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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4363/2021
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 16.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4363 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente t r a
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nata ad [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nato ad [...] in data [...], in Parte_3 C.F._3 proprio ed in qualità di eredi e congiunti (marito e due figli) della SI.ra , nata a Persona_1
OT in data 11.04.1949 e deceduta a Vallo della Lucania (Salerno) il 5.08.2017, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti, dall'Avv.to Renato AMBROSIO, Stefano
NE, CH GH e CO TA;
- TT -
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. - P.E.C.: P.IVA_2
- fax 089-2586940) presso cui, ope legis, domicilia al C.so Vittorio Email_1
Emanuele, 58;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale da emotrasfusione. pagina 1 di 27 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo delle posizioni delle parti e dei fatti processuali
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli eredi di (marito e figli) Persona_1 convenivano in giudizio il chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e Controparte_1 dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dalla SI.ra a seguito delle trasfusioni ematiche Persona_1 ricevute in occasione del ricovero del 1985 così come indicato in premessa e provato in atti;
2. Accertare e dichiarare che la
SI.ra è deceduta a causa delle patologie causate dall'infezione HCV contratta a seguito delle trasfusioni Persona_1 ematiche ricevute in occasione del ricovero del 1985 così come indicato in premessa e provato in atti;
3. Dichiarare pertanto la responsabilità civile del 1.a. in via principale per la produzione delle lesioni personali patite dalla Controparte_1
SI.ra a seguito del contagio, nonché il peggioramento della patologia e l'esito mortale della stessa;
1.b. in via Persona_1 subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dalla SI.ra e Persona_1 dunque per averla privata di chance di evitare l'evento avverso per cui è causa nonché il decesso;
3. Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori, sia in proprio che in qualità di eredi della SI.ra le spese tutte sostenute e Persona_1 sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo agli esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso. Tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive occorrende, IVA
e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Deducevano a sostegno di tali conclusioni che: - riceveva in occasione del ricovero presso la Per_1 nel giugno dell'anno 1985 trasfusioni di sangue;
- Nell'anno 2007 veniva Controparte_2 diagnostica alla SI.ra uno scompenso epatico con ascite con rilievo di positività all'HCV; - Persona_1 danneggiata da trasfusioni di sangue infetto presentava in data 20.03.2008 istanza per Persona_1 ottenere l'indennizzo ex L. 210/92; - Il , attraverso la CMO di Caserta, con verbale n. Controparte_1
2938 del 29.07.2009 riconosceva il nesso di causa tra le trasfusioni subite dalla SI.ra e la patologia Per_1 epatica di cui era affetta, stabilendo la tempestività della domanda e l'ascrivibilità degli esiti dell'infermità pagina 2 di 27 alla terza categoria;
- Dall'anno 2009 la SI.ra ha iniziato a percepire l'indennizzo previsto Persona_1 dalla L. 210/92 per i danneggiati da sangue infetto;
- la ha vissuto dall'anno 2010 all'anno 2016 un Per_1 calvario fatto di continui ricoveri ospedalieri;
- nel corso dell'anno 2017 veniva ricoverata in data
30.03.2017 per 12 giorni, in data 12.06.2017 con dimissioni il 20.06.2017 ed ancora in data 4.07.2017 sino all'11.07.2017; - In data 5.08.2017 la SI.ra decedeva presso l'Ospedale S. Luca di Vallo della Per_1
Lucania, con diagnosi di “cirrosi epatica scompensata, con epatocarcinoma”; - Con domanda del 28.10.2017 Pt_1
, in qualità di coniuge-erede della defunta SI.ra , presentava domanda di assegno
[...] Persona_1 una tantum ex L. 210/1992 e la CMO di Bari riconosceva immediatamente il nesso di causa causale tra la patologia epatica ed il decesso della SI.ra . Persona_1
Aggiungevano che: - provava crisi d'ansia e senso di impotenza quando pensava al Persona_1 possibile evolversi in senso negativo della sua patologia;
- soffriva di molteplici disturbi come dirette conseguenze del virus contratto;
- si doveva sottoporre ogni anno a numerosi controlli ospedalieri a causa della patologia contratta e nel corso degli ultimi 10 anni di vita è stata costretta a numerosissimi ricoveri ospedalieri;
- temeva, nell'esercitare le ordinarie attività della vita quotidiana, di poter veicolare il contagio agli altri componenti della famiglia, nonché ad amici e colleghi che ogni tanto andavano a trovarla;
- ha accusato i primi sintomi di malessere nell'anno 2006 poi la malattia è evoluta in cirrosi epatica già l'anno successivo nel 2007, dal quale è andata progressivamente evolvendo fino a ridurre la SI.ra Persona_1 all'invalidità totale;
- la subiva grande sofferenza per la percezione della propria malattia nonché - Per_1 con il costante aggravarsi delle proprie condizioni - per l'ineluttabilità del destino che la attendeva e di cui era pienamente consapevole;
- che era dipendente della ASL ove lavorava in qualità di CP_2 contabile ma a cagione della patologia contrata era costretta a chiedere il prepensionamento ed abbandonare così il lavoro;
- nel mese di maggio 2017, sentendo di non poter sopravvivere alla sua malattia chiedeva alla figlia di invitare presso la propria abitazione i parenti più stretti per poterli salutare per l'ultima volta, sentendo l'approssimarsi della morte e dicendolo apertamente ai suoi familiari ed alle persone che nell'ultimo periodo le erano vicine per aiutarla;
- accusava fortissimi ed insopportabili dolori negli ultimi mesi di malattia;
- ogni volta che la figlia, il figlio o il marito si allontanavano la SI.ra li salutava Per_1 come se fosse per l'ultima volta, con il timore di non poterli più rivedere e salutare, nella massima consapevolezza di stare vivendo i suoi ultimi momenti di vita;
- con l'aggravarsi delle condizioni di salute della SI.ra , in particolare dall'anno 2007, la gestione della quotidianità si è resa via via più Persona_1 difficile, necessitando di continua assistenza, obbligando tutta la famiglia ad un'organizzazione complessa atta a sostenere la degenza della malata;
- in particolare insieme al fratello ed il Parte_2 Pt_3 padre hanno assistito la mamma/moglie durante tutta la malattia, con particolare intensità negli Pt_1 ultimi dieci anni di vita, dal 2007 al 2017, trascorrendo con lei tutto il tempo che le restava, sino all'ultimo istante della sua vita;
- prima della progressione del virus e del tumore del fegato, la si occupava Per_2 pagina 3 di 27 della gestione delle attività quotidiane di tutta la casa, quali la spesa, le commissioni, oltre alle attività di tipo amministrativo, che svolgeva per tutta la sua famiglia;
- dal momento della morte della SI.ra sono Per_1 svuotati, ed hanno tutti affermato in diverse circostanze che avrebbero voluto morire insieme a lei piuttosto che continuare a vivere senza;
- ha dedicato gli anni della sua giovinezza alla Parte_2 propria madre, utilizzando ed impegnando tutto il suo tempo per assistere e prendersi cura della madre, rallentando i propri studi universitari, sacrificando la propria gioventù per occuparsi della propria madre;
-
, come la sorella, ha sacrificato gli studi universitari abbandonando la facoltà scelta per Parte_3 assistere la madre negli ultimi anni della sua vita;
- , lavorava a Roma nel periodo di Parte_1 malattia della propria moglie e prendeva costantemente permessi per poter correre a casa dalla sua famiglia ed aiutare i propri figli con l'assistenza alla SI.ra . Persona_1
Sulla base di tali premesse, gli attori, sostenendo la responsabilità del ed il Controparte_1 nesso di causalità tra la patologia contratta e le trasfusioni di sangue somministrate alla sua congiunta nel
1985, chiedevano iure proprio: 1) il risarcimento dei danni da perdita parentale;
2) il risarcimento dei danni patiti in via riflessa durante il periodo di malattia della loro congiunta;
e iure successionis 3) il risarcimento del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico); 4) il danno catastrofale terminale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione e con condanna di controparte alle spese di lite.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato al che inizialmente non si Controparte_1 costituiva. All'esito della prima udienza, celebrata in data 06.10.21, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, essendo stata reputata superflua la prova testimoniale richiesta da parti attrici in citazione, onerandosi gli attori di depositare nell'udienza indicato il mandato di liquidazione e pagamento una tantum concesso al marito della vittima (mandato di liquidazione e pagamento somma ricollegato al doc n 15 della produzione attorea).
Nell'udienza del 13.10.22, essendo stata appurata l'inottemperanza degli attori al deposito del predetto documento, il Tribunale onerava il , ex art 210 e 213 c.p.c. di provvedervi Controparte_1 con rinvio al 08.03.23.
Con comparsa del 25.11.22 si costituiva tardivamente il allegando la Controparte_1 documentazione indicata a verbale dell'udienza del 06.10.21.
Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 10.07.24 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art
190 c.p.c. ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.12.24 per l'espletamento di una CTU allo scopo di definire la domanda di risarcimento dei danni riflessi richiesta dagli attori.
Veniva quindi fissata l'odierna udienza del 16.10.25 per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La legittimazione passiva del Controparte_1
Sussiste la legittimazione passiva del in relazione alla domanda risarcitoria Controparte_1 presentata dagli eredi della sig.ra . Per_1 pagina 4 di 27 La responsabilità del convenuto per le malattie derivanti da trasfusioni di sangue infetto CP_1 sussisteva anche nel 1985, anno in cui veniva eseguita l'emotrasfusione nei confronti della de cuius Per_1
; lo si evince dall'esame della normativa di riferimento che di seguito si riporta:
[...]
- l'art. 1 della legge n. 296 del 1958 attribuisce al Ministero della Salute “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento-; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari...”.
- La legge n. 592 del 1967 attribuisce al (ora il compito di emanare le direttive CP_1 CP_1 tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita fa vigilanza (art. 1), di nominare la commissione provinciale per la disciplina dei servizi di trasfusione (art. 3), di autorizzare il funzionamento dei centri (regionali o infraregionali) di produzione degli emoderivati e fa stessa produzione e distribuzione degli emoderivati (artt. 4 - 7); di approvare la nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri trasfusionali e di produzione di emoderivati (art. 11);
- Il D. P. R. n. 1256 del 1971 (regolamento di attuazione della legge 592/1967) contiene norme di dettaglio che confermano la funzione di controllo e vigilanza del Ministero (cfr. artt. 2, 3, 103,112).
- Il D. M. sanità del 17 febbraio 1972 prevede l'attività informativa del ed il Controparte_1 successivo D.M. sanità del 15 settembre 1972 disciplina, poi, l'importazione ed esportazione dei sangue e suoi derivati.
- La legge n. 519 del 1973 attribuisce all' compiti attivi a tutela della salute Parte_4 pubblica.
- La legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN pur dopo l'inizio del passaggio alle regioni di alcune funzioni statali in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 Cost., conserva al (ora) CP_1 CP_1
un ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale (art. 53 e segg.), con
[...] compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, nonché con importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (cfr. l'art. 6, lett. b) ed e); cfr., altresì l'art. 4, n. 6), che conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale).
- Il D. L. n. 443 del 1987 (convertito nella L. n. 531 del 1987), stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacovigilanza” da parte del Ministero della sanità (ora ), il quale si CP_1 avvale dell' e delle stesse unità sanitarie locali (art. 9, commi 1 e 6), che Parte_4 hanno un obbligo di informazione nei confronti del che, a sua volta, può stabilire le CP_1 pagina 5 di 27 modalità di esecuzione dei monitoraggi sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelativi riguardanti i prodotti in commercio (commi 2, 7 e 8).
- La legge n. 107 del 1990 (contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati) stabilisce che il prezzo di cessione delle unità di sangue è fissato annualmente dal
Ministero della sanità (art. 1, comma 6), il quale emette protocolli riguardanti le modalità delle donazioni, l'accertamento dell'idoneità dei donatori, l'organizzazione delle attività [mediante strutture sia nazionali che regionali coordinate dal Ministero cfr. l'art. 8, comma 2, lettere e) ed h) e comma 4]; all'Istituto superiore, inoltre, è attribuito il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate [ l'art. 9, lett. a), d), e); l'art. 10, chiarisce che le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale soggette ai controlli dell'autorità sanitaria “da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale”], di vigilare sulla qualità dei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10, comma 2); l'art. 15 stabilisce che l'importazione del sangue CP_1 umano conservato e quella dei suoi derivati sono autorizzate dal sanità (ora della Controparte_1 salute); che l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che (fatta eccezione per quelli di provenienza da paesi europei) risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana e, comunque, “a condizione che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”; il Ministero (ora) della Salute deve presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge (art. 22).
- Il D. Lgs. n. 178 del 1991 disciplina, tra l'altro, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del (cfr. gli artt. 3, 7, 14). CP_1
- il D. Lgs. n. 266 del 1993 ha conservato al Ministero della sanità (ora ) compiti in CP_1 materia di sanità pubblica e “vigilanza” sulle specialità medicinali [art. 1, lettera e)];
- il D. Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ribadisce il compito di vigilanza del Ministero sull'attuazione del Servizio sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (art. 32, comma 11); il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha operato il conferimento alle regioni della generalità delle attribuzioni statali in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenze in materia di sangue umano e suoi componenti, di produzione di plasmaderivati e farmacovigilanza (artt. 115 e 116).
pagina 6 di 27 Dal quadro normativo sopra succintamente richiamato, si evince che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del SSN, il (ora) CP_1 CP_1 ha mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari.
