CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Luca BOCCUNI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia BARISON Consigliere
Dott.ssa Silvia FRANZOSO Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 832/2024 R.G. promossa
[...]
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Davide Ferraretto e Paola AR
Vicarioto, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via G. B. Ricci n. 6/a, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Gianluca Recher e AR
Christian Ndo' Nsundi, con domicilio eletto presso il loro studio in Zanè (VI), via Del Corso n.
10, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
1 E CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2
Trieste, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Andrea Cesare, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via Mestrina n. 85/6, in forza di procura generale alle liti dimessa in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'udienza del 22 settembre 2025, ai sensi dell'art. 352 cpc, avverso la sentenza n. 758/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 4 aprile 2024 e notificata il successivo 10 aprile 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 758/2024 pronunciata dal Tribunale di
Treviso il 4.4.2024, respingendo la domanda originariamente proposta dall'attore sig. CP_1
, per l'effetto mandando esente il sig. da qualsiasi obbligo nei confronti
[...] Pt_1 dell'attore appellato. Accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dal sig.
e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del sig. AR
, in relazione allo svolgimento dell'incarico descritto in atti, anche per violazione degli CP_1 artt. 1710, 1717 cc, condannare il p.a. dott. e oggi AR PA
, in solido, al risarcimento di tutti i danni dallo stesso cagionati e così al pagamento CP_4 in favore del sig. di una somma non inferiore ad euro 825.615,40.=, ovvero della AR diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Nel merito, in via subordinata, riformare integralmente la sentenza n. 758/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso il 4.4.2024, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del sig. , rideterminare l'importo limitatamente a quanto risulterà CP_1 dovuto, in ogni caso, dichiarandolo integralmente estinto per compensazione con il maggior credito del convenuto. In ogni caso, con condanna in solido del p.a. dott. e AR
oggi , alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del PA CP_4 giudizio e rifusione di spese di CTU e CTP. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi come indicati nella seconda memoria ex art. 183 cpc con i testi ivi indicati e allo stato non ancora ammessi. Si insiste per l'ammissione di CTU con diverso
2 consulente da quello nominato con ordinanza del 2.2.2022 in punto descrizione e quantificazione di tutti i danni patiti dal sig. in particolare con riferimento ai danni da costo di Pt_1 mantenimento senza possibile rivendicazione per mancati trasferimenti autorizzazioni in tempi utili per annata 2018, i danni da mancata possibilità di rivendicazione a e ai danni Parte_2 patrimoniali, come specificati nelle osservazioni alla CTU depositate dal CTP p.a. CP_5
Si insiste in ogni caso, per l'integrazione della CTU del 16.11.2022 su tutti i chiarimenti
[...] richiesti con la nota autorizzata del 15.2.2023”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO : CP_1
“In via principale, rigettare tutte le domande formulate nell'atto di appello dal sig. Pt_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa, dichiarando sin
[...]
d'ora il perito agrario di non accettare il contraddittorio in ordine a domande nuove e/o CP_1 diverse da quelle formulate in primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza resa in primo grado di giudizio. In via di appello incidentale condizionato e subordinato, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'appellante dichiararsi AR
l'appellata già , oggi , quale successore nei rapporti giuridici CP_4 Controparte_2 originariamente di Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, compagnia assicuratrice per la RC del perito agrario , in forza della polizza n. 000005009022485424, obbligata a CP_1 manlevare e/o tenere indenne lo stesso p.a. da ogni esborso che fosse AR eventualmente tenuto a sostenere a favore del sig. emettendosi ogni AR consequenziale pronuncia di condanna e respingendosi le eccezioni già formulate in primo grado della terza chiamata di inoperatività della medesima polizza di RC, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie anche precedentemente non ammesse e/o non espletate e così come già formulate nelle memorie in primo grado ex art. 183 comma 6 n. 2) e n. 3) ex art. 183 comma 6 cpc. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante per le ragioni di cui alla AR comparsa di costituzione e risposta”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_2
3 “Nel merito, respingersi l'appello perché infondato. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuto accoglimento del gravame, respingersi in ogni caso ogni domanda formulata nei confronti di per i motivi di cui in narrativa. Nel merito, in via Controparte_2 ulteriormente subordinata, nella non creduta eventualità di ritenuta operatività della garanzia assicurativa invocata dal circoscriversi la stessa nei limiti di polizza contrattualmente CP_1 previsti. In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze legali del presente grado. In via istruttoria, ci si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie avversarie per i motivi tutti dedotti in primo grado ai quali ci si riporta integralmente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, titolare di impresa agricola, ha interposto appello avverso la sentenza n. AR
758/2024, pubblicata dal Tribunale di Treviso il 4 aprile 2024 e notificatagli il successivo 10 aprile 2024, con cui è stato condannato a pagare in favore dell'attore , perito AR agrario, la somma di euro 16.180,00.=, oltre interessi di mora, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la prestazione d'opera professionale relativa al conferito incarico per la ricerca di autorizzazione all'impianto di vigneto. Con detta pronuncia, il primo Giudice ha respinto la domanda riconvenzionale dell'odierno appellante onde ottenere dal professionista il risarcimento del danno asseritamente patito per l'inadempimento del medesimo incarico, così condannando alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle della disposta CTU, anche AR in favore di chiamata in causa da quale propria assicuratrice Controparte_2 AR
e per il caso di accoglimento delle pretese risarcitorie azionate ai suoi danni in via riconvenzionale.
In prime cure, l'attore allegava che, il 16 febbraio 2018 ed a mezzo di contratto di pari data, aveva ricevuto l'incarico accennato, prevedendosi il suo obbligo di ricercare a favore del mandante vigneti in vendita e, previo acquisto dei terreni vitati, il suo obbligo di acquisire, entro e non oltre il 15 luglio 2018, la documentazione e quant'altro necessario per l'estirpo, in previsione del reimpianto entro il medesimo anno di colture di IN grigio e prosecco GL, su
4 autorizzazione dei competenti organi della regione Sicilia, ove i terreni vitati dovevano essere reperiti ed acquistati.
L'attore affermava di avere adempiuto esattamente ai propri obblighi, individuando i vigneti da acquistare, curando i rapporti con i loro proprietari e coordinando le operazioni di misurazione dei fondi in vista della conclusione degli atti di acquisto da parte del suo mandante, così avvalendosi di professionisti del luogo su accordo dello stesso . AR CP_1
allegava, inoltre, che l'odierno appellante si era deciso solo il 21 aprile 2018, a distanza
[...] di oltre due mesi dalla conclusione del contratto di mandato professionale, a concludere le compravendite definitive dei fondi già da tempo individuati, così determinandosi un inevitabile slittamento anche nell'avvio delle pratiche burocratiche successive volte all'estirpo delle viti esistenti e al loro reimpianto. , a detta dell'attore tra il conferimento dell'incarico Per_1 professionale e la conclusione degli atti di compravendita fondiaria, gli rendeva AR nota la volontà di non reimpiantare le colture in Sicilia, ma di trasferire i diritti di impianto in
Veneto, tanto che in data 26 aprile 2018 il professionista faceva pervenire nota in tal senso, precisando che l'incarico si sarebbero potuto alla fine eseguire nell'arco di due o tre mesi.
, asseriva, dunque, che solo a partire dal 22 maggio 2018 era messo nella AR condizione di procedere all'estirpo dei vigneti sui terreni acquisiti da in Sicilia, AR avvalendosi di vari contoterzisti.
In definitiva, l'attore evidenziava di avere esattamente adempiuto alle proprie prestazioni, ricercando i terreni vitati in Sicilia, stipulando i relativi preliminari di acquisto, previe misurazioni e verifiche sui fondi, svolgendo tutte le attività preparatorie per permettere la conclusione degli acquisti definitivi in favore di controparte, coordinando le attività di espianto dei vigneti esistenti sui terreni acquistati, curando le pratiche amministrative dirette all'espianto e all'impianto.
Lamentando che controparte non avesse onorato il saldo ancora dovuto del corrispettivo pattuito, ammontante ad euro 16.180,00.=, oltre accessori di legge, detratto quanto nelle more ricevuto, concludeva chiedendo la condanna di al relativo AR AR pagamento.
5 Costituendosi in giudizio, l'odierno appellante osservava che, con il contratto del 16 febbraio 2018, il professionista si era assunto l'incarico di compiere, entro il termine essenziale del 15 luglio 2018, affinchè i vigneti potessero essere piantati entro la compagna vinicola dello stesso anno, tutte le attività necessarie all'ottenimento in favore del mandante della autorizzazione all'impianto di vigneti, per complessivi ventitré ettari circa da adibire per metà a IN grigio e per metà a prosecco, in terreni acquistati in Veneto per la stessa superficie, avendo il professionista stesso indicato quale possibile fonte di approvvigionamento delle autorizzazioni la regione Sicilia, negandosi così che fosse intervenuto alcun mutamento dello scopo dell'incarico così come allegato da controparte. Dunque, a detta di , era obbligo AR del professionista, a seguito dell'acquisto dei terreni, curare le pratiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni all'espianto dei vitigni esistenti sui terreni siciliani e per il rilascio del nulla osta al trasferimento delle stesse alla regione Veneto entro il termine già indicato, termine essenziale che, a sua detta, non era stato rispettato, contestandosi il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.
In forza dell'allegato inadempimento, concludeva chiedendo il rigetto AR della pretesa di pagamento azionata da controparte e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di condanna del professionista al risarcimento dei danni asseritamente sopportati e consistenti nella perdita del beneficio economico che l'operazione in oggetto avrebbe assicurato ove fosse stata diligentemente ultimata nei termini pattuiti, così mettendosi a reddito i vigneti entro l'annata 2018.
A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto, CP_6
, contestava la fondatezza delle pretese di controparte, negando tra l'altro di avere mai
[...] assunto l'obbligo di curare le pratiche per il trasferimento dei vitigni in Veneto. Inoltre, l'attore chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, ora Controparte_2
onde essere tenuto indenne dagli esborsi eventualmente dovuti in favore del convenuto, in
[...] forza della polizza per responsabilità civile n. 000005009022485424.
A sua volta, la compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio aderendo alle difese del proprio assicurato, così chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
[...
[...] Quanto alla domanda di garanzia, la terza chiamata eccepiva l'inoperatività della CP_7 polizza e, in ogni caso, la necessità di applicare i limiti di indennizzo previsti in contratto.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prove testimoniali ed a mezzo di consulenza tecnica dell'ufficio, il Tribunale di Treviso provvedeva come già rammentato.
