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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14416/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14416/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ziletti del Foro di Brescia, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato in Brescia, via Solferino n. 3 attori contro
C.F. , P.IVA Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni
Gli attori hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 9.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla
1 redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di zii di convenivano in giudizio innanzi a questo Persona_1
Tribunale titolare dell'omonima impresa individuale di noleggio pedalò presso Controparte_1 la “spiaggia Feltrinelli” in Desenzano del Garda, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patiti iure proprio e di quelli iure hereditatis conseguiti al decesso per annegamento del nipote avvenuto in data 25.07.2020, dopo essersi tuffato Persona_1
dal pedalò noleggiato dalla convenuta.
Nella contumacia di il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie Controparte_1
ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Istruita la causa a mezzo di assunzione della prova testimoniale articolata dagli attori, la scrivente
Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del procedimento, rinviava all'udienza del
9.01.2025 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'inquadramento giuridico della fattispecie e l'onere della prova.
Correttamente gli attori hanno ricondotto la domanda nell'ambito della previsione dell'art. 1218 c.c. in ragione del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto il noleggio dell'imbarcazione
(pedalò) tuffandosi dal quale il nipote ha perso la vita.
In tema di responsabilità contrattuale, detta norma contempla che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. Tale disposizione configura un regime di responsabilità soggettiva, ma a contenuto presuntivo, ponendo a carico del debitore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 1218 c.c. si fonda sull'inadempimento dell'obbligazione, rispetto al quale non è richiesto al creditore di dimostrare la colpa del debitore, essendo sufficiente la prova del titolo, dell'obbligazione e dell'inadempimento
(cfr. Cass. Civ. n. 13533/2001; n. 219/2015).
2 Il debitore, per andare esente da responsabilità, è invece gravato dall'onere di provare di aver adempiuto diligentemente, ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno.
La clausola “se non prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” esprime, in termini normativi, una presunzione di colpa a carico del debitore che può essere vinta solo mediante la dimostrazione di aver posto in essere tutta la diligenza esigibile secondo la natura della prestazione (art. 1176 c.c.), tenuto conto della qualifica soggettiva del debitore e del contesto in cui si inserisce l'obbligazione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente una prova generica dell'assenza di colpa o di una generica difficoltà sopravvenuta: occorre fornire una prova specifica, circostanziata e rigorosa della causa estranea, imprevedibile e inevitabile, che ha reso impossibile l'adempimento
(cfr. Cass. n. 7214/2002; Cass. n. 1500/1994).
In tal senso, il parametro della diligenza assume rilievo centrale, dovendo il giudice del merito verificare, in concreto, se il debitore abbia agito secondo la normale prudenza, perizia e attenzione che il caso concreto richiedeva.
Il meccanismo presuntivo sotteso all'art.1218 c.c. comporta, dunque, che una volta allegato l'inadempimento, l'onere probatorio si sposta sul debitore, il quale per andare esente da responsabilità deve dimostrare non solo l'assenza di colpa, ma anche l'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1256 c.c.
In applicazione di tali principi, è corretto affermare che l'accertamento dell'inadempimento, unitamente alla sussistenza del titolo obbligatorio, è sufficiente a fondare la responsabilità del debitore, salvo che quest'ultimo non riesca a fornire la prova liberatoria prevista dalla legge.
Il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche la presenza o meno degli elementi idonei a escludere l'imputabilità soggettiva dell'inadempimento stesso.
Nella specie, la disciplina sulla responsabilità contrattuale va letta in combinato disposto con la
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/351 del 16 luglio 2018, attuativa dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (“Codice della Nautica da Diporto”) che rimanda, per quanto concerne le dotazioni di sicurezza obbligatorie, alla disciplina statale di settore, e quindi:
3 - alla previsione per cui le persone prive di capacità natatorie devono indossare un giubbotto di salvataggio conforme e funzionante;
- al D.Lgs. 171/2005, che impone la dotazione di un salvagente anulare ogni quattro persone a bordo.
Tanto premesso, posto che la convenuta rimanendo contumace non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., si procederà ad accertare se, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra enucleati, gli attori abbiano assolto all'onere sugli stessi incombente di provare il titolo (fonte) dell'obbligazione contrattuale e l'inadempimento della convenuta.
4. Le prove utilizzate e la ricostruzione in fatto del sinistro.
La presente decisione poggia sulla prova documentale e orale assunta nel corso del giudicio e sugli atti di indagine acquisiti nel procedimento penale n.12481/2020 R.G.N.R. Mod. aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, in relazione ai fatti di causa.
Gli atti di detto procedimento penale, infatti, vengono utilizzati dalla scrivente quali prove atipiche, in applicazione del condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui le prove assunte nel giudizio penale (compresi i verbali di sommarie informazioni e le consulenze) possono essere valutate nel processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma che sancisca la tassatività dei mezzi di prova nel sistema processual-civilistico (Cass. n. 18025/2019).
