Sentenza 20 maggio 2024
Decreto cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2025
Decreto presidenziale 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2025REG.PROV.COLL.
N. 04045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2024, proposto da
Regione LI, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Cooperativa Sociale “AN AR”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Manfredonia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la LI (Sezione Seconda) n. 00487/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Sociale “AN AR”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con atto notificato il 20 maggio 2024 e depositato il giorno 21 successivo, la Regione LI ha appellato la sentenza n.487/2024 resa dal TAR per la LI (Bari) su ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale “AN AR” per l’ottemperanza alla sentenza n. 194/2020 resa dal medesimo TAR tra le parti.
Espone la Regione appellante:
a) La Società Cooperativa Sociale "AN AR" Onlus, titolare di autorizzazione al funzionamento della Residenza Sociale Assistenziale per AN (RSAA) ex art. 67 R.R. n. 4/2007, denominata "Stella Maris" e sita in Manfredonia, con istanza presentata il 9 novembre 2017 chiedeva al Comune di Manfredonia l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA da 38 posti letto, di cui 16 Nucleo Alzheimer, di cui al punto D.05 del R.R. n. 3/2005, nella medesima struttura, per trasformazione parziale della RSAA già autorizzata. Il Comune di Manfredonia, verificata positivamente la compatibilità urbanistica ed edilizia, trasmetteva a mezzo pec la documentazione alla Regione LI, con nota dell’1 dicembre 2017, prot. n. 43170, per la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7 L. R. n. 9/2017.
Con nota prot. 8227 del 4 marzo 2019, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "AN AR" Onlus invitava il Comune di Manfredonia ad adottare senza ulteriore indugio l’autorizzazione alla realizzazione della citata RSA, sulla base del ritenuto silenzio-assenso maturato in assenza di determinazioni da parte Regione LI nei termini fissati dalla normativa vigente in materia. Con la medesima nota la Cooperativa invitava, altresì, la Regione LI ad includere nell’atto ricognitivo di cui all’art. 12, comma 1, lett.a) L.R. n.4/2019 i 38 p.l. di RSA, di cui 16 p.l. di Nucleo Alzheimer tra i posti letti inclusi nel fabbisogno di accreditamento ai sensi dell’art. 10, co. 3, R.R. n. 4/2019, in virtù del parere di compatibilità ritenuto formatosi al più tardi l’1 marzo 2018 per silenzio-assenso ex art. 17 bis L.n. 241/1990 e s.m.e i..
Con nota dell’1 aprile prot. n. AOO_183/4245, trasmessa via pec, la Regione LI, nel ritenere non concretizzato il silenzio-assenso nel caso di specie, esprimeva parere negativo, atteso che «il fabbisogno numerico regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 26/2006, è stato interamente coperto». A seguito di tale nota e parere negativo regionale, il Comune di Manfredonia con nota del 09.04.2019 comunicava alla società il rigetto dell’istanza.
b) Avverso tale atto, la società appellata interponeva ricorso dinanzi al Tar LI Sede di Bari, notificato alla Regione LI in data 22.05.2019.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 194/2020, il TAR, nell’accogliere il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, annullava i provvedimenti di diniego impugnati nei limiti di cui in motivazione e compensava le spese di lite.
Segnatamente, così disponeva: “4.- In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento del diniego tardivo opposto dalla Regione LI e successivamente recepito dal Comune di Manfredonia, accertandosi peraltro che, alla stregua dell’art. 29, comma 7-bis, del regolamento regionale 2 maggio 2017 n. 9, l’autorizzazione ai posti letto come da domanda presentata deve intendersi rilasciata (anche in condizione di temporaneo esubero), in attesa della puntuale rideterminazione del fabbisogno, alla luce della nuova organizzazione data dalla Regione LI a siffatte strutture. Infatti, expressis verbis, il predetto l’art. 29, comma 7-bis, dispone che: “Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento […] sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero””.
c) A seguito di appello interposto dalla Regione LI, il Consiglio di Stato (Sez. III), con sentenza n. 8347/2020 rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, statuendo in particolare che “Non può prescindersi nella decisione della questione controversa dall’applicazione del principio tempus regit actum, di cui costituisce applicazione la sentenza appellata, secondo cui l’atto amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione. (…). Come correttamente evidenziato dal primo giudice, nella vicenda che occupa si confrontano due dati, che parte appellante non smentisce – l’assunzione di un provvedimento sulla base della valutazione di un fabbisogno non attualizzato, ma individuato alla luce della precedente regolamentazione ed il nuovo intervento normativo con la conseguente necessità di rideterminazione del fabbisogno”.
d) Con successivo ricorso, la società AN AR onlus instava per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R n. 194/2020, integralmente confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 8347/21. Nel corso del giudizio, la competente Sezione Regionale adottava, in esecuzione delle citate sentenze, la D.D. 85/2021, impugnata con motivi aggiunti dalla società appellata, nella parte in cui subordinava la futura istanza di accreditamento della Società Coop. Sociale AN AR Onlus “all’esito di un’ulteriore fase di programmazione dell’offerta sanitaria”.
Tale giudizio si concludeva con la sentenza n. 1831/2021 con la quale il TAR Bari ha dichiarato il ricorso principale improcedibile e, accertato il contenuto dell’atto di ottemperanza, ha dichiarato in parte improcedibili e in parte inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la D.D. 85/2021. Segnatamente, così statuiva: “Richiede la società che si proceda a dichiarare la nullità per elusione del giudicato circa la contenuta c.d. “precisazione” (come definita dalla determina n. 85/2021), con la quale la Regione ha subordinato l’accesso al fabbisogno di accreditamento di R.S.A. da parte della ricorrente, all’esito dell’ulteriore fase di programmazione dell’offerta sanitaria. Orbene, va chiarito che la sentenza da ottemperarsi si è pronunciata sul fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali RSA, oggetto della fase dell’autorizzazione all'esercizio. Non v’è alcuna pronuncia sulla fase successiva (ed eventuale) concernente la fase dell’accreditamento, né che involge la ancor seguente (ed eventuale) fase dell’accordo-contrattuale” .
e) Successivamente, con ricorso notificato il 26/09/2023 la società AN AR ha nuovamente agito dinnanzi al TAR per la LI per ottenere l’ottemperanza della citata sentenza n. 194/2020 (confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8347/2020), nonché della sentenza del Tar LI, n.1831/2021, in uno alla dichiarazione di nullità o l’annullamento della Deliberazione di Giunta regionale n. 880 del 19/06/2023 nella parte in cui, nell’operare la ricognizione dei posti letto assegnati dal fabbisogno di accreditamento di Rsa, non vi ha incluso i 38 posti letto assegnati alla Società Cooperativa Sociale “AN AR” Onlus, la quale riteneva di avervi diritto in virtù delle succitate sentenze, con applicazione in proprio favore dell’art. 10 co. 3 R.R. 4/2019.
Si costituiva la difesa regionale, contestando l’inammissibilità ed infondatezza dell’avversa pretesa e segnatamente, rilevava:
- l’inammissibilità del petitum per violazione del principio del ne bis in idem posto che le due sentenze (Tar Bari n. 194 del 06/02/2020 e CdS, Sez III n. 8347 del 28/12/2020) sarebbero state già oggetto di un precedente giudizio di ottemperanza, non sussistendo alcun elemento di fatto sopravvenuto ulteriore meritevole di una nuova valutazione;
- l’infondatezza della sussistenza di un “nuovo giudicato” formatosi a seguito della sentenza n.1831/2021, dal quale far discendere il riconoscimento dell’accreditamento alla struttura avversaria;
- l’infondatezza della impugnazione della D.G.R. n.880 del 2023, atteso che oggetto del giudizio era l’ottemperanza alle sentenze dianzi citate, che avevano annullato il diniego regionale al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione;
- in ultimo, contestava altresì la richiesta di corresponsione della penalità di mora ai sensi dell’art 14 lett e) cpa, e della nomina di un commissario ad acta difettandone i presupposti.
f) Con la impugnata sentenza n. 487/2024, il TAR LI Bari accoglieva il ricorso e, per l’effetto:
a) dichiarava nulla la deliberazione di G.R. n. 830/2023 ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4 lett.b), c.p.a., nella parte in cui ha incluso tra i posti ancora accreditabili 38 posti letto in questione; b) ordinava alla Regione di rideterminarsi sul punto entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente decisione; c) nominava un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari per l’ipotesi di persistente inerzia dell’ente regionale che dovrà provvedere a sua volta, con facoltà di delega, nei 60 giorni successivi alla nuova ricognizione.
1.2. L’appello proposto dalla Regione LI è affidato a quattro motivi di gravame così rubricati:
I) Sulla ritenuta insussistenza del ne bis in idem: Violazione degli artt. 2929 c.c. e 324 c.p.c. Travisamento dei fatti - Contraddittoria e carente motivazione.
