Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 798/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Roberto Carapelle, elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino,via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Torino;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: trattamento di fine servizio
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 la sig.ra ha Parte_1
esposto di avere cessato il servizio alle dipendenze del in data Controparte_2
31.8.2019 per pensione anticipata e di non avere ottenuto il pagamento del trattamento di fine servizio nel termine di legge. La ricorrente agisce in giudizio per la condanna dell' al pagamento del trattamento di fine servizio. CP_1
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , documentando l'avvenuta liquidazione del CP_1
trattamento.
1
Le spese di lite sono poste a carico dell' , essendo provato che il pagamento è CP_1
avvenuto in seguito alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, e sono liquidate in dispositivo, applicati i valori prossimi ai minimi di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni trattate, nonché del comportamento processuale dell , omesso il compenso per la CP_3
fase istruttoria e riconosciuta la maggiorazione del 15% ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014, essendo l'atto redatto con collegamenti ipertestuali, ma senza strumenti che ne consentano la navigazione interna e considerato il numero di documenti allegati, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre al 15% ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014 e oltre euro 43,00, per rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Carapelle, antistatario.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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