Art. 8. ((Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge e' liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qualora pero' il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'articolo 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione e effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.
Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidate dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni e' deliberala dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istitui di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.
I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformita' alle deliberazioni adottate, nel caso conplessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvedera' all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.
Le pensioni di riversibilita' sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso))
Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidate dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni e' deliberala dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istitui di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.
I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente il direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformita' alle deliberazioni adottate, nel caso conplessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvedera' all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.
Le pensioni di riversibilita' sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso))