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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1007/2024
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ESPOSITO ALESSANDRO
Avv. DE LUCA PIERGIORGIO
Appellato/i
CP_1
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 11:25, in seconda chiamata.
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta:
dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 05.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso i Parte_1 C.F._1
difensori avvocati ALESSANDRO ESPOSITO e PIERGIORGIO DE LUCA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede in Trieste (TS), Via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli n.4, contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.11615/2023 emessa in data 21.07.2023 dal
Tribunale di Roma a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 21.02.2024 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.11615/2023 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.07.2023, emessa a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022, promossa dal
Pt_1 nei confronti della società odierna appellata.
§ 2. - Alla prima udienza del 04.02.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 26.02.2025 e quindi d'ufficio all'udienza odierna.
§ 3. - I rinvii sono stati ritualmente comunicati dalla Cancelleria alla parte costituita.
§ 4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c.
Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 21.02.2024 contro la sentenza n.11615/2023 emessa dal Tribunale di
Roma, pubblicata in data 21.07.2023, emessa a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022, così provvede:
1) Dichiara l'appello improcedibile.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 05.03.25
Il consigliere est. dott. Raffele Miele Il Presidente dott. Antonio Perinelli
pagina 3 di 3
Sezione VI civile
R.G. 1007/2024
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ESPOSITO ALESSANDRO
Avv. DE LUCA PIERGIORGIO
Appellato/i
CP_1
Avv.
***
Nessuno compare per l'appellante alle ore 11:25, in seconda chiamata.
La Corte, visto la regolarità della notifica ex art. 348 cpc , trattiene la causa in decisione per la dichiarazione di improcedibilità, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta:
dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere rel. dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 05.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso i Parte_1 C.F._1
difensori avvocati ALESSANDRO ESPOSITO e PIERGIORGIO DE LUCA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede in Trieste (TS), Via Controparte_1 P.IVA_1
Machiavelli n.4, contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.11615/2023 emessa in data 21.07.2023 dal
Tribunale di Roma a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 21.02.2024 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.11615/2023 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 21.07.2023, emessa a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022, promossa dal
Pt_1 nei confronti della società odierna appellata.
§ 2. - Alla prima udienza del 04.02.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 26.02.2025 e quindi d'ufficio all'udienza odierna.
§ 3. - I rinvii sono stati ritualmente comunicati dalla Cancelleria alla parte costituita.
§ 4. - All'odierna udienza nessuno è comparso e conseguentemente l'appello è stato posto in decisione dovendosene dichiarare l'improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art.348 c.p.c.
Si versa infatti nell'ipotesi disciplinata dall'art.348 c.p.c., secondo cui “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 5. - Nulla per le spese.
§ 6. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata improcedibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 21.02.2024 contro la sentenza n.11615/2023 emessa dal Tribunale di
Roma, pubblicata in data 21.07.2023, emessa a definizione della causa civile di cognizione avente r.g.n. 68470/2022, così provvede:
1) Dichiara l'appello improcedibile.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 05.03.25
Il consigliere est. dott. Raffele Miele Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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