Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1983, n. 56
Versione
19 marzo 1983
Art. 1. Articolo unico

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.
Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Entrata in vigore il 19 marzo 1983