Sussistono, pertanto, in tale materia, obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al solo . Controparte_1
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, la legislazione vigente prevedeva in capo al un obbligo di Controparte_1 controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581). Tale principio di diritto è oramai consolidato;
la responsabilità extracontrattuale del si basa sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati distribuiti nei Controparte_1 vari Ospedali del territorio nazionale (in tal senso recentemente Cass., Ordinanza n. 25472 del
23/09/2024).
3. Responsabilità dell'amministrazione per i danni da emotrasfusione.
La prova della responsabilità extracontrattuale del per omessa vigilanza sulla Controparte_1 qualità del sangue iniettato alla paziente presso la nel Persona_1 Controparte_2 giugno dell'anno 1985 emerge già dalla semplice consultazione della documentazione in atti, con particolare riferimento al verbale della visita medico legale presso il C.m.o. di Caserta in data 29.07.2009, verbale n.
2938, con il quale si accertava il nesso tra le trasfusioni di sangue somministrate alla e la persistente Per_1 positività al virus epatite C ed al decreto della Regione CAMPANIA n 140/09 con cui veniva accolta integralmente la domanda amministrativa di riconoscimento di indennizzo ex L. 210/92.
Ed invero le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO possa avere valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Controparte_1 provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 pagina 7 di 27 costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad CP_1 allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass., Ordinanza n.
16780 del 17/06/2024 “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1 anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa
USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova”).
Pertanto, il verbale della Commissione medica di Caserta n 2938/09 è elemento probatorio più che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la contrazione dell'epatite C e l'emotrasfusione praticata al nel 1986. Per_3
Sul punto il si difende adducendo che tra il 1985 (data della trasfusione) ed il Controparte_1
2007 (data di scoperta della malattia), la possa aver contratto il virus epatico a seguito di Per_1 esposizione ad una delle altre cause di infezione, oramai riconosciute dalla letteratura scientifica e specificamente richiamate nella comparsa costitutiva.
Tuttavia, tale affermazione è meramente, apodittica, ipotetica, priva di qualsiasi riscontro concreto.
Il non ha allegato cioè l'esposizione concreta della ad una delle altre cause di CP_1 Per_1 contrazione del virus, ma ha dedotto in via meramente ipotetica che la de cuius possa aver contratto la malattia epatica a cagione di un'altra causa;
pertanto, la deduzione difensiva spiegata dal è CP_1 inaccoglibile perché indimostrata, a differenza della documentazione allegata dagli attori che dimostra come l'origine della malattia possa individuarsi in un fattore di rischio, ossia l'emotrasfusione somministrata a nel 1985. Persona_1
Ne consegue che non avendo fornito il convenuto elementi fattuali idonei a superare la CP_1 prova presuntiva offerta dai congiunti del danneggiato, ovvero il verbale summenzionato, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve ritenersi provato il nesso causale tra le emotrasfusioni subite e l'epatite HCV correlata.
Il convenuto non può essere esonerato da responsabilità neppure tenendo conto che le CP_1 infezioni causate da virus sono state scoperte solo in data successiva a quella dell'avvenuta trasfusione nel
1985. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.
17685/2011 in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV e HCV pagina 8 di 27 (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era Controparte_1 tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Alle considerazioni sin qui illustrate va aggiunto l'esito della CTU, svolta sulla documentazione medica in atti, nella quale il collegio peritale ha riconosciuto il nesso causale tra la emotrasfusione del 1985
e la contrazione dell'epatite C, degenerata in cirrosi epatica e poi nel carcinoma che ha determinato il decesso di . Persona_4
In dettaglio in perizia si dà conto che il periodo di ventidue anni dalla data della trasfusione all'insorgenza della patologia appare normale ed in linea con le statistiche e la bibliografia internazionale;
che occorre un periodo tra i venti ed i trent'anni perché dopo un'infezione da HCV, si possa instaurare un'evidente, importante sofferenza epatica con iniziali sintomi e segni e quindi appare possibile questo lungo periodo di silenzio clinico di ben ventidue anni prima che fosse fatta una chiara ed inconfutabile diagnosi clinica della suddetta, grave patologia epatica. Aggiungono i periti che mancano o non sono evidenti altre possibili cause di un'infezione HCV: non ci furono altri interventi chirurgici, non ci furono nei decenni successivi altre emotrasfusioni e sembrerebbe non esserci alcun rischio di contagio HCV a trasmissione sessuale anche perché il marito, signor , è ancora oggi vivente. Pertanto Parte_1 conclude il collegio peritale che l'emotrasfusione ospedaliera del 1985 ha procurato l'infezione da HCV e che questa ovviamente ha avuto il suo naturale e grave iter fisiopatologico fino al 2007 allorquando fu posta diagnosi di epatopatia cronica HCV correlata e cirrotica (cioè con un'evoluzione rapida fibrotica dopo l'insulto virale e che danneggiò gravemente anche sul piano funzionale il tessuto epatico e che giustificò ulteriori complicazioni quali l'ipertensione portale, l'ascite e le pericolose varici esofagee), sottolineando ancora una volta che i ventidue anni intercorsi dopo l'emotrasfusione del giugno 1985 appaiono normali ed in linea con l'incubazione molto lunga e lenta di un'epatopatia HCV correlata (si ricorda il periodo medio di silenzio clinico tra i venti e i trent'anni, ovviamente in quella fascia di persone che hanno sviluppato l'epatopatia dopo una infezione HCV).
Indi il collegio rassegnava le seguenti conclusioni:
“Descriva brevemente il CTU, previo esame della documentazione in atti, la patologia epatica sofferta dalla de cuius
, evidenziandone l'evoluzione fino al decesso;
Persona_1
pagina 9 di 27 In maniera sintetica e rimandando al dettaglio specificato nei capitoli precedenti, i due CTU affermano che dalla documentazione in atti la patologia epatica sofferta dalla sia definibile una epatopatia cronica HCV correlata ed a Per_1 rapida evoluzione cirrotica, fino all'ultima fase della vita in cui si sovrappose un epatocarcinoma prima del decesso nel 2019.
2) Quantifichi il CTU, in punto percentuale, i postumi invalidanti permanenti occorsi alla a causa della Per_1 patologia epatica fino al decesso.
Ribadendo che, a giudizio dei due CTU, è presente un chiaro nesso di causalità tra l'emotrasfusione infetta del 1985
e la grave epatopatia cronica cirrotica HCV correlata, si afferma che il danno avutosi a causa di questa grave patologia iniziatasi e lentamente evolutasi dopo l'emotrasfusione infetta, possa essere valutata con un danno intorno al 60% (come da note tabelle); si precisa che questa percentuale, trattandosi di una tematica giuridica di Iure Hereditatis debba essere riportata
a note tabelle specifiche basate sul conteggio “A punti” (come indicato dalla Suprema Corte, sentenza Scoditti) e aggiungendo,
a giudizio anche del Magistrato, un danno morale e un lungo periodo di invalidità che così si riassume:
I.T. (50%) di giorni 182 e una
I.T. (25%) di giorni 182, (ricordando le considerazioni su riportate e cioè la sommatoria dei lunghi periodi dei molteplici ricoveri ospedalieri dopo il 2007 e come risulta dal paragrafo iniziale “Documentazione Sanitaria” ed ovviamente dagli attestati clinici presenti nel fascicolo giudiziario”
Pervenivano osservazioni alla bozza da parte del CTP delle parti;
il consulente di parte attrice concordava con le conclusioni medico-legali espresse dal collegio;
invece il ctp del le contestava CP_1 sia con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra patologia e trasfusione sia con riferimento alla durata della malattia;
ma il Collegio rispondeva a tali osservazioni ribadendo che dalla documentazione, dall'anamnesi raccolta dalle varie cartelle, ragionevolmente e secondo il “criterio del più probabile che non” che l'emotrasfusione avutasi nel 1985 rappresenta il dato etiologico obiettivo e reale più evidente, se non l'unico dell'infezione da HCV della;
sebbene sussistano diverse modalità di infezione della Per_1 patologia (altri interventi con altre trasfusioni, scambio di siringhe infette, tatuaggi, contatti sessuali), queste non sono presenti nelle abitudini e nei riferimenti anamnestici della signora rispetto Per_1 all'emotrasfusione avutasi nel 1985, epoca in cui il virus era misconosciuto e non vi erano le disposizioni legislative e ministeriali e le prevenzioni ospedaliere, tuttora presenti. Appare, poi, fondamentale che il periodo di questa infezione da sangue infetto (1985 con le prime manifestazioni cliniche solo nel 2007) corrisponda al periodo di incubazione e di silenzio clinico prevedibile ed accettato in Letteratura dopo una presunta infezione. Per l'effetto il collegio confermava le proprie valutazioni.
In relazione, poi, al periodo di invalidità della per la grave patologia sofferta per anni a Per_1 causa dell'infezione Hcv, i due Ctu hanno precisato di aver calcolato i periodi di ricovero o anche di Day
Hospital o di controlli Ambulatoriali collegati comunque a periodi di malattia o di complicazioni di una grave epatopatia cronica;
tutto questo periodo , comunque, viene vagliato dai 2 Ctu ed in relazione alle varie diagnosi ed alle problematiche e complicazioni possibili durante il lungo iter clinico dopo il 2007 e pagina 10 di 27 con un'accertata già diagnosi di Epatopatia cronica cirrogena, Hcv correlata. Hanno concluso sulla possibilità che vi fossero stati lunghi periodi di parziale inabilità e relativi a complicazioni o a comprensibili degenze per esami e verifiche ed hanno per l'effetto confermato le valutazioni espresse in bozza.
Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTP di parte convenuta ha offerto una diversa prospettazione delle conclusioni del perito, dal cui esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del
Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
4. Sul risarcimento del danno spettante agli attori iure hereditatis
Gli attori richiedono innanzitutto iure haereditatis il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita della loro congiunta.
Si tratta di una delle questioni interpretative, in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale più dibattute in dottrina e giurisprudenza.
Un noto precedente risale addirittura al 1925, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3475, affermarono che ciò non è concepibile poiché, in estrema sintesi, nel momento in cui una persona viene a mancare non può più acquistare un diritto al risarcimento;
mentre la tutela della vita viene rimessa alla eventuale sfera penale, con i suoi connotati punitivi. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, trovando riscontro in un importante arresto della Corte Costituzionale, con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 e in numerose pronunce della Corte di Cassazione quali la sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754 (in senso conforme si vedano anche Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011,
n. 10107; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
Alcuni precedenti di segno opposto si sono registrati nella giurisprudenza di merito quali Trib.
Venezia, 15 giugno 2009 (sempre in tal senso Trib. Terni, 4 marzo 2008, Trib. Foggia, 28 giugno 2002, Trib.
Roma, 24 maggio 1988) e, in un unico caso, nella giurisprudenza di legittimità laddove, attraverso un obiter dictum, con la decisione Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, si è riconosciuta l'opportunità di provvedere al ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla vita.
Al precedente del 2006 hanno fatto seguito le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nn.
26972–26974 del 2008, nelle quali, preso atto del consolidato orientamento contrario alla risarcibilità del danno tanatologico, si è affermato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale ricostruzione.
pagina 11 di 27 Nel 2014, però, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della dottrina, la Cassazione è tornata nuovamente sulla questione con la decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361: in questa decisione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell'evoluzione della categoria del danno non patrimoniale, si sono indicate le ragioni che deporrebbero per ammettere la risarcibilità della lesione del diritto alla vita (c.d. danno tanatologico), quale diritto di credito che si acquisisce al patrimonio del de cuius al momento della morte e che, insieme a tutti gli altri rapporti, si trasmette ai suoi eredi.
Dopo tale importante tentativo di ribaltamento dell'orientamento tradizionale, la questione è approdata nuovamente dinanzi alle Sezioni Unite, che sono intervenute con la decisione 22 luglio 2015, n.
15350, nella quale hanno confermato l'orientamento precedente escludendo la possibilità di tale risarcimento, poiché il credito risarcitorio nasce nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere, motivo per cui non può essere trasmesso ai suoi eredi.
In secondo luogo, gli attori richiedono il risarcimento del danno catastrofale terminale. Tale voce di danno ricorre in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale;
in tal caso sussiste il risarcimento in favore della vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte
(danno terminale); trattasi di danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez.
3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").
In considerazione del tipo e dell'evolversi della malattia (cirrosi epatica degenerata in tumore al fegato) ritiene il Tribunale che tale voce di danno vada riconosciuta, dal 11.07.2017 fino al decesso. In tale data, infatti, la veniva dimessa a seguito di ricovero presso Per_1 Controparte_3 dell'AOU Federico II di Napoli avvenuto il precedente 04/07/2017; nella cartella clinica sono riportate le seguenti indicazioni: “data ricovero 04/07/2017 data dimissione 11/07/2017; diagnosi di uscita: cirrosi epatica
HCV correlata scompensata (Child Pugh C score 12; MELD score 29) con ascite scarsamente responsiva a terapia diuretica. multifocale”. CP_4
Rispetto alle cartelle cliniche dei precedenti ricoveri, per la prima volta compare la diagnosi di
Epatocarcinoma multifocale che si riferisce alla presenza di più noduli tumorali nel fegato, causati dalla proliferazione incontrollata delle cellule epatiche (epatociti). Questo significa che il tumore non è limitato a una singola area, ma si manifesta in diverse zone del fegato. Di fronte a questa diagnosi la paziente ha potuto lucidamente percepire che la sua fine era imminente;
non dalla data che indicano gli attori in citazione, posto che a fronte del ricovero nel mese di maggio del 2017, la veniva dimessa;
la Per_1 dimissione a seguito del ricovero esclude di per sé che il paziente possa percepire la imminente fine della sua vita. La prova testimoniale in questo senso non è stata ammessa perché superflua e non idonea a pagina 12 di 27 dimostrare la data di insorgenza della consapevolezza dell'imminente fine vita. Infatti il Tribunale comprende per presunzioni semplici che una persona affetta da una così grande patologia maturi l'idea della morte;
è naturale;
ma ai fini del risarcimento del danno catastrofico terminale, ciò che rileva è
l'intensità della sofferenza per l'appropinquarsi della morte e soltanto dalla severissima diagnosi fornita nel ricovero dell'11.07.2017 può ricavarsi tale sofferenza per l'imminente ed inevitabile decesso. In senso conforme si richiamano le considerazioni espresse nelle tabelle Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed 2024 di cui lo scrivente Tribunale si avvale per la liquidazione del danno. Ivi viene evidenziato che pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Per tale motivo ivi si propone un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza, nulla impedisce che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale.
