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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 289/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MULATERO LIA giusta procura in atti;
C.F._2 attori contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
PAOLINI MASSIMO giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
[...]
[...]
[...] convenuti contumaci e nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MULATERO LIA CP_3 C.F._4 giusta procura in atti;
intervenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di sentire dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c., nei loro confronti, gli atti di CP trasferimento a titolo gratuito degli immobili posti in essere dal convenuto in favore dei IP, atti asseritamente finalizzati ad inficiare la generica garanzia patrimoniale del convenuto per i crediti vantati dagli odierni attori.
Deducevano che, nell'anno 2014, avevano proposto ricorso ex art. 1172 c.c. al Tribunale di Ascoli PI al fine di ottenere la condanna di alla messa in sicurezza di un terreno di sua proprietà, Controparte_2 sito in Ponte D'Arli, dal quale promanava un pericolo di frana verso il confinante terreno di proprietà di essi attori;
tale procedimento si era concluso con ordinanza del 5.07.2016 con cui era stato ordinato al
[...] di “realizzare sulla sua proprietà le opere indicate dal CTU nell'elaborato depositato in data CP
23.1.2016 nella pagg. 26 (punto A) e di concorrere nella misura della metà alle opere indicate nelle pagg.
27, 28, 29 e 30 (punto B)”.
Spiegavano di aver successivamente adito il Tribunale di Ascoli PI ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione del citato provvedimento e che con ordinanza del 27.06.2019
- parzialmente rettificata il 5.07.2019 - il giudice aveva disposto l'obbligo delle parti di versare, su un libretto bancario o postale, in solido tra loro, la somma complessiva di € 100.743,53 comprensiva di Iva, di cui € 71.086,39 a carico di ed € 29.654,14 a carico dei coniugi Controparte_2 CP_4
Continuavano spiegando di aver versato la quota di loro competenza e, vista l'urgente necessità di iniziare i lavori di messa in sicurezza, alla luce dell'inadempimento del di aver versato sul citato CP libretto anche le somme di competenza di quest'ultimo. Per fare ciò, tuttavia, in assenza di liquidità, erano dovuti ricorrere al pensionamento anticipato della al fine di ottenere il t.f.r., oltre che ad un mutuo Pt_2 con la cessione di un quinto dello stipendio. Aggiungevano che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.10.2019 ed iscritto al n. 1986/2019 r.g., avevano chiesto al Tribunale di Ascoli PI la condanna di alla restituzione dell'importo di sua spettanza. Controparte_2
Tuttavia, nonostante le evidenti ragioni di credito degli odierni attori, il con atto pubblico del CP
Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990 dell'8.02.2018, aveva donato a sua nipote Persona_1 [...] il terreno di cui al foglio 38, particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Controparte_1
Acquasanta Terme (AP) e, con successivo atto pubblico del 14.01.2020 a rogito del notaio Per_1
n. rep. 34452 e n. racc. 20605, aveva donato ai IP
[...] Controparte_1 CP
e l'immobile ad uso abitativo sito in via Salaria n. 22
[...] Controparte_2 Controparte_2 in fraz. Ponte d'Arli di Acquasanta Terme distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta
Terme (AP), al foglio 38, particella 180, sub. 2; il locale ad uso magazzino al piano terra, di pertinenza dell'immobile sopra menzionato, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particella 180, l'area di insistenza e pertinenza di detti immobili risulta distinta nel Catasto
Terreni al foglio 38, particella 180, sub. 3 e gli appezzamenti di terreno distinto al Catasto Terreni di
Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particelle n. 8, n. 229 e n. 230.
Pertanto, ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. – avendo Controparte_2 volontariamente depauperato il proprio patrimonio immobiliare, così arrecando una grave compromissione delle pretesi di essi creditori - citavano in giudizio Controparte_2 CP_5 e chiedendo di accertare la
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 sussistenza dei presupposti ex art. 2901 Codice Civile e, per l'effetto, di disporre la revocatoria degli atti di trasferimento a titolo gratuito stipulati da in favore di nonché Controparte_2 Controparte_1
a beneficio di quest'ultima e di , e nelle date, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 rispettivamente, dell'8.02.2018 e del 14.01. 2020 ovvero, in via secondaria, di disporre la revocatoria del solo atto di trasferimento a titolo gratuito stipulato in data 14.01.2020 e, infine, di condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, per la temerarietà del comportamento posto in essere.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra che contestava in fatto ed in diritto gli assunti Controparte_1 attorei e concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare/pregiudiziale, previo accertamento della inosservanza da
parte degli attori, e , del termine a comparire nei confronti dei convenuti Parte_1 Parte_2 residenti all'estero, , e , dichiarare la nullità Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 bis cpc;
nel merito, respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo proposte dagli attori, e , sia Parte_1 Parte_2 in via principale che in via subordinata, per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto oltre che
per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc sulla base delle svolte ragioni ed
argomentazioni; condannare, inoltre, gli attori, e , al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
e del compenso ex Decreto Min. Della Giustizia n. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Si costituiva, altresì, il Sig. , contestando anch'esso in fatto ed in diritto la sussistenza Controparte_2 dei presupposti per invocare la tutela di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avversa domanda di revocatoria ex art. 2901 cc degli Atti di donazione del 08/02/2018 e del 14/01/2020 perché inammissibile,
stante la mancanza di interesse ad agire degli attori, e a seguito delle azioni Parte_2 Parte_1
esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi promosse contro ed in ogni caso perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
Successivamente, con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 18.10.2021, si costituiva nel presente giudizio figlio maggiore degli attori, il quale - depositando CP_3
l'ordinanza conclusiva del ricorso ex art. 702.bis c.p.c. emessa nel procedimento n. 1986/2019 r.g. del
Tribunale di Ascoli PI in data 3.06.2020 - con la quale il giudice, accogliendo la domanda di regresso ex art. 1299 c.c. alla luce del pagamento della quota dell'obbligazione solidale del da parte CP
degli odierni attori, condannava il primo al pagamento, a favore dei secondi, della somma di 71.086,29
euro oltre interessi – effettuava un intervento adesivo autonomo, affermando di essere anch'egli creditore di in considerazione dei numerosi danni patiti a causa dell'illegittimo comportamento Controparte_2 dello stesso che, con la complicità degli altri convenuti, poneva in essere gli atti depauperativi del proprio patrimonio per cui è causa, costringendolo a vivere, unitamente alla propria famiglia, numerosi disagi – sia abitativi che economici che personali e familiari, protrattisi per diversi anni. Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato e rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: In via principale, nel merito : disporre la revocatoria dei due atti di donazione posti in essere da di concerto Controparte_2 con i suoi quattro IP , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP
(il primo, in favore della sola perfezionato in data 8.02.2018 e trascritto il 12.02.2018,
[...] CP_1
a rogito del notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece in favore di tutti Persona_1
e quattro, perfezionato in data 14.01.2020 e trascritto il 15.01.2020, a rogito del notaio Per_1
n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al
[...] risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. CP_3 in conseguenza della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In via
[...] subordinata, nel merito: disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il
15.01.2020 (a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605) posto in essere da Persona_1
CP_
e in favore dei suoi quattro IP , , CP Controparte_1 Controparte_2 CP
e , e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_2 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in CP_3 conseguenza della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa. In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Nessuno si costituiva per i convenuti e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
Nel corso dell'udienza del 22.10.2021 veniva dichiarata la morte del convenuto occorsa Controparte_2 in data 08.08.2021 e, per l'effetto, il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. chiedeva al Tribunale la CP_3 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e, affermando che per fatti sopravvenuti all'istaurazione del giudizio riteneva sussistenti anche i presupposti per dichiarare gli atti di donazione nulli ex art. 1418 comma 1 o 2 c.c. o ex art. 1345 c.c. o, in subordine, simulati, precisava le proprie domande proposte in intervento e chiedeva “In via principale: dichiarare la nullità, per illiceità della causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative, dei due atti di donazione posti in essere da di concerto con i suoi quattro IP Controparte_2 Controparte_1
, , e (il primo, in favore della sola
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
perfezionato il 8.02.2018 e trascritto il 12.02.2018, a rogito del notaio , n. CP_1 Persona_1
rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece in favore di tutti e quattro, perfezionato in data 14.01.2020
e, trascritto il 15.01.2020, a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per Persona_1
l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza della fraudolenta dismissione CP_3 immobiliare, unicamente volta a sottrarre bei alle pretese creditorie e alla garanzia patrimoniale generica, da determinarsi in via equitativa;
In via subordinata: dichiarare la simulazione assoluta, ai
sensi degli artt. 1416 co.2 c.c., dei due atti di donazione anzidetti, ovvero disporre la revocatoria dei due atti di donazione anzidetti, e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza CP_3 della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In via ulteriormente graduata: disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il 15.01.2020 (a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605) posto in essere da in favore Persona_1 Controparte_2
dei suoi quattro IP , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP
, e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza della CP_3 fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Con decreto dell'8.07.2022 il giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 04.11.2022.
