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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13143/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LITRICO PAOLO che lo RT rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
CALABRESE DORA e GRANDE LUCA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e RT Controparte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/05/2024 e RT [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_1 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
DISPONE che avrà stabile residenza e dimora abituale presso la madre in Torino, Via Per_1
Paolo Gaidano n. 109 int. 3, che, per l'effetto, sarà assegnataria della casa familiare con i mobili e gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31 marzo Pt_1
2024, trasferendo la propria residenza altrove;
DISPONE che potrà vedere e permanere con il padre liberamente, compatibilmente con le Per_1
sue esigenze scolastiche e con le esigenze lavorative dei genitori. In difetto di diverso e migliore accordo, potrà permanere con il padre secondo le seguenti modalità: Per_1
a) Un giorno infrasettimanale con pernottamento (orientativamente il giovedì) dall'uscita da scuola
(ore 14.00 in periodo non scolastico), fino al rientro a scuola il giorno successivo (ore 9.00 in periodo non scolastico);
b) A fine settimana alternati dalla domenica sera ore 20:00 fino al rientro a scuola del martedì (ore
9.00 in periodo non scolastico).
c) In occasione di festività scolastiche (comprensive di eventuali ponti) secondo il principio dell'alternanza. d) Ad anni alterni la settimana di Pasqua. e) Ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre (ore 20) o dal 30 dicembre alle ore 20.00 al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche laddove non coincidente).
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo disporre che trascorra le prime due Per_1
settimane di agosto, comprensive di Ferragosto, con la madre negli anni pari, le ultime due negli anni dispari, viceversa il padre;
g) Ciascun genitore, in caso di bisogno nella gestione del minore, potrà interpellare i nonni, con un preavviso di due giorni.
DISPONE che il sig. verserà, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra RT
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore, e fino a che lo stesso non sarà economicamente autonomo, la somma mensile di €
350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che il sig. concorrerà inoltre, nella misura del 50%, nelle spese RT straordinarie sostenute nell'interesse di in applicazione del Protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Torino nel marzo 2016; si precisa che qualora l'importo delle spese straordinarie sia uguale o superiore ad € 300,00, la madre non anticiperà le stesse, considerato il basso reddito, ma ciascun genitore verserà la propria quota al momento opportuno.
DISPONE che il SI. concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese per la mensa Pt_1
scolastica del figlio;
DÀ ATTO che la SI.ra percepirà l'assegno unico previsto per il figlio nella misura del CP_1
100%;
DÀ ATTO che la SI.ra ed il SI. continueranno a pagare le rate di mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
residuo, sino all'estinzione dello stesso, nella misura del 50% ciascuno, continuando a versare ognuno la propria quota sul conto cointestato Unicredit;
DÀ ATTO che i genitori prestano reciproco consenso per l'espatrio, proprio e per il figlio minore per il rilascio o rinnovo di passaporto e di qualsiasi altro documento valido ai fini Per_1
dell'espatrio proprio e del figlio minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13143/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LITRICO PAOLO che lo RT rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Controparte_1
CALABRESE DORA e GRANDE LUCA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e RT Controparte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/05/2024 e RT [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - CP_1 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore;
DISPONE che avrà stabile residenza e dimora abituale presso la madre in Torino, Via Per_1
Paolo Gaidano n. 109 int. 3, che, per l'effetto, sarà assegnataria della casa familiare con i mobili e gli arredi che la compongono;
DÀ ATTO che il SI. si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31 marzo Pt_1
2024, trasferendo la propria residenza altrove;
DISPONE che potrà vedere e permanere con il padre liberamente, compatibilmente con le Per_1
sue esigenze scolastiche e con le esigenze lavorative dei genitori. In difetto di diverso e migliore accordo, potrà permanere con il padre secondo le seguenti modalità: Per_1
a) Un giorno infrasettimanale con pernottamento (orientativamente il giovedì) dall'uscita da scuola
(ore 14.00 in periodo non scolastico), fino al rientro a scuola il giorno successivo (ore 9.00 in periodo non scolastico);
b) A fine settimana alternati dalla domenica sera ore 20:00 fino al rientro a scuola del martedì (ore
9.00 in periodo non scolastico).
c) In occasione di festività scolastiche (comprensive di eventuali ponti) secondo il principio dell'alternanza. d) Ad anni alterni la settimana di Pasqua. e) Ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre (ore 20) o dal 30 dicembre alle ore 20.00 al 6 gennaio (ovvero al termine delle vacanze scolastiche laddove non coincidente).
f) Ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore, in periodo da individuare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo disporre che trascorra le prime due Per_1
settimane di agosto, comprensive di Ferragosto, con la madre negli anni pari, le ultime due negli anni dispari, viceversa il padre;
g) Ciascun genitore, in caso di bisogno nella gestione del minore, potrà interpellare i nonni, con un preavviso di due giorni.
DISPONE che il sig. verserà, a mezzo bonifico bancario in favore della sig.ra RT
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del Controparte_1 figlio minore, e fino a che lo stesso non sarà economicamente autonomo, la somma mensile di €
350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che il sig. concorrerà inoltre, nella misura del 50%, nelle spese RT straordinarie sostenute nell'interesse di in applicazione del Protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Torino nel marzo 2016; si precisa che qualora l'importo delle spese straordinarie sia uguale o superiore ad € 300,00, la madre non anticiperà le stesse, considerato il basso reddito, ma ciascun genitore verserà la propria quota al momento opportuno.
DISPONE che il SI. concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese per la mensa Pt_1
scolastica del figlio;
DÀ ATTO che la SI.ra percepirà l'assegno unico previsto per il figlio nella misura del CP_1
100%;
DÀ ATTO che la SI.ra ed il SI. continueranno a pagare le rate di mutuo ipotecario CP_1 Pt_1
residuo, sino all'estinzione dello stesso, nella misura del 50% ciascuno, continuando a versare ognuno la propria quota sul conto cointestato Unicredit;
DÀ ATTO che i genitori prestano reciproco consenso per l'espatrio, proprio e per il figlio minore per il rilascio o rinnovo di passaporto e di qualsiasi altro documento valido ai fini Per_1
dell'espatrio proprio e del figlio minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.