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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/03/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 834/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2022 promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente a [...]del Tronto in Parte_1
Via del Cacciatore n. 59, (C.F. ) rappresentato e difeso congiuntamente dagli C.F._1
Avv.ti Ettore Strappelli e Rosaria Falco del foro di Ascoli Piceno
-ATTORE-
CONTRO
L' - (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Ancona, Via Oberdan n. 2, in persona del suo legale rappresentante p.t., il Direttore Generale
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Viozzi dell'Ufficio Legale dell' CP_2 [...]
, cui subentrava ex lege (C.F. e CP_3 Controparte_4
P.I. ), con sede ad Ancona, Viale Cristoforo Colombo, 106, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante p.t., il Direttore Generale Dott. in qualità di Commissario Liquidatore Controparte_5 dell'ex , ex art. 42, co. 9, L.R. n. Controparte_1
19/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cameli
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in data 10.11.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio l' Parte_1 CP_6
deducendo, in sintesi e per quanto di interesse, che:
1) In data 19 gennaio 2017 subiva, a seguito di un infortunio sul lavoro, un trauma da schiacciamento alla mano sinistra, con “frattura pluriframmentaria scomposta falange prossimale I dito mano sinistra”;
2) il giorno successivo veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura F1 del pollice sinistro presso l'ospedale civile di San Benedetto del Tronto;
3) In costanza di controllo l'esame radiografico evidenziava “scarsa evolutività calcifica”, ed CP_7 il 23/03/2017 veniva indirizzato dall' presso la di Modena per CP_7 Organizzazione_1 una visita specialistica che riscontrava “trauma complesso da frattura obliqua scomposta pollice destro trattato chirurgicamente con residua grave scomposizione della frattura”;
4) il 3 maggio 2017 presso l' veniva sottoposto ad altro intervento di Org_1
“osteotomia correttiva e calloclasia e riduzione e sintesi F1 pollice sx con miniplacca e miniviti e due fili di k”;
5) solo nel febbraio 2018 i postumi venivano definiti stabilizzati dall' che accertava un grado CP_7
di menomazione in termini di danno biologico pari al 7%, e gli venivano riconosciuti a titolo di danno biologico, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del DM 27/03/2009 e del DM
14/02/2014, € 5.001,18, incluse le spese mediche sostenute;
6) persistendo le disfunzionalità del dito interessato dall'infortunio e la sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a visita specialistica in Ortopedia e Traumatologia, che evidenziava l'inappropriatezza del primo intervento chirurgico eseguito presso l' Organizzazione_2
di San Benedetto del Tronto, operazione che aveva aggravato e reso irreversibili le
[...] conseguenze dell'infortunio occorso sul lavoro;
7) il proponeva istanza di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense Picena Pt_1 onde cercare un accordo bonario con l' che non aderiva alla procedura;
CP_6
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che gli operatori sanitari della 5 di San Benedetto del Controparte_8
Tronto hanno agito con negligenza, imperizia ed imprudenza, in occasione dell'intervento effettuato in data 19 Gennaio 2017 presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, e, accertato e stabilito il nesso causale tra lo stesso e la condotta commissiva ed omissiva sanitaria denunziata come colposa, per cui sono derivati a carico di parte attrice danni patrimoniali e non patrimoniali per 6 punti percentuali ulteriori rispetto a quelli originariamente quantificati in sede di vista ispettiva per l'effetto CP_7
pagina 2 di 16 Condannare a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 – 1228 c.c. la parte convenuta al risarcimento dei danni di cui al punto 1, quantificati in complessivi € 26.053,20 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, inclusi i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale e di perdita della capacità lavorativa, nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle diverse somme minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in CP_6 diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse, accertata la liquidazione di indennizzo da parte dell' per infortunio sul lavoro, in applicazione del principio della CP_7 compensatio lucri cum damno, operare il diffalco dell'indennizzo percepito dall'equivalente monetario corrispondente all'eventuale maggior danno da malpratice e dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”.
In data 27.10.2023 - approvata la L.R. n. 19/2022 di riforma del SSR, la cui norma ex dell'art. 42, co.
9, stabilisce che l' è soppressa dal 31.12.2022 - l' CP_6 Controparte_4
Cont (in avanti ndr), nella funzione di Gestione Liquidatoria dell'ex interveniva quale CP_4 CP_6 ente subentrato ex lege alla convenuta nel rapporto processuale, in prosecuzione dell'attività difensiva svolta, richiamando e facendo propria la memoria di costituzione e difensiva, in particolare le sue conclusioni anche in via istruttoria ed il relativo corredo probatorio, nonché tutte le successive difese articolate avverso l'atto introduttivo e gli scritti difensivi di controparte.
Il procedimento, dopo la trattazione e lo svolgimento di CTU medico legale sulla persona dell'attore – in assenza di istruttoria orale – giungeva all'udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, del 10.11.2023, nel corso della quale le parti precisavano conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc, nella loro massima estensione.
Primariamente, pacifico e non contestato nonché provato è che l'attore in data 19.01.2017 subiva un infortunio sul lavoro: trauma da schiacciamento alla mano sinistra, con “frattura pluriframmentaria scomposta falange prossimale I dito mano sinistra” (cfr. referto PS ospedale S Benedetto del Tronto;
certificato medico di infortunio del 19.6.2017 e 17.8.17; all. 6 conteggio ). CP_7
Ancora, dimostrato è che in seguito all'evento veniva sottoposto, in data 20.1.2017 presso il nosocomio sanbenedettese, ad intervento di riduzione incruenta di frattura delle falangi della mano con fissazione pagina 3 di 16 interna (cfr. all. 10 cartella clinica). Nell'atto di citazione il ha espressamente invocato la Pt_1
responsabilità contrattuale degli operatori sanitari della 5 di San Benedetto Controparte_8 del Tronto che, agendo con negligenza, imperizia ed imprudenza, in occasione dell'intervento effettuato in data 19 Gennaio 2017 presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, gli causavano un danno iatrogeno differenziale.
Passando all'esame del merito, deve innanzitutto osservarsi, quanto alla qualificazione giuridica della natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, che non è applicabile al caso in esame la legge Gelli, trovandoci al cospetto di fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della predetta legge.
Al proposito, giova innanzitutto premettere in diritto che con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica quale quella in esame, ovverosia quelle non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, quali quello in esame: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), la giurisprudenza ha costantemente qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, proprio sul rilievo per cui l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006;
Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio
2003, n. 11316), nonchè in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610). A ciò va aggiunto che, per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058). Ai fini della natura giuridica della responsabilità, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 577/2008), hanno ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera pagina 4 di 16 atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2
L. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass. civ. 8826/2007).
Orbene, una volta accertata nella condotta del sanitario convenuto una responsabilità a titolo di colpa nonché il nesso di causalità tra le condotte inadempienti ed i danni lamentati dalla paziente, va dichiarato l'inadempimento e l'obbligo risarcitorio, in via solidale ex art. 1228 c.c., a carico della clinica e del medico professionista. La responsabilità della clinica per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura
(pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio e che deve essere fatta rientrare nel rischio insito nell'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla propria sfera giuridica anche in ragione della mera occasionalità necessaria. (cfr: Cass. sez. III civ.
n. 5329/2003; Cass. sez. III civ. n. 26527/2007; Cass. sez. III civ. n. 1516/2007). Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto "di fiducia" del paziente.
Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è, pertanto, quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante), ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in, base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass. 11 febbraio 2021,
n. 3587).
pagina 5 di 16 In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass.
15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre
2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da una prestazione sanitaria che si assume svolta in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (cfr: Cass. 26 novembre 2020, n. 26907; Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050).
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente – creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (così chiosa Cass. SU 577/2008). Conseguentemente, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un pagina 6 di 16 impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr: Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr: Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, n.122).
Invero, poiché la diligenza cui è tenuto l'operatore sanitario non è quella generica di cui all'art. 1176
c.c., comma 1, bensì quella specifica dell'homo eiusdem generis et condicionis, di cui al comma 2 della citata disposizione, è lecito da costui attendersi anche un impulso proattivo all'approfondimento della situazione (o alla diretta esecuzione degli stessi, ove egli sia competente a tanto) anche mediante il ricorso ad esami più approfonditi (cfr: Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, n.4652). A ciò va aggiunto che la natura facile o difficile della prestazione non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma rileva solo sul piano del grado di colpa del professionista (nel senso che per gli interventi più complessi il professionista può essere esente da responsabilità ove sia incorso in colpa lieve), spettando al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato (cfr: Cassazione civile sez. III, 29/04/2015,
n.8690; Cass. n. 22222 del 2014).
Ciò detto, va ancora premesso che, in corso di giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'Ufficio: avendo la questione relativa all'origine ed alla causa dei danni lamentati dall'attore natura squisitamente tecnica, la relazione peritale redatta dagli specialisti costituisce apprezzamento tecnico- scientifico che questo giudice, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato peritale in atti, intende recepire ai fini della decisione e che, invero, è stato confezionato attingendo dalla documentazione medica in atti e seguendo una rigorosa metodologia obiettiva e razionale.
Orbene, la Dr.ssa ed il Dr dopo aver effettuato la visita Controparte_10 Persona_1 dell'attore in data 20 aprile 2023 ed aver esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, hanno precisato che , all'arrivo presso il PS dell'Ospedale di San Benedetto del Parte_1
Tronto, presentava una frattura pluriframmentaria scomposta della falange prossimale primo dito mano pagina 7 di 16 sx, associata a ferita lacero-contusa (cfr. pag. 17 CTU) e che, secondo prassi consolidata, la scelta di ridurre la frattura mediante inserimento percutaneo di 2 fili di K non era adeguata al tipo di frattura presente. Più precisamente, “in caso di frattura spiroide, infatti, la sintesi con i fili di non CP_11
garantisce l'allineamento e la tenuta dei monconi fratturativi, in quanto tali fratture ruotano su se stesse.
Le immagini radiografiche eseguite dopo l'intervento e nel corso dei successivi controlli dimostrano chiaramente come attraverso i fili di K non si sia ottenuto l'allineamento di almeno uno dei frammenti”
(cfr. CTU pag.17).
I consulenti, con valutazione che si condivide, hanno ritenuto che, nel caso di specie, a seguito dell'infortunio sul lavoro, l'attore riportava frattura pluriframmentaria scomposta della falange prossimale primo dito mano sx e che tale frattura, pur diagnosticata, non fu correttamente trattata dai sanitari del nosocomio di San Benedetto del Tronto. Invero, i medici individuavano un trattamento chirurgico inadeguato che non consentiva il completo allineamento dei monconi fratturativi, come evidente dalla prima delle due radiografie (cfr. pag. 19 CTU “la scelta di effettuare l'osteosintesi di una frattura pluriframmentaria spiroidea con fili di K era errata anche all'epoca, alla luce del corredo scientifico e pratico del settore”). Ciò importava che, nei mesi successivi, il paziente andava incontro a ritardo di consolidazione e scomposizione della frattura del pollice sinistro e doveva sottoporsi, presso l' di Modena, ad un ulteriore intervento chirurgico di riduzione della frattura Organizzazione_3
mediante miniplacche e miniviti, operazioni che hanno consentito il ripristino corretto e completo della continuità ossea (cfr. pagg. 17-18 CTU).
Sul punto deve precisarsi che non colgono nel segno le doglianze del convenuto sulla inutilizzabilità della CTU per carenza di indicazione di quali fossero le prescrizioni che, all'epoca, i sanitari erano tenuti a praticare nel caso specifico. Invero, i consulenti, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, spiegavano che “l'esame obiettivo del medico di PS non evidenziava alcun deficit vascolare o di microcircolo (Trauma da schiacciamento primo dito mano sx, ferita LC del Primo dito mano sx) e che lo intervenuto poco dopo ha rilevato solo una “piccola FLC suturata dal Controparte_12 personale di PS” e che “l'esame radiografico eseguito subito dopo l'intervento, inoltre, mostra che la frattura pluriframmentata F1 del pollice sx, trattata con fili di Kirschner, presentava fin da subito una diastasi dei frammenti, a dimostrazione che il trattamento eseguito era inadeguato al tipo di frattura riportata, al pari di tutti i successivi controlli. I fili di sono usati ancora oggi in ambito Org_4
ortopedico, per le fratture delle dita non pluriframmentate e non scomposte;
la frattura presentata dal paziente era invece pluriframmentata e scomposta per cui doveva essere trattata mediante osteosintesi con placca e viti metalliche. A causa di tale errore nella scelta del trattamento chirurgico il paziente
pagina 8 di 16 ha dovuto subire un nuovo intervento chirurgico di osteotomia correttiva, calloclasia, riduzione e sintesi F1 del pollice sx con miniplacca e miniviti e due fili di K”.
Pertanto, l'intervento eseguito dai sanitari presso il nosocomio sanbenedettese ha determinato un'accentuazione della patologia e delle sue complicanze con una subanchilosi del primo dito e, a causa del mancato allineamento dei monconi fratturativi, si è verificato ritardo di consolidazione e scomposizione della frattura del pollice sinistro per cui il paziente ha dovuto affrontare un nuovo intervento con prolungamento del danno biologico temporaneo e postumi più gravi di quelli attesi.
Ne consegue l'accertato nesso causale tra l'imperizia medica ed il danno, atteso che la scelta di utilizzare i fili di K si configura come poco diligente financo errata alla luce delle conoscenze mediche dell'epoca. Inoltre, l'incompleta riduzione della frattura era chiaramente evidente nell'rx post- operatorio di controllo (cfr. pag. 19 CTU).