In particolare, il primo Giudice rilevava che il contratto del 16 febbraio 2018, oggetto di lite, prevedeva unicamente ed in modo testuale che l'incaricato fosse “a conoscenza del fatto che l'acquisto dei vigneti” era “finalizzato al successivo reimpianto entro l'anno della superficie per metà a IN grigio e per metà a prosecco GL” e null'altro, non emerendo la comune volontà delle parti a che il reimpianto dovesse essere ottenuto in Veneto. , a smentita delle difese Per_1 del convenuto, secondo cui, fin dalle pattuizioni del 16 febbraio 2018, era comune conoscenza delle parti il fatto che il reimpianto doveva avvenire in Veneto, il Tribunale osservava che l'obbligo di procurare detto reimpianto non potesse desumersi dalla menzione che esso dovesse consistere per metà a “prosecco GL” ben potendo detto vitigno, da cui è notorio si produrrebbe il vino tipo prosecco, essere messo a dimora anche in Sicilia. Così, il primo Giudice affermava che l'oggetto del contratto d'opera professionale fosse circoscritto all'obbligo dell'attore all'acquisto dei terreni vitati siciliani, all'acquisizione delle autorizzazioni all'estirpo e alla sucessiva attività materiale di espianto delle viti, volta ad ottenere l'autorizzazione al reimpianto, senza alcun altro tipo di obbligo, neppure ricavabile dalla nota tecnica del 26 aprile 2018, ove era evidenziato per la prima volta l'interesse del committente alla diversa collocazione veneta dei vitigni, collocazione per la quale nessun altro impegno era mai stato assunto da , Controparte_8 neppure in detta nota, puntualizzandosi in essa che lo stesso , una volta divenuto AR proprietario dei terreni siti in Sicilia, avrebbe dovuto attivarsi per ottenere l'autorizzazione all'impianto in Veneto.
Delineate così le obbligazioni assunte dal professionista, il Tribunale, sulla scorta degli esiti della disposta CTU, rilevava che l'attore era riuscito ad ottenere le note autorizzazioni in relazione ai tre blocchi in cui erano distinti i terreni acquistati da , salvo precisare AR che per uno di essi l'autorizzazione al reimpianto della Regione Sicilia era stata ottenuta dopo pochi giorni dalla scadenza del termine del 15 luglio 2018, ovvero in data 24 luglio 2018.
7 In ogni caso, il primo Giudice escludeva che in riferimento a detto blocco di terreni vitati potesse affermarsi l'inadempimento dell'attore, escludendo che il ritardo di pochi giorni potesse reputarsi violazione di un termine essenziale, posto che l'interesse perseguito in ragione del contratto da , ovvero la possibilità di mettere a dimora le viti entro l'annata AR viticola 2018 (31 luglio 2018), non poteva reputarsi compromesso.
Escluso l'inadempimento contrattuale imputato all'attore, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da quest'ultimo; rigettava la domanda riconvenzionale risarcitoria, rimanendo assorbita la domanda di garanzia assicurativa;
condannava il convenuto a pagare le spese di lite in favore di e della terza chiamata, secondo soccombenza;
poneva a definitivo AR carico di quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa. AR
Come detto quest'ultimo ha interposto appello, articolando sei motivi di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione della volontà delle parti come risultante dal contratto del 16 febbraio 2018, in ragione della violazione degli artt. 1362 – 1371 cc e del D.M. 17 luglio 2009 (disciplinare del prosecco). A detta di , il riferimento al vitigno “prosecco GL” di cui al contratto avrebbe AR dovuto indurre correttamente il Tribunale a ritenere inequivocabilmente che la volontà delle parti era quella di individuare l'obbligo posto a carico del professionista di attivarsi per ottenere le autorizzazioni al reimpianto in Veneto e precisamente nella zona di produzione della
[...]
come da disciplinare, posto che solo dalle uve GL coltivate in Veneto e Friuli, Parte_3 sarebbe possibile produrre vino “Prosecco”, visto quanto previsto nell'art. 3 del citato D.M. 17 luglio 2009. In tal senso, l'impugnante ha anche evidenziato che il Tribunale avrebbe disatteso quanto evidenziato espressamente dal CTU su preciso quesito, ovvero che il “ ” potrebbe Pt_2 essere legittimamente rivendicato e messo a dimora in Veneto e Friuli e non in Sicilia. Così,
ha evidenziato che il Tribunale avrebbe violato le regole poste dal legislatore in AR tema di interpretazione del contratto, posto che l'art. 1362 cc prevedrebbe la necessità dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole, comune intenzione emergente dal testo negoziale per quanto evidenziato. Inoltre, secondo l'appellante, il primo Giudice avrebbe errato nel confortare il proprio assunto sulla scorta della circostanza, del tutto irrilevante, che nella parte introduttiva del testo contrattuale non si sarebbe
8 fatto cenno ad alcun atto di acquisto di terreni vitati in Veneto da parte del committente, prodromico al reimpianto in detta regione di quanto espiantato in Sicilia, né ad un business plan relativo a detta operazione da cui poter ritenere che la volontà delle parti fosse quella allegata dal committente medesimo, considerando che nel contratto nessun cenno si sarebbe fatto neppure all'acquisto di terreni vitati siciliani. Diversamente, a detta dell'impugnante, il Tribunale non avrebbe neppure preso in considerazione quanto affermato dal CTU, nella propria bozza di relazione peritale, ovvero che i documenti in atti avrebbero dato conferma della sua volontà di ottenere l'impianto di superfici vitate in Veneto, essendo peraltro assai improbabile, secondo lo stesso ausiliario del Giudice, che un impreditore agricolo veneto volesse acquistare appezzamenti di terreno in Sicilia. In tal senso lamenta che il CTU non avrebbe AR esplicitato il motivo per il quale avrebbe mutato opinione nel proprio elaborato definitivo, affermando che non sarebbe stato possibile comprendere dal contratto se l'incarico riguardasse il reimpianto in Veneto o in Sicilia. Sempre in ordine all'interpretazione della volontà negoziale,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha correttamente valutato la nota scritta dello stesso professionista di data 26 aprile 2018, quale comportamento successivo alla stipula dell'accordo del febbraio, nota da cui emergerebbe che la causa concreta del contratto era quella di ottenere le autorizzazioni per il reimpianto in Veneto;
che tutte le relative operazioni necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni dovevano essere coordinate dal;
che CP_1 tutte le operazioni si dovevano concludere entro due o tre mesi, ovvero ancora una volta entro metà luglio 2018. In ragione, dunque, della chiara produzione documentale, secondo
[...]
il Giudice di prime cure avrebbe scorrettamente ammesso prove testimoniali contrarie, Pt_1 in violazione degli artt. 2721 e 2722 cc. In aggiunta, l'impugnante ha lamentato che, nell'interpretare la comune volontà delle parti, il Tribunale avrebbe violato quanto disposto dall'art. 1363 cc, secondo cui le clausole negoziali si sarebbero dovute valutare le une per mezzo delle altre e, in particolare, valorizzando la circostanza che il contratto prevedeva che l'incaricato si sarebbe dovuto prendere cura di vendere il terreno in oggetto al prezzo da definire, vendita del tutto incompatibile con la volontà di condurre l'impresa vitivinicola in Sicilia. Infine, pur considerando la poca chiarezza del contratto, essendo esso stato stipulato su modello predisposto dal professionista, ha lamentato che il Giudice avrebbe pretermesso AR
9 erroneamente l'applicazione dell'art. 1370 cc secondo cui detta poca chiarezza avrebbe dovuto ridondare a carico del predisponente.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza impugnata in punto accertato adempimento delle prestazioni dovute dal professionista, posto che il Tribunale avrebbe unicamente evidenziato di condividere sul punto le conclusioni del CTU quando questi aveva affermato non essere possibile comprendere dal contratto se l'incarico fosse quello di acquistare le autorizzazioni per l'impianto di vigneti in
Sicilia o in Veneto, così mettendosi il consulente, per sua stessa affermazione, nelle condizioni di non poter verificare una eventuale negligenza da parte del professionista.
Sempre in punto adempimento dell'incarico professionale, con il terzo motivo di impugnazione, ha censurato l'erronea valutazione delle prove documentali e AR della CTU da parte del Tribunale. In particolare, sulla premessa che oggetto dell'incarico professionale fosse anche quello di predisporre ogni attività al fine di consentire il reimpianto dei vitigni in Veneto, ha lamentato che il primo Giudice avrebbe erroneamente AR valutato in punto le risultanze della CTU che avrebbe accertato che il ritardo nel rilascio della autorizzazioni al reimpianto dei vitigni poi messi a dimora in Veneto fosse addebitabile, oltre che a differimenti imputabili al normale iter burocratico, anche a possibili rallentamenti nell'esecuzione di alcuni di coloro che avevano collaborato con il professionista e dal medesimo incaricati nella realizzazione del progetto, come confermato dalle testimoniaze assunte, e alla errata previsione dello svolgersi dell'intero procedimento da parte del professionista medesimo.
In punto, l'impugnante ha, poi, precisato che dai documenti di causa emergeva chiaramente che le autorizzazioni dei nuovi vitigni in Veneto intervenivano solo tra il 18 ottobre 2018 ed il 23 novembre 2018, circostanza ignorata dal primo Giudice. Peraltro, l'appellante ha evidenziato che la valutazione erronea delle risultanze di prova da parte del Tribunale si evidenzierebbe anche considerando che oggetto dell'incarico professionale potesse essere l'acquisizione delle autorizzazioni all'impianto dei nuovi vigneti in Sicilia, tenuto conto che per uno dei blocchi di fondi le autorizzazioni intervenivano solo il 24 luglio 2018, decorso il termine contrattuale del 15 luglio 2018, termine indicato come del tutto imprudente, per quanto accertato dal consulente. In ogni caso ed a prescindere dalla possibilità di affermare come essenziale il termine del 15 luglio
10 2018, essenzialità rilevante unicamente ai fini della risoluzione del contratto, ha AR evidenziato che, il Tribunale avrebbe dovuto reputare correttamente che il professionista non avesse esattamente adempiuto alla propria obbligazione, visto il ritardo nell'ottenimento delle autorizzazioni, anche per il caso di impianto dei vitigni in Sicilia, dovendosi così rigettare la sua pretesa, visto il diritto del debitore di rifiutare il pagamento a norma dell'art. 1460 cc, ed accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Con il quarto motivo di gravame, ha, comunque, censurato la sentenza di AR prime cure nella parte in cui ha escluso l'essenzialità del termine previsto in contratto, desumibile dalla espressione “entro e non oltre”, utilizzata della parti, e dal fatto che l'incarico assegnato era finalizzato ad ottenere le autorizzazioni per l'impianto di vigneti entro l'annata viticola terminante, come appurato dal CTU, il 31 luglio di ogni anno, per cui mettendosi a dimora il vigneto entro il 31 luglio l'impianto si sarebbe potuto attribuire all'annata in corso, mentre nel caso di specie il vigneto era stato realizzato dopo la fine dell'annata ascrivendosi all'annata viticola 2019. Ciò premesso, l'appellante ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento del professionista entro il termine essenziale indicato dalle parti.
