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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 /2021 R.G. promossa
DA
P.Iva con sede Gela alla Via Venezia n. 372, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Donegani Parte_2
Joseph ( ), indirizzo pec presso il cui C.F._1 Email_1 studio, sito in Gela Via Campochiaro 4, è elettivamente domiciliata, in forza di procura allegata all'atto di citazione
- attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: XXX, e nata a [...] CP_1 Parte_3 il 21/07/1963, CF: , entrambi residenti in [...]
13, rappresentati e difesi dall'Avv. CASCINO GIUSEPPE (CF: ), C.F._3 indirizzo pec presso il cui studio sito a Gela, via Venezia 378, Email_2 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
-convenuti-
Oggetto: costituzione di servitù di passaggio su fondo intercluso
Conclusioni: per parte attrice
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire per l'udienza del 16.06.2021, la società attrice citava in giudizio i convenuti in epigrafe indicati per chiedere che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio gravante sul fondo di loro proprietà in favore del fondo limitrofo di sua proprietà.
Segnatamente esponeva:
-di essere proprietaria di un terreno edificabile, ubicato nella Contrada Margi, territorio del
Comune di Gela, censito al catasto terreni del Comune di Gela, foglio 142, particella 1613, che risultava essere intercluso, non avendo alcun accesso diretto a nessuna via pubblica;
-che l'accesso al fondo sarebbe stato possibile dalla pubblica Via Bernardino Telesio, attraversando la particella 1618 di proprietà dei sig.ri e;
CP_1 Parte_3
-di avere inviato all'uopo richiesta scritta ai convenuti e di avere in seguito esperito, vanamente, la mediazione.
Produceva perizia di parte e documentazione.
Alla prima udienza, parte attrice chiedeva un rinvio per ripetere la notifica nei confronti dei convenuti che risultavano essersi trasferiti altrove e il procedimento veniva rinviato al
14.01.2022.
Il 13.01.2022 si costituivano i convenuti i quali contestavano la richiesta di parte attrice.
Chiesti ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., le parti depositavano memorie.
All'esito, veniva nominato CTU per accertare lo stato dei luoghi e l'interclusione allegata del fondo, nonché per identificare il tragitto più breve per il raggiungimento della pubblica via, con il minor aggravio di peso per il fondo servente.
Il CTU nominato nella persona dell'Ing. rispondeva al quesito e indicava Persona_1
(pg. 7) che:
“Il percorso più breve per raggiungere la pubblica via (denominata Bernardino Telesio), tenendo conto del minor aggravio del fondo sul quale dovrà essere costituita la servitù, è quello che attraversando il fondo di parte convenuta lungo la striscia all'estremità est , di larghezza metri 3, 77, raggiunge la parte terminale nord della via Bernardino Telesio come indicato nella seguente aerofoto”.
Disposte le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva introitata del 15.12.2023 con assegnazione dei termini di rito.
Con successiva istanza del 13.02.2024 le parti, esponendo di avere raggiunto accordo transattivo, chiedevano che la causa venisse rimessa sul ruolo.
Veniva fissata l'udienza del 21.03.2024 e a tale udienza i procuratori chiedevano un differimento per formalizzare l'accordo raggiunto.
All'udienza del 18 aprile 2024, i procuratori delle parti, si riportavano all'accordo raggiunto ma, nel contempo, poiché dalla lettura della ctu emergevano dei dubbi in ordine alla esatta indicazione della particella da gravare di servitù, chiedevano che lo stesso fornisse chiarimenti.
Il CTU a chiarimento specificava che: “La striscia di terreno da asservire ricade sulla particella distinta al catasto terreni del comune di Gela al foglio 142 con la particella 1618. La striscia interessata, come rilevato nel verbale delle operazioni peritali del 18 luglio 2022, ha una larghezza di circa metri
3,77. Detta striscia è evidenziata in giallo nell'estratto di mappa prodotto con la presente relazione come allegato 1. Per maggior chiarezza, poiché l'estratto di mappa può presentare incongruenze tra quanto si evincerebbe dai contorni delle aree libere e dalle sagome dei fabbricati, ritengo opportuno integrare l'estratto di mappa con l'allegato 2 esplicativo, tratto dal sito catastomappe.it/mappa che consente di avere la reale percezione dello stato di fatto rappresentato dall'ortofoto della zona al quale
è sovrapposto in trasparenza l'estratto di mappa catastale con delimitate e numerate le particelle catastali. Come già precisato nella risposta al quesito 5 della depositata relazione di ctu, l'estensione della striscia di terreno da asservire è di circa 45 metri quadrati. Ha una larghezza di circa metri 3,77 che corrisponde alla larghezza della pubblica via Bernardino Teresio. 3) Detta striscia confina: - A
Nord-Ovest col terreno del convenuto per cui è causa;
- A Nord-Est col terreno di parte attrice come risultante dalla seguente visura catastale”.