Parte attrice ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (in quanto creditrice danneggiata) in base agli anzidetti principi sulla responsabilità contrattuale ed alla ripartizione dell'onere della prova chiarito da Corte Cass. Sentenza cit. n.5590 del 20.03.2015. Essa ha, infatti, fornito anzitutto dimostrazione del contratto stipulato con l' convenuta e, tramite le CP_6 riportate conclusioni del CTU, è stata fornita la prova dell'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio a causa dell'erroneo trattamento eseguito. D'altro canto, la convenuta-creditrice non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio consistente, secondo i dettami normativi e giurisprudenziali già evidenziati, nella prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Ciò posto, appare doveroso osservare che, in tema di responsabilità medica, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art 2236 comma 3 cc, non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi -non ricorrenti nel caso di specie - implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media e non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo, in ogni caso, sul medico di fornirne la relativa prova, dimostrazione che manca nel caso in esame.
Nel presente giudizio l'attore ha domandato, ab initio, la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del solo "danno iatrogeno differenziale" (cfr. pag. 5 citazione) - essendo la somma versata in favore dell'attore dall' pari ad € 5.001,18, volta ad indennizzare solo il danno biologico relativo CP_7 all'infortunio sul lavoro - e la convenuta non ha mai invocato né il concorso del fatto della vittima, né il concorso del fatto naturale. In atti sono assenti elementi per ritenere sussistente l'incidenza delle cause pagina 9 di 16 di danno preesistenti o concomitanti sul nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) tra errore medico e postumi;
né la sussistenza di concause;
né l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.
Orbene, il danno biologico complessivo è stimabile nella misura dell'8%, ma, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, appare del tutto chiaro che l'azienda ospedaliera abbia meramente aggravato le conseguenze dell'infortunio che, come si dirà meglio in seguito e come affermato dai
CCTTUU, avevano già da sole determinato un danno biologico in termini di postumi permanenti pari al
3% (“qualora il paziente fosse stato trattato correttamente fin dall'inizio mediante osteosintesi con mini-placca e viti, sarebbe residuato un quadro menomativo permanente valutabile nella misura del 3
%” cfr. pag. 20 CTU).
Quindi si è in uno stato caratterizzato da lesioni che si inseriscono su di una situazione pregressa già di patologia: d'altra parte, è ovvio considerare che, in linea pressoché costante, il danno iatrogeno è sempre un danno disfunzionale che si inserisce in una situazione in parte già compromessa, rispetto alla quale si determina un incremento differenziale del pregiudizio.
Orbene, i consulenti nominati, come già osservato, hanno ritenuto che, a seguito dell'infortunio sul lavoro e, quindi, per un accadimento pregresso all'intervento chirurgico, l'integrità fisica dell'attore era ormai irrimediabilmente compromessa nella misura del 3% - esito non eliminabile in alcun modo dalla scienza medica - ed il danno evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell'intervento si è concretato nell'essere stata portata la situazione di menomazione dell'integrità fisica dal 3 % all'8 %. Dunque,
l'azienda ospedaliera ha determinato una perdita di integrità dal 3 % all' 8 %.
Riguardo al criterio di calcolo del danno differenziale, non è dubitabile che il danno alla salute è unitario: non esiste infatti una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica" bensì criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile. Da ciò consegue che se, da un lato, la vittima non può pretendere di "compartimentare" i pregiudizi subiti per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, da altro lato, il responsabile non può pretendere che l'indennizzo pagato dall' sia CP_7
portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.
La Cassazione, con ordinanza n. 26117/2021, ha individuato il criterio corretto di calcolo:
1) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento;
2) determinare il complessivo indennizzo dell' CP_7
pagina 10 di 16 3) verificare se l'indennizzo totale sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno-base. CP_7
“Algebricamente, il criterio può così esprimersi: DD = Agg - (I - DB). Dove: DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato;
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di CP_7
invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26117).
In altri termini, il criterio di calcolo corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno- CP_7
base, con la precisazione che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità. In particolare, il risarcimento del danno iatrogeno non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato bensì determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.
Deve, altresì, precisarsi che il danno differenziale deve essere determinato con il criterio cd. “per poste di danno” sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quanto l'uno e l'altro CP_7
siano destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass n. 25618/18; Sez. L. 27669/17). Applicando il criterio per poste le voci di danno biologico temporaneo, danno morale e la personalizzazione del danno in nessun caso possono essere intaccate dal diffalco. Parallelamente, i crediti per inabilità temporanea da lavoro e per spese mediche, di natura patrimoniale, sono parimenti estranei al calcolo del danno differenziale (cfr. Cass Civ. 26117/21).
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico legali, ritiene questo giudice, alla luce del decreto
Balduzzi, di dover fare applicazione delle tabelle di legge dettate per le lesioni micro-permanenti, atteso che la legge Balduzzi testualmente prevede che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria debba essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt 138 e
139 dlgs 209/2005, non ravvisandosi precetti normativi ostativi all'applicazione dei parametri liquidatori ex art. 139 Cod. Ass., espressamente richiamati dalla legge de qua.
Pertanto, nella determinazione del quantum si applicheranno le suddette tabelle per le lesioni micro - permanenti come da ultimo aggiornate.
pagina 11 di 16 Al riguardo, la Corte di Cassazione ha di recente osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011) che “il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del
2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso”.
Nella stessa occasione i giudici di legittimità hanno aggiunto che l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi a-reddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, cit.).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, si deve considerare sia che l'infortunato, tanto al momento dei fatti per cui è causa quanto al momento della cessazione della inabilità temporanea, aveva 45 anni
(per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012).
Applicando il criterio di calcolo sopra esplicato si deve procedere, in primo luogo, a calcolare il danno biologico permanente sia in riferimento ad un'invalidità del 3% sia dell'8% e poi sottrarre i valori monetari ottenuti per ottenere il danno iatrogeno differenziale.
1) danno biologico permanente 8%: € 13.025,35
2) danno biologico permanente 3%: € 2.791,15
pagina 12 di 16 Danno biologico iatrogeno differenziale: € 13.025,35 -€ 2.791,15= € 10.234,20
Ora, avendo la vittima percepito un indennizzo dall' , il credito residuo nei confronti del CP_7
responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che CP_7
comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito: ndr).