ha impugnato la sentenza di prime cure adducendo, con il quinto motivo AR di gravame, che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'inadempimento del professionista sul presupposto che non fosse suo obbligo la realizzazione dell'impianto dei nuovi vigneti sui fondi veneti, da eseguirsi dopo la relativa autorizzazione, essendo questa attività di competenza dello stesso appellante, secondo quanto indicato dal CTU. In punto, l'appellante ha evidenziato essere certo che non competeva a eseguire l'impianto dei vitigni, ma che AR
l'inadempimento del professionista, da valutarsi secondo gli oneri imposti dalla richiesta diligenza a mente degli artt. 1710 e 1176 cc, doveva essere correttamente individuato nel ritardo nell'ottenimento delle relative autorizzazioni, neppure potendosi imputare alcuna negligenza in capo al committente quanto all'aggiornamento del fascicolo aziendale dei vigneti sui fondi siti in
Veneto ad acquistati il 21 aprile 2018, avendo l'appellante fatto richiesta in data antecedente al
30 aprile 2018.
Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, ha chiesto, con la riforma AR integrale della sentenza impugnata, anche la riforma del capo relativo alla sua condanna alle
11 spese di lite, ivi comprese quelle riconosciute in favore di , avendo egli esteso Controparte_2 fin dal primo grado di giudizio la propria pretesa risarcitoria anche nei confronti della compagnia assicuratrice, asseritamente tenuta in solido con . Ad ogni buon conto a detta AR dell'appellante il Giudice di prime cure avrebbe comunque dovuto porre le spese di lite sostenute da in capo all'attore, avendo l'assicurartice eccepito l'inoperatività di polizza. CP_2
Infine, l'appellante ha insistito nella pretesa assorbita con la decisione di prime cre, ovvero nella domanda di risarcimento del danno previo svolgimento della relativa istruttoria, ivi compresa CTU volta alla quantificazione del danno.
L'appellato si è costituito nella presente sede di impugnazione AR contestando le difese di controparte in riferimento ad ogni singolo motivo di appello, evidenziando peraltro l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, della domanda nuova di risoluzione del contratto contenuta nel quarto motivo. In via subordinata e per il caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa risarcitoria dell'appellante, ha AR riproposto, in via prudenziale anche in forma di appello incidentale, la domanda di manleva già esercitata in prime cure nei confronti di . CP_2
Anche la compagnia assicuratrice ridetta si è costituita nella presente sede contestando i motivi di impugnazione tra cui la pretesa di di estendere la domanda risarcitoria AR nei suoi confronti, non avendo il danneggiato alcuna azione diretta verso l'assicuratore, al di fuori dei casi eccezionali previsti dal legislatore. In ogni caso e quanto al rapporto assicurativo, per l'ipotesi di condanna di al risarcimento del danno, ha ribadito AR Controparte_2 che, secondo le condizioni di polizza, la copertura assicurativa non sarebbe dovuta per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti ad attivà non espressamente previste dalle leggi che disciplinano l'attività di perito agrario, come nel caso dell'incarico affidato al professionista.
Infine, la compagnia assicuratrice ha ribadito anche le eccezioni fondate sul contratto relative a franchigia, scoperto e massimale, dovendo ella al più rispondere dell'indenizzo secondo tali pattuizioni.
*****
12 1 – Questione fondamentale del giudizio, tema specifico del primo e secondo motivo di gravame che possono essere esaminati congiuntamente, riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto del 16 febbraio 2018 con cui ha ricevuto l'incarico professionale di AR cui è causa, posto che l'individuazione degli specifici obblighi al cui adempimento era tenuto l'odierno appellato è prodromica alla verifica se detti obblighi siano stati o meno inadempiuti, inadempimento allegato già in prime cure dal committente a fondamento del suo AR rifiuto a corrispondere il residuo corrispetivo al professionista, rifiuto sussumibile nella disciplina dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, nonché posto a fondamento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Ebbene, con il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale lamentando, in sostanza, la violazione AR delle norme che governano l'ermeneutica contrattuale. Escluso che l'interpretazione dell'oggetto del negozio possa essere rimessa alle valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio nominato dal
Tribunale, essendo questione rimessa unicamente alla decisione del Giudice, si osserva che il contratto del 16 febbraio 2018, prodotto in giudizio e defintivo “conferimento di incarico occasionale per la ricerca di autorizzazioni all'impianto di vigneto”, già nel suo titolo esplicita che l'obbligo primario del professionista agronomo era quello di ricercare autorizzazioni amministrative all'impianto delle colture, ove oggettivamente le pattuizioni scritte non indicano dove detto impianto dovesse essere realizzato. In effetti, dal tenore letterale dell'incarico professionale conferito a si deduce unicamente che il professionista, a fronte del AR compenso pattuito, fosse tenuto alla ricerca di vigneti in vendita e da acquistare da parte del committente per la superificie di circa ventitré ettari;
che il professionista fosse AR edotto del fatto che detto acquisto di terreni vitati fosse finalizzato, previo estirpo, al successivo reimpianto entro l'anno della superificie espiantata, per metà a “IN grigio” e per metà a
“prosecco GL” che fosse obbligo del professionista ad acquisire la documentazione e quant'altro necessario per l'estirpo al fine di ottenere l'autorizzazione all'impianto di vigneti entro e non oltre la data del 15 luglio 2018, di modo che una volta ottenuta l'autorizzazione al trasferimento dell'impianto il medesimo professionista avrebbe dovuto curare la vendita dei terreni acquistati dal committente e da cui i vigneti erano stati spiantati. Va, poi, evidenziato che
è pacifico tra le parti che il perito agromono fosse tenuto a garantire la conclusione dell'iter di
13 acquisizione, ovvero l'estirpo dai terreni acquistati e l'impianto su altri delle varietà di vitigno IN e GL. Quello che emerge è che il laconico contenuto dell'incarico professionale non precisa né in quale regione dovesse essere procurato l'acquisto dei terreni vitati da espiantare, né in quale regione dovesse essere trasferita l'autorizzazione all'impianto delle varietà IN e GL.
