Decreto cautelare 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 9 luglio 2021
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 15 dicembre 2020 di rinnovo della concessione demaniale e mai concluso;
- nonché per la condanna del Comune all'adozione del provvedimento richiesto.
Sui motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/11/2021 per l’annullamento:
- del provvedimento di diniego, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 21/09/2021, avente ad oggetto istanza di proroga ex lege del termine finale della concessione demaniale marittima n.-OMISSIS- Reg., depositata tramite modello ministeriale D2 - id. -OMISSIS- del 15.12.2020 ed acquisito al prot. comunale n. -OMISSIS- del 21.12.2020.
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ZO EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza dell’udienza, parte ricorrente, con apposita memoria, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, per intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, ai sensi degli artt. 84 e 85 c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
Al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta causa di improcedibilità alla decisione del ricorso.
Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della controversia e della definizione in rito, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
ZO EV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO EV | PA Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.