Ribadito che gli importi liquidati dall'ente devono essere sottratti da quelli dovuti a titolo risarcitorio secondo il criterio delle "poste" (Cass. 26117/21; Cass. 9112/19; Cass. 25618/2018, Cass. 27669/17), il danno biologico va sottratto dal danno biologico civilistico accertato a mezzo di CTU nel presente CP_7
giudizio. Da ciò discende che il danneggiato perde la legittimazione e la titolarità del diritto al risarcimento del danno civile nei limiti dell'indennizzo versatogli dall' mentre conserva il diritto CP_7
ad agire per il risarcimento dell'eventuale pregiudizio ulteriore rispetto a quello liquidato dall' CP_7
ossia del cd. danno differenziale.
Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, essendo pacifico che detto indennizzo è stato erogato, il relativo importo pari ad € 5.001,18 deve essere detratto dal danno-base (€ 2.791,15) e solo l'eventuale residuo andrà scomputato dal risarcimento dovuto per l'aggravamento (€ 10.234,20).
Complessivamente, quindi, all'esito di tale operazione di diffalco, sono dovuti a titolo di danno iatrogeno differenziale € 8.024,17 = (€ 10.234,20- [5.001,18 -2.791,15]).
Deve ora procedersi al calcolo del danno biologico temporaneo – già calcolato dai CCTTUU in riferimento alle sole conseguenze dovute all'intervento e non già all'infortunio - nonché valutarsi la sussistenza del danno morale e della personalizzazione.
A titolo di danno biologico temporaneo è dovuta la somma di € 1.342,00 (di cui € 109,60 per ITT 2 giorni al 100%, € 822,00 per la ITP 30 giorni al 50%, ed € 411,00 per la ITP 30 giorni al 25%).
Non è provata la sussistenza del danno morale, atteso che non è emerso alcun indice del fatto che l'attore pativa sofferenze di natura interiore e non relazionale né del danno esistenziale non ravvisandosi un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane idoneo a superare il mero disagio ovvero fastidio causato dal normale decorso dei postumi. Un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento: spetta alla parte che deduce la responsabilità dell'Unione fornire prove in merito all'esistenza o alla portata del danno lamentato. Tale obbligo si impone anche per quanto riguarda il danno morale, una semplice affermazione che non è suffragata da alcun elemento di prova è insufficiente (cfr. Tribunale I grado UE sez. IV, 07/09/2022, n.486). Sul punto deve valorizzarsi anche l'esito della CTU che chiariva che “il grado di sofferenza psicofisica, in una scala da
1 a 5 può essere considerato pari a 2” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6443 per cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e pagina 13 di 16 nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità -salva la rigorosa prova contraria- anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale).
Non può procedersi a personalizzazione del danno poiché non è emersa la prova di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovvero di menomazioni che non sono generali ed inevitabili patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192).
Il complessivo danno iatrogeno differenziale liquidabile - non riconosciuto il danno morale e la personalizzazione e tenuto conto dell'indennità già corrisposta da - ammonta ad € 9.336,17 (€ CP_7
8.024,17 + € 1.342,00).
All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1,4%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2019 al 31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al pagina 14 di 16 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% e dal 1.1.2023 al 31.12.2023 al
5% e dal 1.1.2024 al 205%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nel gennaio 2017 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (marzo 2024), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = €
9.336,17 ; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno
-€469,87 (1,4 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x tre anni e sette mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue che l'attore ha diritto al pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma complessiva di € 9.806,04.
Ora, passando al danno patrimoniale, nulla è risarcibile in punto di spese mediche che non sono state allegate e provate né risulta che saranno necessarie ulteriori future spese (cfr. pag22 CTU).
Nulla può essere liquidato a titolo di cenestesi lavorativa essendo la domanda sul punto generica e non provata, atteso che i CCTTUU hanno concluso che “non si ritiene che sussistano limitazioni o perdita permanente dell'attività lavorativa specifica che è stata compromessa temporaneamente in fase acuta ed è stata indennizzata dall' (cfr. pag.21 CTU). La conclusione de qua è condivisibile alla CP_7
luce del fatto che trattasi di microlesioni e che non sono state provate circostanze che evidenziano l'incompatibilità dei postumi con la possibilità di svolgere attività lavorativa né generica né specifica.
Sul danno così come liquidato (€ 9.806,04: ndr) sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, trattandosi di somme convertite in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis
Cass. sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Le spese di lite in favore dell'attore seguono la soccombenza della convenuta e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio 834/22, ogni altra questione assorbita e/o disattesa:
ACCERTA la responsabilità dell' nella causazione del danno iatrogeno differenziale CP_13 patito da in conseguenza dell'intervento chirurgico del 20.01.2017 per le ragioni di Parte_1
cui in parte motiva;
pagina 15 di 16 ACCERTA che il danno iatrogeno differenziale patito da ammonta a € 9.806,04 già Parte_1 all'attualità;
e per l'effetto Cont CONDANNA di Ancona al risarcimento del danno in favore di per un importo Parte_1 pari ad € 9.806,04 oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_13 Parte_1
spese da liquidarsi in favore degli Avv. ti Rosaria Falco e Ettore Strappelli dichiaratisi antistatari che si quantificano in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi oltre IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU liquidate con autonomo decreto a carico della convenuta CP_13
Ascoli Piceno, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 834/2022 promossa da:
, nato in [...] il [...] e residente a [...]del Tronto in Parte_1
Via del Cacciatore n. 59, (C.F. ) rappresentato e difeso congiuntamente dagli C.F._1
Avv.ti Ettore Strappelli e Rosaria Falco del foro di Ascoli Piceno
-ATTORE-
CONTRO
L' - (C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Ancona, Via Oberdan n. 2, in persona del suo legale rappresentante p.t., il Direttore Generale
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Viozzi dell'Ufficio Legale dell' CP_2 [...]