Si costituiva in giudizio a seguito della riassunzione la Sig.ra la quale – Controparte_1 eccependo la decadenza subita dagli originari attori per non aver riassunto l'atto nel termine oltre che l'inammissibilità delle domande nuove, concludeva, in sede di memoria di costituzione in riassunzione
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare/pregiudiziale, previo accertamento della mancata riassunzione ad opera degli attori,
[...]
e , della presente causa civile, ciò nel termine perentorio di tre mesi dalla Pt_1 Parte_2 dichiarazione di interruzione della stessa, avvenuta all'udienza del 22 ottobre 2021, dichiarare, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la estinzione del giudizio nei confronti dei medesimi attori, e Parte_1 Pt_2
; nel merito, respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo
[...] proposte dagli attori, e , sia in via principale che in via subordinata, per Parte_1 Parte_2 essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che per sopravvenuto difetto di interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c., sulla base delle svolte ragioni ed argomentazioni;
sempre in via
preliminare/pregiudiziale, previo accertamento del fatto che la domanda di declaratoria di nullità delle
donazioni stipulate in data 08 febbraio 2018 e in data 14 gennaio 2020 per illiceità della causa o del
motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative nonché la domanda di declaratoria di simulazione assoluta delle predette donazioni, svolte dall'intervenuto, , in CP_3 calce al proprio ricorso per riassunzione, costituiscono domande nuove, diverse e distinte rispetto alle domande di revocatoria svolte dall'intervenuto, , nell'atto di intervento ex art. 105 c.p.c., CP_3
così da integrare una illegittima mutatio libelli, dichiarare la inammissibilità delle stesse;
nel merito,
respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo proposte dall'intervenuto, , sia in via principale che in via subordinata nonché in via ulteriormente CP_3 gradata, per essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto;
condannare, inoltre, le parti soccombenti al pagamento delle spese e del compenso ex D.M. della Giustizia n. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Si costituivano, a seguito di riassunzione, anche gli attori e che Parte_1 Parte_2 concludevano chiedendo al Tribunale, così come successivamente integrato all'udienza di precisazione delle conclusioni “Nel merito, In via principale: - dichiarare, anche d'ufficio, la nullità per illiceità della
causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative, nonché, ai sensi
degli artt. 1418 co. 3 c.c. e 46 d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), per abusività o comunque irregolarità edilizia/ urbanistica degli immobili trasferiti, dell'atto di donazione disposto il 14.01.2020 e trascritto il
15.01.2020 a rogito del Notaio (n. rep. 34452 e n. racc. 20605), da in favore di Per_1 Controparte_2
, , e , avente ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 oggetto i seguenti immobili: A) l'abitazione del sig. , sita in Via Salaria n. 22 fraz. Ponte Controparte_2
d'Arli di Acquasanta Terme (AP), sviluppantesi ai piani terra e primo, di catastali vani 7, distinta nel
Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38 particella 180 sub. 2, frazione
Ponte d'Arli n. 22 superficie catastale totale mq 158; B) il locale ad uso magazzino al piano terra, di catastali mq 16, di pertinenza dell'immobile di cui al punto precedente, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particella 180, subalterno 3; C) il terreno, confinante
con la corte degli immobili urbani sopra descritti, distinto nel Catasto Terreni di Acquasanta Terme (AP), frazione Ponte d'Arli, al foglio 38, particella 8; D) l'appezzamento di terreno ricadente in zona agricola, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al fg. 38 particella 229, in frazione
Ponte d'Arli; E) l'appezzamento di terreno ricadente in zona agricola distinto nel Catasto Fabbricati del comune di Acquasanta Terme (AP) al fg. 38 particella 230, in frazione Ponte d'Arli; - dichiarare la nullità per illiceità della causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative dell'atto di donazione disposto il 08.02.2018, e trascritto il 12.02.2018, a rogito del Notaio (n. Per_1 rep. 32298 e n. racc. 18990), da in favore di , riguardante il Controparte_2 Controparte_1
terreno di cui al foglio 38, particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Acquasanta Terme (AP);
- e, per l'effetto, condannare i convenuti , in persona del curatore dell'eredità giacente, Controparte_2
, , e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
loro, sia in proprio, in qualità di donatari delle predette dismissioni immobiliari, sia quali eredi del CP_ defunto zio − previo accertamento incidenter tantum della loro qualità di eredi puri e CP semplici a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previa redazione di inventario, trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i
motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e e dell'intervenuto Parte_1 Parte_2 [...]
, in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, accertandi in corso di causa da liquidarsi CP_3 anche in via equitativa;
In via alternativa e/o subordinata: - accertare la natura simulata, ai sensi degli
artt. 1416 co. 2 c.c., dei due atti di donazione anzidetti e quindi annullarli ovvero, in alternativa, previo
accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei due atti di donazione sopra descritti, fraudolentemente posti in essere da Controparte_2 di concerto con gli odierni convenuti (il primo, in favore della sola perfezionato l'8.02.2018 e CP_1
trascritto il 12.02.2018, a rogito del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece Per_1
anche in favore dei restanti tre IP , e , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
perfezionato in data 14.01.2020 e trascritto il 15.01.2020, a rogito del Notaio n. rep. 34452 e n. Per_1 racc. 20605), con conseguente declaratoria di inefficacia degli stessi nei confronti di parte attrice e di
parte intervenuta;
- per l'effetto, condannare i convenuti , in persona del curatore Controparte_2 dell'eredità giacente, nonché e , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, sia in proprio, in qualità di donatari delle predette dismissioni CP immobiliari, sia quali eredi del defunto zio − previo accertamento incidenter tantum Controparte_2 della loro qualità di eredi a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previo inventario, trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i
motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e e dell'intervenuto Parte_1 Parte_2 [...]
, in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, accertati in corso di causa da liquidarsi CP_3
anche in via equitativa;
In via ulteriormente graduata: - disporre, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il 15.01.2020 a rogito del notaio (n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per l'effetto, condannare i Persona_1 convenuti , in persona del curatore dell'eredità giacente, nonché Controparte_2 Controparte_1
, , , in solido tra loro, sia in proprio
[...] Controparte_2 Controparte_6
in qualità di donatari delle predette dismissioni immobiliari sia quali eredi del defunto Controparte_2
− previo accertamento incidenter tantum della loro qualità di eredi a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previo inventario trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda
in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e Parte_1
e dell'intervenuto , in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, Parte_2 CP_3
accertati in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”. All'udienza del 20.09.2024 veniva dichiarata la contumacia della Curatela dell'eredità giacente di
[...]
. CP
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era trattenuto in decisione all'udienza del 28.02.2025
– udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. –con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In considerazione delle plurime vicende processuali – oggettive e soggettive - del presente procedimento
(pervenuto sul ruolo dello scrivente magistrato nel mese di settembre 2024, ancora in sede di prima udienza) è utile premettere una ricostruzione dei fatti oggetto di causa così come emersi dalla documentazione in atti. Ricostruzione che si palesa essenziale in considerazione del proliferare, nel corso del presente giudizio, di allegazioni e domande che hanno avuto l'unico effetto di appesantire il procedimento, a scapito di tutte le parti, rendendo difficoltosa oltre che l'individuazione del thema
decidendum anche la risposta di tutela avanzata, inizialmente, dalle parti attrici.
Gli attori e sono comproprietari degli immobili siti nella frazione Ponte Parte_1 Parte_2
d'Arli del Comune di Acquasanta Terme, distinti al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 38, particelle
208 sub. 1 e sub. 2 ed al Catasto Terreni al foglio 38, particelle 289 e 290.
Il terzo interveniente, è il figlio degli attori. CP_3
In data 11.11.2013 l'immobile degli attori diveniva inagibile a causa di una frana provocata da uno smottamento di terreno proveniente dalla proprietà sovrastante di e distinta al Catasto Controparte_2
Terreni del Comune di Acquasanta Terme al foglio 38 con le particelle 241 e 291.
Gli attori proponevano ricorso al Tribunale di Ascoli PI ex art. 1172 c.c. nonché ex artt. 669-bis e
688 c.p.c. per chiedere, tramite la verifica dello stato dei luoghi da parte di un C.T.U., l'individuazione deli interventi idonei ad eliminare il pericolo e l'accertamento delle responsabilità nella causazione della frana e degli obblighi nel sostenimento dei relativi oneri (citazione, all. 1).
Il giudizio civile, iscritto al n. 1765/2014 r.g. del Tribunale di Ascoli PI, dopo lo svolgimento di una
C.T.U. (citazione, all. 2), si concludeva con l'ordinanza n. 1132 del 5.07.2016 con la quale il giudice ordinava ad di “realizzare sulla sua proprietà le opere indicate dal CTU nell'elaborato Controparte_2
depositato in data 23.1.2016 nelle pagg. 26 (punto A) e di concorrere nella misura della metà alle opere indicate nelle pagg. 27, 28, 29 e 30 (punto B)” (citazione, all. 3).
Entrambe le parti proponevano reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; il Tribunale di Ascoli PI, con provvedimento del 18 novembre 2016 emesso nel procedimento n. 1638/2016 r.g., confermava integralmente l'ordinanza reclamata (citazione, all. 4).
In data 8.02.2018, con atto pubblico del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990, Persona_1 [...]
donava a sua nipote odierna convenuta, il terreno di cui al foglio 38, CP Controparte_1
particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Acquasanta Terme (comparsa di costituzione e risposta di , doc. 2). Controparte_1 A seguito del ricorso proposto dagli attori ex art. 669-duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza del 5.07.2016, il Tribunale di Ascoli PI emetteva l'ordinanza del
27.06.2019 nella quale, determinato l'importo delle opere da realizzare in 100.743,43 euro iva inclusa, stabiliva l'obbligo dei coniugi e di di versare, in solido, la predetta somma CP_4 Controparte_2 in un libretto bancario o postale intestato alla procedura, con suddivisione dell'importo in modo tale che
71.086,39 euro fossero a carico di e 29.654,13 euro a carico degli odierni attori Controparte_2
(citazione, all. 7).
In data 31.07.2019 gli attori versavano la quota di loro competenza nel libretto n. 27563 aperto presso e, vista l'urgente necessità di iniziare i lavori di messa in Controparte_7 sicurezza, alla luce dell'inadempimento del in data 12.09.2019 versavano anche le somme di CP competenza di quest'ultimo, così consentendo l'inizio dei lavori di ripristino.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.10.2019 gli attori istauravano il procedimento n. 1986/2019 r.g. dinanzi al Tribunale di Ascoli PI per chiedere la condanna di alla restituzione dell'importo di 71,086,29 euro da loro anticipato (citazione, all. 11). Controparte_2
Il procedimento si concludeva con l'ordinanza emessa in data 3.06.2020, con la quale il giudice condannava al pagamento della somma richiesta da parte attrice (atto di intervento Controparte_2 volontario, doc. 1). L'ordinanza veniva appellata.
Nell'ambito del procedimento n. 1765/2014 r.g. di attuazione del provvedimento cautelare, il CTU, in data 24.07.2020, depositava la comunicazione di fine lavori e la ripartizione finale delle spese con in calce il nulla osta del G.E. con la quale, modificando l'iniziale ripartizione delle quote tra le parti, l'importo a carico di veniva quantificato in € 55.402,34 (comparsa di costituzione di Controparte_2 CP
doc. 7).
[...]
Con sentenza n. 1736/2023 la Corte di appello di Ancona, in considerazione della rideterminazione della somma dovuta dal agli attori, accoglieva parzialmente l'appello avverso l'ordinanza del CP
3.06.2020 emessa dal Tribunale di Ascoli PI all'esito del procedimento n. 1986/2019 e determinava l'importo dovuto da agli attori in 55.402,34 euro (prima memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
c.p.c. di parte attrice, doc. 3). La sentenza è passata in giudicato.