La malattia della sig.ra ha avuto un lungo decorso, durante il quale la stessa ha potuto Per_1 maturare, come sarebbe naturale per qualsiasi persona in quella situazione, il pensiero della morte, ed ha potuto sviluppare anche il senso di adattamento alla situazione e la speranza di sopravvivere quanto più a lungo possibile, che è un meccanismo reattivo psichico comune ai soggetti gravati da malattie oncologiche.
Pertanto, nel lungo decorso della malattia, il momento a partire dal quale la ha patito il maggior Per_1 grado di sofferenza interiore per l'imminente decesso non può che coincidere con la diagnosi dell'11.07.2017 di diffusione del tumore in varie aree del fegato;
rivelazione che ha fatto comprendere alla paziente l'impossibilità della sopravvivenza e l'imminente fine.
Il danno catastrofale terminale ha avuto quindi 26 giorni di durata (dall'11 luglio al 05 agosto 2017).
Applicando le tabelle milanesi edizione 2024, in vigore al momento della liquidazione del danno
(Cass., sentenza del 13 dicembre 2016, n. 25485), va liquidato l'importo di € 35.247,00 per i primi 3 giorni e l'importo di € 24.229,00 per i successivi fino al 26° giorno per la somma complessiva di € 59.476,00. Non vi sono i presupposti per l'aumento personalizzato della somma (c.d. massimo sconvolgimento) a cagione della situazione. La era affetta da una malattia che ha avuto un lunghissimo decorso, per cui, come Per_1 detto, aveva maturato l'idea della sua morte;
l'aumento per il massimo sconvolgimento psicologico viene pagina 13 di 27 riconosciuto in caso di un evento improvviso dal quale il danneggiato percepisce lucidamente l'appropinquarsi del proprio decesso.
5. Sul risarcimento dei danni iure proprio
Spetta e va riconosciuto ai prossimi congiunti conviventi della vittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Trattasi di un diritto iure proprio ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico); il primo si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233;
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta,
l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Dai rilievi sopra esposti, si ritiene per presunzioni semplici che i parenti prossimi della Per_1 hanno sofferto a causa della sua morte, non potendo più godere della sua presenza e del suo affetto. Si pagina 14 di 27 valorizza la prova per presunzione della sofferenza patita dagli attori, rispetto ai quali la de cuius era Per_1 rispettivamente moglie e madre convivente.
Ai fini della liquidazione si applicano le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Tanto premesso spetta a (marito della vittima) il seguente risarcimento: Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00 spetta a (figlio della vittima) il seguente risarcimento: Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 pagina 15 di 27 Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 375.456,00 spetta a (figlia della vittima) il seguente risarcimento: Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 375.456,00
5.2. Sul risarcimento dei Danni riflessi
Gli attori chiedono anche il riconoscimento del danno patito in via riflessa per lo sconvolgimento della vita familiare e della vita di relazione per i 10 anni trascorsi al capezzale della SI.ra dal 2007 Per_1 momento in cui la malattia epatica si è conclamata in tutta la sua gravità al 2017 momento del decesso.
In termini generali, per danno riflesso si intende quel danno iure proprio che un parente prossimo subisce nella propria sfera privata per effetto dell'illecito aquiliano occorso ovvero di quel danno che riverbera effetti emotivi, psicologici e relazionali ossia quel danno inteso non solo come pretium doloris ma anche psico-esistenziale in quanto determina un mutamento dello stile di vita e delle consuetudini del danneggiato.
Sebbene per molto tempo il danno riflesso è stato considerato dalla giurisprudenza non direttamente collegato all'evento dannoso e, quindi, non risarcibile ai sensi dell'art. 1223 del Codice civile, secondo il quale va indennizzato ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, con la sentenza S.U. n. 9556/2002 della Cassazione civile, si è determinata una svolta ovvero è stato cristallizzato una valorizzazione della posizione dei congiunti in ipotesi di gravi lesioni alla salute di un familiare, affermando che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”
Quindi si è statuito che anche i familiari della vittima primaria, in caso di lesioni non mortali del congiunto, connesse ad un qualunque tipo di fatto illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti, sia in termini di peggioramento della qualità della propria vita, sia in termini di sofferenza morale. pagina 16 di 27 Così facendo si è stabilito che anche il danno riflesso, pur trovando origine in un evento che colpisce la vittima principale, è risarcibile. Si tratta pur sempre di una conseguenza diretta del fatto illecito che ha causato la lesione del familiare e che produce, nella sfera giuridica delle cosiddette “vittime secondarie”, il diritto al risarcimento relativo al pregiudizio iure proprio.
Di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Ancor più recentemente gli sono tornati sulla questione con Ordinanza n 13540/23 in cui CP_5 hanno ribadito il principio secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema
d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa
Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice
"...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto pagina 17 di 27 parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n.
25541 del 2022).
Chiariti questi principi generali, ed applicandoli al caso concreto, gli attori hanno dedotto a sostengo di tale domanda che la grave patologia da cui era affetta ha inciso in modo determinante su Persona_1 tutti gli aspetti e le possibilità di esplicazione della vita familiare, andandola in definitiva ad annientare, anche in considerazione del fatto che i congiunti vivevano tutti insieme e dunque hanno avuto quotidianamente sotto i propri occhi le sofferenze della danneggiata.
Il marito della SI.ra è stato costretto a prendere permessi lavorativi che lo costringevano a Per_1 viaggiare tra Roma ed durante tutta la settimana, vedendo improvvisamente naufragare senza un CP_2 perché qualsivoglia progetto condiviso, trovandosi a dover assistere la propria moglie, malata di una malattia molto aggressiva, ingravescente che la stava consumando, travolto da uno stato di depressione ed ansia in grado di annullare completamente la possibilità di godersi anche i più elementari momenti della propria esistenza.
Identicamente per i due figli che sono stati costretti a rinunciare non solo alla loro giovinezza ed alla spensieratezza che solitamente accompagna quegli anni, ma sono stati costretti ad abbandonare gli studi
(sia che erano iscritti all'università e l'ha abbandonata, mentre , la sta Pt_2 Pt_3 Pt_3 Pt_2 frequentando da fuoricorso non essendo riuscita a frequentare i corsi e le lezioni quando avrebbe dovuto) per poter prestare assistenza quotidiana e continuativa alla propria madre.
Dunque, gli attori da un lato hanno perso la serenità e dall'altro hanno acquisito la preoccupazione costante di dover assistere la loro madre e moglie in ogni attività del vivere quotidiano - comprese le più elementari.
Parte attrice ha chiesto di provare con testimonianze le predette circostanze, ma il Tribunale non ha accolto la richiesta sia perché da un lato esse appaiono verosimili e possono ritenersi provate per presunzione semplice, secondo la giurisprudenza sopra citata, ma dall'altro le circostanze dedotte sono anche superflue ed irrilevanti. pagina 18 di 27 Si premette che il Tribunale intende avvalersi delle tabelle di Roma che valorizzano questa voce di danno e predeterminano i criteri di liquidazione.
La Tabella descrive i danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in Euro 3.474 per la prima e un importo tra € 3.474 ed € 2.450 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Orbene, come anticipato il Tribunale ritiene provato per presunzioni il danno morale sub specie di sofferenza degli attori nell'assistere al lento ed inesorabile decadimento psico-fisico della propria congiunta a cagione della malattia. Quanto alla modifica peggiorativa delle relazioni di vita degli attori, non è stata fornita prova sufficiente, né dedotti argomenti validi a sostenerla.
Innanzitutto, non è stato allegato che la fruisse di indennità di accompagnamento, che è un Per_1 elemento richiesto dalle tabelle di Roma per la liquidazione in favore del congiunto che se ne occupasse a tempo pieno. In secondo luogo, non risulta allegata alcuna perizia di parte, né addotta alcuna argomentazione scientifica atta a dimostrare che la , quando è stata affetta da cirrosi epatica, poi Per_1 degenerata in tumore, fosse del tutto incapace di attendere allo svolgimento degli atti di vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, ecc., di modo che i congiunti dovessero coadiuvarla in tutto e per tutto. Si rammenta che il risarcimento del danno riflesso viene riconosciuto ed attribuito ai parenti di un soggetto rimasto macroleso a cagione del fatto illecito altrui. Nel caso di specie, non risulta dedotto né provato scientificamente che la malattia rendesse la sig.ra incapace di autogovernarsi, donde la modifica Per_1 delle abitudini di vita degli attori è consistita principalmente nell'accompagnarla e seguirla durante i periodi di ricovero. A cagione di ciò va riconosciuto agli attori il valore minimo di questo specifico criterio di liquidazione, anche perché manca una voce relativa all'accompagnamento in favore della vittima;
si riconosce il valore massimo invece per l'altra componente, il danno morale.
A tal proposito non vi è alcuna sovrapposizione, né duplicazione del risarcimento del danno morale riflesso rispetto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto la sofferenza soggettiva muta e si evolve;
nel primo caso essa si riferisce alla sofferenza nell'assistere al progressivo decadimento psico-fisico della persona causato dalla malattia e nel secondo caso al dolore per la perdita del congiunto. pagina 19 di 27 Ciò posto, applicando i criteri previsti dalle tabelle di Roma versione 2023, iniziando da Pt_1
(marito), si riconoscono 20 punti per la relazione parentale;
0,8 per il numero dei famigliari
[...] residui;
4 punti per l'età della danneggiata;
3 punti per l'età del parente da risarcire. Sommano 27 punti, che moltiplicati per 0,8 danno il risultato di 21,6. Questo dato va moltiplicato per € 5.924,00 (dato dalla sommatoria tra € 3.474 ed € 2.450), pervenendosi all'importo di € 127958,40 che va moltiplicato per la percentuale di danno biologico riconosciuto alla vittima, ossia al 60% come da conclusioni rassegnate nella
CTU. Si perviene quindi all'importo di € 76,775,04. Detto importo va ulteriormente ridotto del 50% perché il danno riflesso ha avuto una durata di soli 10 anni, essendo venuto meno con il decesso della congiunta.
L'importo definitivo da liquidare per questa voce di danno ammonta ad € 38.387,52.
Passando ai due figli, si riconoscono 15 punti per relazione parentale;
0,7 quale coefficiente per il numero dei famigliari residui;
4 punti per l'età della danneggiata;
6 punti per l'età del parente da risarcire.
Sommano 25 punti, che moltiplicati per il coefficiente 0,7 danno il risultato di 17,5. Questo dato va moltiplicato per € 5.924,00 (dato dalla sommatoria tra € 3.474 ed € 2.450), pervenendosi all'importo di €
103.670,00 che va moltiplicato per la percentuale di danno biologico riconosciuto alla vittima, ossia al 60% come da conclusioni rassegnate nella CTU. Si perviene quindi all'importo di € 62.202,00. Detto importo va ulteriormente ridotto del 50% perché il danno riflesso ha avuto una durata di soli 10 anni, essendo venuto meno con il decesso della congiunta. L'importo definitivo da liquidare per questa voce di danno ammonta ad € 31.101,00.
6. Sulla compensatio lucri cum damno.
Con ordinanza del 13.10.22 il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza a verbale del 6.10.21 con cui onerava parti attrici di depositare il mandato di liquidazione e pagamento una tantum concesso a seguito del decesso di (mandato di liquidazione e pagamento somma ricollegato al doc n 15 Persona_1 della produzione attorea); e dando atto che gli attori non hanno ottemperato a quanto richiesto, assumendo nelle note scritte ex art 127 ter cpc che il relativo onere spetti al convenuto che Controparte_1 tuttavia non si è costituito;
e rilevando che nel doc. n. 15 si legge chiaramente che , quale Parte_1 coniuge di in data 28.10.17 proponeva istanza di versamento di assegno una tantum ex L n. Persona_1
210/92 a seguito del decesso della consorte avvenuto il 05.08.17; istanza definita positivamente ma priva di allegazione del mandato di pagamento con liquidazione dell'importo versato;
e considerando che spetta sempre al giudicante il potere/dovere di qualificare la domanda giudiziale (ex multis Cass., sentenza n. 5832 del 03/03/2021) e ritenuto che nel caso di specie gli attori agiscono per il conseguimento del “danno differenziale” patito dal decesso della loro congiunta deceduta a cagione del fatto illecito addebitato al convenuto;
che pertanto dall'importo risarcitorio che sarà liquidato in sentenza occorre CP_1 espungere quanto il convenuto ha già versato nelle more all'attore per lo stesso CP_1 Parte_1 titolo per il quale agisce in giudizio, in forza del principio del “compensatio lucri cum damno”, che è pagina 20 di 27 eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e non in senso stretto, rilevabile unicamente dalla parte processuale che se ne avvantaggerebbe (in tal senso ex multis Cass., Ordinanza n. 23588 del
28/07/2022 “Quella di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”; tanto premesso in forza degli artt. 210 e 213 c.p.c. ordinava al di documentare quanto Controparte_1 liquidato e versato a a titolo di assegno una tantum ex L n 210/92 ad evasione della Parte_1 pratica amministrativa scaturita dall'istanza presentata il 28.10.17, inviando tale documentazione tramite pec alla cancelleria dello scrivente Tribunale.