Alla luce del suddetto compendio probatorio, è documentalmente provato che in data 25 luglio 2020
e alcuni amici, recatisi presso la spiaggia “Feltrinelli” in Desenzano del Persona_1
Garda, noleggiavano dalla sig.ra esercente l'omonima impresa individuale di «noleggio CP_1
pedalò», uno dei suoi pedalò equipaggiato di nr. 2 ciambelle di salvataggio di colore arancione e nr.
5 giubbotti salvagente di colore arancione, ognuno dotato di fischietto, che i ragazzi indossavano alla consegna del natante (doc. 2 della produzione di parte attrice).
e i suoi amici, quindi, prendevano il largo sotto lo sguardo della sig.ra che li Per_1 CP_1
monitorava dalla spiaggia (ved. doc. 2 cit. prod., pag. 11).
Alle ore 14:15 circa, si gettava in acqua con il giubbino salvagente, senza più riemergere in Per_1
superficie.
Intervenivano sul posto le Forze dell'Ordine, tempestivamente contattate, da un dipendente dello stabilimento balneare denominato “Spiaggia Desenzanino” (doc. 2, pag. 3).
4 Alle ore 17:35 circa, la salma di veniva recuperata dai sommozzatori e condotta al porto di Per_1
Desenzano d/G, dove veniva ispezionata dal dott. , che ne constatava il decesso Persona_2
«per cessazione della triade vitale: attività respiratoria, cardiocircolatoria e nervosa» (ved. doc. 2 cit. prod. pag. 2).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia avviava le dovute indagini nei confronti, tra l'altro, della sig.ra e disponeva C.T.U. medico-legale onde accertare le cause CP_1
del decesso del giovane.
La relazione peritale dava atto dell'esito negativo delle indagini chimico-tossicologiche per la ricerca delle più comuni sostanze d'abuso e alcool e accertava che era Persona_1 deceduto a causa di “asfissia meccanica acuta da annegamento”.
Dalle indagini della Guardia Costiera Lago di Garda, sulle dotazioni di sicurezza del pedalò, emergeva che il giubbotto indossato dal giovane al momento del tuffo “era privo della cintura di vestizione necessaria a garantire la riserva di spinta idrostatica (ovvero la capacità di imbarcare peso, senza che venga compromessa la capacità galleggiamento) e che, considerata l'assenza di lacerazioni sul tessuto del giubbino, avrebbe dovuto presumersi che il cedimento potrebbe essere dovuto alla vetustà del giubbino medesimo” (doc. 3 cit. prod.).
In seguito all'archiviazione del procedimento penale gli odierni attori rivolgevano le proprie richieste risarcitorie direttamente nei confronti della convenuta, tuttavia senza esito (docc. 4, 5 e 6 cit. prod.).
5. Sulla responsabilità civile della convenuta Controparte_1
Tanto premesso in fatto, certo il rapporto contrattuale intercorso tra la vittima dell'incidente e la convenuta (noleggio di imbarcazione da diporto), la scrivente reputa che sia provata anche l'inadempienza contrattuale della convenuta sotto il profilo dell'omesso rispetto delle norme in tema di dispositivi di sicurezza di cui necessariamente devono essere dotati i natanti.
Le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, senza dubbio dimostrano che la convenuta aveva consegnato i giubbotti salvagente a ciascun utilizzatore del pedalò, impartendo le necessarie istruzioni e raccomandando il loro utilizzo continuo.
I giovani amici della vittima presenti al fatto, chiarito di non aver reso edotti i noleggiatori del fatto che non fosse capace di nuotare, in maniera pressoché concorde, hanno confermato che “al Per_1
momento del noleggio, il bagnino ci ha spiegato bene le regole da seguire, consegnandoci cinque
5 giubbotti salvagente, dicendo di legarli bene, di assicurarci che fossero ben legati e che dovevamo indossarli per tutto il tempo in cui eravamo sul pedalò, mettendoci in guardia che era già annegata una persona” ( ); e ancora, “ci ha chiesto se sapevamo nuotare e ha detto di nuovo che Persona_3 era obbligatorio indossare il salvagente”, “ci ha detto fino a dove potevamo arrivare con il pedalò”
( . Alcuni amici della vittima hanno dichiarato che “vi era stato spiegato come Persona_3 indossare correttamente il salvagente” (AS ) e che Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6
“chi ci ha noleggiato il pedalò ce lo aveva spiegato e ci ha detto di tenerli indossati sempre” (AS
. Per_3
Dette propalazioni confermano quanto riferito agli inquirenti dall'indagata a dire Controparte_1
della quale, al momento della consegna del natante, i cinque giubbotti salvagente erano “a norma e perfettamente integri”, che ne era stato mostrato l'uso corretto da parte di un suo collaboratore
, il quale “ha fatto vedere ai giovani come si indossava, come dovevano fissarlo Testimone_1
e gli raccomandava di stringere bene le cinture”, ribadendo che i dispositivi dovevano essere
“assolutamente indossati, altrimenti avrebbe recuperato il pedalò e li avrebbe fatti scendere”. La stessa convenuta, inoltre, ha riferito che, all'atto dell'allontanamento dal pontile, “tutti erano muniti di giubbotto di salvataggio e regolarmente lo indossavano” e che essendo solita utilizzare il binocolo per monitorare i clienti, li aveva osservati con particolare attenzione “sapendo che gli non sanno nuotare”. Per_7
La circostanza che indossasse il giubbotto anche all'atto del tuffo, peraltro, è stata riferita Per_1 dagli amici: “ si tuffava in acqua indossando il giubbotto come tutti noi” ( ) e Per_1 Persona_3 che prima di entrare in acqua, ha indossato il giubbino salvagente di Persona_1 colore arancione” ( ). Persona_6
E' altresì indubbio che il pedalò fosse dotato di due salvagenti anulari, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che impone la presenza di almeno un salvagente anulare ogni quattro persone a bordo.