Non è possibile ritenere, secondo quanto affermato dall'appellante, che la volontà delle parti fosse chiara nel senso che l'autorizzazione al nuovo impianto delle superfici vitate espiantate dovesse essere procurata per il Veneto, in ragione del semplice richiamo alla varietà “prosecco GL”, essendo notorio che, secondo disciplinare (D.M. 17 luglio 2009), il vino che può dirsi
“Prosecco”, è prodotto che con uva GL solo in Veneto e in parte del Friuli. In effetti, se secondo la disciplina della denominazione di origine protetta la sostanza spiritosa può denominarsi “Prosecco” sole se prodotta, secondo disciplinare, con uve GL e IN grigio in
Veneto e Friuli, ciò non significa che le uve GL non possano essere coltivate in altre regioni, non emergendo dalle patuizioni sinora esaminate che l'autorizzazione al nuovo impianto per superficie pari a quella spiantata fosse finalizzato alla produzione di vino “Prosecco”. Tuttavia,
l'effettiva e puntuale volontà delle parti emerge con chiarezza dalla nota, intitolata “specifica tecnica” del 26 aprile 2018 a firma dell'appellato ed a smentita della sua allegazione, secondo cui l'incarico ricevuto riguardava l'acquisisizione delle autorizzazioni per l'impiano di nuovi vigneti nella stessa regione in cui erano stati acquisti i vigneti da espiantare, ovvero la Sicilia.
Ebbene, in detta specifica tecnica, evidenzia di essere stato incaricato dal suo Controparte_6 committente “a ricercare delle autorizzazioni per l'impianto di vigneti in Comune di
Portogruoaro (VE)”, precisando e specificando che l'interesse di era quello di AR impiantare vigneti autorizzati, ovvero i vitigni IN grigio e prosecco GL, nella Regione
Veneto, tramite richiesta ad AGEA di concedere il trasferimento dell'autorizzazione impianti vigneto in indicandosi ulteriormente e significativamente, che generalmente CP_9 tutte le operazioni necessarie allo scopo sarebbero riuscite ad eseguirsi nell'arco di due o tre mesi, ovvero, ancora una volta, entro il termine previsto nell'incarico professionale del 16 febbraio 2018. E', poi, importante evidenziare che, in detta nota, il professionista ha precisato che tutte le operazioni descritte sarebbero state coordinate dal medesimo. Detto documento, deve essere letto unitamente all'incarico professionale più volte rammentato, non emergendo in
14 alcun modo quanto sostenuto dall'appellato secondo cui originariamente l'incarico era stato conferito per l'ottenimento delle autorizzazioni di impianto per la regione Sicilia e solo nel corso dell'esecuzione dell'incarico medesimo il committente avrebbe mutato i propri obbiettivi. Ad ogni modo, anche se ciò fosse, è inequivocabile che con detto documento è comprovato che il professionista abbia accettato la modificazione dell'incarico originario da portare a termine sempre entro luglio 2018.