Nelle more, con atto pubblico del 14 gennaio 2020 del Notaio n. rep. 34452 e n. racc. Persona_1
20605 donava ai IP odierna convenuta, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
e contumaci, l'immobile ad uso abitativo distinto al Catasto Controparte_2 Controparte_2
Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme al foglio 38, particella 180, sub. 2; il locale ad uso magazzino, di pertinenza dell'immobile, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune al foglio 38, particella
180, subalterno 3 e gli appezzamenti di terreno ricadenti in zona agricola distinti al Catasto Terreni del
Comune al foglio 38, particelle 8, 229 e 230 (comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
doc. 3).
[...] Il 20.07.2020 parte attrice, sulla base del titolo costituito dell'ordinanza conclusiva del procedimento n.
1986/2019 r.g. emessa il 3.06.2020, promuoveva dinanzi al Tribunale di Ascoli PI l'esecuzione immobiliare ex art. 2929-bis e 555 c.p.c. iscritta al n. 65/2020 r.g.e. nei confronti di e Controparte_2 dei IP per i beni immobili oggetto di alienazione a titolo gratuito mediante l'atto di donazione del
14.01.2020 a rogito del Notaio Dott.ssa n. rep. 34452 e n. racc. 20605 (comparsa di Persona_1
costituzione di doc. 11). Parte attrice intraprendeva, inoltre, nei confronti di Controparte_2 CP
il pignoramento mobiliare (comparsa di costituzione di doc. 12) ed il
[...] Controparte_2
pignoramento presso terzi ex art. 543 ss. c.p.c. presso l'INPS e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
(comparsa di costituzione di doc. 13). Controparte_2
La procedura esecutiva immobiliare n. 65/2020 r.g.e., a seguito della vendita all'incanto dei beni immobili pignorati ad ed ai suoi IP, si concludeva con l'assegnazione agli odierni attori della Controparte_2 somma di 91.783,23 euro (seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. di parte convenuta, doc. 8).
Nell'alveo della procedura esecutiva presso terzi n. 358/2020 r.g.e. del Tribunale di Ascoli PI instaurata dagli attori nei confronti del sig. e dei terzi pignorati Banca Monte dei Paschi Controparte_2 di Siena e INPS, con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 3.11.2021 veniva assegnata agli attori la somma di € 2.183,94 (prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. degli attori, doc. 4).
Nel mese di marzo 2021 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ascoli PI formulava l'imputazione, a carico di e della convenuta per il delitto di cui Controparte_2 Controparte_1 all'art. 110 e 388 comma 1 c.p. perché “al fine di consentire al di sottrarsi all'adempimento CP
degli obblighi di regresso svolta dai compivano, sul patrimonio del atti CP_4 CP fraudolenti, effettuando quest'ultimo una donazione in data 14 gennaio 2020 in favore dei IP” (atto di intervento volontario, doc. 3 e 4). Il procedimento penale iscritto al n. 722/21 r.g. dib. si concludeva con sentenza di non doversi procedere per morte di , avvenuta l'8.08.2021. Controparte_2
In data 9.09.2021 ed i figli e , con atto Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 pubblico a rogito del Notaio n. rep. 36262 e n. racc. 21950, rinunciavano all'eredità di Per_1 CP
(comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione di e
[...] Parte_1 Parte_2
all. 11). In data 2.05.2022 anche la minore , figlia di rinunciava Persona_2 Controparte_8 all'eredità de de cuius (comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione di e Parte_1
all. 12). Parte_2
Con ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. iscritto al n. 1267/2021 r.g.v.g. il terzo intervenuto CP_3
adiva il Tribunale di Ascoli PI per ottenere la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità , e avrebbero dovuto dichiarare Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 se accettare o rinunciare all'eredità relitta da (ricorso in riassunzione di Controparte_2 CP_3 all. 1). A seguito dell'infruttuosa scadenza del termine di tre mesi assegnato da parte del Giudice i fratelli decadevano dal diritto di accettare l'eredità (comparsa di costituzione e risposta a seguito di CP riassunzione di e all. 13). Parte_1 Parte_2 Con sentenza n. 108/24 il Tribunale di Ascoli PI, accertando il carattere fraudolento dell'atto di donazione stipulato in data 14.01.2020, condannava la convenuta per il reato di cui agli artt. 110 e 388,
comma 1, c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione nonché al pagamento di una provvisionale nei confronti delle parti civili costituite (sub doc. 2). La sentenza è stata appellata dalla convenuta (seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della convenuta, doc. 11).
Premesso quanto sopra in relazione alle vicende fattuali orbitanti intorno al presente procedimento,
diviene essenziale delimitare il thema decidendum della presente controversia.
Al riguardo, è noto che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che i mutamenti nel corso del processo di situazioni di fatto sulle quali non siano basate o collegate le domande proposte dalle parti legittimano gli interessati solo a far valere in separato giudizio,
salvo preclusioni, le loro ragioni, non ad introdurre nel processo riassunto diverse pretese, scollegate da quelle originarie.
Nel caso che ci occupa, l'originaria domanda era limitata all'azione revocatoria e risarcitoria proposta dagli attori con atto di citazione ex art. 2901 c.c. del 14.02.2020 - e dal terzo intervenuto con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 20.10.2021 -; ne consegue che, le ulteriori domande avanzate per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione da parte di e nella comparsa di CP_3 costituzione di e ovvero la domanda di nullità e di simulazione degli atti di Parte_1 Parte_2
donazione oggetto di causa, nonché la domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei chiamati all'eredità del defunto contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
c.p.c. di devono dichiararsi inammissibili, costituendo domande nuove, del tutto sganciate CP_3 dall'originario petitum e causa petendi proposto dagli attori (e dall'intervenuto adesivo autonomo). A ritenere diversamente, infatti sarebbero del tutto mortificate le garanzie del processo poste a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, laddove una parte si troverebbe – nel corso di un giudizio – a doversi difendere anche su domande non solo non prospettate sin dall'inizio ma nemmeno prospettabili in quanto del tutto avulse dall'originaria richiesta e dalle originarie allegazioni, oltre che fondate su presupposti del tutto differenti rispetto alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e di risarcimento del danno.
Chiarito ciò e continuando – sempre sul piano processuale - con l'eccezione preliminare di parziale estinzione del giudizio di revocatoria nei confronti degli attori per non aver gli stessi, a CP_4 seguito dell'interruzione del giudizio per morte del convenuto , riassunto il giudizio nel Controparte_2 termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. – avendovi provveduto esclusivamente il terzo interveniente – la stessa non merita accoglimento. CP_3
È noto, infatti, che in tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice (Cassazione civile, sez. VI, n. 8975/2020).
A maggior ragione tale principio deve essere affermato in un caso, quale quello di specie, in cui a ben vedere l'evento interruttivo riguarda una parte (il convenuto) comune alle diverse cause cumulate (il litisconsorzio insorto per effetto dell'intervento è un litisconsorzio facoltativo, in quanto l'intervento ha introdotto cause di revocatoria e di risarcimento del danno connesse parzialmente per l'aspetto soggettivo e per il titolo e connesse per l'oggetto, riguardante la declaratoria dell'inefficacia dello stesso atto dispositivo). Conseguentemente, per la riassunzione del processo era necessaria e sufficiente l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti,
l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutte.
Pertanto, in considerazione della tempestiva riassunzione proposta dal terzo intervenuto CP_3
l'intero processo è dunque correttamente proseguito per tutti i soggetti coinvolti.
Passando al merito della controversia e principiando con la domanda di revocatoria degli atti di disposizione a titolo gratuito conclusi tra ed i IP proposta dagli attori, alla luce dei Controparte_2 principi e della finalità dell'azione revocatoria – anche per come costantemente riletti dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ritiene lo scrivente che la domanda vada dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere.
Come noto, l'art. 2902 c.c., in materia di effetti dell'azione revocatoria, statuisce che “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”.
Il fine dell'azione revocatoria, dunque, è essenzialmente conservativo e cautelare - e cioè strumentale alla fase successiva ed eventuale dell'esecuzione forzata - atteso che essa non produce alcun effetto recuperatorio dell'utilità dismessa dal debitore al patrimonio di quest'ultimo, ma si limita a neutralizzare l'effetto traslativo nei confronti del solo creditore che l'abbia utilmente esperita consentendo l'esercizio dell'azione esecutiva anche nei confronti del terzo acquirente nelle forme previste dagli artt. 602 e ss c.p.c.
(Cass. civile, n. 11491/2014 e n. 3676/2011).
Nel caso che ci occupa il credito per cui gli attori hanno agito in revocatoria – credito inizialmente
“litigioso” che, nel corso del presente procedimento, è stato accertato giudizialmente dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ascoli PI emessa il 3.06.2020 e quantificato nell'importo di
71.086,29 euro (atto di intervento volontario, doc. 1) - poi rideterminato nella misura di 55.402,34 euro dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1736/2023, passata in giudicato – è stato integralmente soddisfatto dalla vendita degli stessi beni immobili oggetto dell'atto di donazione del 14.01.2020, vendita che, avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva n. 65/2020 r.g.e., ha consentito l'assegnazione in favore degli attori dell'importo di 91.783,23 euro (seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. di parte convenuta, doc. 8).
Dunque, poiché – come detto - l'azione revocatoria ordinaria ha natura conservativa e cautelare con valenza meramente processuale - nel senso che essa non mira ad attuare direttamente il diritto di credito,
ma è espediente prodromico al suo soddisfacimento – in questa sede non potrebbe che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo gli attori già ottenuto l'integrale soddisfacimento del loro credito e, perciò, l'effetto per cui tale procedimento è stato instaurato, non potendo gli stessi ottenere
– dall'eventuale esperimento di un'ulteriore azione esecutiva - un'utilità maggiore rispetto a quella già ottenuta.
Tale statuizione impone al giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass. sentenze n. 3148/2016).
Il principio di soccombenza virtuale comporta un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente, e sulla quale far gravare in concreto il carico delle spese di lite.
Si passerà, dunque, al vaglio delle domande di revocatoria, al solo fine di statuire sulle spese di lite.
L'art. 2901 c.c. prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i
quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il
debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto
anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. La sussistenza di ragioni creditorie degli attori nei confronti del convenuto CP
- ragioni idonee a supportare l'actio pauliana - non potrebbero essere poste in discussione.
[...]