La presenza dei dispositivi è stata confermata da più testimoni, “Sì, c'erano addirittura due” ( Per_3
, “sì, vi erano due salvagenti di quel tipo” ( , “sì, c'era addirittura due ma non lo
[...] Per_4 abbiamo usato” ( , “sì, sul pedalò c'erano due salvagenti rotondi di colore arancione” Per_5
( ), nonché dalla stessa convenuta che ha dichiarato: “aveva n. 2 ciambelle di salvataggio Persona_6 di colore arancione”.
6 Come da concordi dichiarazioni di e , è certo, inoltre, che nel Per_4 Per_5 Persona_6
momento in cui il giovane si tuffava il salvagente si fosse sfilato. Per_1
Tanto accertato, sebbene, sia emerso come l'imbarcazione fosse dotata dei giubbotti e dei salvagente indispensabili a norma di legge e che i ragazzi fossero tutti saliti a bordo indossando ciascuno il proprio giubbotto, le emergenze istruttorie apprezzate, danno anche atto dell'inidoneità - quantomeno- del giubbotto indossato dal a tenerlo a galla una volta entrato in acqua. Per_1
Si richiamano sul punto gli accertamenti tecnici eseguiti dal primo nucleo dei mezzi navali della
Guardia Costiera Lago di Garda chiamati ad appurare nel Procedimento Penale n. 12481/20
R.G.N.R., lo stato delle dotazioni nautiche in uso al pedalò.
Dalle annotazioni redatte in data 2.11.2020, infatti, sono emerse gravi irregolarità e difetti strutturali nei dispositivi stessi.
In particolare, il giubbotto di salvataggio “Osculati ITALIA 7” indossato dalla vittima al momento della caduta in acqua pur formalmente conforme per tipologia e modello, risultava inutilizzabile, era privo della cintura di vestizione, componente indispensabile per garantire la tenuta aderente al corpo del dispositivo e, dunque, per assicurarne la funzione salvavita. Le cuciture apparivano logore e sfilacciate e l'intero giubbotto evidenziava segni di vetustà ed esposizione prolungata agli agenti atmosferici, con colorazione sbiadita e marchi ormai illeggibili.
Gli operanti inoltre verificavano che “sul tessuto del giubbino salvagente non si rilevavano lacerazioni, tantomeno nella zona destinata a contenere le cuciture di unione con la predetta cintura di vestizione”, concludendo che “non era possibile valutare se il cedimento delle cuciture della cintola di vestizione potesse essere imputabile alla vetustà del giubbotto ovvero ad altra causa, quale una forzatura anomala originatasi sulla cinghia”.
L'esame tecnico condotto sui due salvagente anulari presenti a bordo prelevati a campione, volgeva all'accertamento di una condizione di parziale conformità per il primo esemplare e di totale inidoneità del secondo, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 4, comma 3, del D.M. 29 settembre 1999, n. 385.
Il salvagente anulare campione n. 1 è risultato, per quanto concerne il corpo principale, era conforme all'utilizzo previsto, con elementi identificativi (nome e sede del fabbricante, sigla del modello e data di fabbricazione) chiaramente leggibili e nel complesso un discreto stato di conservazione. Tuttavia, era rilevata la non conformità della cima galleggiante, la quale si
7 presentava “usurata, secca e irrigidita e sfilacciata in più punti, verosimilmente a causa dell'azione degli agenti atmosferici”. Inoltre, la lunghezza della cima era notevolmente inferiore ai 30 metri richiesti dalla normativa, attestandosi a circa 150 centimetri, dunque non conforme.
Il salvagente anulare campione n. 2, invece, versava in condizioni di totale degrado. Risultava illeggibile ogni stampigliatura identificativa, rendendo impossibile risalire al produttore, al modello o all'omologazione. Il corpo del salvagente era gravemente deteriorato, privo delle previste quattro fasce catarifrangenti, e presentava numerosi segni di abrasione e urti. Anche in questo caso, la cima risultava gravemente compromessa sotto il profilo strutturale e non conforme per lunghezza, anch'essa pari a circa 150 centimetri. Tali elementi rendevano il dispositivo non conforme alla normativa vigente e del tutto inutilizzabile.
