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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18177/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. VITALE ANGELO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18177 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. VITALE ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non ripetibile la somma di € 17.160,21, chiesta in resituzione con provvedimento del 24.10.2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
partericorrente, che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di essere coniuge superstite di , deceduto in Partinico il ON
01/01/2024 e che nel novembre 2024 riceveva dall' una richiesta di CP_1
restituzione di € 17.160,21, motivata dall'erogazione al defunto coniuge di ratei di pensione non spettanti, deducendo l'illegittimità della richiesta per violazione del comma 2° dell'art. 13 della L. n. 412/1991 e l'intrasmissibilità all'erede del debito del pensionato in assenza di prova del suo dolo ai sensi delle leggi 662/1996 e 448/2001, conveniva in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni: “Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e delle motivazioni dettagliatamente esposte in parte narrativa, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'insussistenza del provvedimento di indebito ex adverso emesso e notificato nel mese di novembre del 2024 alla sigra quale erede del sig. . Per l'effetto, Parte_1 ON
annullare, con ogni con ogni e qualsivoglia statuizione, l'indebito impugnato nell'odierna sede, privandolo di ogni efficacia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che il defunto “aveva contratto ON
un primo matrimonio con deceduta il 7.3.2011; il Sig. Persona_2
in qualità di vedovo superstite della prima moglie, aveva percepito Per_1
la pensione di reversibilità (cat. SOS n. 47011656) con decorrenza dal mese di aprile 2011 per un importo mensile di € 281,01 alla decorrenza;
- il Sig. aveva continuato a percepire la suddetta pensione di reversibilità Per_1
anche dopo la celebrazione delle nuove nozze con la signora Pt_1
avvenute il 15.11.2013. Il debito contestato scaturisce, dunque, dalla percezione di una pensione di reversibilità non dovuta a causa della celebrazione di un nuovo matrimonio. (…) L'accertamento del debito è avvenuto il 2.11.2018, a seguito della richiesta del trattamento di famiglia, presentata con ricostituzione del 2/5/2018. Verificata la celebrazione di un nuovo matrimonio celebrato in data 15.11.2013, il competente reparto ha eliminato la pensione di reversibilità e ha generato l'indebito n. 14662699 calcolato dall'1.12.2013 (mese successivo alla data delle nuove nozze) al
30.11.2018 (data di eliminazione della pensione non spettante). La notifica
3 al Sig. è stata inviata in data 25.11.2020 con conseguente Per_1
interruzione dei termini prescrizionali”.
Evidenziava così la natura di indebito oggettivo ex art. 2033 C.c. della somma chiesta in restituzione, con conseguente inapplicabilità di ogni norma di favore dettata in materia previdenziale, essendo le somme in contestazione state erogate sine titulo.
Contestando per questo la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
In note conclusive la parte ricorrente evidenziava la mancanza di alcuna prova quanto all'erogazione delle somme a dopo la morte ON
della prima coniuge.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente evidenziato che, dalla prospettazione dei fatti emerge che la somma di denaro chiesta in restituzione alla ricorrente non può che costituire un indebito oggettivo ex art. 2033 C.c., non essendo la stessa soggetto assicurato o assistito dall' , ma soltanto erede del percipiente CP_2
una pensione di reversibilità CP_1
Va poi, sempre sul punto, rilevato che le somme asseritamente già chieste in restituzione al dante causa venivano chieste in ON
restituzione non perché erogate in eccesso, ma in quanto erogate nell'insussistenza delle condizioni di legge, quindi sine titulo.
Ciò, come affermato dall' resistente, comporta l'inapplicabilità di CP_2
alcuna disciplina di favore per il debitore, né alcuna decadenza o prescrizione breve.
Specularmente, tale circostanza comporta però l'inapplicabilità della regola generale chiarita dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.
18046/2010, secondo la quale in tema di indebito pensionistico (ed estensivamente in tema di indebito previdenziale) incombe sul pensionato
4 l'oere della prova del diritto alla prestazione e quindi alla ritenzione delle somme ricevute.
Ciò premesso, in tema di onere della prova dell'indebito oggettivo, possono essere fissati alcuni principi (cfr. Trib. Milano sent. 5797/2022)
- Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo;
- sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento:
- se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
- quando, invece, l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
La Suprema Corte ha spesso chiarito il principio secondo il quale nella ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. per tutte: Cass. n.
30713/2018).
