporti agricoli
1- Affitto dal gennaio 2013 al 2018 (unico contratto) con Parte_3
, e . Dalle
[...] Persona_2 Persona_1 CP_7 risultanze ispettive risultava che avesse negato di Persona_2 avere mai concesso i propri terreni a qualsiasi titolo ad alcuno in quanto li coltivava il proprio coniuge.
2- Affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_4
Sentita in sede ispettiva (erede del dichiarava che Persona_3 Pt_4
li aveva lavorati solo fino ad agosto 2014 (pag. 13 dichiarazioni CP_2 concedenti)
Pag. 6 di 10 3- Affitto da ottobre 2008 a ottobre 2017 con e Persona_4
Sentita in sede ispettiva CP_8 Persona_4 dichiarava che aveva lavorato solo nel 2008 e si ella si era ripresa il CP_2 terreno perché non aveva onorato il contratto. CP_2
4- Affitto da settembre 2014 a agosto 2020 con e Persona_5
; Controparte_9
5- Affitto da settembre 2014 a settembre 2024 con e Parte_5
Parte_6
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_5 era durata di fatto solo fino al 2017;
6- Autocertificazione di conduzione di particella Parte_7
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_7 era durata di fatto solo fino al 2017.
7- Autocertificazione di conduzione di particella . Persona_6
8- Vendita di frutto pendente a corpo a . Controparte_5
9- Promessa vendita terreno a (nella specie Parte_8 Persona_1
non aveva documentato la stipula del definitivo e presso l'Agenzia CP_2 delle entrate i fondi non risultavano intestati a ). non Persona_1 CP_2 ha documentato la stipula del definitivo tant'è che presso l'Agenzia delle Entrate i fondi non sono intestati a . Persona_1
Pertanto, tenendo conto dei soli terreni di cui è stata ottenuta conferma in sede ispettiva, la produzione annua media di limoni veniva stimata in max 125 q.li nel 2013, mentre ne sono stati conferiti 1.359,07, e di 624 nel 2014 (conferiti 3.911,45), quindi la maggior parte dei limoni sarebbero stati reperiti sul mercato in altro modo.
non era neppure dotata di magazzino ove tutta la merce dichiarata CP_2 potesse essere stipata.
Per il 2018 è stata data prova di vendita di ortaggi per 2.325,00 kg, ma nessuno dei terreni in possesso era destinato a ortaggi e quello di proprietà di era di dimensioni troppo ridotte per dare questi risultati. CP_2
Pag. 7 di 10 Oltretutto alcuni degli acquirenti hanno disconosciuto l'acquisto dichiarato da . CP_2
Il fabbisogno tabellare per agrumi e olive oscilla da un minimo di 111 giornate (2018 e 2019) e 423 (2014 e 2015).
Le giornate OTD dichiarate oscillano da un minimo di 1883 (2018) a un massimo di 6.108 (2019).
Non si possono considerare altre colture (in particolare nocciole a perché l'amministratore non le ha nominate e nessun bracciante Pt_9 riferiva di avere raccolto nocciole o avere lavorato a Pt_9
Inoltre il maggior numero di giornate veniva raggiunto nell'anno con il minor fabbisogno (2019) per il quale ha dichiarato operazioni iva per soli CP_2
928,00 euro.
Venivano registrate incongruenze anche nel settore servizi: negava CP_4 che avesse svolto pulitura e potatura negli anni 2013-14. CP_2
La contribuzione veniva assolta solo per meno di metà nel 2013, registrandosi per il resto un'evasione totale.
Fra i pochi lavoratori sentiti nessuno ha saputo descrivere l'attività aziendale, i periodi e luoghi di lavoro, in particolare nessuno indicava le contrade.
Tutti hanno detto che era costantemente sui luoghi, ma costui Per_1 svolgeva la professione di insegnante.
Fra i dipendenti sentiti dagli ispettori ( , Per_7 Persona_8
, , , , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 [...]
, , Per_13 Persona_14 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Persona_15 CP_13 Per_16
, , ,
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Per_20
, , ,
[...] Controparte_14 Persona_21 Persona_22
, , Persona_23 Controparte_15 Testimone_1 CP_16
, , , Persona_24 Persona_25 CP_17 Per_26 CP_18
, , , , Persona_27 Controparte_19 CP_20 Controparte_21
) vi era anche l'odierna ricorrente che, al pari degli altri, Persona_28
Pag. 8 di 10 nulla riferiva circa le direttive impartite da persona di nazionalità rumena, avendo alcuni viceversa riferito di un certo " di nazionalità Per_29 albanese. Con evidente contraddizione rispetto a quanto risultante dalla prova testimoniale dell'odierno giudizio.
Orbene alla luce delle risultanze ispettive e delle contraddizioni fra quanto riferito dai presunti braccianti sentiti in quella sede, fra cui l'odierna ricorrente in appello, e quanto invece dichiarato dalla testimone di questo giudizio, appare evidente l'intenzione di quest'ultima di favorire la ricorrente. Anzitutto non appare ragionevole che la testimone non fosse in grado di riferire se la avesse deposto come teste nella Parte_2 propria causa. L'indicata testimone risulta aver proposto giudizio analogo nei confronti dell' essendo stato il suo rapporto lavorativo con la medesima CP_1 ditta contestato in esito al medesimo accertamento ispettivo, sicchè ritiene questo Collegio di condividere la valutazione operata dal primo giudice del possibile interesse di fatto delle testimoni alla decisione della controversia. Ciò perché il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo. Il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che lo ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l contesta”. Infine le contraddizioni sopra CP_1 evidenziate rendono decisamente non credibile l'unica testimone di questo giudizio. Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene la Corte che l'unica deposizione resa in giudizio non sia dotata di sufficiente credibilità.
Questa Corte, al contrario, non può in questa sede che constatare la fondatezza e la rilevanza, quale elemento di prova decisiva, degli esiti dell'accertamento ispettivo dal quale emergono l'inattendibilità delle dichiarazioni di legale rappresentante dell'azienda Persona_1
Pag. 9 di 10 agricola, sull'ubicazione dei terreni sui quali si svolgeva l'attività, come di quelle dei presunti dipendenti sentiti, caduti in gravi contraddizioni sia sul numero di giornate lavorative svolte come del tipo di attività all'interno della ditta. La documentazione economica raccolta dagli ispettori dimostra poi l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (928,00 euro per l'anno 2019 a fronte di un onere contributivo pari a circa 64.526,00 euro) che alle esigenze colturali.
L'appello è pertanto infondato per quanto di ragione.
Quanto alle spese va applicato l'art. 152 att. c.p.c., avendo parte appellante già dal primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero e regolarmente depositato autocertificazione reddituale.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Giudice del lavoro di Patti n° 1440/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024, nei confronti dell' , rigetta Controparte_1
l'appello senza assoggettare all'onere delle spese di Parte_2 lite.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente est.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 85/25 R.G.L. e vertente tra nata a [...] il 16 marzo Parte_1
1960, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to C. Bonina C.F._1
...……………………………………………………………. APPELLANTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Del Gatto P.IVA_1
……………………………………………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1440/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato in data 4 aprile 2023
premesso di avere lavorato quale bracciante Parte_2 agricola alle dipendenze della negli anni dal 2013 al 2016 e Controparte_2 per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative in ciascun anno, e per l'anno 2017 per 51 giornate narrava di avere appreso, a seguito di consultazione dell'estratto conto previdenziale, di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il Comune di residenza in relazione alle dette annualità e che con nota datate 19 dicembre 2022 l' le CP_1 confermava l'avvenuta cancellazione. Deducendo di avere prestato regolare attività lavorativa subordinata chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni indicati, secondo le giornate di precedente iscrizione. Nel corso del giudizio di primo grado veniva riunito altro ricorso presentato dalla predetta avverso la nota con cui l' le CP_1 aveva chiesto in restituzione l'indennità di malattia erogata per il periodo dal 13 gennaio al 4 febbraio 2014 ritenuta indebita a seguito di cancellazione delle relative giornate agricole. Nella costituzione dell' CP_1 che avversava la domanda, il giudice di primo grado, in esito alla prova testimoniale e al vaglio dell'accertamento ispettivo di cui la Controparte_2 era stata oggetto, rigettava le domande esonerando parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
proponeva appello con ricorso depositato in data 10 Parte_2 marzo 2025 chiedendo la riforma integrale della sentenza. Si costituiva l' chiedendone la conferma, spese vinte. In via gradata avanza istanze CP_1 istruttorie.