Ebbene, nella valutazione dell'adempimento della prestazione contrattuale da parte della convenuta, viene in evidenza la mancanza della cintura di vestizione riscontrata nel giubbotto che avrebbe dovuto tenere a galla il quale peraltro, non sapendo nuotare, faceva esclusivamente Per_1
affidamento sul presidio di sicurezza indossato, invero rivelatosi inadeguato ad assolvere alla propria funzione.
L'inidoneità del giubbotto comprova l'omesso controllo, da parte della titolare della impresa di noleggio, sulla funzionalità dei presidi di sicurezza in questione.
Eguale negligenza, peraltro, è riscontrabile nella omessa sostituzione dei salvagente in dotazione ai pedalò, altresì rivelatisi inutilizzabili all'esito degli accertamenti tecnici sopra riportati, in quanto legati a cime usurate e comunque di lunghezza inferiore e ciò in spregio alle prescrizioni a tutela della sicurezza dei fruitori del natante.
E' provata, allora, la condotta inadempiente della convenuta all'obbligo, nascente in via primaria dal contratto di noleggio di imbarcazione da diporto, di garantire la piena efficienza dei presidi di sicurezza in questione a tutela dell'incolumità dei clienti.
La convenuta, peraltro, non costituendosi in giudizio, non ha fornito una versione difensiva a discolpa.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente, la condotta diligente iniziale, che, per quanto descritta come attenta nelle fasi di consegna e istruzione del pedalò e dei giubbotti, non elide la responsabilità discendente dalla omessa sostituzione di dotazioni inidonee, inefficienti o non conformi, il cui controllo e manutenzione rientrava nella piena sfera di dominio e di responsabilità della stessa.
8
6. I danni iure proprio non patrimoniali.
In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, occorre anzitutto osservare come in citazione si faccia riferimento a danni asseritamente patiti sia iure iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) che iure iure hereditatis.
Rispetto a questi ultimi, tuttavia, non è stata articolata alcuna allegazione circa natura ed entità del diritto rivendicato tanto che la domanda non sarà esaminata dovendosi ritenere inammissibile.
Quanto al danno da sofferenza per la perdita del rapporto parentale gli attori hanno fondato la domanda sul presupposto che il sentimento affettivo che li legava al nipote Persona_1
fosse particolarmente intenso e stabile essendo gli unici parenti superstiti che lo stesso aveva in
Italia.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre brevemente premettere che la voce di danno in esame, per consolidata giurisprudenza di legittimità, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord. n. 9196/2018).
Si tratta, in sostanza, del danno subito dai familiari più stretti per il profondo sconvolgimento del loro stile di vita precedente, in cui la presenza quotidiana della persona deceduta e il legame affettivo con essa avevano un ruolo centrale. La perdita del rapporto parentale consiste proprio nell'impossibilità di continuare a condividere la propria vita con la persona amata, con la conseguente lesione – quale forma specifica di danno non patrimoniale, di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto a esprimere la propria personalità attraverso lo sviluppo dei legami affettivi e familiari, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione (Cass. civ. sez. III,
n. 907/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver definitivamente chiarito nella sua evoluzione giurisprudenziale che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere richiesto dal soggetto leso anche al di fuori di una ipotesi di reato – ha altresì precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione
9 dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sentenza n. 907/2018).
E'necessario, pertanto, verificare e provare in concreto quale fosse nello specifico il legame affettivo sussistente tra il richiedente e il de cuius dato che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche la mera convivenza non determinato ex se il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i congiunti che agiscono in giudizio ai fini del predetto risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (Cass. civ., sentenza n. 21230 del 2016).
Nel caso che ci occupa, in merito al rapporto tra zii e nipote ha riferito il teste amico Tes_2
della vittima, il quale ha fornito riscontro esclusivamente al dato di fatto che “gli attori
[...]
e sono zii di sono fratelli di suo padre”. Parte_1 Parte_2 Per_1
Lo stesso, non ha fornito alcun elemento utile a comprovare l'esistenza di un profondo legame affettivo tra la vittima e gli attori. Anzi ha riportato un dato dalla valenza probatoria in senso contrario laddove ha riferito che aveva un rapporto con gli zii e Per_1 Parte_1 non so se veniva invitato, ma io so che non andava da loro”. Parte_2
Sul punto non è stata prodotta altra fonte di prova (es. materiale fotografico, riprese video, altre testimonianze) da cui potersi inferire la sussistenza di un legame affettivo tra Persona_1
e gli zii tanto intenso che la prematura e inaspettata perdita del giovane familiare abbia potuto generare nei superstiti la profonda sofferenza e lo stravolgimento delle abitudini di vita alla cui riparazione tende la voce di danno in questione.
Per questi motivi
la domanda non merita accoglimento.
7. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese in ragione della soccombenza degli attori e della contumacia della convenuta.