Tuttavia, in applicazione dei principi e espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
costantemente seguita da questo ufficio, può certamente dirsi che – anche in assenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere – l'atto dispositivo del 18.02.2018 – pur avendo determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore – non può dirsi aver concretizzato il presupposto del c.d. eventus damni necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria, non essendosi verificato il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Ed infatti, al momento della dismissione del bene con l'atto del 2018, il patrimonio immobiliare del CP
manteneva un valore economico tale da poter soddisfare le ragioni creditorie degli attori. Tanto emerge dalla relazione di stima dei beni immobili di del 27.01.2020 prodotta dagli stessi attori Controparte_2
(atto di citazione, doc. 17) dal quale risulta che, al mese di gennaio 2020, il valore di mercato dei beni immobili di cui il de cuius risultava intestatario era pari a 131.350,00 euro. Dunque, relativamente alla donazione effettuata da alla convenuta Controparte_2 Controparte_1 con atto pubblico del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990 del'8.02.2018, la
[...] Persona_1
domanda revocatoria – anche in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere - proposta dagli attori sarebbe stata certamente rigettata.
A diverse conclusioni, invece, si sarebbe giunti per la domanda di revocatoria dell'atto di donazione del
14.01.2020 n. rep. 34452 e n. racc. 20605 a rogito del Notaio (comparsa di costituzione Persona_1
di doc. 3), posto che tale atto dispositivo ha certamente comportato una Controparte_11
diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio, essendo usciti dal patrimonio dello stesso quattro immobili (di cui due fabbricati e due terreni) aventi, tra l'altro, il maggior valore di mercato tra il compendio immobiliare del de cuius (cfr. relazione di stima di cui all'atto di citazione, all. 17). Pertanto, posta la certa sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria – avendo avuto Controparte_2 certamente piena conoscenza delle pretese creditorie vantate dagli attori (atto di citazione, all. 1,3,7,8,11)
- trattandosi di un atto a titolo gratuito in quanto, è noto che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo - come nel caso di specie - costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione (Cass. n. 28857/2021), la domanda di revocatoria de qua, in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sarebbe stata certamente accolta.
E ciò, giova ribadirlo, ai fini della soccombenza virtuale.
Passando ad esaminare la domanda riproposta dal terzo intervenuto a seguito della riassunzione, dalla lettura dell'atto di intervento – come già accennato – è possibile comprendere che lo stesso abbia deciso di partecipare ex art. 105 c.p.c. al presente procedimento al fine di spiegare un intervento adesivo autonomo, ossia di proporre nei confronti dei convenuti un'autonoma azione revocatoria avverso i medesimi atti dispositivi oggetto della revocatoria posta in essere dagli attori, a fronte di un proprio asserito credito derivante da pretese ragioni risarcitorie. Tali ragioni creditorie, tuttavia, non erano in alcun modo state prospettate da al donante al momento della dismissione dei propri beni cosicchè, CP_3
a tutto voler concedere, risulta del tutto assente la prova dell'elemento soggettivo, in capo a CP
, necessario all'accoglimento dell'azione revocatoria. Ed infatti, risulta dalla documentazione in atti
[...] che solo con l'intervento spiegato nel corso del presente procedimento avanzava pretese CP_3 risarcitorie – come si vedrà pure indimostrate – nei confronti del cosicchè non vi è alcun CP elemento per ritenere che il abbia deciso di spogliarsi dei propri beni al fine di sottrarli alla CP
garanzia patrimoniale di che, al momento delle donazioni, non avanzava alcuna pretesa CP_3
creditoria nei confronti del CP
Passando alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non ex art. 2043 c.c. proposta dagli attori,
è noto che, in base al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il risarcimento richiede, dunque, che sia allegata e provata dal danneggiato, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento e della colpa o del dolo del danneggiante.
Al riguardo, per quanto concerne la condotta del convenuto , sin dall'inizio del giudizio Controparte_2 manca una specifica allegazione della stessa, essendosi gli attori limitati, del tutto genericamente, a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non per la “temerarietà del comportamento” posto in essere dallo stesso. Successivamente, nell'atto di costituzione nel giudizio riassunto a seguito della morte del – nonché nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – gli attori chiedono il CP risarcimento del danno nei confronti sia dell'eredità giacente di che dei convenuti Controparte_2 [...]
e per la loro condotta CP_12 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 illecita consistita nel “collaborare con il debitore a rendersi inadempiente all'obbligazione civile”.
Occorre sin da subito rilevare che gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (ovvero il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità e il dolo o la colpa del danneggiante) non sono stati adeguatamente provati dagli attori.
In particolare, principiando con l'asserita condotta illecita dei convenuti – ovvero l'aver posto in essere una donazione fraudolenta in data 14.01.2020 - gli attori, a supporto della propria tesi, producono unicamente la sentenza penale n. 108/2024 del Tribunale di Ascoli PI (prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., degli attori, doc. 2) che, tuttavia, è stata appellata (seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., della convenuta, doc. 11) e non ha, dunque, efficacia di giudicato.
Al riguardo è utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento del danno proposto contro il condannato solo la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi attorea, non risulta adeguatamente provato neanche il danno conseguenza derivato agli attori – inteso come effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito
- per cui il diritto al risarcimento non potrà comunque essere riconosciuto.
Ed infatti, principiando con il danno patrimoniale lamentato dagli attori, non può essere riconosciuta la somma di 6.561,79 euro oltre interessi richiesta per le spese legali sostenute dagli attori per intentare le plurime azioni giudiziarie esecutive nei confronti di in quanto si tratta di somme che, Controparte_2 eventualmente, andranno riconosciute agli attori all'esito del processo esecutivo.
Del pari, non può essere riconosciuto l'importo di 13.025,92 euro dovuto dagli attori a titolo di interessi sul finanziamento n. 526873 acceso per pagare anche la quota posta a carico del De dall'ordinanza CP
del 27.06.2019 (citazione, doc. 9). A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, chiedendo gli attori il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale di per l'aver Controparte_2 dolosamente omesso di ottemperare all'ordinanza menzionata, la legittimazione passiva, a seguito del decesso del è esclusivamente in capo all'eredità giacente, non essendo gli altri convenuti CP eredi del de cuius. Tale danno, come anticipato, non può essere riconosciuto in quanto gli attori non hanno fornito la prova dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, ovvero del dolo o della colpa di CP nel porre in essere l'inadempimento dell'ordinanza del 27.06.2019.
[...]
Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale dell'attrice gli attori Parte_2 sostengono che la sig.ra ha patito disagi e stati di ansia tali da sfociare in disturbo da stress post Pt_2 traumatico, “non soltanto per aver dovuto abbandonare la propria casa familiare a seguito della frana
(…) ma anche per essere stata costretta a vivere parecchi anni nella abitazione della madre, che si trovava in stato precario, e nel 2016 è stata colpita da un evento sismico che ne ha cagionato fessurazioni”.
Dalle stesse allegazioni di parte attrice, nonché dalle perizie dalla stessa allegate (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 24 e 25) può agevolmente evincersi che il danno non patrimoniale lamentato non deriva dalla dismissione di parte del proprio patrimonio immobiliare da parte di a Controparte_2
favore dei IP ed in danno ai creditori – di cui di discute nel presente giudizio di revocatoria - quanto piuttosto da un'asserita condotta colposa di nella causazione della frana, di cui, tuttavia, Controparte_2
non è stata fornita specifica prova nel corso del presente giudizio.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria spiegata dal terzo intervenuto – che, sin dall'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. - chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non derivanti dalla fraudolenta dismissione immobiliare da parte di a favore dei IP asserendo di aver subìto “la Controparte_2 medesima grave situazione di disagio abitativo ed esistenziale dei genitori” nonché “l'aggravio del suo stato di disagio psicologico ed esistenziale a causa della premeditata condotta fraudolenta posta in essere dal e dai IP” - anche tale domanda non merita accoglimento per mancanza di prova degli CP
elementi costituitivi della responsabilità (e, in particolare, del danno conseguenza).
Ed infatti, pur volendo accedere alla tesi della condotta fraudolenta dei convenuti accertata nella sentenza penale n. 108/2024 del Tribunale di Ascoli PI, difetta in ogni caso la prova del danno conseguenza subito dal terzo intervenuto, danno conseguenza che - per come prospettato dallo stesso - deriva principalmente dalla frana che nel 2013 ha costretto l'intera famiglia ad abbandonare la propria abitazione e a trasferirsi in altro immobile non adeguato alle loro esigenze, piuttosto che dalla fraudolenta dismissione immobiliare da parte del Per tali ragioni, non colgono nel segno le produzioni CP documentali del terzo intervenuto (prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 17,18 e 19, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 26), volte a provare i disagi abitativi subiti dallo stesso e dai genitori e che non sono diretta conseguenza dell'asserita condotta Parte_1 Parte_2
fraudolenta dei convenuti.
In conclusione, tornando alle spese di lite, posto il parziale accoglimento della domanda di revocatoria ed il rigetto della domanda di risarcimento, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la parte convenuta costituita. Diversamente, posta l'infondatezza dell'intervento spiegato – sotto ogni profilo – da le spese CP_3
di lite sostenute dalla convenuta costituita nel presente giudizio di riassunzione andranno poste a carico del primo e liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli PI, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 289 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di revocatoria avanzata dalle parti attrici;
- rigetta integralmente le domande avanzate, in sede di intervento, da;
CP_3
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle parti attrici;
- compensa le spese di lite tra le parti attrici e le parti convenute;
- condanna il terzo intervenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta CP_3 costituita che si liquidano in complessivi euro 6300,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli PI, 11.6.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. MULATERO LIA giusta procura in atti;
C.F._2 attori contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
PAOLINI MASSIMO giusta procura in atti;
convenuta
Controparte_2
[...]
[...]
[...] convenuti contumaci e nei confronti di
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MULATERO LIA CP_3 C.F._4 giusta procura in atti;
intervenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di sentire dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c., nei loro confronti, gli atti di CP trasferimento a titolo gratuito degli immobili posti in essere dal convenuto in favore dei IP, atti asseritamente finalizzati ad inficiare la generica garanzia patrimoniale del convenuto per i crediti vantati dagli odierni attori.
Deducevano che, nell'anno 2014, avevano proposto ricorso ex art. 1172 c.c. al Tribunale di Ascoli PI al fine di ottenere la condanna di alla messa in sicurezza di un terreno di sua proprietà, Controparte_2 sito in Ponte D'Arli, dal quale promanava un pericolo di frana verso il confinante terreno di proprietà di essi attori;
tale procedimento si era concluso con ordinanza del 5.07.2016 con cui era stato ordinato al
[...] di “realizzare sulla sua proprietà le opere indicate dal CTU nell'elaborato depositato in data CP
23.1.2016 nella pagg. 26 (punto A) e di concorrere nella misura della metà alle opere indicate nelle pagg.
27, 28, 29 e 30 (punto B)”.