, cui subentrava ex lege (C.F. e CP_3 Controparte_4
P.I. ), con sede ad Ancona, Viale Cristoforo Colombo, 106, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante p.t., il Direttore Generale Dott. in qualità di Commissario Liquidatore Controparte_5 dell'ex , ex art. 42, co. 9, L.R. n. Controparte_1
19/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cameli
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in data 10.11.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio l' Parte_1 CP_6
deducendo, in sintesi e per quanto di interesse, che:
1) In data 19 gennaio 2017 subiva, a seguito di un infortunio sul lavoro, un trauma da schiacciamento alla mano sinistra, con “frattura pluriframmentaria scomposta falange prossimale I dito mano sinistra”;
2) il giorno successivo veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura F1 del pollice sinistro presso l'ospedale civile di San Benedetto del Tronto;
3) In costanza di controllo l'esame radiografico evidenziava “scarsa evolutività calcifica”, ed CP_7 il 23/03/2017 veniva indirizzato dall' presso la di Modena per CP_7 Organizzazione_1 una visita specialistica che riscontrava “trauma complesso da frattura obliqua scomposta pollice destro trattato chirurgicamente con residua grave scomposizione della frattura”;
4) il 3 maggio 2017 presso l' veniva sottoposto ad altro intervento di Org_1
“osteotomia correttiva e calloclasia e riduzione e sintesi F1 pollice sx con miniplacca e miniviti e due fili di k”;
5) solo nel febbraio 2018 i postumi venivano definiti stabilizzati dall' che accertava un grado CP_7
di menomazione in termini di danno biologico pari al 7%, e gli venivano riconosciuti a titolo di danno biologico, comprensivo di aumento straordinario ai sensi del DM 27/03/2009 e del DM
14/02/2014, € 5.001,18, incluse le spese mediche sostenute;
6) persistendo le disfunzionalità del dito interessato dall'infortunio e la sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a visita specialistica in Ortopedia e Traumatologia, che evidenziava l'inappropriatezza del primo intervento chirurgico eseguito presso l' Organizzazione_2
di San Benedetto del Tronto, operazione che aveva aggravato e reso irreversibili le
[...] conseguenze dell'infortunio occorso sul lavoro;
7) il proponeva istanza di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense Picena Pt_1 onde cercare un accordo bonario con l' che non aderiva alla procedura;
CP_6
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che gli operatori sanitari della 5 di San Benedetto del Controparte_8
Tronto hanno agito con negligenza, imperizia ed imprudenza, in occasione dell'intervento effettuato in data 19 Gennaio 2017 presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, e, accertato e stabilito il nesso causale tra lo stesso e la condotta commissiva ed omissiva sanitaria denunziata come colposa, per cui sono derivati a carico di parte attrice danni patrimoniali e non patrimoniali per 6 punti percentuali ulteriori rispetto a quelli originariamente quantificati in sede di vista ispettiva per l'effetto CP_7
pagina 2 di 16 Condannare a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 – 1228 c.c. la parte convenuta al risarcimento dei danni di cui al punto 1, quantificati in complessivi € 26.053,20 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, inclusi i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale e di perdita della capacità lavorativa, nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle diverse somme minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Si costituiva in giudizio che contestava le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in CP_6 diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle stesse, accertata la liquidazione di indennizzo da parte dell' per infortunio sul lavoro, in applicazione del principio della CP_7 compensatio lucri cum damno, operare il diffalco dell'indennizzo percepito dall'equivalente monetario corrispondente all'eventuale maggior danno da malpratice e dichiarare non dovuti gli accessori così come richiesti. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”.
In data 27.10.2023 - approvata la L.R. n. 19/2022 di riforma del SSR, la cui norma ex dell'art. 42, co.
9, stabilisce che l' è soppressa dal 31.12.2022 - l' CP_6 Controparte_4
Cont (in avanti ndr), nella funzione di Gestione Liquidatoria dell'ex interveniva quale CP_4 CP_6 ente subentrato ex lege alla convenuta nel rapporto processuale, in prosecuzione dell'attività difensiva svolta, richiamando e facendo propria la memoria di costituzione e difensiva, in particolare le sue conclusioni anche in via istruttoria ed il relativo corredo probatorio, nonché tutte le successive difese articolate avverso l'atto introduttivo e gli scritti difensivi di controparte.
Il procedimento, dopo la trattazione e lo svolgimento di CTU medico legale sulla persona dell'attore – in assenza di istruttoria orale – giungeva all'udienza, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, del 10.11.2023, nel corso della quale le parti precisavano conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 cpc, nella loro massima estensione.
Primariamente, pacifico e non contestato nonché provato è che l'attore in data 19.01.2017 subiva un infortunio sul lavoro: trauma da schiacciamento alla mano sinistra, con “frattura pluriframmentaria scomposta falange prossimale I dito mano sinistra” (cfr. referto PS ospedale S Benedetto del Tronto;
certificato medico di infortunio del 19.6.2017 e 17.8.17; all. 6 conteggio ). CP_7
Ancora, dimostrato è che in seguito all'evento veniva sottoposto, in data 20.1.2017 presso il nosocomio sanbenedettese, ad intervento di riduzione incruenta di frattura delle falangi della mano con fissazione pagina 3 di 16 interna (cfr. all. 10 cartella clinica). Nell'atto di citazione il ha espressamente invocato la Pt_1
responsabilità contrattuale degli operatori sanitari della 5 di San Benedetto Controparte_8 del Tronto che, agendo con negligenza, imperizia ed imprudenza, in occasione dell'intervento effettuato in data 19 Gennaio 2017 presso l'Ospedale di San Benedetto del Tronto, gli causavano un danno iatrogeno differenziale.
Passando all'esame del merito, deve innanzitutto osservarsi, quanto alla qualificazione giuridica della natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico, che non è applicabile al caso in esame la legge Gelli, trovandoci al cospetto di fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della predetta legge.
Al proposito, giova innanzitutto premettere in diritto che con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica quale quella in esame, ovverosia quelle non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, quali quello in esame: Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11 novembre 2019, n. 28994), la giurisprudenza ha costantemente qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale, proprio sul rilievo per cui l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. n. 1698 del 2006; Cass. n. 9085 del 2006;
Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio
2003, n. 11316), nonchè in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. 14 giugno 2007, n. 13953; Cass. 31 marzo 2015, n. 6438; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610). A ciò va aggiunto che, per quanto attiene alla responsabilità della struttura sanitaria è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. 25.2.2005, n. 4058). Ai fini della natura giuridica della responsabilità, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 577/2008), hanno ribadito che l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera pagina 4 di 16 atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2
L. n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass. civ. 8826/2007).
Orbene, una volta accertata nella condotta del sanitario convenuto una responsabilità a titolo di colpa nonché il nesso di causalità tra le condotte inadempienti ed i danni lamentati dalla paziente, va dichiarato l'inadempimento e l'obbligo risarcitorio, in via solidale ex art. 1228 c.c., a carico della clinica e del medico professionista. La responsabilità della clinica per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura
(pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio e che deve essere fatta rientrare nel rischio insito nell'utilizzazione di terzi nell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla propria sfera giuridica anche in ragione della mera occasionalità necessaria. (cfr: Cass. sez. III civ.
n. 5329/2003; Cass. sez. III civ. n. 26527/2007; Cass. sez. III civ. n. 1516/2007). Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e può scaturire tanto ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto ex art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della struttura, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il medico sia stato scelto in quanto "di fiducia" del paziente.
Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è, pertanto, quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante), ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in, base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 4 gennaio 2019, n. 98; Cass. 11 febbraio 2021,
n. 3587).
pagina 5 di 16 In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass.
15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre
2018, n. 26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606).
Avuto riguardo agli illustrati principi, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il paziente faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivatigli da una prestazione sanitaria che si assume svolta in spregio alle leges artis, l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse;
è, invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (cfr: Cass. 26 novembre 2020, n. 26907; Cassazione civile sez. III,
29/03/2022, n.10050).