10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 6 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14416/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ziletti del Foro di Brescia, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato in Brescia, via Solferino n. 3 attori contro
C.F. , P.IVA Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
Conclusioni
Gli attori hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 9.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla
1 redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c.
e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di zii di convenivano in giudizio innanzi a questo Persona_1
Tribunale titolare dell'omonima impresa individuale di noleggio pedalò presso Controparte_1 la “spiaggia Feltrinelli” in Desenzano del Garda, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni patiti iure proprio e di quelli iure hereditatis conseguiti al decesso per annegamento del nipote avvenuto in data 25.07.2020, dopo essersi tuffato Persona_1
dal pedalò noleggiato dalla convenuta.
Nella contumacia di il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie Controparte_1
ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Istruita la causa a mezzo di assunzione della prova testimoniale articolata dagli attori, la scrivente
Giudice, intanto subentrata al precedente assegnatario del procedimento, rinviava all'udienza del
9.01.2025 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. L'inquadramento giuridico della fattispecie e l'onere della prova.
Correttamente gli attori hanno ricondotto la domanda nell'ambito della previsione dell'art. 1218 c.c. in ragione del contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto il noleggio dell'imbarcazione
(pedalò) tuffandosi dal quale il nipote ha perso la vita.
In tema di responsabilità contrattuale, detta norma contempla che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile. Tale disposizione configura un regime di responsabilità soggettiva, ma a contenuto presuntivo, ponendo a carico del debitore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 1218 c.c. si fonda sull'inadempimento dell'obbligazione, rispetto al quale non è richiesto al creditore di dimostrare la colpa del debitore, essendo sufficiente la prova del titolo, dell'obbligazione e dell'inadempimento
(cfr. Cass. Civ. n. 13533/2001; n. 219/2015).
2 Il debitore, per andare esente da responsabilità, è invece gravato dall'onere di provare di aver adempiuto diligentemente, ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno.
La clausola “se non prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile” esprime, in termini normativi, una presunzione di colpa a carico del debitore che può essere vinta solo mediante la dimostrazione di aver posto in essere tutta la diligenza esigibile secondo la natura della prestazione (art. 1176 c.c.), tenuto conto della qualifica soggettiva del debitore e del contesto in cui si inserisce l'obbligazione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente una prova generica dell'assenza di colpa o di una generica difficoltà sopravvenuta: occorre fornire una prova specifica, circostanziata e rigorosa della causa estranea, imprevedibile e inevitabile, che ha reso impossibile l'adempimento
(cfr. Cass. n. 7214/2002; Cass. n. 1500/1994).
In tal senso, il parametro della diligenza assume rilievo centrale, dovendo il giudice del merito verificare, in concreto, se il debitore abbia agito secondo la normale prudenza, perizia e attenzione che il caso concreto richiedeva.
Il meccanismo presuntivo sotteso all'art.1218 c.c. comporta, dunque, che una volta allegato l'inadempimento, l'onere probatorio si sposta sul debitore, il quale per andare esente da responsabilità deve dimostrare non solo l'assenza di colpa, ma anche l'impossibilità oggettiva e assoluta della prestazione per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 1256 c.c.
In applicazione di tali principi, è corretto affermare che l'accertamento dell'inadempimento, unitamente alla sussistenza del titolo obbligatorio, è sufficiente a fondare la responsabilità del debitore, salvo che quest'ultimo non riesca a fornire la prova liberatoria prevista dalla legge.
Il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare non solo il fatto storico dell'inadempimento, ma anche la presenza o meno degli elementi idonei a escludere l'imputabilità soggettiva dell'inadempimento stesso.
Nella specie, la disciplina sulla responsabilità contrattuale va letta in combinato disposto con la
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/351 del 16 luglio 2018, attuativa dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (“Codice della Nautica da Diporto”) che rimanda, per quanto concerne le dotazioni di sicurezza obbligatorie, alla disciplina statale di settore, e quindi:
3 - alla previsione per cui le persone prive di capacità natatorie devono indossare un giubbotto di salvataggio conforme e funzionante;
- al D.Lgs. 171/2005, che impone la dotazione di un salvagente anulare ogni quattro persone a bordo.
Tanto premesso, posto che la convenuta rimanendo contumace non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., si procederà ad accertare se, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra enucleati, gli attori abbiano assolto all'onere sugli stessi incombente di provare il titolo (fonte) dell'obbligazione contrattuale e l'inadempimento della convenuta.
4. Le prove utilizzate e la ricostruzione in fatto del sinistro.
La presente decisione poggia sulla prova documentale e orale assunta nel corso del giudicio e sugli atti di indagine acquisiti nel procedimento penale n.12481/2020 R.G.N.R. Mod. aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, in relazione ai fatti di causa.
Gli atti di detto procedimento penale, infatti, vengono utilizzati dalla scrivente quali prove atipiche, in applicazione del condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui le prove assunte nel giudizio penale (compresi i verbali di sommarie informazioni e le consulenze) possono essere valutate nel processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma che sancisca la tassatività dei mezzi di prova nel sistema processual-civilistico (Cass. n. 18025/2019).