Con una recente pronuncia [n. 21340/2025 del 25 luglio 2025] , la Corte ha ulteriormente precisato che “Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, "il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi" (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024;
Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del
05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che "l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo
5 con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens" (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza
n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del
26/05/2021)”.
Così, nel caso di specie, incombe sull'attore sostanziale-convenuto processuale (trattandosi di azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione) di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
E così, seppur dai fatti prospettati apparrebbe evidente il diritto dell'Istituto al recupero delle somme pagate e non dovute a causa del dolo omissivo del pensionato, cionondimeno manca qualsiasi prova di ciascuno dei fatti allegati.
Pure pretermettendo per ipotesi la necessarietà della prova di un rapporto pensionistico tra l' e il coniuge dante causa e, inoltre, ritenendo CP_1
sufficiente sia la mera indicazione di un numero di pensione e la mera allegazione dell'an e del quantum delle somme erogate, manca integralmente la prova del titolo del diritto alla restituzione (il precedente coniugio con altro soggetto e la percezione di una pensione di reversibilità derivante dalla prima coniuge dopo il secondo matrimonio).
Manca altresì la prova della richiesta di restituzione delle somme avanzata nei confronti di (non essendo provato né l'invio né la ON
ricezione della lettera).
Così come non v'è la prova della conoscenza del fatto a seguito della richiesta di ricostituzione della pensione presentata da ON
(manca agli atti tale richiesta).
Appare così che, processualmente, dovendo per i motivi sopra evidenziati escludere la sussistenza di alcun onere in capo all'erede del presunto debitore della prova del proprio diritto (giacché la somma a lei richiesta non è stata da
6 lei percepita a titolo di pensione ma solo nella qualità di erede), in carenza della prova della richiesta di restituzione fosse stata avanzata in precedenza al de cuius, (sì da costituire posta negativa già facente parte del patrimonio in successione), le allegazioni dell' resistente, sia pur teoricamente CP_2
ineccepibili, non possano essere degne di accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 C.c.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18177/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:10 sono presenti l'avv. VITALE ANGELO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18177 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. VITALE ANGELO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara non ripetibile la somma di € 17.160,21, chiesta in resituzione con provvedimento del 24.10.2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
partericorrente, che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
2 di essere coniuge superstite di , deceduto in Partinico il ON
01/01/2024 e che nel novembre 2024 riceveva dall' una richiesta di CP_1
restituzione di € 17.160,21, motivata dall'erogazione al defunto coniuge di ratei di pensione non spettanti, deducendo l'illegittimità della richiesta per violazione del comma 2° dell'art. 13 della L. n. 412/1991 e l'intrasmissibilità all'erede del debito del pensionato in assenza di prova del suo dolo ai sensi delle leggi 662/1996 e 448/2001, conveniva in giudizio l' rassegnando CP_1
le seguenti conclusioni: “Nel merito, in accoglimento delle eccezioni e delle motivazioni dettagliatamente esposte in parte narrativa, ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'insussistenza del provvedimento di indebito ex adverso emesso e notificato nel mese di novembre del 2024 alla sigra quale erede del sig. . Per l'effetto, Parte_1 ON
annullare, con ogni con ogni e qualsivoglia statuizione, l'indebito impugnato nell'odierna sede, privandolo di ogni efficacia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che il defunto “aveva contratto ON
un primo matrimonio con deceduta il 7.3.2011; il Sig. Persona_2
in qualità di vedovo superstite della prima moglie, aveva percepito Per_1
la pensione di reversibilità (cat. SOS n. 47011656) con decorrenza dal mese di aprile 2011 per un importo mensile di € 281,01 alla decorrenza;
- il Sig. aveva continuato a percepire la suddetta pensione di reversibilità Per_1
anche dopo la celebrazione delle nuove nozze con la signora Pt_1
avvenute il 15.11.2013. Il debito contestato scaturisce, dunque, dalla percezione di una pensione di reversibilità non dovuta a causa della celebrazione di un nuovo matrimonio. (…) L'accertamento del debito è avvenuto il 2.11.2018, a seguito della richiesta del trattamento di famiglia, presentata con ricostituzione del 2/5/2018. Verificata la celebrazione di un nuovo matrimonio celebrato in data 15.11.2013, il competente reparto ha eliminato la pensione di reversibilità e ha generato l'indebito n. 14662699 calcolato dall'1.12.2013 (mese successivo alla data delle nuove nozze) al
30.11.2018 (data di eliminazione della pensione non spettante). La notifica
3 al Sig. è stata inviata in data 25.11.2020 con conseguente Per_1
interruzione dei termini prescrizionali”.