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del paziente – creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (così chiosa Cass. SU 577/2008). Conseguentemente, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un pagina 6 di 16 impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr: Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr: Cassazione civile sez. III, 08/01/2020, n.122).
Invero, poiché la diligenza cui è tenuto l'operatore sanitario non è quella generica di cui all'art. 1176
c.c., comma 1, bensì quella specifica dell'homo eiusdem generis et condicionis, di cui al comma 2 della citata disposizione, è lecito da costui attendersi anche un impulso proattivo all'approfondimento della situazione (o alla diretta esecuzione degli stessi, ove egli sia competente a tanto) anche mediante il ricorso ad esami più approfonditi (cfr: Cassazione civile sez. III, 22/02/2021, n.4652). A ciò va aggiunto che la natura facile o difficile della prestazione non incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma rileva solo sul piano del grado di colpa del professionista (nel senso che per gli interventi più complessi il professionista può essere esente da responsabilità ove sia incorso in colpa lieve), spettando al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato (cfr: Cassazione civile sez. III, 29/04/2015,
n.8690; Cass. n. 22222 del 2014).
Ciò detto, va ancora premesso che, in corso di giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'Ufficio: avendo la questione relativa all'origine ed alla causa dei danni lamentati dall'attore natura squisitamente tecnica, la relazione peritale redatta dagli specialisti costituisce apprezzamento tecnico- scientifico che questo giudice, nella condivisione del metodo utilizzato e nell'apprezzamento dell'elaborato peritale in atti, intende recepire ai fini della decisione e che, invero, è stato confezionato attingendo dalla documentazione medica in atti e seguendo una rigorosa metodologia obiettiva e razionale.
Orbene, la Dr.ssa ed il Dr dopo aver effettuato la visita Controparte_10 Persona_1 dell'attore in data 20 aprile 2023 ed aver esaminato tutta la documentazione medica versata in atti, hanno precisato che , all'arrivo presso il PS dell'Ospedale di San Benedetto del Parte_1
Tronto, presentava una frattura pluriframmentaria scomposta della falange prossimale primo dito mano pagina 7 di 16 sx, associata a ferita lacero-contusa (cfr. pag. 17 CTU) e che, secondo prassi consolidata, la scelta di ridurre la frattura mediante inserimento percutaneo di 2 fili di K non era adeguata al tipo di frattura presente. Più precisamente, “in caso di frattura spiroide, infatti, la sintesi con i fili di non CP_11
garantisce l'allineamento e la tenuta dei monconi fratturativi, in quanto tali fratture ruotano su se stesse.
Le immagini radiografiche eseguite dopo l'intervento e nel corso dei successivi controlli dimostrano chiaramente come attraverso i fili di K non si sia ottenuto l'allineamento di almeno uno dei frammenti”
(cfr. CTU pag.17).
I consulenti, con valutazione che si condivide, hanno ritenuto che, nel caso di specie, a seguito dell'infortunio sul lavoro, l'attore riportava frattura pluriframmentaria scomposta della falange prossimale primo dito mano sx e che tale frattura, pur diagnosticata, non fu correttamente trattata dai sanitari del nosocomio di San Benedetto del Tronto. Invero, i medici individuavano un trattamento chirurgico inadeguato che non consentiva il completo allineamento dei monconi fratturativi, come evidente dalla prima delle due radiografie (cfr. pag. 19 CTU “la scelta di effettuare l'osteosintesi di una frattura pluriframmentaria spiroidea con fili di K era errata anche all'epoca, alla luce del corredo scientifico e pratico del settore”). Ciò importava che, nei mesi successivi, il paziente andava incontro a ritardo di consolidazione e scomposizione della frattura del pollice sinistro e doveva sottoporsi, presso l' di Modena, ad un ulteriore intervento chirurgico di riduzione della frattura Organizzazione_3
mediante miniplacche e miniviti, operazioni che hanno consentito il ripristino corretto e completo della continuità ossea (cfr. pagg. 17-18 CTU).
Sul punto deve precisarsi che non colgono nel segno le doglianze del convenuto sulla inutilizzabilità della CTU per carenza di indicazione di quali fossero le prescrizioni che, all'epoca, i sanitari erano tenuti a praticare nel caso specifico. Invero, i consulenti, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, spiegavano che “l'esame obiettivo del medico di PS non evidenziava alcun deficit vascolare o di microcircolo (Trauma da schiacciamento primo dito mano sx, ferita LC del Primo dito mano sx) e che lo intervenuto poco dopo ha rilevato solo una “piccola FLC suturata dal Controparte_12 personale di PS” e che “l'esame radiografico eseguito subito dopo l'intervento, inoltre, mostra che la frattura pluriframmentata F1 del pollice sx, trattata con fili di Kirschner, presentava fin da subito una diastasi dei frammenti, a dimostrazione che il trattamento eseguito era inadeguato al tipo di frattura riportata, al pari di tutti i successivi controlli. I fili di sono usati ancora oggi in ambito Org_4
ortopedico, per le fratture delle dita non pluriframmentate e non scomposte;
la frattura presentata dal paziente era invece pluriframmentata e scomposta per cui doveva essere trattata mediante osteosintesi con placca e viti metalliche. A causa di tale errore nella scelta del trattamento chirurgico il paziente
pagina 8 di 16 ha dovuto subire un nuovo intervento chirurgico di osteotomia correttiva, calloclasia, riduzione e sintesi F1 del pollice sx con miniplacca e miniviti e due fili di K”.
Pertanto, l'intervento eseguito dai sanitari presso il nosocomio sanbenedettese ha determinato un'accentuazione della patologia e delle sue complicanze con una subanchilosi del primo dito e, a causa del mancato allineamento dei monconi fratturativi, si è verificato ritardo di consolidazione e scomposizione della frattura del pollice sinistro per cui il paziente ha dovuto affrontare un nuovo intervento con prolungamento del danno biologico temporaneo e postumi più gravi di quelli attesi.
Ne consegue l'accertato nesso causale tra l'imperizia medica ed il danno, atteso che la scelta di utilizzare i fili di K si configura come poco diligente financo errata alla luce delle conoscenze mediche dell'epoca. Inoltre, l'incompleta riduzione della frattura era chiaramente evidente nell'rx post- operatorio di controllo (cfr. pag. 19 CTU).
Parte attrice ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante (in quanto creditrice danneggiata) in base agli anzidetti principi sulla responsabilità contrattuale ed alla ripartizione dell'onere della prova chiarito da Corte Cass. Sentenza cit. n.5590 del 20.03.2015. Essa ha, infatti, fornito anzitutto dimostrazione del contratto stipulato con l' convenuta e, tramite le CP_6 riportate conclusioni del CTU, è stata fornita la prova dell'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio a causa dell'erroneo trattamento eseguito. D'altro canto, la convenuta-creditrice non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio consistente, secondo i dettami normativi e giurisprudenziali già evidenziati, nella prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Ciò posto, appare doveroso osservare che, in tema di responsabilità medica, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art 2236 comma 3 cc, non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi -non ricorrenti nel caso di specie - implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione media e non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo, in ogni caso, sul medico di fornirne la relativa prova, dimostrazione che manca nel caso in esame.