Alla luce del suddetto compendio probatorio, è documentalmente provato che in data 25 luglio 2020
e alcuni amici, recatisi presso la spiaggia “Feltrinelli” in Desenzano del Persona_1
Garda, noleggiavano dalla sig.ra esercente l'omonima impresa individuale di «noleggio CP_1
pedalò», uno dei suoi pedalò equipaggiato di nr. 2 ciambelle di salvataggio di colore arancione e nr.
5 giubbotti salvagente di colore arancione, ognuno dotato di fischietto, che i ragazzi indossavano alla consegna del natante (doc. 2 della produzione di parte attrice).
e i suoi amici, quindi, prendevano il largo sotto lo sguardo della sig.ra che li Per_1 CP_1
monitorava dalla spiaggia (ved. doc. 2 cit. prod., pag. 11).
Alle ore 14:15 circa, si gettava in acqua con il giubbino salvagente, senza più riemergere in Per_1
superficie.
Intervenivano sul posto le Forze dell'Ordine, tempestivamente contattate, da un dipendente dello stabilimento balneare denominato “Spiaggia Desenzanino” (doc. 2, pag. 3).
4 Alle ore 17:35 circa, la salma di veniva recuperata dai sommozzatori e condotta al porto di Per_1
Desenzano d/G, dove veniva ispezionata dal dott. , che ne constatava il decesso Persona_2
«per cessazione della triade vitale: attività respiratoria, cardiocircolatoria e nervosa» (ved. doc. 2 cit. prod. pag. 2).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia avviava le dovute indagini nei confronti, tra l'altro, della sig.ra e disponeva C.T.U. medico-legale onde accertare le cause CP_1
del decesso del giovane.
La relazione peritale dava atto dell'esito negativo delle indagini chimico-tossicologiche per la ricerca delle più comuni sostanze d'abuso e alcool e accertava che era Persona_1 deceduto a causa di “asfissia meccanica acuta da annegamento”.
Dalle indagini della Guardia Costiera Lago di Garda, sulle dotazioni di sicurezza del pedalò, emergeva che il giubbotto indossato dal giovane al momento del tuffo “era privo della cintura di vestizione necessaria a garantire la riserva di spinta idrostatica (ovvero la capacità di imbarcare peso, senza che venga compromessa la capacità galleggiamento) e che, considerata l'assenza di lacerazioni sul tessuto del giubbino, avrebbe dovuto presumersi che il cedimento potrebbe essere dovuto alla vetustà del giubbino medesimo” (doc. 3 cit. prod.).
In seguito all'archiviazione del procedimento penale gli odierni attori rivolgevano le proprie richieste risarcitorie direttamente nei confronti della convenuta, tuttavia senza esito (docc. 4, 5 e 6 cit. prod.).
5. Sulla responsabilità civile della convenuta Controparte_1
Tanto premesso in fatto, certo il rapporto contrattuale intercorso tra la vittima dell'incidente e la convenuta (noleggio di imbarcazione da diporto), la scrivente reputa che sia provata anche l'inadempienza contrattuale della convenuta sotto il profilo dell'omesso rispetto delle norme in tema di dispositivi di sicurezza di cui necessariamente devono essere dotati i natanti.
Le sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari, senza dubbio dimostrano che la convenuta aveva consegnato i giubbotti salvagente a ciascun utilizzatore del pedalò, impartendo le necessarie istruzioni e raccomandando il loro utilizzo continuo.
I giovani amici della vittima presenti al fatto, chiarito di non aver reso edotti i noleggiatori del fatto che non fosse capace di nuotare, in maniera pressoché concorde, hanno confermato che “al Per_1
momento del noleggio, il bagnino ci ha spiegato bene le regole da seguire, consegnandoci cinque
5 giubbotti salvagente, dicendo di legarli bene, di assicurarci che fossero ben legati e che dovevamo indossarli per tutto il tempo in cui eravamo sul pedalò, mettendoci in guardia che era già annegata una persona” ( ); e ancora, “ci ha chiesto se sapevamo nuotare e ha detto di nuovo che Persona_3 era obbligatorio indossare il salvagente”, “ci ha detto fino a dove potevamo arrivare con il pedalò”
( . Alcuni amici della vittima hanno dichiarato che “vi era stato spiegato come Persona_3 indossare correttamente il salvagente” (AS ) e che Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6
“chi ci ha noleggiato il pedalò ce lo aveva spiegato e ci ha detto di tenerli indossati sempre” (AS
. Per_3
Dette propalazioni confermano quanto riferito agli inquirenti dall'indagata a dire Controparte_1
della quale, al momento della consegna del natante, i cinque giubbotti salvagente erano “a norma e perfettamente integri”, che ne era stato mostrato l'uso corretto da parte di un suo collaboratore
, il quale “ha fatto vedere ai giovani come si indossava, come dovevano fissarlo Testimone_1
e gli raccomandava di stringere bene le cinture”, ribadendo che i dispositivi dovevano essere
“assolutamente indossati, altrimenti avrebbe recuperato il pedalò e li avrebbe fatti scendere”. La stessa convenuta, inoltre, ha riferito che, all'atto dell'allontanamento dal pontile, “tutti erano muniti di giubbotto di salvataggio e regolarmente lo indossavano” e che essendo solita utilizzare il binocolo per monitorare i clienti, li aveva osservati con particolare attenzione “sapendo che gli non sanno nuotare”. Per_7
La circostanza che indossasse il giubbotto anche all'atto del tuffo, peraltro, è stata riferita Per_1 dagli amici: “ si tuffava in acqua indossando il giubbotto come tutti noi” ( ) e Per_1 Persona_3 che prima di entrare in acqua, ha indossato il giubbino salvagente di Persona_1 colore arancione” ( ). Persona_6
E' altresì indubbio che il pedalò fosse dotato di due salvagenti anulari, in conformità a quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che impone la presenza di almeno un salvagente anulare ogni quattro persone a bordo.