Resi i chiarimenti, ritenuta la necessità di identificare catastalmente la porzione di terreno oggetto della costituenda servitù, le parti procedevano al frazionamento di tale porzione e il procedimento veniva all'uopo rinviato. Dal frazionamento della originaria particella 1618 di proprietà dei convenuti venivano originate le particelle 3020 e 3021, quest'ultima da gravare di servitù.
All'udienza del 28.11.2024, la causa, sulla base dell'accordo conciliativo delle parti, veniva trattenuta per la decisione.
***
Occorre pertanto dare atto che le parti hanno conciliato la controversia.
Parte attrice si è riportata alla dichiarazione del suo procuratore costituito, all'uopo autorizzato con procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società, depositata in data 28.11.2024.
Parte convenuta ha anch'essa depositato in data 28.11.2024 una dichiarazione di precisazione degli accordi di massima già raggiunti in data 26.03.2024.
Le condizioni concordate dalle parti prevedono la costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli in favore del fondo di proprietà della società attrice, identificato al Catasto
Terreni al Foglio 142, particella 1613, gravante sulla porzione di terreno di proprietà dei convenuti e identificata al Catasto Terreni del Comune di Gela, CP_1 Parte_3 al Foglio 142, p.lla 3021, confinante con via Bernardino Telesio e con la p.lla 3020 dei convenuti.
Quale indennizzo, anche di spese legali, per la costituzione della servitù, è previsto che la società versi ai convenuti il pagamento della somma di €. 1.000,00 (euro mille). Parte_1
Le spese del CTP Arch. , rimangono a carico di parte attrice. Persona_2
Le spese connesse e conseguenziali alla costituzione della servitù (trascrizione, regolazione catastale, urbanistica, ect) saranno a carico di parte attrice.
Le spese di registrazione della sentenza in solido fra le parti. Ulteriori spese a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di
Pietro, così provvede:
-dichiara costituita in favore del fondo di parte attrice, sito in Gela, Parte_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di Gela al Foglio 142, particella 1613, la servitù di passaggio a piedi e con veicoli a carico della Particella 3021 del Foglio 142 del Catasto
Terreni del Comune di Gela di proprietà dei convenuti e , CP_1 Parte_3 secondo quanto indicato dal CTU;
-dispone, che entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'attrice versi ai convenuti la somma di €. 1.000,00, a titolo di indennizzo, anche di spese legali;
-dispone che la presente sentenza sia trascritta nei Registri Immobiliari.
Gela, lì 12.02.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice On. Angela Rita Di Pietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 295 /2021 R.G. promossa
DA
P.Iva con sede Gela alla Via Venezia n. 372, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Donegani Parte_2
Joseph ( ), indirizzo pec presso il cui C.F._1 Email_1 studio, sito in Gela Via Campochiaro 4, è elettivamente domiciliata, in forza di procura allegata all'atto di citazione
- attore-
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: XXX, e nata a [...] CP_1 Parte_3 il 21/07/1963, CF: , entrambi residenti in [...]
13, rappresentati e difesi dall'Avv. CASCINO GIUSEPPE (CF: ), C.F._3 indirizzo pec presso il cui studio sito a Gela, via Venezia 378, Email_2 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
-convenuti-
Oggetto: costituzione di servitù di passaggio su fondo intercluso
Conclusioni: per parte attrice
Svolgimento del processo
Con atto di citazione a comparire per l'udienza del 16.06.2021, la società attrice citava in giudizio i convenuti in epigrafe indicati per chiedere che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio gravante sul fondo di loro proprietà in favore del fondo limitrofo di sua proprietà.
Segnatamente esponeva:
-di essere proprietaria di un terreno edificabile, ubicato nella Contrada Margi, territorio del
Comune di Gela, censito al catasto terreni del Comune di Gela, foglio 142, particella 1613, che risultava essere intercluso, non avendo alcun accesso diretto a nessuna via pubblica;
-che l'accesso al fondo sarebbe stato possibile dalla pubblica Via Bernardino Telesio, attraversando la particella 1618 di proprietà dei sig.ri e;
CP_1 Parte_3
-di avere inviato all'uopo richiesta scritta ai convenuti e di avere in seguito esperito, vanamente, la mediazione.
Produceva perizia di parte e documentazione.
Alla prima udienza, parte attrice chiedeva un rinvio per ripetere la notifica nei confronti dei convenuti che risultavano essersi trasferiti altrove e il procedimento veniva rinviato al
14.01.2022.
Il 13.01.2022 si costituivano i convenuti i quali contestavano la richiesta di parte attrice.
Chiesti ed assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., le parti depositavano memorie.
All'esito, veniva nominato CTU per accertare lo stato dei luoghi e l'interclusione allegata del fondo, nonché per identificare il tragitto più breve per il raggiungimento della pubblica via, con il minor aggravio di peso per il fondo servente.