Spiegavano di aver successivamente adito il Tribunale di Ascoli PI ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione del citato provvedimento e che con ordinanza del 27.06.2019
- parzialmente rettificata il 5.07.2019 - il giudice aveva disposto l'obbligo delle parti di versare, su un libretto bancario o postale, in solido tra loro, la somma complessiva di € 100.743,53 comprensiva di Iva, di cui € 71.086,39 a carico di ed € 29.654,14 a carico dei coniugi Controparte_2 CP_4
Continuavano spiegando di aver versato la quota di loro competenza e, vista l'urgente necessità di iniziare i lavori di messa in sicurezza, alla luce dell'inadempimento del di aver versato sul citato CP libretto anche le somme di competenza di quest'ultimo. Per fare ciò, tuttavia, in assenza di liquidità, erano dovuti ricorrere al pensionamento anticipato della al fine di ottenere il t.f.r., oltre che ad un mutuo Pt_2 con la cessione di un quinto dello stipendio. Aggiungevano che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.10.2019 ed iscritto al n. 1986/2019 r.g., avevano chiesto al Tribunale di Ascoli PI la condanna di alla restituzione dell'importo di sua spettanza. Controparte_2
Tuttavia, nonostante le evidenti ragioni di credito degli odierni attori, il con atto pubblico del CP
Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990 dell'8.02.2018, aveva donato a sua nipote Persona_1 [...] il terreno di cui al foglio 38, particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Controparte_1
Acquasanta Terme (AP) e, con successivo atto pubblico del 14.01.2020 a rogito del notaio Per_1
n. rep. 34452 e n. racc. 20605, aveva donato ai IP
[...] Controparte_1 CP
e l'immobile ad uso abitativo sito in via Salaria n. 22
[...] Controparte_2 Controparte_2 in fraz. Ponte d'Arli di Acquasanta Terme distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta
Terme (AP), al foglio 38, particella 180, sub. 2; il locale ad uso magazzino al piano terra, di pertinenza dell'immobile sopra menzionato, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particella 180, l'area di insistenza e pertinenza di detti immobili risulta distinta nel Catasto
Terreni al foglio 38, particella 180, sub. 3 e gli appezzamenti di terreno distinto al Catasto Terreni di
Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particelle n. 8, n. 229 e n. 230.
Pertanto, ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. – avendo Controparte_2 volontariamente depauperato il proprio patrimonio immobiliare, così arrecando una grave compromissione delle pretesi di essi creditori - citavano in giudizio Controparte_2 CP_5 e chiedendo di accertare la
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 sussistenza dei presupposti ex art. 2901 Codice Civile e, per l'effetto, di disporre la revocatoria degli atti di trasferimento a titolo gratuito stipulati da in favore di nonché Controparte_2 Controparte_1
a beneficio di quest'ultima e di , e nelle date, Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 rispettivamente, dell'8.02.2018 e del 14.01. 2020 ovvero, in via secondaria, di disporre la revocatoria del solo atto di trasferimento a titolo gratuito stipulato in data 14.01.2020 e, infine, di condannare i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, per la temerarietà del comportamento posto in essere.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra che contestava in fatto ed in diritto gli assunti Controparte_1 attorei e concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare/pregiudiziale, previo accertamento della inosservanza da
parte degli attori, e , del termine a comparire nei confronti dei convenuti Parte_1 Parte_2 residenti all'estero, , e , dichiarare la nullità Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 bis cpc;
nel merito, respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo proposte dagli attori, e , sia Parte_1 Parte_2 in via principale che in via subordinata, per essere le stesse infondate sia in fatto che in diritto oltre che
per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 cpc sulla base delle svolte ragioni ed
argomentazioni; condannare, inoltre, gli attori, e , al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
e del compenso ex Decreto Min. Della Giustizia n. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Si costituiva, altresì, il Sig. , contestando anch'esso in fatto ed in diritto la sussistenza Controparte_2 dei presupposti per invocare la tutela di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'avversa domanda di revocatoria ex art. 2901 cc degli Atti di donazione del 08/02/2018 e del 14/01/2020 perché inammissibile,
stante la mancanza di interesse ad agire degli attori, e a seguito delle azioni Parte_2 Parte_1
esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi promosse contro ed in ogni caso perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
Successivamente, con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 18.10.2021, si costituiva nel presente giudizio figlio maggiore degli attori, il quale - depositando CP_3
l'ordinanza conclusiva del ricorso ex art. 702.bis c.p.c. emessa nel procedimento n. 1986/2019 r.g. del
Tribunale di Ascoli PI in data 3.06.2020 - con la quale il giudice, accogliendo la domanda di regresso ex art. 1299 c.c. alla luce del pagamento della quota dell'obbligazione solidale del da parte CP
degli odierni attori, condannava il primo al pagamento, a favore dei secondi, della somma di 71.086,29
euro oltre interessi – effettuava un intervento adesivo autonomo, affermando di essere anch'egli creditore di in considerazione dei numerosi danni patiti a causa dell'illegittimo comportamento Controparte_2 dello stesso che, con la complicità degli altri convenuti, poneva in essere gli atti depauperativi del proprio patrimonio per cui è causa, costringendolo a vivere, unitamente alla propria famiglia, numerosi disagi – sia abitativi che economici che personali e familiari, protrattisi per diversi anni. Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato e rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: In via principale, nel merito : disporre la revocatoria dei due atti di donazione posti in essere da di concerto Controparte_2 con i suoi quattro IP , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP
(il primo, in favore della sola perfezionato in data 8.02.2018 e trascritto il 12.02.2018,
[...] CP_1
a rogito del notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece in favore di tutti Persona_1
e quattro, perfezionato in data 14.01.2020 e trascritto il 15.01.2020, a rogito del notaio Per_1
n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al
[...] risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. CP_3 in conseguenza della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In via
[...] subordinata, nel merito: disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il
15.01.2020 (a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605) posto in essere da Persona_1
CP_
e in favore dei suoi quattro IP , , CP Controparte_1 Controparte_2 CP
e , e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento
[...] Controparte_2 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in CP_3 conseguenza della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa. In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Nessuno si costituiva per i convenuti e Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
Nel corso dell'udienza del 22.10.2021 veniva dichiarata la morte del convenuto occorsa Controparte_2 in data 08.08.2021 e, per l'effetto, il giudizio veniva interrotto.
Con ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. chiedeva al Tribunale la CP_3 fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e, affermando che per fatti sopravvenuti all'istaurazione del giudizio riteneva sussistenti anche i presupposti per dichiarare gli atti di donazione nulli ex art. 1418 comma 1 o 2 c.c. o ex art. 1345 c.c. o, in subordine, simulati, precisava le proprie domande proposte in intervento e chiedeva “In via principale: dichiarare la nullità, per illiceità della causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative, dei due atti di donazione posti in essere da di concerto con i suoi quattro IP Controparte_2 Controparte_1
, , e (il primo, in favore della sola
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
perfezionato il 8.02.2018 e trascritto il 12.02.2018, a rogito del notaio , n. CP_1 Persona_1
rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece in favore di tutti e quattro, perfezionato in data 14.01.2020
e, trascritto il 15.01.2020, a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per Persona_1
l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza della fraudolenta dismissione CP_3 immobiliare, unicamente volta a sottrarre bei alle pretese creditorie e alla garanzia patrimoniale generica, da determinarsi in via equitativa;
In via subordinata: dichiarare la simulazione assoluta, ai
sensi degli artt. 1416 co.2 c.c., dei due atti di donazione anzidetti, ovvero disporre la revocatoria dei due atti di donazione anzidetti, e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza CP_3 della fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In via ulteriormente graduata: disporre la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il 15.01.2020 (a rogito del notaio n. rep. 34452 e n. racc. 20605) posto in essere da in favore Persona_1 Controparte_2
dei suoi quattro IP , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 CP
, e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni,
[...] patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi da parte del Sig. in conseguenza della CP_3 fraudolenta dismissione immobiliare, da determinarsi in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Con decreto dell'8.07.2022 il giudice fissava per la prosecuzione l'udienza del 04.11.2022.
Si costituiva in giudizio a seguito della riassunzione la Sig.ra la quale – Controparte_1 eccependo la decadenza subita dagli originari attori per non aver riassunto l'atto nel termine oltre che l'inammissibilità delle domande nuove, concludeva, in sede di memoria di costituzione in riassunzione
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via preliminare/pregiudiziale, previo accertamento della mancata riassunzione ad opera degli attori,
[...]
e , della presente causa civile, ciò nel termine perentorio di tre mesi dalla Pt_1 Parte_2 dichiarazione di interruzione della stessa, avvenuta all'udienza del 22 ottobre 2021, dichiarare, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la estinzione del giudizio nei confronti dei medesimi attori, e Parte_1 Pt_2
; nel merito, respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo
[...] proposte dagli attori, e , sia in via principale che in via subordinata, per Parte_1 Parte_2 essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, oltre che per sopravvenuto difetto di interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c., sulla base delle svolte ragioni ed argomentazioni;
sempre in via
preliminare/pregiudiziale, previo accertamento del fatto che la domanda di declaratoria di nullità delle
donazioni stipulate in data 08 febbraio 2018 e in data 14 gennaio 2020 per illiceità della causa o del
motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative nonché la domanda di declaratoria di simulazione assoluta delle predette donazioni, svolte dall'intervenuto, , in CP_3 calce al proprio ricorso per riassunzione, costituiscono domande nuove, diverse e distinte rispetto alle domande di revocatoria svolte dall'intervenuto, , nell'atto di intervento ex art. 105 c.p.c., CP_3
così da integrare una illegittima mutatio libelli, dichiarare la inammissibilità delle stesse;
nel merito,
respingere integralmente le domande giudiziali, nessuna esclusa, a qualunque titolo proposte dall'intervenuto, , sia in via principale che in via subordinata nonché in via ulteriormente CP_3 gradata, per essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto;
condannare, inoltre, le parti soccombenti al pagamento delle spese e del compenso ex D.M. della Giustizia n. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Si costituivano, a seguito di riassunzione, anche gli attori e che Parte_1 Parte_2 concludevano chiedendo al Tribunale, così come successivamente integrato all'udienza di precisazione delle conclusioni “Nel merito, In via principale: - dichiarare, anche d'ufficio, la nullità per illiceità della
causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative, nonché, ai sensi
degli artt. 1418 co. 3 c.c. e 46 d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), per abusività o comunque irregolarità edilizia/ urbanistica degli immobili trasferiti, dell'atto di donazione disposto il 14.01.2020 e trascritto il
15.01.2020 a rogito del Notaio (n. rep. 34452 e n. racc. 20605), da in favore di Per_1 Controparte_2
, , e , avente ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 oggetto i seguenti immobili: A) l'abitazione del sig. , sita in Via Salaria n. 22 fraz. Ponte Controparte_2
d'Arli di Acquasanta Terme (AP), sviluppantesi ai piani terra e primo, di catastali vani 7, distinta nel
Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38 particella 180 sub. 2, frazione
Ponte d'Arli n. 22 superficie catastale totale mq 158; B) il locale ad uso magazzino al piano terra, di catastali mq 16, di pertinenza dell'immobile di cui al punto precedente, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al foglio 38, particella 180, subalterno 3; C) il terreno, confinante
con la corte degli immobili urbani sopra descritti, distinto nel Catasto Terreni di Acquasanta Terme (AP), frazione Ponte d'Arli, al foglio 38, particella 8; D) l'appezzamento di terreno ricadente in zona agricola, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme (AP) al fg. 38 particella 229, in frazione
Ponte d'Arli; E) l'appezzamento di terreno ricadente in zona agricola distinto nel Catasto Fabbricati del comune di Acquasanta Terme (AP) al fg. 38 particella 230, in frazione Ponte d'Arli; - dichiarare la nullità per illiceità della causa o del motivo comune e determinante ovvero per contrarietà a norme imperative dell'atto di donazione disposto il 08.02.2018, e trascritto il 12.02.2018, a rogito del Notaio (n. Per_1 rep. 32298 e n. racc. 18990), da in favore di , riguardante il Controparte_2 Controparte_1
terreno di cui al foglio 38, particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Acquasanta Terme (AP);
- e, per l'effetto, condannare i convenuti , in persona del curatore dell'eredità giacente, Controparte_2
, , e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
loro, sia in proprio, in qualità di donatari delle predette dismissioni immobiliari, sia quali eredi del CP_ defunto zio − previo accertamento incidenter tantum della loro qualità di eredi puri e CP semplici a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previa redazione di inventario, trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i
motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e e dell'intervenuto Parte_1 Parte_2 [...]