La presenza dei dispositivi è stata confermata da più testimoni, “Sì, c'erano addirittura due” ( Per_3
, “sì, vi erano due salvagenti di quel tipo” ( , “sì, c'era addirittura due ma non lo
[...] Per_4 abbiamo usato” ( , “sì, sul pedalò c'erano due salvagenti rotondi di colore arancione” Per_5
( ), nonché dalla stessa convenuta che ha dichiarato: “aveva n. 2 ciambelle di salvataggio Persona_6 di colore arancione”.
6 Come da concordi dichiarazioni di e , è certo, inoltre, che nel Per_4 Per_5 Persona_6
momento in cui il giovane si tuffava il salvagente si fosse sfilato. Per_1
Tanto accertato, sebbene, sia emerso come l'imbarcazione fosse dotata dei giubbotti e dei salvagente indispensabili a norma di legge e che i ragazzi fossero tutti saliti a bordo indossando ciascuno il proprio giubbotto, le emergenze istruttorie apprezzate, danno anche atto dell'inidoneità - quantomeno- del giubbotto indossato dal a tenerlo a galla una volta entrato in acqua. Per_1
Si richiamano sul punto gli accertamenti tecnici eseguiti dal primo nucleo dei mezzi navali della
Guardia Costiera Lago di Garda chiamati ad appurare nel Procedimento Penale n. 12481/20
R.G.N.R., lo stato delle dotazioni nautiche in uso al pedalò.
Dalle annotazioni redatte in data 2.11.2020, infatti, sono emerse gravi irregolarità e difetti strutturali nei dispositivi stessi.
In particolare, il giubbotto di salvataggio “Osculati ITALIA 7” indossato dalla vittima al momento della caduta in acqua pur formalmente conforme per tipologia e modello, risultava inutilizzabile, era privo della cintura di vestizione, componente indispensabile per garantire la tenuta aderente al corpo del dispositivo e, dunque, per assicurarne la funzione salvavita. Le cuciture apparivano logore e sfilacciate e l'intero giubbotto evidenziava segni di vetustà ed esposizione prolungata agli agenti atmosferici, con colorazione sbiadita e marchi ormai illeggibili.
Gli operanti inoltre verificavano che “sul tessuto del giubbino salvagente non si rilevavano lacerazioni, tantomeno nella zona destinata a contenere le cuciture di unione con la predetta cintura di vestizione”, concludendo che “non era possibile valutare se il cedimento delle cuciture della cintola di vestizione potesse essere imputabile alla vetustà del giubbotto ovvero ad altra causa, quale una forzatura anomala originatasi sulla cinghia”.
L'esame tecnico condotto sui due salvagente anulari presenti a bordo prelevati a campione, volgeva all'accertamento di una condizione di parziale conformità per il primo esemplare e di totale inidoneità del secondo, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 4, comma 3, del D.M. 29 settembre 1999, n. 385.
Il salvagente anulare campione n. 1 è risultato, per quanto concerne il corpo principale, era conforme all'utilizzo previsto, con elementi identificativi (nome e sede del fabbricante, sigla del modello e data di fabbricazione) chiaramente leggibili e nel complesso un discreto stato di conservazione. Tuttavia, era rilevata la non conformità della cima galleggiante, la quale si
7 presentava “usurata, secca e irrigidita e sfilacciata in più punti, verosimilmente a causa dell'azione degli agenti atmosferici”. Inoltre, la lunghezza della cima era notevolmente inferiore ai 30 metri richiesti dalla normativa, attestandosi a circa 150 centimetri, dunque non conforme.
Il salvagente anulare campione n. 2, invece, versava in condizioni di totale degrado. Risultava illeggibile ogni stampigliatura identificativa, rendendo impossibile risalire al produttore, al modello o all'omologazione. Il corpo del salvagente era gravemente deteriorato, privo delle previste quattro fasce catarifrangenti, e presentava numerosi segni di abrasione e urti. Anche in questo caso, la cima risultava gravemente compromessa sotto il profilo strutturale e non conforme per lunghezza, anch'essa pari a circa 150 centimetri. Tali elementi rendevano il dispositivo non conforme alla normativa vigente e del tutto inutilizzabile.