2 – La fondatezza dei motivi di censura relativi alla determinazione delle obbligazioni assunte dal professionista, richiede l'esame, da condursi unitariamente, dei motivi di gravame terzo, quarto e quinto, inerenti alle doglianze che contestano la decisione di prime cure nella parte in cui ha escluso che potesse reputarsi inadempiente agli obblighi assunti, AR assumendo il Tribunale che l'odierno appellato avesse correttamente ed esattamente eseguito l'incarico ricevuto con l'individuazione dei terreni vitati da acquistare in Sicilia;
con l'acquisto dei fondi medesimi, portato a compimento con ventisei rogiti notarili, previa predisposizione dei relativi preliminari;
con l'ottenimento delle autorizzazioni all'espianto e all'impianto, sempre in regione Sicilia, relative a detti terreni suddivisi in tre blocchi. In altre parole, il Tribunale, una volta escluso che oggetto del mandato professionale fosse l'ottenimento delle autorizzazioni all'impianto dei nuovi vigneti IN e GL in Veneto, ha escluso anche l'inadempimento allegato dall'odierno appellante. Tuttavia, una volta ritenuto che l'incarico professionale avesse ad oggetto l'ottenimento delle autorizzazioni all'impianto dei nuovi vigneti in Veneto per superificie pari a quella espiantata in Sicilia, gli elementi documentali acquisiti in atti ed oggetto di esame da parte del consulente tecnico dell'ufficio nominato dal Tribunale fanno ritenere che l'incarico professionale non è stato correttemente adempiuto dall'appellato, essendo fondata l'eccezione ex art. 1460 cc, sostanzialmente formulata dal committente che ha chiesto, sulla scorta dell'allegazione dell'altrui inadempimento dell'obbligazione professionale, il rigetto della pretesa di pagamento del residuo corrispettivo azionata da . AR
2.1 – In tema di eccezione di inadempimento, integrante un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento (ex multis
15 Cass. n. 20719/2023 e Cass. n. 3587/2021). Nel caso di specie, è necessario premettere quanto chiarito dal consulente tecnico dell'ufficio, senza contestazione alcuna delle parti, in riferimento alla disciplina dell'annata viticola che inizia il primo agosto di ciascun anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo, di modo che se la messa a dimora delle viti interviene entro l'annata viticola, l'impianto sarà attribuito al medesimo anno, mentre se la messa a dimora interviene dopo il 31 luglio l'impianto sarà attribuito all'anno successivo. L'incarico professionale del 16 febbraio 2018 prevede espressamente che il professionista fosse a conoscenza del fatto che l'acquisto dei vigneti era finalizzato al successivo reimpianto entro l'anno, e che l'autorizzazione all'impianto medesimo doveva intervenire entro il 15 luglio 2018, potendosi ben ritenere che detto ultimo termine fosse stato indicato dalle parti in modo da consentire di mettere a dimora i vitigni IN e GL entro l'anno da intendersi come anno viticolo, onde permettere a
[...] di attribuire i nuovi impianti allo stesso anno. In tal senso si esprime anche la già Pt_1 menzionata specifica tecnica a firma di del 26 aprile 2018, ove nel descrivere le AR operazioni, anche di reimpianto dei vigneti nella regione Veneto, si precisa che tutte le operazioni sarebbero riuscite ad eseguirsi nell'arco di due o tre mesi e, quindi, entro luglio 2018.
Fatta detta premessa e al di là della qualificazione come essenziale del termine indicato, questione che rimane inconferente nel presente giudizio, considerato che non ha AR proposto in prime cure alcuna domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 cc, domanda che deve reputarsi inammissibile nella presente sede di gravame a mente dell'art. 345 cpc, ciò che rileva è accertare se abbia esattamente adempiuto alla propria AR obbligazione di procurare l'autorizzazione dell'impianto dei vitigni IN e GL entro il 15 luglio 2018 e, in ogni caso, in tempo utile a consentire al committente di eseguire la messa a dimora dei vitigni sui propri fondi entro la chiusura dell'annata viticola, onde poter perseguire il suo interesse a vedere attribuire i nuovi impianti allo stesso anno viticolo in corso. La documentazionie prodotta dall'odierno appellante in prime cure ed oggeto di esame da parte del consulente tecnico dell'ufficio, evidenzia che la decorrenza delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti in Veneto per i tre lotti è interventa successivamente il 31 luglio 2018, tanto che il consulente coerentemente afferma, sulla scorta di detta documentazione, che i tempi di rilascio delle autorizzazioni, che come detto il professionista era obbligato a curare, non consentirono la
16 messa a dimora dei nuovi vigneti in regione Veneto entro l'annata vitivola 2018, ma solo entro l'anno solare 2018, in altre parole, essendo così pregiudicato l'interesse del committente ad attribuire la produttività dei nuovi impianti fin dal 2018.
2.2 – Da quanto finora motivato deve concludersi che è fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da , eccezione che non può reputarsi proposta in modo abusivo o in AR mala fede, con la conseguenza che la domanda di pagamento del residuo corrispettivo azionata in prime cure dall'odierno appellato deve essere rigettata, con ciò riformandosi la sentenza del
Tribunale di Treviso.
3 – Venendo alla riproposta domanda di risarcimento del danno, credito risarcitorio contestato da fin dal primo grado di giudizio, sostenendosi l'arbitrarietà della sua AR individuazione, si osserva che l'onere di dare la prova dell'esistenza di detto danno e della sua quantificazione, anche nel caso di inadempimento del contratto (ex multis Cass. n. 7829/2003 e
Cass. n. 8278/1999), incombeva su che, in punto, dopo avere tempestivamente AR depositato in prime cure relazione peritale di parte con unita documentazione, ha chiesto disporsi consulenza tecnica dell'ufficio, ribadendo l'istanza anche nel presente grado di appello.