, in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, accertandi in corso di causa da liquidarsi CP_3 anche in via equitativa;
In via alternativa e/o subordinata: - accertare la natura simulata, ai sensi degli
artt. 1416 co. 2 c.c., dei due atti di donazione anzidetti e quindi annullarli ovvero, in alternativa, previo
accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dei due atti di donazione sopra descritti, fraudolentemente posti in essere da Controparte_2 di concerto con gli odierni convenuti (il primo, in favore della sola perfezionato l'8.02.2018 e CP_1
trascritto il 12.02.2018, a rogito del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990; il secondo invece Per_1
anche in favore dei restanti tre IP , e , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
perfezionato in data 14.01.2020 e trascritto il 15.01.2020, a rogito del Notaio n. rep. 34452 e n. Per_1 racc. 20605), con conseguente declaratoria di inefficacia degli stessi nei confronti di parte attrice e di
parte intervenuta;
- per l'effetto, condannare i convenuti , in persona del curatore Controparte_2 dell'eredità giacente, nonché e , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, sia in proprio, in qualità di donatari delle predette dismissioni CP immobiliari, sia quali eredi del defunto zio − previo accertamento incidenter tantum Controparte_2 della loro qualità di eredi a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previo inventario, trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i
motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e e dell'intervenuto Parte_1 Parte_2 [...]
, in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, accertati in corso di causa da liquidarsi CP_3
anche in via equitativa;
In via ulteriormente graduata: - disporre, previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., la revocatoria dell'atto di donazione del 14.01.2020, trascritto il 15.01.2020 a rogito del notaio (n. rep. 34452 e n. racc. 20605), e, per l'effetto, condannare i Persona_1 convenuti , in persona del curatore dell'eredità giacente, nonché Controparte_2 Controparte_1
, , , in solido tra loro, sia in proprio
[...] Controparte_2 Controparte_6
in qualità di donatari delle predette dismissioni immobiliari sia quali eredi del defunto Controparte_2
− previo accertamento incidenter tantum della loro qualità di eredi a seguito della invalida rinuncia all'eredità senza previo inventario trattandosi di chiamati all'eredità nel possesso di beni ereditari − al risarcimento di tutti i danni patrimoniali quantificati in € 19.587,71 (di cui € 13.025,92 di interessi sul finanziamento n. 526873 ed € 6.561,79 per spese legali e credito accertato e non recuperato oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto) per i motivi in atti, ovvero nella maggiore o minore misura accertanda
in corso di causa, nonché i danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte degli attori e Parte_1
e dell'intervenuto , in conseguenza delle predette dismissioni immobiliari, Parte_2 CP_3
accertati in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge”. All'udienza del 20.09.2024 veniva dichiarata la contumacia della Curatela dell'eredità giacente di
[...]
. CP
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era trattenuto in decisione all'udienza del 28.02.2025
– udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. –con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In considerazione delle plurime vicende processuali – oggettive e soggettive - del presente procedimento
(pervenuto sul ruolo dello scrivente magistrato nel mese di settembre 2024, ancora in sede di prima udienza) è utile premettere una ricostruzione dei fatti oggetto di causa così come emersi dalla documentazione in atti. Ricostruzione che si palesa essenziale in considerazione del proliferare, nel corso del presente giudizio, di allegazioni e domande che hanno avuto l'unico effetto di appesantire il procedimento, a scapito di tutte le parti, rendendo difficoltosa oltre che l'individuazione del thema
decidendum anche la risposta di tutela avanzata, inizialmente, dalle parti attrici.
Gli attori e sono comproprietari degli immobili siti nella frazione Ponte Parte_1 Parte_2
d'Arli del Comune di Acquasanta Terme, distinti al Catasto Fabbricati del Comune al foglio 38, particelle
208 sub. 1 e sub. 2 ed al Catasto Terreni al foglio 38, particelle 289 e 290.
Il terzo interveniente, è il figlio degli attori. CP_3
In data 11.11.2013 l'immobile degli attori diveniva inagibile a causa di una frana provocata da uno smottamento di terreno proveniente dalla proprietà sovrastante di e distinta al Catasto Controparte_2
Terreni del Comune di Acquasanta Terme al foglio 38 con le particelle 241 e 291.
Gli attori proponevano ricorso al Tribunale di Ascoli PI ex art. 1172 c.c. nonché ex artt. 669-bis e
688 c.p.c. per chiedere, tramite la verifica dello stato dei luoghi da parte di un C.T.U., l'individuazione deli interventi idonei ad eliminare il pericolo e l'accertamento delle responsabilità nella causazione della frana e degli obblighi nel sostenimento dei relativi oneri (citazione, all. 1).
Il giudizio civile, iscritto al n. 1765/2014 r.g. del Tribunale di Ascoli PI, dopo lo svolgimento di una
C.T.U. (citazione, all. 2), si concludeva con l'ordinanza n. 1132 del 5.07.2016 con la quale il giudice ordinava ad di “realizzare sulla sua proprietà le opere indicate dal CTU nell'elaborato Controparte_2
depositato in data 23.1.2016 nelle pagg. 26 (punto A) e di concorrere nella misura della metà alle opere indicate nelle pagg. 27, 28, 29 e 30 (punto B)” (citazione, all. 3).
Entrambe le parti proponevano reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; il Tribunale di Ascoli PI, con provvedimento del 18 novembre 2016 emesso nel procedimento n. 1638/2016 r.g., confermava integralmente l'ordinanza reclamata (citazione, all. 4).
In data 8.02.2018, con atto pubblico del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990, Persona_1 [...]
donava a sua nipote odierna convenuta, il terreno di cui al foglio 38, CP Controparte_1
particella 233, del Catasto Terreni del Comune di Acquasanta Terme (comparsa di costituzione e risposta di , doc. 2). Controparte_1 A seguito del ricorso proposto dagli attori ex art. 669-duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordinanza del 5.07.2016, il Tribunale di Ascoli PI emetteva l'ordinanza del
27.06.2019 nella quale, determinato l'importo delle opere da realizzare in 100.743,43 euro iva inclusa, stabiliva l'obbligo dei coniugi e di di versare, in solido, la predetta somma CP_4 Controparte_2 in un libretto bancario o postale intestato alla procedura, con suddivisione dell'importo in modo tale che
71.086,39 euro fossero a carico di e 29.654,13 euro a carico degli odierni attori Controparte_2
(citazione, all. 7).
In data 31.07.2019 gli attori versavano la quota di loro competenza nel libretto n. 27563 aperto presso e, vista l'urgente necessità di iniziare i lavori di messa in Controparte_7 sicurezza, alla luce dell'inadempimento del in data 12.09.2019 versavano anche le somme di CP competenza di quest'ultimo, così consentendo l'inizio dei lavori di ripristino.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 24.10.2019 gli attori istauravano il procedimento n. 1986/2019 r.g. dinanzi al Tribunale di Ascoli PI per chiedere la condanna di alla restituzione dell'importo di 71,086,29 euro da loro anticipato (citazione, all. 11). Controparte_2
Il procedimento si concludeva con l'ordinanza emessa in data 3.06.2020, con la quale il giudice condannava al pagamento della somma richiesta da parte attrice (atto di intervento Controparte_2 volontario, doc. 1). L'ordinanza veniva appellata.
Nell'ambito del procedimento n. 1765/2014 r.g. di attuazione del provvedimento cautelare, il CTU, in data 24.07.2020, depositava la comunicazione di fine lavori e la ripartizione finale delle spese con in calce il nulla osta del G.E. con la quale, modificando l'iniziale ripartizione delle quote tra le parti, l'importo a carico di veniva quantificato in € 55.402,34 (comparsa di costituzione di Controparte_2 CP
doc. 7).
[...]
Con sentenza n. 1736/2023 la Corte di appello di Ancona, in considerazione della rideterminazione della somma dovuta dal agli attori, accoglieva parzialmente l'appello avverso l'ordinanza del CP
3.06.2020 emessa dal Tribunale di Ascoli PI all'esito del procedimento n. 1986/2019 e determinava l'importo dovuto da agli attori in 55.402,34 euro (prima memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
c.p.c. di parte attrice, doc. 3). La sentenza è passata in giudicato.