Ebbene, nella valutazione dell'adempimento della prestazione contrattuale da parte della convenuta, viene in evidenza la mancanza della cintura di vestizione riscontrata nel giubbotto che avrebbe dovuto tenere a galla il quale peraltro, non sapendo nuotare, faceva esclusivamente Per_1
affidamento sul presidio di sicurezza indossato, invero rivelatosi inadeguato ad assolvere alla propria funzione.
L'inidoneità del giubbotto comprova l'omesso controllo, da parte della titolare della impresa di noleggio, sulla funzionalità dei presidi di sicurezza in questione.
Eguale negligenza, peraltro, è riscontrabile nella omessa sostituzione dei salvagente in dotazione ai pedalò, altresì rivelatisi inutilizzabili all'esito degli accertamenti tecnici sopra riportati, in quanto legati a cime usurate e comunque di lunghezza inferiore e ciò in spregio alle prescrizioni a tutela della sicurezza dei fruitori del natante.
E' provata, allora, la condotta inadempiente della convenuta all'obbligo, nascente in via primaria dal contratto di noleggio di imbarcazione da diporto, di garantire la piena efficienza dei presidi di sicurezza in questione a tutela dell'incolumità dei clienti.
La convenuta, peraltro, non costituendosi in giudizio, non ha fornito una versione difensiva a discolpa.
Né, a tal fine, può ritenersi sufficiente, la condotta diligente iniziale, che, per quanto descritta come attenta nelle fasi di consegna e istruzione del pedalò e dei giubbotti, non elide la responsabilità discendente dalla omessa sostituzione di dotazioni inidonee, inefficienti o non conformi, il cui controllo e manutenzione rientrava nella piena sfera di dominio e di responsabilità della stessa.
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6. I danni iure proprio non patrimoniali.
In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dagli attori, occorre anzitutto osservare come in citazione si faccia riferimento a danni asseritamente patiti sia iure iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) che iure iure hereditatis.
Rispetto a questi ultimi, tuttavia, non è stata articolata alcuna allegazione circa natura ed entità del diritto rivendicato tanto che la domanda non sarà esaminata dovendosi ritenere inammissibile.
Quanto al danno da sofferenza per la perdita del rapporto parentale gli attori hanno fondato la domanda sul presupposto che il sentimento affettivo che li legava al nipote Persona_1
fosse particolarmente intenso e stabile essendo gli unici parenti superstiti che lo stesso aveva in
Italia.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre brevemente premettere che la voce di danno in esame, per consolidata giurisprudenza di legittimità, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord. n. 9196/2018).
Si tratta, in sostanza, del danno subito dai familiari più stretti per il profondo sconvolgimento del loro stile di vita precedente, in cui la presenza quotidiana della persona deceduta e il legame affettivo con essa avevano un ruolo centrale. La perdita del rapporto parentale consiste proprio nell'impossibilità di continuare a condividere la propria vita con la persona amata, con la conseguente lesione – quale forma specifica di danno non patrimoniale, di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto a esprimere la propria personalità attraverso lo sviluppo dei legami affettivi e familiari, tutelato dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione (Cass. civ. sez. III,
n. 907/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver definitivamente chiarito nella sua evoluzione giurisprudenziale che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere richiesto dal soggetto leso anche al di fuori di una ipotesi di reato – ha altresì precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione
9 dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sentenza n. 907/2018).
E'necessario, pertanto, verificare e provare in concreto quale fosse nello specifico il legame affettivo sussistente tra il richiedente e il de cuius dato che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche la mera convivenza non determinato ex se il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i congiunti che agiscono in giudizio ai fini del predetto risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (Cass. civ., sentenza n. 21230 del 2016).
Nel caso che ci occupa, in merito al rapporto tra zii e nipote ha riferito il teste amico Tes_2
della vittima, il quale ha fornito riscontro esclusivamente al dato di fatto che “gli attori
[...]
e sono zii di sono fratelli di suo padre”. Parte_1 Parte_2 Per_1
Lo stesso, non ha fornito alcun elemento utile a comprovare l'esistenza di un profondo legame affettivo tra la vittima e gli attori. Anzi ha riportato un dato dalla valenza probatoria in senso contrario laddove ha riferito che aveva un rapporto con gli zii e Per_1 Parte_1 non so se veniva invitato, ma io so che non andava da loro”. Parte_2
Sul punto non è stata prodotta altra fonte di prova (es. materiale fotografico, riprese video, altre testimonianze) da cui potersi inferire la sussistenza di un legame affettivo tra Persona_1
e gli zii tanto intenso che la prematura e inaspettata perdita del giovane familiare abbia potuto generare nei superstiti la profonda sofferenza e lo stravolgimento delle abitudini di vita alla cui riparazione tende la voce di danno in questione.
Per questi motivi
la domanda non merita accoglimento.
7. Le spese di lite.
Nulla va disposto sulle spese in ragione della soccombenza degli attori e della contumacia della convenuta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di Controparte_1
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 6 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica Maggioni.
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