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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 11/12/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1086/2013R.g.
Tra
n.24/04/1959 ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dalle avv.te Margherita Braghò e Orietta Barbuto
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore )
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 04/ 07/ 2013 , deposi tat o in dat a 17/07/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusi oni : IN VIA PRINC IPALE: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorr ente a percepire il trat tament o economico previst o dal l'art.
87 comma 3 del CC NL Comparto Scuol a 2006/1009 per dodici mensilit à in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18/11/2009 e dall'art. 4 dell'Intesa 18/05/2010; ACCERTARE E DICHIARAR E che il compenso per le ore eccedenti compone la “retribuzione normale” del personale docent e e conseguent emente ACCERT ARE EDIC HIARARE il diritt o dell a ri corr ente a per cepir e t ale compenso anche durante il peri odo delle feri e;
CON DANN ARE il convenut o a ri pristinare il trattamento Parte_2 economico di cui all'art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 con decorrenza dal mes e di agosto 2010 ovvero dal di verso periodo che sarà ritenuto di giustizia;
CON DANN ARE i l convenut o a pagare alla CP_1
ricorrent e tut ti i cons eguenti importi arretrat i, calcolat i sulla base del la somma mensile di € 538,30 dal mese di agosto 2010, ovvero dal diverso peri odo che sarà accertat o e ri tenut o di giustizia, sino alla data di pubbl icazione dell a sent enza, ol tre agli int eressi l e gali dalle singole maturazi oni al saldo eff ett ivo. C ONDANNARE il convenut o alla CP_1
rifusi one int egrale in favor e della ricorrent e dell e spese di causa da liquidarsi s econdo l a nor mati va vigent e oltre accessori come per legge.
Part e resis te nte, non cost ituit asi in giudizio, va di chi arat a cont umace.
La cont roversi a oggetto del presente gi udizio è st at a tratt at a nel corso de ll e udi enze tenut esi dal 09.06.2014 al 24.11.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudizi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'esercizi o dell e funzioni giurisdizi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enz e del 24.02.2021, 11.05.2022, 07.06.2023, 04.10.2023,
10.04.2024 e all'udienza del 30.10. 2024, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scrit t e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enz a con contestual e moti vaz ione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
L'odi erna part e ri corrent e, deduce di aver ri coperto il ruolo di coordinatore provinciale per l'educazione fisica e sportiva presso l'Ufficio scolastico provinci al e di Vibo Val entia a far dat a dal 3 agost o 2004 ; deduce, alt resì, che sino al mese di agos to 2010 la prest atri ce , qual e coordinatore provinci al e, ha percepito m ensilm ente l 'import o di €538,30 qual e com penso ex art. 87 comm a
3 CCNL compart o scuola 2006/ 2009 e che dal mese di sett embre 2010 il ha cessato unilateralmente di applicare l'art. 87 del CCNL comparto CP_1 scuola 2006/2009 e così di pagare alla ricorrente l'importo mensile di €
538,30, s enza alcuna comuni cazion e (appli cando solo l a contratt azione
Pag. 2 di 4 collettiva integrativa successiva, rappresentata dall'accordo nazionale sottoscritto t ra il e le Or ganizz azioni Sindacali in dat a 18/11/ 2009 ). CP_1
Deduce, infine, con note depositate in corso di causa, di essere in pensione con decorrenza dal
01/09/2023
L'art. 87 del CCNL per il comparto Scuola relativo al periodo 2006-2009, nel regolamentare le attività complementari di educazione fisica, riconosce in ogni caso al personale docente in esse impegnato un compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo, tuttavia, in modo differenziato per il personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva rispetto ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, con lo stabilire, al comma 1, per i primi,
l'erogazione di tale compenso nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti, in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario e, al comma 3, con riferimento ai secondi, la corresponsione del medesimo compenso "nel limite orario settimanale del precedente comma 1,... con la maggiorazione prevista dal presente articolo", sicché il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore "di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3), come statuito dalla
S.C. (Cassazione civile sez. lav., 11/12/2023, n.34418).
Pertanto, alla stregua del citato art. 87, comma 3, deve ritenersi spettante al docente assegnatario dell'incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica, il compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali (effettuabili nel limite massimo di 6 settimanali) e secondo l'indicata unica modalità di computo diversamente da quanto previsto per le altre attività complementari, ciò trovando ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica (v. in termini Cass. n. 978/2022; Cass. n. 32235/2021; Cass. n. 17639/2019; Cass. 19441/2018). Il ricorso può, dunque, trovare accoglimento, ricorrendo nel caso di specie i presupposti di legge. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del soccombente in quanto ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto CP_1
contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà essere condannato al pagamento
Pag. 3 di 4 delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte fuori del processo, col dare causa allo stesso ed al suo protrarsi;
ciò in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, ragion per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da rendere necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civi., ord. del 23 marzo 2018 n.7292; Cass. civ., sez.VI, ord. del 13 gennaio 2015 n.373).
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 87 comma 3 del CCNL Comparto Scuola
2006/1009 per dodici mensilità a far data dall'agosto 2010.
2) Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
3.240,30, oltre spese generali. I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 dicembre 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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