3.1 – Secondo quanto emerge dagli atti, il nuovo vigneto è stato messo a dimora nel territorio del comune di Portogruaro, seppure in ritardo, ovvero in data 30 novembre 2018, per quanto indicato nella perizia di parte e quanto ivi documentato mediante allegazione delle fatture di acquisto delle barbatelle e dei lavori di messa a dimora delle stesse, nonché allegazione della dichiarazione di fine lavori presentata ad e delle schede Unarb. Da questo punto di vista, CP_9 la possibilità comunque data al committente di eseguire, seppure in ritardo, la messa a dimora del vigneto esclude che i terreni oggetto di impianto non abbiano acquisito il valore proprio della coltivazione in questione, valore che, comunque è stato assicurato, escludendosi in tal senso la sussistenza di possibile pregidizio. In effetti, le relative spese di impianto e di gestione, queste ultime neppure documentate, non possono costituire di per sé danno, posto che esse non sono state inutilmente sostenute da Piuttosto, detta tardiva messa a dimora del AR vigneto IN - GL in Portogruaro, ha comportato, secondo allegazione di parte e per quanto detto, la ritardata produttività all'anno 2019, non essendo stato possibile riconoscere l'annata viticola 2018, con relativa perdita anche per l'anno 2020 in cui gli impianti potevano avere
17 produttività massima e non limitata al 60 % come previsto anche normativamente per il primo anno. Secondo l'allegazione del committente, se il vigneto fosse stato messo a dimora entro il 31 luglio 2018, cosa impedita dall'inadempimento già evidenziato, per il 2019 la produttività del vigneto sarebbe stata del 60 % e per l'anno successivo massima, mentre l'inadempimento avrebbe comportato un ritado in detta produttività, pari al 60 % per il 2020 e massima solo nell'anno successivo. In altri termini, secondo questa prospettazione, il danno è allegato come perdita di guadagno derivante dalla ritardata produzione. Tuttavia, detta perdita derivante dalla ritardata produttività dei fondi vitati avrebbe dovuto essere comprovata mediante la produzione in giudizio della documentazione contabile atta a verificare la remuneratività economica dei fondi nel periodo di massima produttività per poi, detratti i costi di gestione, determinare quale sarebbe stata detta remuneratività, pur limitata al 60 % nel corso del 2019 e piena nel corso del
2020. In difetto di prova dei costi di gestione dei terreni coltivati a vigneto in Portogruaro e dei ricavi assicurati dai medesimi terreni, non solo non è possibile accertare l'asserito danno emergente costituito da dette spese di gestione asseritamente sostenute inutilmente per la prima annata viticola, ma non è posssibile neppure accertare la perdita di reddito asseritamente subita dall'appellante per la ritardata produttività vinicola dei fondi, neppure potendosi disporre consulenza tecnica dell'ufficio che sarebbe in tal senso del tutto esplorativa. In conclusione, in difetto di prova del danno, non potendosi liquidare lo stesso in via equitativa, non essendovi alcuna difficoltà di detto specifico accertamento ove la documetazione contabile fosse stata prodotta, la domanda risarcitoria formulata da deve essere respinta, seppure con AR diversa motivazione rispetto a quella data dal Giudice di prime cure che la pretesa ha rigettato affermando l'insussistenza dell'inadempimento.
3.2 – Peraltro, nessuna domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti di
[...]
potrebbe comunque essere accolta. In argomento, deve rilevarsi che , a CP_2 AR seguito della chiamata in causa di ad opera del professionista assicurato, ha Controparte_2 esteso la sua richiesta di pagamento dei confronti della compagnia, asseritamente tenuta in solido con , pretesa questa riaffermata anche nella presente sede di gravame. Ebbene, AR come rilevato dalla compagnia assicuratrice, è principio indiscusso che nell'assicurazione della responsabilità civile l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato
18 è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, né si instaura, per effetto dell'assicurazione, alcun rapporto giuridico immediato tra l'assicuratore e il danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nella speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (ex multis Cass. n. 15039/2005, Cass. n. 724/2006 e Cass. n.
5259/2021).
4 – Il rigetto della pretesa risarcitoria reiterata dall'appellante nei confronti di AR comporta che deve reputarsi assorbita la domanda subordinata di manleva riproposta da quest'ultimo nei confronti di , ai sensi dell'art. 346 cpc. Controparte_2
5 – Venendo, così, ad esaminare il sesto ed ultimo motivo di gravame, inerente alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l'esito del giudizio relativo al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato giustifica la loro AR AR compensazione integrale, posta la soccombenza reciproca, essendo stata rigettata, da un lato, la pretesa di pagamento del residuo corrispettivo vantata dall'appellato e, nel contempo, essendo stata rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno azionata dall'appellante.
Diversamente, quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa deve rimanere a definitivo carico dell'appellante, visto l'accertato suo inadempimento. La disciplina delle spese di lite relativa alla posizione processuale di deve essere retta dai principi affermati Controparte_2 dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, attesa la lata accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell'art. 91 cpc, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (ex multis Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 18710/2021; Cass. n. 23948/2019). Nel caso di specie, fronte dell'esistenza della garanzia assicurativa costituita dalla polizza azionata dal professionista, non può affatto dirsi che la pretesa di manleva fosse palesemente arbitraria per il semplice fatto che abbia eccepito il difetto di copertura, circostanza che giustifica Controparte_2 la condanna di la cui domanda risarcitoria azionata nei confronti di AR CP_1
19 è stata rigettata. Peraltro, a giustificare la condanna dell'appellante al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di è il rigetto della rieterata domanda di condanna al Controparte_2 risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti della compagnia, asseritamente tenuta in solido con il professionista. Le ridette spese di lite vanno liquidate ai valori medi, tenuto conto del valore indeterminato a complessità bassa della domanda risarcitoria ed in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Infine, il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata esclude sussistano i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata n. 758/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 4 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta la domanda di pagamento proposta dall'appellato nei confronti AR dell'appellante ; AR
2. rigetta, ai sensi di motivazione, la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'appellante nei confronti dell'appellato ; AR AR
3. dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dall'appellato nei AR confronti di;
Controparte_2
4. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e l'appellato AR
; AR
5. condanna l'appellante a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio in AR favore di , confermando la relativa statuizione di cui alla sentenza appellata Controparte_2 del Tribunale di Treviso e liquidando le spese del presente grado in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
20 6. pone a definitivo carico dell'appellato quanto liquidato in corso di causa in AR favore del CTU;
7. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luca Boccuni
21