Depositate note di trattazione scritta entro il 6 maggio 2025 da entrambe le parti, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello contesta la decisione di primo Parte_2 grado deducendo che il tribunale abbia erroneamente valutato le risultanze testimoniali, evidenziando in proposito che nessun interesse di fatto avrebbe animato le dichiarazioni della teste di parte ricorrente, per il sol fatto di avere proposto al tempo analogo giudizio avverso la propria cancellazione atteso che l'esito dell'odierno giudizio non avrebbe alcuna influenza sulla loro cancellazione e, inoltre, che l'esito dell'accertamento
Pag. 2 di 10 ispettivo aveva solo condotto a ritenere eccessivo l'utilizzo di manodopera denunciata, ragion per cui la teste avrebbe potuto semmai essere animata dall'interesse al rigetto del ricorso, potendo trarne beneficio in favore della propria posizione rispetto ai colleghi. Contesta, inoltre, il calcolo del fabbisogno necessario di manodopera effettuato dagli ispettori esclusivamente in relazione alla coltivazione dei fondi e per lavori e servizi, senza considerare quella necessaria per la raccolta dei frutti, di cui veniva accertata l'ingente vendita negli anni, come parimenti quella necessaria alla raccolta delle olive. Si duole, altresì, del fatto che nel calcolo delle GLA fossero stati considerati solo 2 ha di terreno, senza tener conto di tutto quello oggetto di contratto di frutto pendente.
Contesta l'utilizzo delle tabelle ettaro-culturali per la determinazione del fabbisogno lavorativo dei fondi, richiamando la circolare n. 126 del 16 CP_1 dicembre 2009.
Lamenta, infine, il fatto che in esito all'accertamento ispettivo fossero stati riconosciuti validi solo i rapporti di lavoro instaurati da 9 dipendenti che si erano occupati “della pulizia dei terreni con l'uso del decespugliatore e/o della motofalce” relativamente ai lavori di pulizia delle aiuole e delle strade per conto dei Comuni, trascurando di considerare la necessità di manodopera agricola per tutti i lavori di pulizia dei terreni adibiti a uliveto e agrumeto e per quelli inerenti la relativa raccolta.
Ribadisce l' in memoria costitutiva che, secondo le risultanze ispettive CP_1 ed i verbali di audizione dello stesso legale rappresentante Persona_1
e di diversi presunti dipendenti, la ditta svolgeva un'attività CP_2 economica modesta, incompatibile con il numero abnorme di dipendenti e giornate denunciati, e che la gran parte dei contratti di affitto di fondi rustici prodotti dalla ditta erano risultati non autentici.
Passando al vaglio motivi di impugnazione il primo giudice ha ritenuto di non potere utilizzare quale fonte di prova le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente ( e ) perché la prima avrebbero Testimone_1 Persona_1 potuto avere un interesse di fatto alla decisione dell'odierna controversia in senso favorevole alla ricorrente, in quanto parimenti coinvolta nella medesima vicenda riguardante la cancellazione degli elenchi anagrafici
Pag. 3 di 10 presso la stessa ditta e, altresì, perché la stessa non era stata in grado di riferire se a sua volta se la fosse stata chiamata come Parte_2 testimone nel giudizio da lei intentato contro l' Quanto al il CP_1 Per_1 primo giudice riteneva, quanto legale rappresentante della ditta, che evidente fosse il coinvolgimento dell'interesse del testimone a suffragare la genuinità del rapporto lavorativo espletato dalla ricorrente. Questa ultima valutazione è pienamente condivisa dal Collegio e, del resto, in ordine alla relativa motivazione nessuna impugnazione specifica veniva proposta.
Prima, tuttavia, di valutare la credibilità della testimonianza resa dalla anche con riferimento a quanto specificamente dichiarato, onde Tes_1 valutarne l'attendibilità, appare opportuno evidenziare sinteticamente le risultanze dell'accertamento ispettivo.