Nelle more, con atto pubblico del 14 gennaio 2020 del Notaio n. rep. 34452 e n. racc. Persona_1
20605 donava ai IP odierna convenuta, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
e contumaci, l'immobile ad uso abitativo distinto al Catasto Controparte_2 Controparte_2
Fabbricati del Comune di Acquasanta Terme al foglio 38, particella 180, sub. 2; il locale ad uso magazzino, di pertinenza dell'immobile, distinta nel Catasto Fabbricati del Comune al foglio 38, particella
180, subalterno 3 e gli appezzamenti di terreno ricadenti in zona agricola distinti al Catasto Terreni del
Comune al foglio 38, particelle 8, 229 e 230 (comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
doc. 3).
[...] Il 20.07.2020 parte attrice, sulla base del titolo costituito dell'ordinanza conclusiva del procedimento n.
1986/2019 r.g. emessa il 3.06.2020, promuoveva dinanzi al Tribunale di Ascoli PI l'esecuzione immobiliare ex art. 2929-bis e 555 c.p.c. iscritta al n. 65/2020 r.g.e. nei confronti di e Controparte_2 dei IP per i beni immobili oggetto di alienazione a titolo gratuito mediante l'atto di donazione del
14.01.2020 a rogito del Notaio Dott.ssa n. rep. 34452 e n. racc. 20605 (comparsa di Persona_1
costituzione di doc. 11). Parte attrice intraprendeva, inoltre, nei confronti di Controparte_2 CP
il pignoramento mobiliare (comparsa di costituzione di doc. 12) ed il
[...] Controparte_2
pignoramento presso terzi ex art. 543 ss. c.p.c. presso l'INPS e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
(comparsa di costituzione di doc. 13). Controparte_2
La procedura esecutiva immobiliare n. 65/2020 r.g.e., a seguito della vendita all'incanto dei beni immobili pignorati ad ed ai suoi IP, si concludeva con l'assegnazione agli odierni attori della Controparte_2 somma di 91.783,23 euro (seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. di parte convenuta, doc. 8).
Nell'alveo della procedura esecutiva presso terzi n. 358/2020 r.g.e. del Tribunale di Ascoli PI instaurata dagli attori nei confronti del sig. e dei terzi pignorati Banca Monte dei Paschi Controparte_2 di Siena e INPS, con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 3.11.2021 veniva assegnata agli attori la somma di € 2.183,94 (prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. degli attori, doc. 4).
Nel mese di marzo 2021 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ascoli PI formulava l'imputazione, a carico di e della convenuta per il delitto di cui Controparte_2 Controparte_1 all'art. 110 e 388 comma 1 c.p. perché “al fine di consentire al di sottrarsi all'adempimento CP
degli obblighi di regresso svolta dai compivano, sul patrimonio del atti CP_4 CP fraudolenti, effettuando quest'ultimo una donazione in data 14 gennaio 2020 in favore dei IP” (atto di intervento volontario, doc. 3 e 4). Il procedimento penale iscritto al n. 722/21 r.g. dib. si concludeva con sentenza di non doversi procedere per morte di , avvenuta l'8.08.2021. Controparte_2
In data 9.09.2021 ed i figli e , con atto Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 pubblico a rogito del Notaio n. rep. 36262 e n. racc. 21950, rinunciavano all'eredità di Per_1 CP
(comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione di e
[...] Parte_1 Parte_2
all. 11). In data 2.05.2022 anche la minore , figlia di rinunciava Persona_2 Controparte_8 all'eredità de de cuius (comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione di e Parte_1
all. 12). Parte_2
Con ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. iscritto al n. 1267/2021 r.g.v.g. il terzo intervenuto CP_3
adiva il Tribunale di Ascoli PI per ottenere la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità , e avrebbero dovuto dichiarare Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 se accettare o rinunciare all'eredità relitta da (ricorso in riassunzione di Controparte_2 CP_3 all. 1). A seguito dell'infruttuosa scadenza del termine di tre mesi assegnato da parte del Giudice i fratelli decadevano dal diritto di accettare l'eredità (comparsa di costituzione e risposta a seguito di CP riassunzione di e all. 13). Parte_1 Parte_2 Con sentenza n. 108/24 il Tribunale di Ascoli PI, accertando il carattere fraudolento dell'atto di donazione stipulato in data 14.01.2020, condannava la convenuta per il reato di cui agli artt. 110 e 388,
comma 1, c.p. alla pena di mesi quattro di reclusione nonché al pagamento di una provvisionale nei confronti delle parti civili costituite (sub doc. 2). La sentenza è stata appellata dalla convenuta (seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della convenuta, doc. 11).
Premesso quanto sopra in relazione alle vicende fattuali orbitanti intorno al presente procedimento,
diviene essenziale delimitare il thema decidendum della presente controversia.
Al riguardo, è noto che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che i mutamenti nel corso del processo di situazioni di fatto sulle quali non siano basate o collegate le domande proposte dalle parti legittimano gli interessati solo a far valere in separato giudizio,
salvo preclusioni, le loro ragioni, non ad introdurre nel processo riassunto diverse pretese, scollegate da quelle originarie.
Nel caso che ci occupa, l'originaria domanda era limitata all'azione revocatoria e risarcitoria proposta dagli attori con atto di citazione ex art. 2901 c.c. del 14.02.2020 - e dal terzo intervenuto con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 20.10.2021 -; ne consegue che, le ulteriori domande avanzate per la prima volta nell'atto di citazione in riassunzione da parte di e nella comparsa di CP_3 costituzione di e ovvero la domanda di nullità e di simulazione degli atti di Parte_1 Parte_2
donazione oggetto di causa, nonché la domanda di accertamento della qualità di eredi puri e semplici dei chiamati all'eredità del defunto contenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, Controparte_2
c.p.c. di devono dichiararsi inammissibili, costituendo domande nuove, del tutto sganciate CP_3 dall'originario petitum e causa petendi proposto dagli attori (e dall'intervenuto adesivo autonomo). A ritenere diversamente, infatti sarebbero del tutto mortificate le garanzie del processo poste a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, laddove una parte si troverebbe – nel corso di un giudizio – a doversi difendere anche su domande non solo non prospettate sin dall'inizio ma nemmeno prospettabili in quanto del tutto avulse dall'originaria richiesta e dalle originarie allegazioni, oltre che fondate su presupposti del tutto differenti rispetto alla domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e di risarcimento del danno.
Chiarito ciò e continuando – sempre sul piano processuale - con l'eccezione preliminare di parziale estinzione del giudizio di revocatoria nei confronti degli attori per non aver gli stessi, a CP_4 seguito dell'interruzione del giudizio per morte del convenuto , riassunto il giudizio nel Controparte_2 termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. – avendovi provveduto esclusivamente il terzo interveniente – la stessa non merita accoglimento. CP_3
È noto, infatti, che in tema di cumulo di cause scindibili, qualora il giudice - a fronte di un evento che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze - interrompa l'intero processo, la riassunzione, effettuata nel termine indicato dall'art. 305 c.p.c., esclusivamente da una delle parti interessate, notificando il ricorso e il decreto di fissazione di udienza a tutti i contraddittori, deve ritenersi tempestiva rispetto a ognuna delle parti e non può essere dichiarata, con riferimento a costoro, l'estinzione parziale del processo, considerato anche che chi pone in essere la detta riassunzione non ha il potere di sciogliere il menzionato cumulo (notificando l'atto riassuntivo unicamente ad alcuni dei contraddittori), giacché, in presenza di un processo cumulato per iniziativa delle parti, il potere di separazione compete al giudice (Cassazione civile, sez. VI, n. 8975/2020).
A maggior ragione tale principio deve essere affermato in un caso, quale quello di specie, in cui a ben vedere l'evento interruttivo riguarda una parte (il convenuto) comune alle diverse cause cumulate (il litisconsorzio insorto per effetto dell'intervento è un litisconsorzio facoltativo, in quanto l'intervento ha introdotto cause di revocatoria e di risarcimento del danno connesse parzialmente per l'aspetto soggettivo e per il titolo e connesse per l'oggetto, riguardante la declaratoria dell'inefficacia dello stesso atto dispositivo). Conseguentemente, per la riassunzione del processo era necessaria e sufficiente l'iniziativa di una sola delle parti interessate, realizzandosi attraverso di essa, una volta notificata alle altre parti,
l'effetto della riattivazione dell'unico processo nei confronti di tutte.
Pertanto, in considerazione della tempestiva riassunzione proposta dal terzo intervenuto CP_3
l'intero processo è dunque correttamente proseguito per tutti i soggetti coinvolti.
Passando al merito della controversia e principiando con la domanda di revocatoria degli atti di disposizione a titolo gratuito conclusi tra ed i IP proposta dagli attori, alla luce dei Controparte_2 principi e della finalità dell'azione revocatoria – anche per come costantemente riletti dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ritiene lo scrivente che la domanda vada dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere.
Come noto, l'art. 2902 c.c., in materia di effetti dell'azione revocatoria, statuisce che “il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”.
Il fine dell'azione revocatoria, dunque, è essenzialmente conservativo e cautelare - e cioè strumentale alla fase successiva ed eventuale dell'esecuzione forzata - atteso che essa non produce alcun effetto recuperatorio dell'utilità dismessa dal debitore al patrimonio di quest'ultimo, ma si limita a neutralizzare l'effetto traslativo nei confronti del solo creditore che l'abbia utilmente esperita consentendo l'esercizio dell'azione esecutiva anche nei confronti del terzo acquirente nelle forme previste dagli artt. 602 e ss c.p.c.
(Cass. civile, n. 11491/2014 e n. 3676/2011).
Nel caso che ci occupa il credito per cui gli attori hanno agito in revocatoria – credito inizialmente
“litigioso” che, nel corso del presente procedimento, è stato accertato giudizialmente dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Ascoli PI emessa il 3.06.2020 e quantificato nell'importo di
71.086,29 euro (atto di intervento volontario, doc. 1) - poi rideterminato nella misura di 55.402,34 euro dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1736/2023, passata in giudicato – è stato integralmente soddisfatto dalla vendita degli stessi beni immobili oggetto dell'atto di donazione del 14.01.2020, vendita che, avvenuta nell'ambito della procedura esecutiva n. 65/2020 r.g.e., ha consentito l'assegnazione in favore degli attori dell'importo di 91.783,23 euro (seconda memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. di parte convenuta, doc. 8).
Dunque, poiché – come detto - l'azione revocatoria ordinaria ha natura conservativa e cautelare con valenza meramente processuale - nel senso che essa non mira ad attuare direttamente il diritto di credito,
ma è espediente prodromico al suo soddisfacimento – in questa sede non potrebbe che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo gli attori già ottenuto l'integrale soddisfacimento del loro credito e, perciò, l'effetto per cui tale procedimento è stato instaurato, non potendo gli stessi ottenere
– dall'eventuale esperimento di un'ulteriore azione esecutiva - un'utilità maggiore rispetto a quella già ottenuta.
