Articolo 52 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
Articolo 51Articolo 53
Versione
23 aprile 1968
Art. 52. (Applicabilita)

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, rimangono in vigore tutte le norme relative al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alle aziende da esso dipendenti, nonche' quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dipendente dalle aziende medesime.
Dalla data di istituzione di ciascuna delle direzioni compartimentali di cui al precedente articolo 11, i riferimenti ad organi contenuti nelle predette norme devono intendersi cosi' modificati:
da: ufficio lavori e centro automezzi
a: direzione compartimentale dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni;
da: direttore di ufficio lavori e direttore di centro automezzi
a: direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni.
Entrata in vigore il 23 aprile 1968