L'azienda, nata nel 2003 per il settore servizi, per il quale era iscritta alla camera di commercio, nel gennaio 2007 aveva presentato denuncia aziendale all' per raccolta di limoni quale azienda senza terra in virtù di un solo CP_1 contratto di acquisto di frutto pendente, presentando da allora ben tre denunce di variazione, tutte rifiutate per eccessivo fabbisogno dichiarato e carenza documentale Essa disponeva di un solo appezzamento di appena 500 m2, peraltro usato quale deposito e comunque insufficiente per la quantità di vegetali che trattava. Diversi proprietari di cui aveva dichiarato CP_2 essere affittuaria avevano reso dichiarazioni che smentivano la genuinità degli affitti, mentre i limoni conferiti da al CP_2 CP_3 CP_4 provenivano da operazioni commerciali e non dalla raccolta sui terreni. Il fabbisogno di manodopera era risultato spropositato rispetto all'effettiva attività agricola della cooperativa. A tal fine si evidenzia come detto calcolo veniva degli ispettori eseguito sia in relazione alla coltivazione dei fondi che ai lavori di servizi. Quanto alla prima occorre naturalmente tenere conto del fatto che, come già chiarito, molti degli affitti dichiarati dalla ditta erano risultati non comprovati, o addirittura smentiti, in tutto o in parte, dagli stessi proprietari. Il calcolo è stato eseguito non solo tenendo conto delle tabelle ettaro colturali di cui al decreto dell'Assessorato Agricoltura e Foreste del 5 marzo 2001, ma tenendo anche conto dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture …. ai sensi del comma 15 dell'articolo 19 di cui alla L. n. 608/1996 per la provincia di Messina nonché,
Pag. 4 di 10 infine, in base alla stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture secondo le comuni tecniche di stima agraria riportate sul “prontuario per il computo economico estimativo dei prodotti e dei beni agricoli” riferito alle consuetudini e prassi agrarie consolidate nella zona. E poiché la stima fa riferimento allo svolgimento dell'attività agricola in generale essa tiene conto non soltanto della coltivazione dei fondi ma anche della raccolta dei prodotti, diversamente da quanto prospettato da parte appellante. Ciò del resto è chiarito nello stesso verbale ispettivo a pagina 11, in cui si evidenzia che il computo delle giornate di manodopera lavorativa bracciantile è quello necessario per lo svolgimento dell'attività agricola e l' attività di raccolta dei prodotti.
svolgeva, inoltre, attività nel settore servizi quali pulitura, taglio di CP_2 siepi vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché pulizia mediante sterramento, discerbamento, rimozione detriti e pulizia dei cunettoni, rimozione di tutte le erbacce e di tutti i detriti che ostruivano o limitavano il normale deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua.
I braccianti esaminati in sede ispettiva non sapevano indicare correttamente le contrade in cui avrebbero svolto l'attività aziendale, né le caratteristiche dei terreni, i periodi e i luoghi di lavoro, ed hanno inoltre asserito la presenza costante dell'amministratore unico , Persona_1 che però era di professione insegnante. In proposito non può sottacersi il fatto che contrariamente a quanto riferito in sede ispettiva dai presunti braccianti sentiti, la testimone ascoltata in primo grado dichiarava di avere ricevuto le direttive da una persona, non meglio identificata, di personalità rumena, cui nessuno dei presunti braccianti sentiti in sede ispettiva ha fatto cenno. Sorge, dunque, legittimo il sospetto che la diversa precisazione in sede giudiziale costituisca conseguenza del fatto che il fosse Per_1 stato ritenuto, dagli ispettori, non in grado di direttive sul personale dipendente in quanto svolgente diversa professione. Vi è inoltre da considerare come gli stessi ispettori abbiano correttamente posto in evidenza il fatto che i presunti braccianti ascoltati avessero indicato quasi sempre quali propri colleghi di lavoro i soggetti che erano presenti in quello stesso turno di audizioni.