Il Ministero offriva questo dato, evidenziando che la Regione Campania erogava a Parte_1
l'importo una tantum di € 77.468,53.
Tutte le argomentazioni svolte dalla difesa di parti attrici nelle note di trattazione del 27.09.2022, del
15.12.2022, del 18.04.2023 e del 7.12.2023 per contestare lo scomputo della somma sopra indicata dal risarcimento spettante a sono infondate, prive di pregio, non tenendo conto dei Parte_1 precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla S.C. di Cassazione in subiecta materia
Ci si riferisce alla Sentenza n. 16808 del 13/06/2023 “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1 per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di
[...] emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare)”; ed all'ordinanza 2840/2024 pubblicata il 30/01/2024 “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto Controparte_1 dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura”. pagina 21 di 27 Si ritiene opportuno riportare alcuni passi della motivazione della sentenza n 16808/23: “…
l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (i ) CP_1 due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio è stato più di recente esteso anche ad una serie Tale principio è stato più di recente esteso anche ad una serie di fattispecie diverse da quella oggi in esame (v. Sezioni Unite, sentenza 22 maggio 2018, n. 12564). È stato poi anche affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, vale a dire non
l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (sentenze 14 gennaio 2014, n. 533, 24 settembre 2014, n. 20111, e 24 novembre 2020, 26757).
Allo stesso modo, però, è stato anche più volte ribadito che la citata compensazione non può operare qualora la somma versata non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare (così l'ordinanza 31 gennaio 2019, n.
2778, in linea con la sentenza 14 giugno 2013, n. 14932; nonché l'ordinanza 31 marzo 2021, n. 8866). Per cui, mancando la prova della somma esattamente versata – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo (v. la sentenza 22 agosto 2018, n. 20909, e le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, e 3 settembre 2019, n. 21967). Da ultimo, questa Corte ha stabilito che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi (compensatio lucri cum damno) solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916). Nel caso specifico la Corte d'appello non ha fatto buon governo di tali principi. La questione della già avvenuta percezione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 era stata pacificamente posta, in sede di merito, fin dal giudizio di primo grado. Il ricorrente ha ammesso di aver prodotto solo in appello la CP_1 documentazione attestante l'avvenuta erogazione dei benefici e ha aggiunto che tale produzione è stata considerata tardiva e, come tale, non esaminata. Poiché, come si è detto, si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non sussistevano le preclusioni che normalmente valgono per le produzioni nuove in sede di appello;
per cui la documentazione avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, eventualmente anche avvalendosi il giudice di merito del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. È da rilevare, infatti, che gli odierni ricorrenti non hanno mai negato di aver percepito l'indennizzo in questione e si sono limitati
pagina 22 di 27 maliziosamente a contestare la tardività e la mancanza della prova offerta da in sede di CP_1 appello in ordine all'effettivo versamento della somma”.
Non vi è chi non veda la perfetta sovrapponibilità dei suddetti principi di diritto al caso di specie. Il
Tribunale non ha effettuato indagini “al buio” su precedenti erogazioni alla famiglia , ma ha Pt_1 analizzato un documento ben preciso, prodotto dagli stessi attori all'atto di citazione, il doc. 15 in cui la
C.M.O. di Bari con verbale del 21.03.19 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del versamento di un indennizzo una tantum a , marito di deceduta per i notori fatti. Ma parti Parte_1 Persona_1 attrici hanno omesso di allegare i provvedimenti conseguenziali, attinenti all'erogazione della somma al
. Il Tribunale, avendo verificato la presenza di un'eccezione in senso lato quale la compensario lucri cum Pt_1 damno ha onerato parti attrici di allegare il provvedimento di liquidazione della somma;
ma gli attori hanno rifiutato non “maliziosamente” – parafrasando le parole della S.C. – ma espressamente e pervicacemente di fornire questo dato;
ed a questo punto lo scrivente è stato costretto a dar corso ai poteri officiosi per accertare l'importo di quanto erogato, chiedendolo al , da non intendersi come parte Controparte_1 processuale rimasta volutamente contumace, come asserito dalla difesa degli attori. Infatti quanto il viene evocato in un giudizio come parte processuale, deve essere citato a mezzo del CP_1 CP_6 che ne è il legale rappresentate. Nel caso di specie, invece, è stata richiesta un'informazione ai sensi degli artt 210 e 213 c.p.c. al quale dicastero, quale articolazione della Pubblica Controparte_1
Amministrazione.
Inoltre, in questo caso, come in quello analizzato nella sentenza della Cassazione, il Ministero ha fornito tardivamente il documento attestante il pagamento eseguito e gli hanno evidenziato la CP_5 correttezza dello scomputo.
Successivamente alla sentenza del 2023, la C. Cass. è tornata sulla questione con ordinanza n.
2840/2024: in tale occasione il aveva promosso il ricorso in Cassazione dolendosi dal Controparte_1 fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria attorea rigettando l'eccezione di “compensatio lucri cum damno” in mancanza di prova dell'entità dell'indennizzo; anche la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che non era possibile statuire, come ipotizzato dall'ente pubblico, una “compensatio” generica, che facesse rinvio alle previsioni normative inerenti all'indennizzo ovvero alla fase attuativa degli obblighi, sicché, pur essendo stata provata la corresponsione dell'indennizzo, l'eccezione non poteva aver séguito poiché non era stato dimostrato, dal onerato, quale fosse stato l'importo del riscosso. Gli CP_1 hanno accolto il ricorso specificando nel percorso motivazionale che l'eccezione è rilevabile CP_5
d'ufficio; che deve svolgersi sulla base delle risultanze istruttorie e deve verificarsi lo specifico ammontare della percezione ammessa;
in tale contesto, cioè, “in linea con quanto affermato dall'arresto sopra richiamato,
l'utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non avrebbe potuto obliterarsi immotivatamente, perché necessario a rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire pagina 23 di 27 un'ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l'indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica, ovvero alterando la conformazione delle spettanze quale oggettivamente prevista, nell'ipotesi, dall'ordinamento, con profili pubblicistici, così delimitandosi, in questo caso, il principio per cui, di regola, l'omesso esercizio del potere di acquisizione informativa in parola non è suscettibile di un sindacato di legittimità”. Sulla base di tali premesse la
Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1 per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n.
[...]
210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura”.
Il Tribunale, adeguandosi a tali principi consolidati, ritiene che vada scorporato dall'importo dovuto a l'importo già ottenuto una tantum dalla Regione Campania di € 77.468,53. Parte_1
7. Liquidazione definitiva delle somme spettanti. Rivalutazione ed interessi.
Fermo restando l'importo dovuto in solido agli attori di € 59.476,00 iure haereditaris a titolo di risarcimento del danno terminale, spetta a , iure proprio, l'importo di € 390.378,00 (= € Parte_1
351.990,00 per danno da perdita parentale + € 38.387,52 per danno riflesso), da cui deve essere detratto l'importo già ottenuto di € 77.468,53 pervenendosi così all'importo definitivo di € 312.908,99.
A ciascuno dei due figli della de cuius , spetta l'importo di € 406.557,00 (= € 375.456,00 per Per_1 danno da perdita parentale + € 31.101,00 per danno riflesso).
Le suddette somme vengono liquidate all'attualità e, in quanto debiti di valore, dovranno essere incrementate con interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento morte della e Per_1 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta, decorreranno ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Soltanto per quanto concerne la posizione di , tenuto conto del pagamento già Parte_1 ricevuto, il calcolo di interessi e rivalutazione deve essere svolto secondo i seguenti criteri:
a) devalutare sia gli acconti sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dei due acconti): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
pagina 24 di 27 d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
La richiesta degli attori di riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art 1284 co 4 c.c. è infondata e non merita accoglimento. Si rammenta sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude l'applicabilità della predetta misura di interessi alle obbligazioni da fatto illecito altrui. In tal senso a Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2018, n. 28409 ha evidenziato che già dall'incipit della norma emerge la volontà di limitare la sua applicazione alle obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. Sul punto si legge in sentenza: “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”.
Successivamente, con sentenza 9 maggio 2022, n. 14512, i giudici di legittimità hanno ribadito che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che “rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
8. Sulle spese giudiziali
Il ministero convenuto va condannato alle spese di lite secondo soccombenza con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore della causa. Si motiva tale liquidazione sia per la semplicità della causa, che ha avuto ad oggetto solo la liquidazione di un danno già certo nell'an, sia per il disposto dell'art 4 co 7 del DM 55/14 secondo cui “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevole”. A tal fine si valorizza il contegno della difesa degli attori che ha rifiutato di depositare il documento richiesto con ordinanza del 06.10.21 ostacolando la definizione del giudizio in tempi ragionevoli.
Non spetta l'incremento previsto dall'art 4 co 8 del DM 55/14 “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese pagina 25 di 27 della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”; semmai è l'opposto; l'accertamento del diritto al risarcimento del danno era manifestamente fondato al momento della introduzione del giudizio;
mentre era incerto e controverso il quantum, e parti attrici hanno ottenuto la liquidazione solo in minima parte rispetto alle iperboliche cifre richieste in citazione;
inoltre sono state richieste voci di danno non dovute (come il danno tanatologico e l'applicazione di interessi legali ex art 1284 co 4 c.c.).
Va disposta invece la riduzione del 30% del compenso dovuto per la liquidazione di un solo assistito a norma del comma 4 dell'art. 4 perché la posizione processuale degli attori è identica, e la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Su tale importo va disposto l'incremento del 30% per la difesa in favore di una pluralità di parti ex art
4 co 2 del DM in commento.