Nel presente giudizio l'attore ha domandato, ab initio, la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento del solo "danno iatrogeno differenziale" (cfr. pag. 5 citazione) - essendo la somma versata in favore dell'attore dall' pari ad € 5.001,18, volta ad indennizzare solo il danno biologico relativo CP_7 all'infortunio sul lavoro - e la convenuta non ha mai invocato né il concorso del fatto della vittima, né il concorso del fatto naturale. In atti sono assenti elementi per ritenere sussistente l'incidenza delle cause pagina 9 di 16 di danno preesistenti o concomitanti sul nesso di causalità giuridica (art. 1223 c.c.) tra errore medico e postumi;
né la sussistenza di concause;
né l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.
Orbene, il danno biologico complessivo è stimabile nella misura dell'8%, ma, sulla scorta degli elementi sopra evidenziati, appare del tutto chiaro che l'azienda ospedaliera abbia meramente aggravato le conseguenze dell'infortunio che, come si dirà meglio in seguito e come affermato dai
CCTTUU, avevano già da sole determinato un danno biologico in termini di postumi permanenti pari al
3% (“qualora il paziente fosse stato trattato correttamente fin dall'inizio mediante osteosintesi con mini-placca e viti, sarebbe residuato un quadro menomativo permanente valutabile nella misura del 3
%” cfr. pag. 20 CTU).
Quindi si è in uno stato caratterizzato da lesioni che si inseriscono su di una situazione pregressa già di patologia: d'altra parte, è ovvio considerare che, in linea pressoché costante, il danno iatrogeno è sempre un danno disfunzionale che si inserisce in una situazione in parte già compromessa, rispetto alla quale si determina un incremento differenziale del pregiudizio.
Orbene, i consulenti nominati, come già osservato, hanno ritenuto che, a seguito dell'infortunio sul lavoro e, quindi, per un accadimento pregresso all'intervento chirurgico, l'integrità fisica dell'attore era ormai irrimediabilmente compromessa nella misura del 3% - esito non eliminabile in alcun modo dalla scienza medica - ed il danno evento cagionato dalla cattiva esecuzione dell'intervento si è concretato nell'essere stata portata la situazione di menomazione dell'integrità fisica dal 3 % all'8 %. Dunque,
l'azienda ospedaliera ha determinato una perdita di integrità dal 3 % all' 8 %.
Riguardo al criterio di calcolo del danno differenziale, non è dubitabile che il danno alla salute è unitario: non esiste infatti una "salute lavoristica" ed una "salute civilistica" bensì criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile. Da ciò consegue che se, da un lato, la vittima non può pretendere di "compartimentare" i pregiudizi subiti per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, da altro lato, il responsabile non può pretendere che l'indennizzo pagato dall' sia CP_7
portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.
La Cassazione, con ordinanza n. 26117/2021, ha individuato il criterio corretto di calcolo:
1) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento;
2) determinare il complessivo indennizzo dell' CP_7
pagina 10 di 16 3) verificare se l'indennizzo totale sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo e il danno-base. CP_7
“Algebricamente, il criterio può così esprimersi: DD = Agg - (I - DB). Dove: DD è il danno differenziale;
Agg è l'aggravamento del danno-base (danno iatrogeno); I è l'indennizzo pagato dall' , capitalizzato;
DB è il "danno-base", ovvero il controvalore monetario del grado di CP_7
invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio, anche in assenza del fatto illecito” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 27/09/2021), n.26117).
In altri termini, il criterio di calcolo corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo rispetto al danno- CP_7
base, con la precisazione che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità. In particolare, il risarcimento del danno iatrogeno non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato bensì determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.
Deve, altresì, precisarsi che il danno differenziale deve essere determinato con il criterio cd. “per poste di danno” sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quanto l'uno e l'altro CP_7
siano destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass n. 25618/18; Sez. L. 27669/17). Applicando il criterio per poste le voci di danno biologico temporaneo, danno morale e la personalizzazione del danno in nessun caso possono essere intaccate dal diffalco. Parallelamente, i crediti per inabilità temporanea da lavoro e per spese mediche, di natura patrimoniale, sono parimenti estranei al calcolo del danno differenziale (cfr. Cass Civ. 26117/21).
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico legali, ritiene questo giudice, alla luce del decreto
Balduzzi, di dover fare applicazione delle tabelle di legge dettate per le lesioni micro-permanenti, atteso che la legge Balduzzi testualmente prevede che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria debba essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt 138 e
139 dlgs 209/2005, non ravvisandosi precetti normativi ostativi all'applicazione dei parametri liquidatori ex art. 139 Cod. Ass., espressamente richiamati dalla legge de qua.
Pertanto, nella determinazione del quantum si applicheranno le suddette tabelle per le lesioni micro - permanenti come da ultimo aggiornate.
pagina 11 di 16 Al riguardo, la Corte di Cassazione ha di recente osservato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011) che “il citato art. 139 va applicato in linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del
2008, le quali (al paragrafo 4.9 delle sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca"; che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo;
che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso”.
Nella stessa occasione i giudici di legittimità hanno aggiunto che l'art. 139, comma 2, cod. assic., stabilendo che "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato ...", ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della personalizzazione - costituente la modalità attraverso la quale, secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie "voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico" - è fissato dalla legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto. Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi a-reddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma 3) (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, cit.).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, si deve considerare sia che l'infortunato, tanto al momento dei fatti per cui è causa quanto al momento della cessazione della inabilità temporanea, aveva 45 anni
(per il principio per cui “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012).
Applicando il criterio di calcolo sopra esplicato si deve procedere, in primo luogo, a calcolare il danno biologico permanente sia in riferimento ad un'invalidità del 3% sia dell'8% e poi sottrarre i valori monetari ottenuti per ottenere il danno iatrogeno differenziale.
1) danno biologico permanente 8%: € 13.025,35
2) danno biologico permanente 3%: € 2.791,15
pagina 12 di 16 Danno biologico iatrogeno differenziale: € 13.025,35 -€ 2.791,15= € 10.234,20
Ora, avendo la vittima percepito un indennizzo dall' , il credito residuo nei confronti del CP_7
responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che CP_7
comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito: ndr).