Pag. 5 di 10 Ma vi è di più. Lo stesso , amministratore unico della società Persona_1 cooperativa, dichiarava che la società si è occupata della raccolta di agrumi e olive su terreni propri (ricordiamo in proposito che questi ultimi erano estesi appena 500 m²) e dei soci a Torrenova, San Marco d'Alunzio, Rocca di Caprileone e limitrofe. Nessun riferimento veniva effettuato nei confronti dei terreni di Sant'Agata di Militello, riferiti invece dalle testimoni nel presente giudizio. Riferiva, altresì, che i braccianti venivano avviati sui fondi di proprietà dei soci ed erano addetti alla potatura, concimazione e raccolta. La denuncia aziendale di manodopera agricola riguardava esclusivamente fondi siti in Torrenova. Correttamente gli ispettori hanno ritenuto prevalente l'attività di servizi, come anche poteva evincersi dalla denuncia aziendale presentata in data 3 maggio 2007 in cui la società si dichiarava impresa senza terra che necessitava di personale bracciantile in virtù di contratto di frutto pendente. Tuttavia in pratica è stato prodotto in sede ispettiva un unico contratto di vendita di frutto pendente a corpo tra (quale legale Controparte_5 rappresentante della Azienda Agricola coltivata ad CP_6 agrumeto) e la ditta CA mentre a seguito di informazioni assunte ben cinque presunti contraenti indicati dal riferivano di non avere mai Per_1 concesso i propri fondi ad alcuno ovvero di averli concessi in affitto alla solo per periodi di tempo molto limitati e di gran lunga inferiori a quelli indicati dal . In particolare risultava dall'accertamento ispettivo: Per_1
Rapporti agricoli
1- Affitto dal gennaio 2013 al 2018 (unico contratto) con Parte_3
, e . Dalle
[...] Persona_2 Persona_1 CP_7 risultanze ispettive risultava che avesse negato di Persona_2 avere mai concesso i propri terreni a qualsiasi titolo ad alcuno in quanto li coltivava il proprio coniuge.
2- Affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_4
Sentita in sede ispettiva (erede del dichiarava che Persona_3 Pt_4
li aveva lavorati solo fino ad agosto 2014 (pag. 13 dichiarazioni CP_2 concedenti)
Pag. 6 di 10 3- Affitto da ottobre 2008 a ottobre 2017 con e Persona_4
Sentita in sede ispettiva CP_8 Persona_4 dichiarava che aveva lavorato solo nel 2008 e si ella si era ripresa il CP_2 terreno perché non aveva onorato il contratto. CP_2
4- Affitto da settembre 2014 a agosto 2020 con e Persona_5
; Controparte_9
5- Affitto da settembre 2014 a settembre 2024 con e Parte_5
Parte_6
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_5 era durata di fatto solo fino al 2017;
6- Autocertificazione di conduzione di particella Parte_7
Sentito in sede ispettiva dichiarava che la conduzione Parte_7 era durata di fatto solo fino al 2017.
7- Autocertificazione di conduzione di particella . Persona_6
8- Vendita di frutto pendente a corpo a . Controparte_5
9- Promessa vendita terreno a (nella specie Parte_8 Persona_1
non aveva documentato la stipula del definitivo e presso l'Agenzia CP_2 delle entrate i fondi non risultavano intestati a ). non Persona_1 CP_2 ha documentato la stipula del definitivo tant'è che presso l'Agenzia delle Entrate i fondi non sono intestati a . Persona_1
Pertanto, tenendo conto dei soli terreni di cui è stata ottenuta conferma in sede ispettiva, la produzione annua media di limoni veniva stimata in max 125 q.li nel 2013, mentre ne sono stati conferiti 1.359,07, e di 624 nel 2014 (conferiti 3.911,45), quindi la maggior parte dei limoni sarebbero stati reperiti sul mercato in altro modo.
non era neppure dotata di magazzino ove tutta la merce dichiarata CP_2 potesse essere stipata.
Per il 2018 è stata data prova di vendita di ortaggi per 2.325,00 kg, ma nessuno dei terreni in possesso era destinato a ortaggi e quello di proprietà di era di dimensioni troppo ridotte per dare questi risultati. CP_2
Pag. 7 di 10 Oltretutto alcuni degli acquirenti hanno disconosciuto l'acquisto dichiarato da . CP_2
Il fabbisogno tabellare per agrumi e olive oscilla da un minimo di 111 giornate (2018 e 2019) e 423 (2014 e 2015).
Le giornate OTD dichiarate oscillano da un minimo di 1883 (2018) a un massimo di 6.108 (2019).