Spese di CTU a carico della parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda di risarcimento danni proposta da + 2 nei confronti del , ogni diversa domanda ed Parte_1 Controparte_1 eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità del nella contrazione dell'epatite C, causata da una Controparte_1 emotrasfusione, e nel successivo decesso di verificatosi il data 5.08.2017, lo Persona_1 condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme:
a. € 59.476,00 a tutti gli attori, in solido attivo, a titolo di risarcimento danni da iure hereditatis oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
b. € 312.908,99 a oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da applicarsi Parte_1 secondo le modalità indicate in motivazione;
c. € 406.557,00 a e cadauno, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_3 Parte_2 monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 16.349,76 per onorari – già operati gli accorgimenti ex art 4 DM 55/14 indicati in motivazione – oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratasi antistatari ex art 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU con rimborso a favore di parte attrice di quanto anticipato in acconto;
Così deciso in Salerno
16.10.2025 pagina 26 di 27 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 27 di 27
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 16.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 16.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 4363 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente t r a
(C.F. nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) nata ad [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ) nato ad [...] in data [...], in Parte_3 C.F._3 proprio ed in qualità di eredi e congiunti (marito e due figli) della SI.ra , nata a Persona_1
OT in data 11.04.1949 e deceduta a Vallo della Lucania (Salerno) il 5.08.2017, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti, dall'Avv.to Renato AMBROSIO, Stefano
NE, CH GH e CO TA;
- TT -
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. - P.E.C.: P.IVA_2
- fax 089-2586940) presso cui, ope legis, domicilia al C.so Vittorio Email_1
Emanuele, 58;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danno da illecito extracontrattuale da emotrasfusione. pagina 1 di 27 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo delle posizioni delle parti e dei fatti processuali
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli eredi di (marito e figli) Persona_1 convenivano in giudizio il chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e Controparte_1 dichiarare che l'infezione da virus HCV è stata contratta dalla SI.ra a seguito delle trasfusioni ematiche Persona_1 ricevute in occasione del ricovero del 1985 così come indicato in premessa e provato in atti;
2. Accertare e dichiarare che la
SI.ra è deceduta a causa delle patologie causate dall'infezione HCV contratta a seguito delle trasfusioni Persona_1 ematiche ricevute in occasione del ricovero del 1985 così come indicato in premessa e provato in atti;
3. Dichiarare pertanto la responsabilità civile del 1.a. in via principale per la produzione delle lesioni personali patite dalla Controparte_1
SI.ra a seguito del contagio, nonché il peggioramento della patologia e l'esito mortale della stessa;
1.b. in via Persona_1 subordinata, per avere aggravato la possibilità del prodursi delle lesioni personali patite dalla SI.ra e Persona_1 dunque per averla privata di chance di evitare l'evento avverso per cui è causa nonché il decesso;
3. Conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il convenuto - in via principale ex art. 2050 c.c. e/o art. 1218 c.c. (art. 1228 c.c.), ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. e/o art. 2049 c.c., fatta salva l'ipotesi del cumulo e/o concorso della responsabilità contrattuale con gli altri modelli di responsabilità extracontrattuale e fatta ulteriormente salva comunque la facoltà del Giudice di procedere con l'applicazione di qualunque altro schema di responsabilità ravvisabile a fronte dei fatti per cui è causa:
2.a. in via principale a risarcire agli attori, sia in proprio che in qualità di eredi della SI.ra le spese tutte sostenute e Persona_1 sostenende, i danni ed i pregiudizi di natura biologica, morale, esistenziale, patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti a seguito dei fatti per cui è causa, nella misura determinanda in corso di giudizio;
2.b in via subordinata, nel solo caso di mancato accoglimento della domanda sub 1.a., al risarcimento dei danni e patrimoniali e non patrimoniali (ivi compresi i pregiudizi biologici, morali ed esistenziali), anche futuri, tutti discendenti, in capo agli esponenti, sia in proprio che come eredi, della privazione di chance di evitare l'evento avverso. Tutti gli importi con interessi, anche compensativi, e rivalutazione, con vittoria di spese anche stragiudiziali ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, oltre successive occorrende, IVA
e CPA, contributo unificato, con sentenza esecutiva ex lege, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Deducevano a sostegno di tali conclusioni che: - riceveva in occasione del ricovero presso la Per_1 nel giugno dell'anno 1985 trasfusioni di sangue;
- Nell'anno 2007 veniva Controparte_2 diagnostica alla SI.ra uno scompenso epatico con ascite con rilievo di positività all'HCV; - Persona_1 danneggiata da trasfusioni di sangue infetto presentava in data 20.03.2008 istanza per Persona_1 ottenere l'indennizzo ex L. 210/92; - Il , attraverso la CMO di Caserta, con verbale n. Controparte_1
2938 del 29.07.2009 riconosceva il nesso di causa tra le trasfusioni subite dalla SI.ra e la patologia Per_1 epatica di cui era affetta, stabilendo la tempestività della domanda e l'ascrivibilità degli esiti dell'infermità pagina 2 di 27 alla terza categoria;
- Dall'anno 2009 la SI.ra ha iniziato a percepire l'indennizzo previsto Persona_1 dalla L. 210/92 per i danneggiati da sangue infetto;
- la ha vissuto dall'anno 2010 all'anno 2016 un Per_1 calvario fatto di continui ricoveri ospedalieri;
- nel corso dell'anno 2017 veniva ricoverata in data
30.03.2017 per 12 giorni, in data 12.06.2017 con dimissioni il 20.06.2017 ed ancora in data 4.07.2017 sino all'11.07.2017; - In data 5.08.2017 la SI.ra decedeva presso l'Ospedale S. Luca di Vallo della Per_1
Lucania, con diagnosi di “cirrosi epatica scompensata, con epatocarcinoma”; - Con domanda del 28.10.2017 Pt_1
, in qualità di coniuge-erede della defunta SI.ra , presentava domanda di assegno
[...] Persona_1 una tantum ex L. 210/1992 e la CMO di Bari riconosceva immediatamente il nesso di causa causale tra la patologia epatica ed il decesso della SI.ra . Persona_1
Aggiungevano che: - provava crisi d'ansia e senso di impotenza quando pensava al Persona_1 possibile evolversi in senso negativo della sua patologia;
- soffriva di molteplici disturbi come dirette conseguenze del virus contratto;
- si doveva sottoporre ogni anno a numerosi controlli ospedalieri a causa della patologia contratta e nel corso degli ultimi 10 anni di vita è stata costretta a numerosissimi ricoveri ospedalieri;
- temeva, nell'esercitare le ordinarie attività della vita quotidiana, di poter veicolare il contagio agli altri componenti della famiglia, nonché ad amici e colleghi che ogni tanto andavano a trovarla;
- ha accusato i primi sintomi di malessere nell'anno 2006 poi la malattia è evoluta in cirrosi epatica già l'anno successivo nel 2007, dal quale è andata progressivamente evolvendo fino a ridurre la SI.ra Persona_1 all'invalidità totale;
- la subiva grande sofferenza per la percezione della propria malattia nonché - Per_1 con il costante aggravarsi delle proprie condizioni - per l'ineluttabilità del destino che la attendeva e di cui era pienamente consapevole;
- che era dipendente della ASL ove lavorava in qualità di CP_2 contabile ma a cagione della patologia contrata era costretta a chiedere il prepensionamento ed abbandonare così il lavoro;
- nel mese di maggio 2017, sentendo di non poter sopravvivere alla sua malattia chiedeva alla figlia di invitare presso la propria abitazione i parenti più stretti per poterli salutare per l'ultima volta, sentendo l'approssimarsi della morte e dicendolo apertamente ai suoi familiari ed alle persone che nell'ultimo periodo le erano vicine per aiutarla;
- accusava fortissimi ed insopportabili dolori negli ultimi mesi di malattia;
- ogni volta che la figlia, il figlio o il marito si allontanavano la SI.ra li salutava Per_1 come se fosse per l'ultima volta, con il timore di non poterli più rivedere e salutare, nella massima consapevolezza di stare vivendo i suoi ultimi momenti di vita;
- con l'aggravarsi delle condizioni di salute della SI.ra , in particolare dall'anno 2007, la gestione della quotidianità si è resa via via più Persona_1 difficile, necessitando di continua assistenza, obbligando tutta la famiglia ad un'organizzazione complessa atta a sostenere la degenza della malata;
- in particolare insieme al fratello ed il Parte_2 Pt_3 padre hanno assistito la mamma/moglie durante tutta la malattia, con particolare intensità negli Pt_1 ultimi dieci anni di vita, dal 2007 al 2017, trascorrendo con lei tutto il tempo che le restava, sino all'ultimo istante della sua vita;
- prima della progressione del virus e del tumore del fegato, la si occupava Per_2 pagina 3 di 27 della gestione delle attività quotidiane di tutta la casa, quali la spesa, le commissioni, oltre alle attività di tipo amministrativo, che svolgeva per tutta la sua famiglia;
- dal momento della morte della SI.ra sono Per_1 svuotati, ed hanno tutti affermato in diverse circostanze che avrebbero voluto morire insieme a lei piuttosto che continuare a vivere senza;
- ha dedicato gli anni della sua giovinezza alla Parte_2 propria madre, utilizzando ed impegnando tutto il suo tempo per assistere e prendersi cura della madre, rallentando i propri studi universitari, sacrificando la propria gioventù per occuparsi della propria madre;
-
, come la sorella, ha sacrificato gli studi universitari abbandonando la facoltà scelta per Parte_3 assistere la madre negli ultimi anni della sua vita;
- , lavorava a Roma nel periodo di Parte_1 malattia della propria moglie e prendeva costantemente permessi per poter correre a casa dalla sua famiglia ed aiutare i propri figli con l'assistenza alla SI.ra . Persona_1
Sulla base di tali premesse, gli attori, sostenendo la responsabilità del ed il Controparte_1 nesso di causalità tra la patologia contratta e le trasfusioni di sangue somministrate alla sua congiunta nel
1985, chiedevano iure proprio: 1) il risarcimento dei danni da perdita parentale;
2) il risarcimento dei danni patiti in via riflessa durante il periodo di malattia della loro congiunta;
e iure successionis 3) il risarcimento del danno da perdita della vita (c.d. danno tanatologico); 4) il danno catastrofale terminale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione e con condanna di controparte alle spese di lite.
L'atto di citazione veniva ritualmente notificato al che inizialmente non si Controparte_1 costituiva. All'esito della prima udienza, celebrata in data 06.10.21, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni, essendo stata reputata superflua la prova testimoniale richiesta da parti attrici in citazione, onerandosi gli attori di depositare nell'udienza indicato il mandato di liquidazione e pagamento una tantum concesso al marito della vittima (mandato di liquidazione e pagamento somma ricollegato al doc n 15 della produzione attorea).
Nell'udienza del 13.10.22, essendo stata appurata l'inottemperanza degli attori al deposito del predetto documento, il Tribunale onerava il , ex art 210 e 213 c.p.c. di provvedervi Controparte_1 con rinvio al 08.03.23.
Con comparsa del 25.11.22 si costituiva tardivamente il allegando la Controparte_1 documentazione indicata a verbale dell'udienza del 06.10.21.
Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 10.07.24 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art
190 c.p.c. ma rimessa sul ruolo con ordinanza del 27.12.24 per l'espletamento di una CTU allo scopo di definire la domanda di risarcimento dei danni riflessi richiesta dagli attori.
Veniva quindi fissata l'odierna udienza del 16.10.25 per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La legittimazione passiva del Controparte_1
Sussiste la legittimazione passiva del in relazione alla domanda risarcitoria Controparte_1 presentata dagli eredi della sig.ra . Per_1 pagina 4 di 27 La responsabilità del convenuto per le malattie derivanti da trasfusioni di sangue infetto CP_1 sussisteva anche nel 1985, anno in cui veniva eseguita l'emotrasfusione nei confronti della de cuius Per_1
; lo si evince dall'esame della normativa di riferimento che di seguito si riporta:
[...]
- l'art. 1 della legge n. 296 del 1958 attribuisce al Ministero della Salute “il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica”, di “sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento-; emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari...”.
- La legge n. 592 del 1967 attribuisce al (ora il compito di emanare le direttive CP_1 CP_1 tecniche per la organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne esercita fa vigilanza (art. 1), di nominare la commissione provinciale per la disciplina dei servizi di trasfusione (art. 3), di autorizzare il funzionamento dei centri (regionali o infraregionali) di produzione degli emoderivati e fa stessa produzione e distribuzione degli emoderivati (artt. 4 - 7); di approvare la nomina del dirigente medico-chirurgo dei centri trasfusionali e di produzione di emoderivati (art. 11);
- Il D. P. R. n. 1256 del 1971 (regolamento di attuazione della legge 592/1967) contiene norme di dettaglio che confermano la funzione di controllo e vigilanza del Ministero (cfr. artt. 2, 3, 103,112).
- Il D. M. sanità del 17 febbraio 1972 prevede l'attività informativa del ed il Controparte_1 successivo D.M. sanità del 15 settembre 1972 disciplina, poi, l'importazione ed esportazione dei sangue e suoi derivati.
- La legge n. 519 del 1973 attribuisce all' compiti attivi a tutela della salute Parte_4 pubblica.
- La legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN pur dopo l'inizio del passaggio alle regioni di alcune funzioni statali in materia sanitaria ai sensi dell'art. 117 Cost., conserva al (ora) CP_1 CP_1
un ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale (art. 53 e segg.), con
[...] compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, nonché con importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (cfr. l'art. 6, lett. b) ed e); cfr., altresì l'art. 4, n. 6), che conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale).
- Il D. L. n. 443 del 1987 (convertito nella L. n. 531 del 1987), stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla cd. “farmacovigilanza” da parte del Ministero della sanità (ora ), il quale si CP_1 avvale dell' e delle stesse unità sanitarie locali (art. 9, commi 1 e 6), che Parte_4 hanno un obbligo di informazione nei confronti del che, a sua volta, può stabilire le CP_1 pagina 5 di 27 modalità di esecuzione dei monitoraggi sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelativi riguardanti i prodotti in commercio (commi 2, 7 e 8).
- La legge n. 107 del 1990 (contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati) stabilisce che il prezzo di cessione delle unità di sangue è fissato annualmente dal
Ministero della sanità (art. 1, comma 6), il quale emette protocolli riguardanti le modalità delle donazioni, l'accertamento dell'idoneità dei donatori, l'organizzazione delle attività [mediante strutture sia nazionali che regionali coordinate dal Ministero cfr. l'art. 8, comma 2, lettere e) ed h) e comma 4]; all'Istituto superiore, inoltre, è attribuito il compito di provvedere alla prevenzione delle malattie trasmissibili, di ispezionare e controllare le aziende di produzione di emoderivati e le specialità farmaceutiche emoderivate [ l'art. 9, lett. a), d), e); l'art. 10, chiarisce che le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale soggette ai controlli dell'autorità sanitaria “da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale”], di vigilare sulla qualità dei plasmaderivati prodotti in centri individuati ed autorizzati dal (art. 10, comma 2); l'art. 15 stabilisce che l'importazione del sangue CP_1 umano conservato e quella dei suoi derivati sono autorizzate dal sanità (ora della Controparte_1 salute); che l'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è consentita a condizione che (fatta eccezione per quelli di provenienza da paesi europei) risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana e, comunque, “a condizione che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute del paziente ricevente”; il Ministero (ora) della Salute deve presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge (art. 22).
- Il D. Lgs. n. 178 del 1991 disciplina, tra l'altro, le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione ministeriale alla produzione, importazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, con incisivi poteri ispettivi e di vigilanza del (cfr. gli artt. 3, 7, 14). CP_1
- il D. Lgs. n. 266 del 1993 ha conservato al Ministero della sanità (ora ) compiti in CP_1 materia di sanità pubblica e “vigilanza” sulle specialità medicinali [art. 1, lettera e)];
- il D. Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, ribadisce il compito di vigilanza del Ministero sull'attuazione del Servizio sanitario nazionale e sull'attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere (art. 32, comma 11); il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha operato il conferimento alle regioni della generalità delle attribuzioni statali in materia di salute umana, ha lasciato invariato il riparto di competenze in materia di sangue umano e suoi componenti, di produzione di plasmaderivati e farmacovigilanza (artt. 115 e 116).
pagina 6 di 27 Dal quadro normativo sopra succintamente richiamato, si evince che, anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l'istituzione del SSN, il (ora) CP_1 CP_1 ha mantenuto una posizione preminente nell'organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati, essendo tenuto - in ragione delle competenze normative ed amministrative espressamente attribuite dalla legge - ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all'utilizzo, in medicina, del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari.