Tale statuizione impone al giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, nelle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass. sentenze n. 3148/2016).
Il principio di soccombenza virtuale comporta un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente, e sulla quale far gravare in concreto il carico delle spese di lite.
Si passerà, dunque, al vaglio delle domande di revocatoria, al solo fine di statuire sulle spese di lite.
L'art. 2901 c.c. prevede che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i
quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il
debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto
anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”. La sussistenza di ragioni creditorie degli attori nei confronti del convenuto CP
- ragioni idonee a supportare l'actio pauliana - non potrebbero essere poste in discussione.
[...]
Tuttavia, in applicazione dei principi e espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
costantemente seguita da questo ufficio, può certamente dirsi che – anche in assenza dell'intervenuta cessazione della materia del contendere – l'atto dispositivo del 18.02.2018 – pur avendo determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore – non può dirsi aver concretizzato il presupposto del c.d. eventus damni necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria, non essendosi verificato il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Ed infatti, al momento della dismissione del bene con l'atto del 2018, il patrimonio immobiliare del CP
manteneva un valore economico tale da poter soddisfare le ragioni creditorie degli attori. Tanto emerge dalla relazione di stima dei beni immobili di del 27.01.2020 prodotta dagli stessi attori Controparte_2
(atto di citazione, doc. 17) dal quale risulta che, al mese di gennaio 2020, il valore di mercato dei beni immobili di cui il de cuius risultava intestatario era pari a 131.350,00 euro. Dunque, relativamente alla donazione effettuata da alla convenuta Controparte_2 Controparte_1 con atto pubblico del Notaio n. rep. 32298 e n. racc. 18990 del'8.02.2018, la
[...] Persona_1
domanda revocatoria – anche in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere - proposta dagli attori sarebbe stata certamente rigettata.
A diverse conclusioni, invece, si sarebbe giunti per la domanda di revocatoria dell'atto di donazione del
14.01.2020 n. rep. 34452 e n. racc. 20605 a rogito del Notaio (comparsa di costituzione Persona_1
di doc. 3), posto che tale atto dispositivo ha certamente comportato una Controparte_11
diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio, essendo usciti dal patrimonio dello stesso quattro immobili (di cui due fabbricati e due terreni) aventi, tra l'altro, il maggior valore di mercato tra il compendio immobiliare del de cuius (cfr. relazione di stima di cui all'atto di citazione, all. 17). Pertanto, posta la certa sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria – avendo avuto Controparte_2 certamente piena conoscenza delle pretese creditorie vantate dagli attori (atto di citazione, all. 1,3,7,8,11)
- trattandosi di un atto a titolo gratuito in quanto, è noto che lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo - come nel caso di specie - costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione (Cass. n. 28857/2021), la domanda di revocatoria de qua, in assenza della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sarebbe stata certamente accolta.
E ciò, giova ribadirlo, ai fini della soccombenza virtuale.
Passando ad esaminare la domanda riproposta dal terzo intervenuto a seguito della riassunzione, dalla lettura dell'atto di intervento – come già accennato – è possibile comprendere che lo stesso abbia deciso di partecipare ex art. 105 c.p.c. al presente procedimento al fine di spiegare un intervento adesivo autonomo, ossia di proporre nei confronti dei convenuti un'autonoma azione revocatoria avverso i medesimi atti dispositivi oggetto della revocatoria posta in essere dagli attori, a fronte di un proprio asserito credito derivante da pretese ragioni risarcitorie. Tali ragioni creditorie, tuttavia, non erano in alcun modo state prospettate da al donante al momento della dismissione dei propri beni cosicchè, CP_3
a tutto voler concedere, risulta del tutto assente la prova dell'elemento soggettivo, in capo a CP
, necessario all'accoglimento dell'azione revocatoria. Ed infatti, risulta dalla documentazione in atti
[...] che solo con l'intervento spiegato nel corso del presente procedimento avanzava pretese CP_3 risarcitorie – come si vedrà pure indimostrate – nei confronti del cosicchè non vi è alcun CP elemento per ritenere che il abbia deciso di spogliarsi dei propri beni al fine di sottrarli alla CP
garanzia patrimoniale di che, al momento delle donazioni, non avanzava alcuna pretesa CP_3
creditoria nei confronti del CP
Passando alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non ex art. 2043 c.c. proposta dagli attori,
è noto che, in base al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il risarcimento richiede, dunque, che sia allegata e provata dal danneggiato, oltre che la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento e della colpa o del dolo del danneggiante.
Al riguardo, per quanto concerne la condotta del convenuto , sin dall'inizio del giudizio Controparte_2 manca una specifica allegazione della stessa, essendosi gli attori limitati, del tutto genericamente, a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non per la “temerarietà del comportamento” posto in essere dallo stesso. Successivamente, nell'atto di costituzione nel giudizio riassunto a seguito della morte del – nonché nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. – gli attori chiedono il CP risarcimento del danno nei confronti sia dell'eredità giacente di che dei convenuti Controparte_2 [...]
e per la loro condotta CP_12 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2 illecita consistita nel “collaborare con il debitore a rendersi inadempiente all'obbligazione civile”.
Occorre sin da subito rilevare che gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (ovvero il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità e il dolo o la colpa del danneggiante) non sono stati adeguatamente provati dagli attori.
In particolare, principiando con l'asserita condotta illecita dei convenuti – ovvero l'aver posto in essere una donazione fraudolenta in data 14.01.2020 - gli attori, a supporto della propria tesi, producono unicamente la sentenza penale n. 108/2024 del Tribunale di Ascoli PI (prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c., degli attori, doc. 2) che, tuttavia, è stata appellata (seconda memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., della convenuta, doc. 11) e non ha, dunque, efficacia di giudicato.
Al riguardo è utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento del danno proposto contro il condannato solo la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi attorea, non risulta adeguatamente provato neanche il danno conseguenza derivato agli attori – inteso come effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito
- per cui il diritto al risarcimento non potrà comunque essere riconosciuto.
Ed infatti, principiando con il danno patrimoniale lamentato dagli attori, non può essere riconosciuta la somma di 6.561,79 euro oltre interessi richiesta per le spese legali sostenute dagli attori per intentare le plurime azioni giudiziarie esecutive nei confronti di in quanto si tratta di somme che, Controparte_2 eventualmente, andranno riconosciute agli attori all'esito del processo esecutivo.
Del pari, non può essere riconosciuto l'importo di 13.025,92 euro dovuto dagli attori a titolo di interessi sul finanziamento n. 526873 acceso per pagare anche la quota posta a carico del De dall'ordinanza CP
del 27.06.2019 (citazione, doc. 9). A tal riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, chiedendo gli attori il risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale di per l'aver Controparte_2 dolosamente omesso di ottemperare all'ordinanza menzionata, la legittimazione passiva, a seguito del decesso del è esclusivamente in capo all'eredità giacente, non essendo gli altri convenuti CP eredi del de cuius. Tale danno, come anticipato, non può essere riconosciuto in quanto gli attori non hanno fornito la prova dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, ovvero del dolo o della colpa di CP nel porre in essere l'inadempimento dell'ordinanza del 27.06.2019.
[...]
Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale dell'attrice gli attori Parte_2 sostengono che la sig.ra ha patito disagi e stati di ansia tali da sfociare in disturbo da stress post Pt_2 traumatico, “non soltanto per aver dovuto abbandonare la propria casa familiare a seguito della frana
(…) ma anche per essere stata costretta a vivere parecchi anni nella abitazione della madre, che si trovava in stato precario, e nel 2016 è stata colpita da un evento sismico che ne ha cagionato fessurazioni”.
Dalle stesse allegazioni di parte attrice, nonché dalle perizie dalla stessa allegate (seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 24 e 25) può agevolmente evincersi che il danno non patrimoniale lamentato non deriva dalla dismissione di parte del proprio patrimonio immobiliare da parte di a Controparte_2
favore dei IP ed in danno ai creditori – di cui di discute nel presente giudizio di revocatoria - quanto piuttosto da un'asserita condotta colposa di nella causazione della frana, di cui, tuttavia, Controparte_2
non è stata fornita specifica prova nel corso del presente giudizio.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria spiegata dal terzo intervenuto – che, sin dall'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. - chiede il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non derivanti dalla fraudolenta dismissione immobiliare da parte di a favore dei IP asserendo di aver subìto “la Controparte_2 medesima grave situazione di disagio abitativo ed esistenziale dei genitori” nonché “l'aggravio del suo stato di disagio psicologico ed esistenziale a causa della premeditata condotta fraudolenta posta in essere dal e dai IP” - anche tale domanda non merita accoglimento per mancanza di prova degli CP
elementi costituitivi della responsabilità (e, in particolare, del danno conseguenza).
Ed infatti, pur volendo accedere alla tesi della condotta fraudolenta dei convenuti accertata nella sentenza penale n. 108/2024 del Tribunale di Ascoli PI, difetta in ogni caso la prova del danno conseguenza subito dal terzo intervenuto, danno conseguenza che - per come prospettato dallo stesso - deriva principalmente dalla frana che nel 2013 ha costretto l'intera famiglia ad abbandonare la propria abitazione e a trasferirsi in altro immobile non adeguato alle loro esigenze, piuttosto che dalla fraudolenta dismissione immobiliare da parte del Per tali ragioni, non colgono nel segno le produzioni CP documentali del terzo intervenuto (prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 17,18 e 19, seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., doc. 26), volte a provare i disagi abitativi subiti dallo stesso e dai genitori e che non sono diretta conseguenza dell'asserita condotta Parte_1 Parte_2
fraudolenta dei convenuti.
In conclusione, tornando alle spese di lite, posto il parziale accoglimento della domanda di revocatoria ed il rigetto della domanda di risarcimento, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la parte convenuta costituita. Diversamente, posta l'infondatezza dell'intervento spiegato – sotto ogni profilo – da le spese CP_3
di lite sostenute dalla convenuta costituita nel presente giudizio di riassunzione andranno poste a carico del primo e liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli PI, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 289 del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di revocatoria avanzata dalle parti attrici;
- rigetta integralmente le domande avanzate, in sede di intervento, da;
CP_3
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalle parti attrici;
- compensa le spese di lite tra le parti attrici e le parti convenute;
- condanna il terzo intervenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta CP_3 costituita che si liquidano in complessivi euro 6300,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Ascoli PI, 11.6.2025
Il Giudice
Enza Foti