Evidenziava così la natura di indebito oggettivo ex art. 2033 C.c. della somma chiesta in restituzione, con conseguente inapplicabilità di ogni norma di favore dettata in materia previdenziale, essendo le somme in contestazione state erogate sine titulo.
Contestando per questo la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
In note conclusive la parte ricorrente evidenziava la mancanza di alcuna prova quanto all'erogazione delle somme a dopo la morte ON
della prima coniuge.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente evidenziato che, dalla prospettazione dei fatti emerge che la somma di denaro chiesta in restituzione alla ricorrente non può che costituire un indebito oggettivo ex art. 2033 C.c., non essendo la stessa soggetto assicurato o assistito dall' , ma soltanto erede del percipiente CP_2
una pensione di reversibilità CP_1
Va poi, sempre sul punto, rilevato che le somme asseritamente già chieste in restituzione al dante causa venivano chieste in ON
restituzione non perché erogate in eccesso, ma in quanto erogate nell'insussistenza delle condizioni di legge, quindi sine titulo.
Ciò, come affermato dall' resistente, comporta l'inapplicabilità di CP_2
alcuna disciplina di favore per il debitore, né alcuna decadenza o prescrizione breve.
Specularmente, tale circostanza comporta però l'inapplicabilità della regola generale chiarita dalla Suprema Corte a SS.UU. con sentenza n.
18046/2010, secondo la quale in tema di indebito pensionistico (ed estensivamente in tema di indebito previdenziale) incombe sul pensionato
4 l'oere della prova del diritto alla prestazione e quindi alla ritenzione delle somme ricevute.
Ciò premesso, in tema di onere della prova dell'indebito oggettivo, possono essere fissati alcuni principi (cfr. Trib. Milano sent. 5797/2022)
- Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo;
- sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento:
- se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
- quando, invece, l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
La Suprema Corte ha spesso chiarito il principio secondo il quale nella ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. per tutte: Cass. n.
30713/2018).
Con una recente pronuncia [n. 21340/2025 del 25 luglio 2025] , la Corte ha ulteriormente precisato che “Secondo i principi, oramai consolidati, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sull'attore, "il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi" (v. Sez. 2, Ordinanza n. 3087 del 23/12/2024;
Sez. 1, Ordinanza n. 6983 del 15/03/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19019 del
05/07/2023), avendo la medesima giurisprudenza opportunamente precisato che "l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo
5 con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens" (v. Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza
n. 33325 del 19/12/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19792 del 17/07/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 11190 del 26/04/2024; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del
26/05/2021)”.
Così, nel caso di specie, incombe sull'attore sostanziale-convenuto processuale (trattandosi di azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione) di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
E così, seppur dai fatti prospettati apparrebbe evidente il diritto dell'Istituto al recupero delle somme pagate e non dovute a causa del dolo omissivo del pensionato, cionondimeno manca qualsiasi prova di ciascuno dei fatti allegati.
Pure pretermettendo per ipotesi la necessarietà della prova di un rapporto pensionistico tra l' e il coniuge dante causa e, inoltre, ritenendo CP_1
sufficiente sia la mera indicazione di un numero di pensione e la mera allegazione dell'an e del quantum delle somme erogate, manca integralmente la prova del titolo del diritto alla restituzione (il precedente coniugio con altro soggetto e la percezione di una pensione di reversibilità derivante dalla prima coniuge dopo il secondo matrimonio).
Manca altresì la prova della richiesta di restituzione delle somme avanzata nei confronti di (non essendo provato né l'invio né la ON
ricezione della lettera).
Così come non v'è la prova della conoscenza del fatto a seguito della richiesta di ricostituzione della pensione presentata da ON
(manca agli atti tale richiesta).
Appare così che, processualmente, dovendo per i motivi sopra evidenziati escludere la sussistenza di alcun onere in capo all'erede del presunto debitore della prova del proprio diritto (giacché la somma a lei richiesta non è stata da
6 lei percepita a titolo di pensione ma solo nella qualità di erede), in carenza della prova della richiesta di restituzione fosse stata avanzata in precedenza al de cuius, (sì da costituire posta negativa già facente parte del patrimonio in successione), le allegazioni dell' resistente, sia pur teoricamente CP_2
ineccepibili, non possano essere degne di accoglimento, per mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 C.c.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/09/2025
Il Giudice Onorario
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