Sussistono, pertanto, in tale materia, obblighi comportamentali connessi alle funzioni pubbliche assegnate al solo . Controparte_1
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 1990, la legislazione vigente prevedeva in capo al un obbligo di Controparte_1 controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano, strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, al quale corrisponde un dovere aggravato di diligenza nell'impiego delle cure ed attenzioni necessarie alla verifica della sua sicurezza (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n. 581). Tale principio di diritto è oramai consolidato;
la responsabilità extracontrattuale del si basa sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati distribuiti nei Controparte_1 vari Ospedali del territorio nazionale (in tal senso recentemente Cass., Ordinanza n. 25472 del
23/09/2024).
3. Responsabilità dell'amministrazione per i danni da emotrasfusione.
La prova della responsabilità extracontrattuale del per omessa vigilanza sulla Controparte_1 qualità del sangue iniettato alla paziente presso la nel Persona_1 Controparte_2 giugno dell'anno 1985 emerge già dalla semplice consultazione della documentazione in atti, con particolare riferimento al verbale della visita medico legale presso il C.m.o. di Caserta in data 29.07.2009, verbale n.
2938, con il quale si accertava il nesso tra le trasfusioni di sangue somministrate alla e la persistente Per_1 positività al virus epatite C ed al decreto della Regione CAMPANIA n 140/09 con cui veniva accolta integralmente la domanda amministrativa di riconoscimento di indennizzo ex L. 210/92.
Ed invero le S.U. della Suprema Corte con la pronuncia n. 19129/2023, pur escludendo che il verbale della CMO possa avere valore confessorio ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra la trasfusione subita e la patologia che ne è derivata, hanno altresì precisato che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Controparte_1 provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 pagina 7 di 27 costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad CP_1 allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano.
Nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass., Ordinanza n.
16780 del 17/06/2024 “Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1 anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa
USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova”).
Pertanto, il verbale della Commissione medica di Caserta n 2938/09 è elemento probatorio più che sufficiente per ritenere provato, quanto meno secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso di causalità tra la contrazione dell'epatite C e l'emotrasfusione praticata al nel 1986. Per_3
Sul punto il si difende adducendo che tra il 1985 (data della trasfusione) ed il Controparte_1
2007 (data di scoperta della malattia), la possa aver contratto il virus epatico a seguito di Per_1 esposizione ad una delle altre cause di infezione, oramai riconosciute dalla letteratura scientifica e specificamente richiamate nella comparsa costitutiva.
Tuttavia, tale affermazione è meramente, apodittica, ipotetica, priva di qualsiasi riscontro concreto.
Il non ha allegato cioè l'esposizione concreta della ad una delle altre cause di CP_1 Per_1 contrazione del virus, ma ha dedotto in via meramente ipotetica che la de cuius possa aver contratto la malattia epatica a cagione di un'altra causa;
pertanto, la deduzione difensiva spiegata dal è CP_1 inaccoglibile perché indimostrata, a differenza della documentazione allegata dagli attori che dimostra come l'origine della malattia possa individuarsi in un fattore di rischio, ossia l'emotrasfusione somministrata a nel 1985. Persona_1
Ne consegue che non avendo fornito il convenuto elementi fattuali idonei a superare la CP_1 prova presuntiva offerta dai congiunti del danneggiato, ovvero il verbale summenzionato, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve ritenersi provato il nesso causale tra le emotrasfusioni subite e l'epatite HCV correlata.
Il convenuto non può essere esonerato da responsabilità neppure tenendo conto che le CP_1 infezioni causate da virus sono state scoperte solo in data successiva a quella dell'avvenuta trasfusione nel
1985. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.
17685/2011 in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV e HCV pagina 8 di 27 (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era Controparte_1 tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo.
Alle considerazioni sin qui illustrate va aggiunto l'esito della CTU, svolta sulla documentazione medica in atti, nella quale il collegio peritale ha riconosciuto il nesso causale tra la emotrasfusione del 1985
e la contrazione dell'epatite C, degenerata in cirrosi epatica e poi nel carcinoma che ha determinato il decesso di . Persona_4
In dettaglio in perizia si dà conto che il periodo di ventidue anni dalla data della trasfusione all'insorgenza della patologia appare normale ed in linea con le statistiche e la bibliografia internazionale;
che occorre un periodo tra i venti ed i trent'anni perché dopo un'infezione da HCV, si possa instaurare un'evidente, importante sofferenza epatica con iniziali sintomi e segni e quindi appare possibile questo lungo periodo di silenzio clinico di ben ventidue anni prima che fosse fatta una chiara ed inconfutabile diagnosi clinica della suddetta, grave patologia epatica. Aggiungono i periti che mancano o non sono evidenti altre possibili cause di un'infezione HCV: non ci furono altri interventi chirurgici, non ci furono nei decenni successivi altre emotrasfusioni e sembrerebbe non esserci alcun rischio di contagio HCV a trasmissione sessuale anche perché il marito, signor , è ancora oggi vivente. Pertanto Parte_1 conclude il collegio peritale che l'emotrasfusione ospedaliera del 1985 ha procurato l'infezione da HCV e che questa ovviamente ha avuto il suo naturale e grave iter fisiopatologico fino al 2007 allorquando fu posta diagnosi di epatopatia cronica HCV correlata e cirrotica (cioè con un'evoluzione rapida fibrotica dopo l'insulto virale e che danneggiò gravemente anche sul piano funzionale il tessuto epatico e che giustificò ulteriori complicazioni quali l'ipertensione portale, l'ascite e le pericolose varici esofagee), sottolineando ancora una volta che i ventidue anni intercorsi dopo l'emotrasfusione del giugno 1985 appaiono normali ed in linea con l'incubazione molto lunga e lenta di un'epatopatia HCV correlata (si ricorda il periodo medio di silenzio clinico tra i venti e i trent'anni, ovviamente in quella fascia di persone che hanno sviluppato l'epatopatia dopo una infezione HCV).
Indi il collegio rassegnava le seguenti conclusioni:
“Descriva brevemente il CTU, previo esame della documentazione in atti, la patologia epatica sofferta dalla de cuius
, evidenziandone l'evoluzione fino al decesso;
Persona_1
pagina 9 di 27 In maniera sintetica e rimandando al dettaglio specificato nei capitoli precedenti, i due CTU affermano che dalla documentazione in atti la patologia epatica sofferta dalla sia definibile una epatopatia cronica HCV correlata ed a Per_1 rapida evoluzione cirrotica, fino all'ultima fase della vita in cui si sovrappose un epatocarcinoma prima del decesso nel 2019.
2) Quantifichi il CTU, in punto percentuale, i postumi invalidanti permanenti occorsi alla a causa della Per_1 patologia epatica fino al decesso.
Ribadendo che, a giudizio dei due CTU, è presente un chiaro nesso di causalità tra l'emotrasfusione infetta del 1985
e la grave epatopatia cronica cirrotica HCV correlata, si afferma che il danno avutosi a causa di questa grave patologia iniziatasi e lentamente evolutasi dopo l'emotrasfusione infetta, possa essere valutata con un danno intorno al 60% (come da note tabelle); si precisa che questa percentuale, trattandosi di una tematica giuridica di Iure Hereditatis debba essere riportata
a note tabelle specifiche basate sul conteggio “A punti” (come indicato dalla Suprema Corte, sentenza Scoditti) e aggiungendo,
a giudizio anche del Magistrato, un danno morale e un lungo periodo di invalidità che così si riassume:
I.T. (50%) di giorni 182 e una
I.T. (25%) di giorni 182, (ricordando le considerazioni su riportate e cioè la sommatoria dei lunghi periodi dei molteplici ricoveri ospedalieri dopo il 2007 e come risulta dal paragrafo iniziale “Documentazione Sanitaria” ed ovviamente dagli attestati clinici presenti nel fascicolo giudiziario”
Pervenivano osservazioni alla bozza da parte del CTP delle parti;
il consulente di parte attrice concordava con le conclusioni medico-legali espresse dal collegio;
invece il ctp del le contestava CP_1 sia con riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra patologia e trasfusione sia con riferimento alla durata della malattia;
ma il Collegio rispondeva a tali osservazioni ribadendo che dalla documentazione, dall'anamnesi raccolta dalle varie cartelle, ragionevolmente e secondo il “criterio del più probabile che non” che l'emotrasfusione avutasi nel 1985 rappresenta il dato etiologico obiettivo e reale più evidente, se non l'unico dell'infezione da HCV della;
sebbene sussistano diverse modalità di infezione della Per_1 patologia (altri interventi con altre trasfusioni, scambio di siringhe infette, tatuaggi, contatti sessuali), queste non sono presenti nelle abitudini e nei riferimenti anamnestici della signora rispetto Per_1 all'emotrasfusione avutasi nel 1985, epoca in cui il virus era misconosciuto e non vi erano le disposizioni legislative e ministeriali e le prevenzioni ospedaliere, tuttora presenti. Appare, poi, fondamentale che il periodo di questa infezione da sangue infetto (1985 con le prime manifestazioni cliniche solo nel 2007) corrisponda al periodo di incubazione e di silenzio clinico prevedibile ed accettato in Letteratura dopo una presunta infezione. Per l'effetto il collegio confermava le proprie valutazioni.
In relazione, poi, al periodo di invalidità della per la grave patologia sofferta per anni a Per_1 causa dell'infezione Hcv, i due Ctu hanno precisato di aver calcolato i periodi di ricovero o anche di Day
Hospital o di controlli Ambulatoriali collegati comunque a periodi di malattia o di complicazioni di una grave epatopatia cronica;
tutto questo periodo , comunque, viene vagliato dai 2 Ctu ed in relazione alle varie diagnosi ed alle problematiche e complicazioni possibili durante il lungo iter clinico dopo il 2007 e pagina 10 di 27 con un'accertata già diagnosi di Epatopatia cronica cirrogena, Hcv correlata. Hanno concluso sulla possibilità che vi fossero stati lunghi periodi di parziale inabilità e relativi a complicazioni o a comprensibili degenze per esami e verifiche ed hanno per l'effetto confermato le valutazioni espresse in bozza.
Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio peritale, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
Il CTP di parte convenuta ha offerto una diversa prospettazione delle conclusioni del perito, dal cui esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del
Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
4. Sul risarcimento del danno spettante agli attori iure hereditatis
Gli attori richiedono innanzitutto iure haereditatis il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita della loro congiunta.
Si tratta di una delle questioni interpretative, in materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale più dibattute in dottrina e giurisprudenza.
Un noto precedente risale addirittura al 1925, quando le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3475, affermarono che ciò non è concepibile poiché, in estrema sintesi, nel momento in cui una persona viene a mancare non può più acquistare un diritto al risarcimento;
mentre la tutela della vita viene rimessa alla eventuale sfera penale, con i suoi connotati punitivi. Questa soluzione è stata confermata dalla giurisprudenza successiva, trovando riscontro in un importante arresto della Corte Costituzionale, con la sentenza 27 ottobre 1994, n. 372 e in numerose pronunce della Corte di Cassazione quali la sentenza Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754 (in senso conforme si vedano anche Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011,
n. 10107; Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15706; Cass., civ., sez. III, 19 ottobre 2007, n. 21976; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).
Alcuni precedenti di segno opposto si sono registrati nella giurisprudenza di merito quali Trib.
Venezia, 15 giugno 2009 (sempre in tal senso Trib. Terni, 4 marzo 2008, Trib. Foggia, 28 giugno 2002, Trib.
Roma, 24 maggio 1988) e, in un unico caso, nella giurisprudenza di legittimità laddove, attraverso un obiter dictum, con la decisione Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760, si è riconosciuta l'opportunità di provvedere al ristoro del pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla vita.
Al precedente del 2006 hanno fatto seguito le note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite, nn.
26972–26974 del 2008, nelle quali, preso atto del consolidato orientamento contrario alla risarcibilità del danno tanatologico, si è affermato che non vi sono ragioni per discostarsi da tale ricostruzione.
pagina 11 di 27 Nel 2014, però, anche sulla scorta di alcuni orientamenti della dottrina, la Cassazione è tornata nuovamente sulla questione con la decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361: in questa decisione, dopo aver ripercorso le principali tappe dell'evoluzione della categoria del danno non patrimoniale, si sono indicate le ragioni che deporrebbero per ammettere la risarcibilità della lesione del diritto alla vita (c.d. danno tanatologico), quale diritto di credito che si acquisisce al patrimonio del de cuius al momento della morte e che, insieme a tutti gli altri rapporti, si trasmette ai suoi eredi.
Dopo tale importante tentativo di ribaltamento dell'orientamento tradizionale, la questione è approdata nuovamente dinanzi alle Sezioni Unite, che sono intervenute con la decisione 22 luglio 2015, n.
15350, nella quale hanno confermato l'orientamento precedente escludendo la possibilità di tale risarcimento, poiché il credito risarcitorio nasce nel momento stesso in cui il titolare cessa di esistere, motivo per cui non può essere trasmesso ai suoi eredi.
In secondo luogo, gli attori richiedono il risarcimento del danno catastrofale terminale. Tale voce di danno ricorre in caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale;
in tal caso sussiste il risarcimento in favore della vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte
(danno terminale); trattasi di danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell'intervallo tra lesione e morte, bensì dell'intensità della sofferenza provata dalla vittima dell'illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (Cass. sez. 3^, 14.2.2007 n. 3260; Cass. sez.
3^, 2.4.2001 n. 4783, che in maniera incisiva fa riferimento alla "presenza di un danno "catastrofico" per intensità a carico della psiche del soggetto che attende lucidamente l'estinzione della propria vita").