Non si possono considerare altre colture (in particolare nocciole a perché l'amministratore non le ha nominate e nessun bracciante Pt_9 riferiva di avere raccolto nocciole o avere lavorato a Pt_9
Inoltre il maggior numero di giornate veniva raggiunto nell'anno con il minor fabbisogno (2019) per il quale ha dichiarato operazioni iva per soli CP_2
928,00 euro.
Venivano registrate incongruenze anche nel settore servizi: negava CP_4 che avesse svolto pulitura e potatura negli anni 2013-14. CP_2
La contribuzione veniva assolta solo per meno di metà nel 2013, registrandosi per il resto un'evasione totale.
Fra i pochi lavoratori sentiti nessuno ha saputo descrivere l'attività aziendale, i periodi e luoghi di lavoro, in particolare nessuno indicava le contrade.
Tutti hanno detto che era costantemente sui luoghi, ma costui Per_1 svolgeva la professione di insegnante.
Fra i dipendenti sentiti dagli ispettori ( , Per_7 Persona_8
, , , , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 [...]
, , Per_13 Persona_14 Controparte_10 Controparte_11
, , , Controparte_12 Persona_15 CP_13 Per_16
, , ,
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Per_20
, , ,
[...] Controparte_14 Persona_21 Persona_22
, , Persona_23 Controparte_15 Testimone_1 CP_16
, , , Persona_24 Persona_25 CP_17 Per_26 CP_18
, , , , Persona_27 Controparte_19 CP_20 Controparte_21
) vi era anche l'odierna ricorrente che, al pari degli altri, Persona_28
Pag. 8 di 10 nulla riferiva circa le direttive impartite da persona di nazionalità rumena, avendo alcuni viceversa riferito di un certo " di nazionalità Per_29 albanese. Con evidente contraddizione rispetto a quanto risultante dalla prova testimoniale dell'odierno giudizio.
Orbene alla luce delle risultanze ispettive e delle contraddizioni fra quanto riferito dai presunti braccianti sentiti in quella sede, fra cui l'odierna ricorrente in appello, e quanto invece dichiarato dalla testimone di questo giudizio, appare evidente l'intenzione di quest'ultima di favorire la ricorrente. Anzitutto non appare ragionevole che la testimone non fosse in grado di riferire se la avesse deposto come teste nella Parte_2 propria causa. L'indicata testimone risulta aver proposto giudizio analogo nei confronti dell' essendo stato il suo rapporto lavorativo con la medesima CP_1 ditta contestato in esito al medesimo accertamento ispettivo, sicchè ritiene questo Collegio di condividere la valutazione operata dal primo giudice del possibile interesse di fatto delle testimoni alla decisione della controversia. Ciò perché il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo. Il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che lo ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l contesta”. Infine le contraddizioni sopra CP_1 evidenziate rendono decisamente non credibile l'unica testimone di questo giudizio. Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene la Corte che l'unica deposizione resa in giudizio non sia dotata di sufficiente credibilità.
Questa Corte, al contrario, non può in questa sede che constatare la fondatezza e la rilevanza, quale elemento di prova decisiva, degli esiti dell'accertamento ispettivo dal quale emergono l'inattendibilità delle dichiarazioni di legale rappresentante dell'azienda Persona_1
Pag. 9 di 10 agricola, sull'ubicazione dei terreni sui quali si svolgeva l'attività, come di quelle dei presunti dipendenti sentiti, caduti in gravi contraddizioni sia sul numero di giornate lavorative svolte come del tipo di attività all'interno della ditta. La documentazione economica raccolta dagli ispettori dimostra poi l'antieconomicità dell'assunzione di una massa di operai sproporzionata rispetto sia al fatturato (928,00 euro per l'anno 2019 a fronte di un onere contributivo pari a circa 64.526,00 euro) che alle esigenze colturali.
L'appello è pertanto infondato per quanto di ragione.
Quanto alle spese va applicato l'art. 152 att. c.p.c., avendo parte appellante già dal primo grado di lite, presentato rituale dichiarazione di esonero e regolarmente depositato autocertificazione reddituale.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_2
Giudice del lavoro di Patti n° 1440/2024 pubblicata in data 10 settembre 2024, nei confronti dell' , rigetta Controparte_1
l'appello senza assoggettare all'onere delle spese di Parte_2 lite.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Beatrice Catarsini)
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