Il CTU nominato nella persona dell'Ing. rispondeva al quesito e indicava Persona_1
(pg. 7) che:
“Il percorso più breve per raggiungere la pubblica via (denominata Bernardino Telesio), tenendo conto del minor aggravio del fondo sul quale dovrà essere costituita la servitù, è quello che attraversando il fondo di parte convenuta lungo la striscia all'estremità est , di larghezza metri 3, 77, raggiunge la parte terminale nord della via Bernardino Telesio come indicato nella seguente aerofoto”.
Disposte le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva introitata del 15.12.2023 con assegnazione dei termini di rito.
Con successiva istanza del 13.02.2024 le parti, esponendo di avere raggiunto accordo transattivo, chiedevano che la causa venisse rimessa sul ruolo.
Veniva fissata l'udienza del 21.03.2024 e a tale udienza i procuratori chiedevano un differimento per formalizzare l'accordo raggiunto.
All'udienza del 18 aprile 2024, i procuratori delle parti, si riportavano all'accordo raggiunto ma, nel contempo, poiché dalla lettura della ctu emergevano dei dubbi in ordine alla esatta indicazione della particella da gravare di servitù, chiedevano che lo stesso fornisse chiarimenti.
Il CTU a chiarimento specificava che: “La striscia di terreno da asservire ricade sulla particella distinta al catasto terreni del comune di Gela al foglio 142 con la particella 1618. La striscia interessata, come rilevato nel verbale delle operazioni peritali del 18 luglio 2022, ha una larghezza di circa metri
3,77. Detta striscia è evidenziata in giallo nell'estratto di mappa prodotto con la presente relazione come allegato 1. Per maggior chiarezza, poiché l'estratto di mappa può presentare incongruenze tra quanto si evincerebbe dai contorni delle aree libere e dalle sagome dei fabbricati, ritengo opportuno integrare l'estratto di mappa con l'allegato 2 esplicativo, tratto dal sito catastomappe.it/mappa che consente di avere la reale percezione dello stato di fatto rappresentato dall'ortofoto della zona al quale
è sovrapposto in trasparenza l'estratto di mappa catastale con delimitate e numerate le particelle catastali. Come già precisato nella risposta al quesito 5 della depositata relazione di ctu, l'estensione della striscia di terreno da asservire è di circa 45 metri quadrati. Ha una larghezza di circa metri 3,77 che corrisponde alla larghezza della pubblica via Bernardino Teresio. 3) Detta striscia confina: - A
Nord-Ovest col terreno del convenuto per cui è causa;
- A Nord-Est col terreno di parte attrice come risultante dalla seguente visura catastale”.
Resi i chiarimenti, ritenuta la necessità di identificare catastalmente la porzione di terreno oggetto della costituenda servitù, le parti procedevano al frazionamento di tale porzione e il procedimento veniva all'uopo rinviato. Dal frazionamento della originaria particella 1618 di proprietà dei convenuti venivano originate le particelle 3020 e 3021, quest'ultima da gravare di servitù.
All'udienza del 28.11.2024, la causa, sulla base dell'accordo conciliativo delle parti, veniva trattenuta per la decisione.
***
Occorre pertanto dare atto che le parti hanno conciliato la controversia.
Parte attrice si è riportata alla dichiarazione del suo procuratore costituito, all'uopo autorizzato con procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società, depositata in data 28.11.2024.
Parte convenuta ha anch'essa depositato in data 28.11.2024 una dichiarazione di precisazione degli accordi di massima già raggiunti in data 26.03.2024.
Le condizioni concordate dalle parti prevedono la costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli in favore del fondo di proprietà della società attrice, identificato al Catasto
Terreni al Foglio 142, particella 1613, gravante sulla porzione di terreno di proprietà dei convenuti e identificata al Catasto Terreni del Comune di Gela, CP_1 Parte_3 al Foglio 142, p.lla 3021, confinante con via Bernardino Telesio e con la p.lla 3020 dei convenuti.
Quale indennizzo, anche di spese legali, per la costituzione della servitù, è previsto che la società versi ai convenuti il pagamento della somma di €. 1.000,00 (euro mille). Parte_1
Le spese del CTP Arch. , rimangono a carico di parte attrice. Persona_2
Le spese connesse e conseguenziali alla costituzione della servitù (trascrizione, regolazione catastale, urbanistica, ect) saranno a carico di parte attrice.
Le spese di registrazione della sentenza in solido fra le parti. Ulteriori spese a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela R. Di
Pietro, così provvede:
-dichiara costituita in favore del fondo di parte attrice, sito in Gela, Parte_1 identificato al Catasto Terreni del Comune di Gela al Foglio 142, particella 1613, la servitù di passaggio a piedi e con veicoli a carico della Particella 3021 del Foglio 142 del Catasto
Terreni del Comune di Gela di proprietà dei convenuti e , CP_1 Parte_3 secondo quanto indicato dal CTU;
-dispone, che entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'attrice versi ai convenuti la somma di €. 1.000,00, a titolo di indennizzo, anche di spese legali;
-dispone che la presente sentenza sia trascritta nei Registri Immobiliari.
Gela, lì 12.02.2025
Il Giudice On.
Angela Rita Di Pietro