In considerazione del tipo e dell'evolversi della malattia (cirrosi epatica degenerata in tumore al fegato) ritiene il Tribunale che tale voce di danno vada riconosciuta, dal 11.07.2017 fino al decesso. In tale data, infatti, la veniva dimessa a seguito di ricovero presso Per_1 Controparte_3 dell'AOU Federico II di Napoli avvenuto il precedente 04/07/2017; nella cartella clinica sono riportate le seguenti indicazioni: “data ricovero 04/07/2017 data dimissione 11/07/2017; diagnosi di uscita: cirrosi epatica
HCV correlata scompensata (Child Pugh C score 12; MELD score 29) con ascite scarsamente responsiva a terapia diuretica. multifocale”. CP_4
Rispetto alle cartelle cliniche dei precedenti ricoveri, per la prima volta compare la diagnosi di
Epatocarcinoma multifocale che si riferisce alla presenza di più noduli tumorali nel fegato, causati dalla proliferazione incontrollata delle cellule epatiche (epatociti). Questo significa che il tumore non è limitato a una singola area, ma si manifesta in diverse zone del fegato. Di fronte a questa diagnosi la paziente ha potuto lucidamente percepire che la sua fine era imminente;
non dalla data che indicano gli attori in citazione, posto che a fronte del ricovero nel mese di maggio del 2017, la veniva dimessa;
la Per_1 dimissione a seguito del ricovero esclude di per sé che il paziente possa percepire la imminente fine della sua vita. La prova testimoniale in questo senso non è stata ammessa perché superflua e non idonea a pagina 12 di 27 dimostrare la data di insorgenza della consapevolezza dell'imminente fine vita. Infatti il Tribunale comprende per presunzioni semplici che una persona affetta da una così grande patologia maturi l'idea della morte;
è naturale;
ma ai fini del risarcimento del danno catastrofico terminale, ciò che rileva è
l'intensità della sofferenza per l'appropinquarsi della morte e soltanto dalla severissima diagnosi fornita nel ricovero dell'11.07.2017 può ricavarsi tale sofferenza per l'imminente ed inevitabile decesso. In senso conforme si richiamano le considerazioni espresse nelle tabelle Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed 2024 di cui lo scrivente Tribunale si avvale per la liquidazione del danno. Ivi viene evidenziato che pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Per tale motivo ivi si propone un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza, nulla impedisce che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale.
La malattia della sig.ra ha avuto un lungo decorso, durante il quale la stessa ha potuto Per_1 maturare, come sarebbe naturale per qualsiasi persona in quella situazione, il pensiero della morte, ed ha potuto sviluppare anche il senso di adattamento alla situazione e la speranza di sopravvivere quanto più a lungo possibile, che è un meccanismo reattivo psichico comune ai soggetti gravati da malattie oncologiche.
Pertanto, nel lungo decorso della malattia, il momento a partire dal quale la ha patito il maggior Per_1 grado di sofferenza interiore per l'imminente decesso non può che coincidere con la diagnosi dell'11.07.2017 di diffusione del tumore in varie aree del fegato;
rivelazione che ha fatto comprendere alla paziente l'impossibilità della sopravvivenza e l'imminente fine.
Il danno catastrofale terminale ha avuto quindi 26 giorni di durata (dall'11 luglio al 05 agosto 2017).
Applicando le tabelle milanesi edizione 2024, in vigore al momento della liquidazione del danno
(Cass., sentenza del 13 dicembre 2016, n. 25485), va liquidato l'importo di € 35.247,00 per i primi 3 giorni e l'importo di € 24.229,00 per i successivi fino al 26° giorno per la somma complessiva di € 59.476,00. Non vi sono i presupposti per l'aumento personalizzato della somma (c.d. massimo sconvolgimento) a cagione della situazione. La era affetta da una malattia che ha avuto un lunghissimo decorso, per cui, come Per_1 detto, aveva maturato l'idea della sua morte;
l'aumento per il massimo sconvolgimento psicologico viene pagina 13 di 27 riconosciuto in caso di un evento improvviso dal quale il danneggiato percepisce lucidamente l'appropinquarsi del proprio decesso.
5. Sul risarcimento dei danni iure proprio
Spetta e va riconosciuto ai prossimi congiunti conviventi della vittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Trattasi di un diritto iure proprio ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico); il primo si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (confr. Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233;
Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043, in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (confr. Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n. 7470).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti Cass. civ., sez. III., 9 maggio 2011 n. 10107.
La giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta,
l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2-3-29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c. (nella sua c.d. tipicità relativa), della tutela risarcitoria.
Dai rilievi sopra esposti, si ritiene per presunzioni semplici che i parenti prossimi della Per_1 hanno sofferto a causa della sua morte, non potendo più godere della sua presenza e del suo affetto. Si pagina 14 di 27 valorizza la prova per presunzione della sofferenza patita dagli attori, rispetto ai quali la de cuius era Per_1 rispettivamente moglie e madre convivente.
Ai fini della liquidazione si applicano le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Tanto premesso spetta a (marito della vittima) il seguente risarcimento: Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 351.990,00 spetta a (figlio della vittima) il seguente risarcimento: Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30 pagina 15 di 27 Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 375.456,00 spetta a (figlia della vittima) il seguente risarcimento: Parte_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 22
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 66
IMPORTO del RISARCIMENTO € 375.456,00
5.2. Sul risarcimento dei Danni riflessi
Gli attori chiedono anche il riconoscimento del danno patito in via riflessa per lo sconvolgimento della vita familiare e della vita di relazione per i 10 anni trascorsi al capezzale della SI.ra dal 2007 Per_1 momento in cui la malattia epatica si è conclamata in tutta la sua gravità al 2017 momento del decesso.
In termini generali, per danno riflesso si intende quel danno iure proprio che un parente prossimo subisce nella propria sfera privata per effetto dell'illecito aquiliano occorso ovvero di quel danno che riverbera effetti emotivi, psicologici e relazionali ossia quel danno inteso non solo come pretium doloris ma anche psico-esistenziale in quanto determina un mutamento dello stile di vita e delle consuetudini del danneggiato.
Sebbene per molto tempo il danno riflesso è stato considerato dalla giurisprudenza non direttamente collegato all'evento dannoso e, quindi, non risarcibile ai sensi dell'art. 1223 del Codice civile, secondo il quale va indennizzato ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, con la sentenza S.U. n. 9556/2002 della Cassazione civile, si è determinata una svolta ovvero è stato cristallizzato una valorizzazione della posizione dei congiunti in ipotesi di gravi lesioni alla salute di un familiare, affermando che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”
Quindi si è statuito che anche i familiari della vittima primaria, in caso di lesioni non mortali del congiunto, connesse ad un qualunque tipo di fatto illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti, sia in termini di peggioramento della qualità della propria vita, sia in termini di sofferenza morale. pagina 16 di 27 Così facendo si è stabilito che anche il danno riflesso, pur trovando origine in un evento che colpisce la vittima principale, è risarcibile. Si tratta pur sempre di una conseguenza diretta del fatto illecito che ha causato la lesione del familiare e che produce, nella sfera giuridica delle cosiddette “vittime secondarie”, il diritto al risarcimento relativo al pregiudizio iure proprio.
Di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Ancor più recentemente gli sono tornati sulla questione con Ordinanza n 13540/23 in cui CP_5 hanno ribadito il principio secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema
d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Sul punto, non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal
2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa
Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice
"...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto pagina 17 di 27 parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 26492 del 2008; Cass. n.
25541 del 2022).
Chiariti questi principi generali, ed applicandoli al caso concreto, gli attori hanno dedotto a sostengo di tale domanda che la grave patologia da cui era affetta ha inciso in modo determinante su Persona_1 tutti gli aspetti e le possibilità di esplicazione della vita familiare, andandola in definitiva ad annientare, anche in considerazione del fatto che i congiunti vivevano tutti insieme e dunque hanno avuto quotidianamente sotto i propri occhi le sofferenze della danneggiata.
Il marito della SI.ra è stato costretto a prendere permessi lavorativi che lo costringevano a Per_1 viaggiare tra Roma ed durante tutta la settimana, vedendo improvvisamente naufragare senza un CP_2 perché qualsivoglia progetto condiviso, trovandosi a dover assistere la propria moglie, malata di una malattia molto aggressiva, ingravescente che la stava consumando, travolto da uno stato di depressione ed ansia in grado di annullare completamente la possibilità di godersi anche i più elementari momenti della propria esistenza.
Identicamente per i due figli che sono stati costretti a rinunciare non solo alla loro giovinezza ed alla spensieratezza che solitamente accompagna quegli anni, ma sono stati costretti ad abbandonare gli studi
(sia che erano iscritti all'università e l'ha abbandonata, mentre , la sta Pt_2 Pt_3 Pt_3 Pt_2 frequentando da fuoricorso non essendo riuscita a frequentare i corsi e le lezioni quando avrebbe dovuto) per poter prestare assistenza quotidiana e continuativa alla propria madre.
Dunque, gli attori da un lato hanno perso la serenità e dall'altro hanno acquisito la preoccupazione costante di dover assistere la loro madre e moglie in ogni attività del vivere quotidiano - comprese le più elementari.
Parte attrice ha chiesto di provare con testimonianze le predette circostanze, ma il Tribunale non ha accolto la richiesta sia perché da un lato esse appaiono verosimili e possono ritenersi provate per presunzione semplice, secondo la giurisprudenza sopra citata, ma dall'altro le circostanze dedotte sono anche superflue ed irrilevanti. pagina 18 di 27 Si premette che il Tribunale intende avvalersi delle tabelle di Roma che valorizzano questa voce di danno e predeterminano i criteri di liquidazione.
La Tabella descrive i danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, e comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in Euro 3.474 per la prima e un importo tra € 3.474 ed € 2.450 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Orbene, come anticipato il Tribunale ritiene provato per presunzioni il danno morale sub specie di sofferenza degli attori nell'assistere al lento ed inesorabile decadimento psico-fisico della propria congiunta a cagione della malattia. Quanto alla modifica peggiorativa delle relazioni di vita degli attori, non è stata fornita prova sufficiente, né dedotti argomenti validi a sostenerla.
Innanzitutto, non è stato allegato che la fruisse di indennità di accompagnamento, che è un Per_1 elemento richiesto dalle tabelle di Roma per la liquidazione in favore del congiunto che se ne occupasse a tempo pieno. In secondo luogo, non risulta allegata alcuna perizia di parte, né addotta alcuna argomentazione scientifica atta a dimostrare che la , quando è stata affetta da cirrosi epatica, poi Per_1 degenerata in tumore, fosse del tutto incapace di attendere allo svolgimento degli atti di vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, ecc., di modo che i congiunti dovessero coadiuvarla in tutto e per tutto. Si rammenta che il risarcimento del danno riflesso viene riconosciuto ed attribuito ai parenti di un soggetto rimasto macroleso a cagione del fatto illecito altrui. Nel caso di specie, non risulta dedotto né provato scientificamente che la malattia rendesse la sig.ra incapace di autogovernarsi, donde la modifica Per_1 delle abitudini di vita degli attori è consistita principalmente nell'accompagnarla e seguirla durante i periodi di ricovero. A cagione di ciò va riconosciuto agli attori il valore minimo di questo specifico criterio di liquidazione, anche perché manca una voce relativa all'accompagnamento in favore della vittima;
si riconosce il valore massimo invece per l'altra componente, il danno morale.
A tal proposito non vi è alcuna sovrapposizione, né duplicazione del risarcimento del danno morale riflesso rispetto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto la sofferenza soggettiva muta e si evolve;
nel primo caso essa si riferisce alla sofferenza nell'assistere al progressivo decadimento psico-fisico della persona causato dalla malattia e nel secondo caso al dolore per la perdita del congiunto. pagina 19 di 27 Ciò posto, applicando i criteri previsti dalle tabelle di Roma versione 2023, iniziando da Pt_1
(marito), si riconoscono 20 punti per la relazione parentale;
0,8 per il numero dei famigliari
[...] residui;
4 punti per l'età della danneggiata;
3 punti per l'età del parente da risarcire. Sommano 27 punti, che moltiplicati per 0,8 danno il risultato di 21,6. Questo dato va moltiplicato per € 5.924,00 (dato dalla sommatoria tra € 3.474 ed € 2.450), pervenendosi all'importo di € 127958,40 che va moltiplicato per la percentuale di danno biologico riconosciuto alla vittima, ossia al 60% come da conclusioni rassegnate nella
CTU. Si perviene quindi all'importo di € 76,775,04. Detto importo va ulteriormente ridotto del 50% perché il danno riflesso ha avuto una durata di soli 10 anni, essendo venuto meno con il decesso della congiunta.
L'importo definitivo da liquidare per questa voce di danno ammonta ad € 38.387,52.
Passando ai due figli, si riconoscono 15 punti per relazione parentale;
0,7 quale coefficiente per il numero dei famigliari residui;
4 punti per l'età della danneggiata;
6 punti per l'età del parente da risarcire.
Sommano 25 punti, che moltiplicati per il coefficiente 0,7 danno il risultato di 17,5. Questo dato va moltiplicato per € 5.924,00 (dato dalla sommatoria tra € 3.474 ed € 2.450), pervenendosi all'importo di €
103.670,00 che va moltiplicato per la percentuale di danno biologico riconosciuto alla vittima, ossia al 60% come da conclusioni rassegnate nella CTU. Si perviene quindi all'importo di € 62.202,00. Detto importo va ulteriormente ridotto del 50% perché il danno riflesso ha avuto una durata di soli 10 anni, essendo venuto meno con il decesso della congiunta. L'importo definitivo da liquidare per questa voce di danno ammonta ad € 31.101,00.