Ribadito che gli importi liquidati dall'ente devono essere sottratti da quelli dovuti a titolo risarcitorio secondo il criterio delle "poste" (Cass. 26117/21; Cass. 9112/19; Cass. 25618/2018, Cass. 27669/17), il danno biologico va sottratto dal danno biologico civilistico accertato a mezzo di CTU nel presente CP_7
giudizio. Da ciò discende che il danneggiato perde la legittimazione e la titolarità del diritto al risarcimento del danno civile nei limiti dell'indennizzo versatogli dall' mentre conserva il diritto CP_7
ad agire per il risarcimento dell'eventuale pregiudizio ulteriore rispetto a quello liquidato dall' CP_7
ossia del cd. danno differenziale.
Orbene, sulla scorta di tali considerazioni, essendo pacifico che detto indennizzo è stato erogato, il relativo importo pari ad € 5.001,18 deve essere detratto dal danno-base (€ 2.791,15) e solo l'eventuale residuo andrà scomputato dal risarcimento dovuto per l'aggravamento (€ 10.234,20).
Complessivamente, quindi, all'esito di tale operazione di diffalco, sono dovuti a titolo di danno iatrogeno differenziale € 8.024,17 = (€ 10.234,20- [5.001,18 -2.791,15]).
Deve ora procedersi al calcolo del danno biologico temporaneo – già calcolato dai CCTTUU in riferimento alle sole conseguenze dovute all'intervento e non già all'infortunio - nonché valutarsi la sussistenza del danno morale e della personalizzazione.
A titolo di danno biologico temporaneo è dovuta la somma di € 1.342,00 (di cui € 109,60 per ITT 2 giorni al 100%, € 822,00 per la ITP 30 giorni al 50%, ed € 411,00 per la ITP 30 giorni al 25%).
Non è provata la sussistenza del danno morale, atteso che non è emerso alcun indice del fatto che l'attore pativa sofferenze di natura interiore e non relazionale né del danno esistenziale non ravvisandosi un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane idoneo a superare il mero disagio ovvero fastidio causato dal normale decorso dei postumi. Un danno puramente ipotetico e indeterminato non dà diritto a risarcimento: spetta alla parte che deduce la responsabilità dell'Unione fornire prove in merito all'esistenza o alla portata del danno lamentato. Tale obbligo si impone anche per quanto riguarda il danno morale, una semplice affermazione che non è suffragata da alcun elemento di prova è insufficiente (cfr. Tribunale I grado UE sez. IV, 07/09/2022, n.486). Sul punto deve valorizzarsi anche l'esito della CTU che chiariva che “il grado di sofferenza psicofisica, in una scala da
1 a 5 può essere considerato pari a 2” (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6443 per cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e pagina 13 di 16 nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità -salva la rigorosa prova contraria- anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale).
Non può procedersi a personalizzazione del danno poiché non è emersa la prova di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, ovvero di menomazioni che non sono generali ed inevitabili patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto (cfr: Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7192).
Il complessivo danno iatrogeno differenziale liquidabile - non riconosciuto il danno morale e la personalizzazione e tenuto conto dell'indennità già corrisposta da - ammonta ad € 9.336,17 (€ CP_7
8.024,17 + € 1.342,00).
All'attore compete, altresì– anche d'ufficio - su dette somme, l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate
Sezioni Unite, con ogni mezzo e, quindi, anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95,Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
5671 del 09/03/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, purché esibisca una motivazione sufficiente che dia conto del metodo utilizzato, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n. 20742; Cass.10565/02).
Di conseguenza, tale danno può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 1,4%, la quale appare congrua quale parametro per liquidare il danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrisponde, all'incirca, alla media del tasso legale scelto in questi ultimi anni (dalla data del fatto alla data della presente sentenza) dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art.1224 c.c., tenuto conto che il tasso legale risulta dal
1.1.2019 al 31.1.2019 pari allo 0.8% e dal 1.1.2020 al 31.12.2020 pari allo 0.05% , dal 1.1.2021 al pagina 14 di 16 31.12.2021 pari allo 0.01% e dal 1.1.2022 al 31.12.2022 pari all'1.25% e dal 1.1.2023 al 31.12.2023 al
5% e dal 1.1.2024 al 205%
Orbene, tenendo conto che nella specie il danno si è consumato nel gennaio 2017 e che la liquidazione definitiva delle spettanze avviene soltanto con la presente sentenza (marzo 2024), il danno da ritardo in questione può essere così calcolato, in via equitativa: residuo danno risarcibile già rivalutato = €
9.336,17 ; danno da ritardo (nella corresponsione del predetto residuo ristoro), calcolato su detta somma, da epoca intermedia (agosto 2020) tra il fatto dannoso e la liquidazione giudiziale del danno
-€469,87 (1,4 % annuo [sulla residua somma risarcibile] x tre anni e sette mesi circa di ritardo decorrenti dalla predetta epoca intermedia).
Ne consegue che l'attore ha diritto al pagamento a titolo di danno non patrimoniale della somma complessiva di € 9.806,04.
Ora, passando al danno patrimoniale, nulla è risarcibile in punto di spese mediche che non sono state allegate e provate né risulta che saranno necessarie ulteriori future spese (cfr. pag22 CTU).
Nulla può essere liquidato a titolo di cenestesi lavorativa essendo la domanda sul punto generica e non provata, atteso che i CCTTUU hanno concluso che “non si ritiene che sussistano limitazioni o perdita permanente dell'attività lavorativa specifica che è stata compromessa temporaneamente in fase acuta ed è stata indennizzata dall' (cfr. pag.21 CTU). La conclusione de qua è condivisibile alla CP_7
luce del fatto che trattasi di microlesioni e che non sono state provate circostanze che evidenziano l'incompatibilità dei postumi con la possibilità di svolgere attività lavorativa né generica né specifica.
Sul danno così come liquidato (€ 9.806,04: ndr) sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, trattandosi di somme convertite in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis
Cass. sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Le spese di lite in favore dell'attore seguono la soccombenza della convenuta e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo sulla base del decisum secondo i valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali applicando i parametri di cui al DM 147/22.
Le spese di CTU, liquidate con autonomo decreto, seguono la soccombenza del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio 834/22, ogni altra questione assorbita e/o disattesa:
ACCERTA la responsabilità dell' nella causazione del danno iatrogeno differenziale CP_13 patito da in conseguenza dell'intervento chirurgico del 20.01.2017 per le ragioni di Parte_1
cui in parte motiva;
pagina 15 di 16 ACCERTA che il danno iatrogeno differenziale patito da ammonta a € 9.806,04 già Parte_1 all'attualità;
e per l'effetto Cont CONDANNA di Ancona al risarcimento del danno in favore di per un importo Parte_1 pari ad € 9.806,04 oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_13 Parte_1
spese da liquidarsi in favore degli Avv. ti Rosaria Falco e Ettore Strappelli dichiaratisi antistatari che si quantificano in € 5.077,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi oltre IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU liquidate con autonomo decreto a carico della convenuta CP_13
Ascoli Piceno, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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