6. Sulla compensatio lucri cum damno.
Con ordinanza del 13.10.22 il Tribunale, richiamando la precedente ordinanza a verbale del 6.10.21 con cui onerava parti attrici di depositare il mandato di liquidazione e pagamento una tantum concesso a seguito del decesso di (mandato di liquidazione e pagamento somma ricollegato al doc n 15 Persona_1 della produzione attorea); e dando atto che gli attori non hanno ottemperato a quanto richiesto, assumendo nelle note scritte ex art 127 ter cpc che il relativo onere spetti al convenuto che Controparte_1 tuttavia non si è costituito;
e rilevando che nel doc. n. 15 si legge chiaramente che , quale Parte_1 coniuge di in data 28.10.17 proponeva istanza di versamento di assegno una tantum ex L n. Persona_1
210/92 a seguito del decesso della consorte avvenuto il 05.08.17; istanza definita positivamente ma priva di allegazione del mandato di pagamento con liquidazione dell'importo versato;
e considerando che spetta sempre al giudicante il potere/dovere di qualificare la domanda giudiziale (ex multis Cass., sentenza n. 5832 del 03/03/2021) e ritenuto che nel caso di specie gli attori agiscono per il conseguimento del “danno differenziale” patito dal decesso della loro congiunta deceduta a cagione del fatto illecito addebitato al convenuto;
che pertanto dall'importo risarcitorio che sarà liquidato in sentenza occorre CP_1 espungere quanto il convenuto ha già versato nelle more all'attore per lo stesso CP_1 Parte_1 titolo per il quale agisce in giudizio, in forza del principio del “compensatio lucri cum damno”, che è pagina 20 di 27 eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, e non in senso stretto, rilevabile unicamente dalla parte processuale che se ne avvantaggerebbe (in tal senso ex multis Cass., Ordinanza n. 23588 del
28/07/2022 “Quella di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”; tanto premesso in forza degli artt. 210 e 213 c.p.c. ordinava al di documentare quanto Controparte_1 liquidato e versato a a titolo di assegno una tantum ex L n 210/92 ad evasione della Parte_1 pratica amministrativa scaturita dall'istanza presentata il 28.10.17, inviando tale documentazione tramite pec alla cancelleria dello scrivente Tribunale.
Il Ministero offriva questo dato, evidenziando che la Regione Campania erogava a Parte_1
l'importo una tantum di € 77.468,53.
Tutte le argomentazioni svolte dalla difesa di parti attrici nelle note di trattazione del 27.09.2022, del
15.12.2022, del 18.04.2023 e del 7.12.2023 per contestare lo scomputo della somma sopra indicata dal risarcimento spettante a sono infondate, prive di pregio, non tenendo conto dei Parte_1 precedenti giurisprudenziali più recenti resi dalla S.C. di Cassazione in subiecta materia
Ci si riferisce alla Sentenza n. 16808 del 13/06/2023 “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1 per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di
[...] emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare)”; ed all'ordinanza 2840/2024 pubblicata il 30/01/2024 “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto Controparte_1 dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura”. pagina 21 di 27 Si ritiene opportuno riportare alcuni passi della motivazione della sentenza n 16808/23: “…
l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (i ) CP_1 due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio è stato più di recente esteso anche ad una serie Tale principio è stato più di recente esteso anche ad una serie di fattispecie diverse da quella oggi in esame (v. Sezioni Unite, sentenza 22 maggio 2018, n. 12564). È stato poi anche affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, vale a dire non
l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (sentenze 14 gennaio 2014, n. 533, 24 settembre 2014, n. 20111, e 24 novembre 2020, 26757).
Allo stesso modo, però, è stato anche più volte ribadito che la citata compensazione non può operare qualora la somma versata non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare (così l'ordinanza 31 gennaio 2019, n.
2778, in linea con la sentenza 14 giugno 2013, n. 14932; nonché l'ordinanza 31 marzo 2021, n. 8866). Per cui, mancando la prova della somma esattamente versata – prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo (v. la sentenza 22 agosto 2018, n. 20909, e le ordinanze 30 agosto 2019, n. 21837, e 3 settembre 2019, n. 21967). Da ultimo, questa Corte ha stabilito che l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi (compensatio lucri cum damno) solo in relazione a quanto già percepito dal de cuius alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito (ordinanza 9 novembre 2022, n. 32916). Nel caso specifico la Corte d'appello non ha fatto buon governo di tali principi. La questione della già avvenuta percezione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 era stata pacificamente posta, in sede di merito, fin dal giudizio di primo grado. Il ricorrente ha ammesso di aver prodotto solo in appello la CP_1 documentazione attestante l'avvenuta erogazione dei benefici e ha aggiunto che tale produzione è stata considerata tardiva e, come tale, non esaminata. Poiché, come si è detto, si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non sussistevano le preclusioni che normalmente valgono per le produzioni nuove in sede di appello;
per cui la documentazione avrebbe potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, eventualmente anche avvalendosi il giudice di merito del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. È da rilevare, infatti, che gli odierni ricorrenti non hanno mai negato di aver percepito l'indennizzo in questione e si sono limitati
pagina 22 di 27 maliziosamente a contestare la tardività e la mancanza della prova offerta da in sede di CP_1 appello in ordine all'effettivo versamento della somma”.
Non vi è chi non veda la perfetta sovrapponibilità dei suddetti principi di diritto al caso di specie. Il
Tribunale non ha effettuato indagini “al buio” su precedenti erogazioni alla famiglia , ma ha Pt_1 analizzato un documento ben preciso, prodotto dagli stessi attori all'atto di citazione, il doc. 15 in cui la
C.M.O. di Bari con verbale del 21.03.19 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del versamento di un indennizzo una tantum a , marito di deceduta per i notori fatti. Ma parti Parte_1 Persona_1 attrici hanno omesso di allegare i provvedimenti conseguenziali, attinenti all'erogazione della somma al
. Il Tribunale, avendo verificato la presenza di un'eccezione in senso lato quale la compensario lucri cum Pt_1 damno ha onerato parti attrici di allegare il provvedimento di liquidazione della somma;
ma gli attori hanno rifiutato non “maliziosamente” – parafrasando le parole della S.C. – ma espressamente e pervicacemente di fornire questo dato;
ed a questo punto lo scrivente è stato costretto a dar corso ai poteri officiosi per accertare l'importo di quanto erogato, chiedendolo al , da non intendersi come parte Controparte_1 processuale rimasta volutamente contumace, come asserito dalla difesa degli attori. Infatti quanto il viene evocato in un giudizio come parte processuale, deve essere citato a mezzo del CP_1 CP_6 che ne è il legale rappresentate. Nel caso di specie, invece, è stata richiesta un'informazione ai sensi degli artt 210 e 213 c.p.c. al quale dicastero, quale articolazione della Pubblica Controparte_1
Amministrazione.
Inoltre, in questo caso, come in quello analizzato nella sentenza della Cassazione, il Ministero ha fornito tardivamente il documento attestante il pagamento eseguito e gli hanno evidenziato la CP_5 correttezza dello scomputo.
Successivamente alla sentenza del 2023, la C. Cass. è tornata sulla questione con ordinanza n.
2840/2024: in tale occasione il aveva promosso il ricorso in Cassazione dolendosi dal Controparte_1 fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria attorea rigettando l'eccezione di “compensatio lucri cum damno” in mancanza di prova dell'entità dell'indennizzo; anche la Corte di appello aveva disatteso il gravame osservando che non era possibile statuire, come ipotizzato dall'ente pubblico, una “compensatio” generica, che facesse rinvio alle previsioni normative inerenti all'indennizzo ovvero alla fase attuativa degli obblighi, sicché, pur essendo stata provata la corresponsione dell'indennizzo, l'eccezione non poteva aver séguito poiché non era stato dimostrato, dal onerato, quale fosse stato l'importo del riscosso. Gli CP_1 hanno accolto il ricorso specificando nel percorso motivazionale che l'eccezione è rilevabile CP_5
d'ufficio; che deve svolgersi sulla base delle risultanze istruttorie e deve verificarsi lo specifico ammontare della percezione ammessa;
in tale contesto, cioè, “in linea con quanto affermato dall'arresto sopra richiamato,
l'utilizzo del potere di acquisire informazioni presso le competenti articolazioni amministrative non avrebbe potuto obliterarsi immotivatamente, perché necessario a rendere conseguente il rilievo officioso stesso, funzionale, a sua volta, a inibire pagina 23 di 27 un'ingiustificata locupletazione altrimenti risultata certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile, sovrapponendo inammissibilmente l'indennizzo erariale, accertato come erogato, alla statuizione risarcitoria gravante sulla parte pubblica, ovvero alterando la conformazione delle spettanze quale oggettivamente prevista, nell'ipotesi, dall'ordinamento, con profili pubblicistici, così delimitandosi, in questo caso, il principio per cui, di regola, l'omesso esercizio del potere di acquisizione informativa in parola non è suscettibile di un sindacato di legittimità”. Sulla base di tali premesse la
Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1 per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n.
[...]
210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura”.
Il Tribunale, adeguandosi a tali principi consolidati, ritiene che vada scorporato dall'importo dovuto a l'importo già ottenuto una tantum dalla Regione Campania di € 77.468,53. Parte_1
7. Liquidazione definitiva delle somme spettanti. Rivalutazione ed interessi.
Fermo restando l'importo dovuto in solido agli attori di € 59.476,00 iure haereditaris a titolo di risarcimento del danno terminale, spetta a , iure proprio, l'importo di € 390.378,00 (= € Parte_1
351.990,00 per danno da perdita parentale + € 38.387,52 per danno riflesso), da cui deve essere detratto l'importo già ottenuto di € 77.468,53 pervenendosi così all'importo definitivo di € 312.908,99.
A ciascuno dei due figli della de cuius , spetta l'importo di € 406.557,00 (= € 375.456,00 per Per_1 danno da perdita parentale + € 31.101,00 per danno riflesso).
Le suddette somme vengono liquidate all'attualità e, in quanto debiti di valore, dovranno essere incrementate con interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento morte della e Per_1 annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08;
Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta, decorreranno ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Soltanto per quanto concerne la posizione di , tenuto conto del pagamento già Parte_1 ricevuto, il calcolo di interessi e rivalutazione deve essere svolto secondo i seguenti criteri:
a) devalutare sia gli acconti sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dei due acconti): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
pagina 24 di 27 d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
La richiesta degli attori di riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art 1284 co 4 c.c. è infondata e non merita accoglimento. Si rammenta sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude l'applicabilità della predetta misura di interessi alle obbligazioni da fatto illecito altrui. In tal senso a Corte di Cassazione, con sentenza 7 novembre 2018, n. 28409 ha evidenziato che già dall'incipit della norma emerge la volontà di limitare la sua applicazione alle obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. Sul punto si legge in sentenza: “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l'inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l'abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento”.
Successivamente, con sentenza 9 maggio 2022, n. 14512, i giudici di legittimità hanno ribadito che la regola generale, prevista dal comma IV dell'art. 1284 c.c., trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni di fonte contrattuale, atteso che “rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale”.
8. Sulle spese giudiziali
Il ministero convenuto va condannato alle spese di lite secondo soccombenza con liquidazione secondo i parametri minimi dello scaglione di valore della causa. Si motiva tale liquidazione sia per la semplicità della causa, che ha avuto ad oggetto solo la liquidazione di un danno già certo nell'an, sia per il disposto dell'art 4 co 7 del DM 55/14 secondo cui “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevole”. A tal fine si valorizza il contegno della difesa degli attori che ha rifiutato di depositare il documento richiesto con ordinanza del 06.10.21 ostacolando la definizione del giudizio in tempi ragionevoli.
Non spetta l'incremento previsto dall'art 4 co 8 del DM 55/14 “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese pagina 25 di 27 della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”; semmai è l'opposto; l'accertamento del diritto al risarcimento del danno era manifestamente fondato al momento della introduzione del giudizio;
mentre era incerto e controverso il quantum, e parti attrici hanno ottenuto la liquidazione solo in minima parte rispetto alle iperboliche cifre richieste in citazione;
inoltre sono state richieste voci di danno non dovute (come il danno tanatologico e l'applicazione di interessi legali ex art 1284 co 4 c.c.).
Va disposta invece la riduzione del 30% del compenso dovuto per la liquidazione di un solo assistito a norma del comma 4 dell'art. 4 perché la posizione processuale degli attori è identica, e la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Su tale importo va disposto l'incremento del 30% per la difesa in favore di una pluralità di parti ex art
4 co 2 del DM in commento.
Spese di CTU a carico della parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda di risarcimento danni proposta da + 2 nei confronti del , ogni diversa domanda ed Parte_1 Controparte_1 eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Ritenuta la responsabilità del nella contrazione dell'epatite C, causata da una Controparte_1 emotrasfusione, e nel successivo decesso di verificatosi il data 5.08.2017, lo Persona_1 condanna al pagamento a favore di parti attrici delle seguenti somme:
a. € 59.476,00 a tutti gli attori, in solido attivo, a titolo di risarcimento danni da iure hereditatis oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
b. € 312.908,99 a oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da applicarsi Parte_1 secondo le modalità indicate in motivazione;
c. € 406.557,00 a e cadauno, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_3 Parte_2 monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte attrice che si liquidano in € 16.349,76 per onorari – già operati gli accorgimenti ex art 4 DM 55/14 indicati in motivazione – oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratasi antistatari ex art 93 c.p.c.;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU con rimborso a favore di parte attrice di quanto anticipato in acconto;
Così deciso in Salerno
16.10.2025 pagina 26 di 27 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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