II) Sull’erroneità della pronuncia di nullità della deliberazione di G.R. N. 880/2023: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. -Travisamento dei fatti – Carenza e contraddittorietà della motivazione
III) Errata applicazione dei criteri di assegnazione previsti dalla D.G.R. N. 880/2023. Travisamento dei fatti – carenza e contraddittorietà della motivazione.
4) Vizio di violazione del giudicato da parte della sentenza del T.A.R. Bari N. 487/2024. Violazione dell’art. 112 c.p.a. Travisamento dei fatti – carenza e contraddittorietà della motivazione.
1.3. Si è costituita in appello la Società AN AR, instando per la sua reiezione.
1.4. Con ordinanza n.2239 del 14/06/2024 questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata ai soli fini del mantenimento della res adhuc integra , lasciando impregiudicato il merito del ricorso.
1.5. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo la difesa regionale deduce l’erroneità della sentenza per violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che sarebbe stato precluso al TAR l'esame nel merito delle domande azionate dalla società AN AR in pretesa ottemperanza alla citata sentenza n. 1831/2021, perché quest’ultima sarebbe stata a sua volta resa sul precedente ricorso proposto dalla medesima società per l'ottemperanza dello stesso giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Bari n.194 del 6 febbraio 2020 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8347 del 28/12/2020).
Quanto alla tesi secondo cui sulla Sentenza n. 1831/2021 si sarebbe formato un “nuovo giudicato” dal quale discenderebbe il riconoscimento dell’accreditamento alla struttura ricorrente, la Regione sostiene che il decisum avrebbe, piuttosto, evidenziato a chiare lettere che “la sentenza da ottemperarsi si è pronunciata sul fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali RSA, oggetto della fase dell’autorizzazione all'esercizio”, e proprio in ragione di ciò il TAR aveva concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza dell’oggetto, mentre il capo della sentenza che si è pronunciato sulla D.D. 85 del 2021 relativa all’accreditamento non potrebbe che essere considerato alla stregua di un “obiter dictum amministrativo”.
3.1. Il motivo è infondato.
Con il ricorso proposto dalla società AN AR nel 2023 (e deciso dal TAR con la sentenza qui gravata) è stata proposta domanda di accertamento della nullità (o in subordine di annullamento) della DGR n. 880/2023 nella parte in cui non include tra i posti letto accreditabili (cioè a valere sul fabbisogno di accreditamento) i 38 p.l. di RSA ex r.r. n. 3/2005, accordati alla medesima AN AR.
La domanda di nullità o di annullamento proposta nel presente giudizio ha quindi un petitum formale e sostanziale diverso da quello azionato nei precedenti giudizi, non essendo mai stata proposta in precedenza dal momento che riguarda un provvedimento diverso da quello oggetto della domanda di nullità avanzata (con i motivi aggiunti) nel giudizio definito con la sentenza n. 1831/2021, e certamente successivo rispetto a tale sentenza, in quanto adottato circa due anni dopo.
4. Il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo la Regione LI deduce che il Tar Bari avrebbe errato nel dichiarare la nullità della deliberazione di Giunta Regionale n. 880/2023 ritenendola elusiva del giudicato riguardo l’accreditamento della struttura ricorrente; sostiene infatti che sul punto non si sarebbe formato alcun “nuovo giudicato”. In altre parole, la sentenza del TAR LI n.1831/2021, nella parte in cui ha espressamente previsto che i posti letto di cui si discute sono direttamente accreditabili ex art. 10, co. 3, lett. c), r.r. n. 4/2019, non avrebbe portata di giudicato.
Con il quarto motivo la Regione appellante deduce che la sentenza Tar Bari n. 487/2024 sarebbe altresì viziata in quanto inammissibilmente ampliativa del giudicato, nella parte in cui il giudice di prime cure ha così statuito: “E’ pur vero che il perimetro del giudizio di cui ci stiamo occupando è circoscritto alla fase dell’autorizzazione e non esteso alla fase dell’accreditamento (rispetto alla quale pende peraltro distinto giudizio iscritto al n. 607/2021), tuttavia, essendo stato chiarito in sede di prima ottemperanza che l’istanza di accreditamento avrebbe dovuto essere valutata dall’Amministrazione regionale con riferimento al momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale sulla quale si è pronunziata la più volte richiamata sentenza n. 194/2020, il giudicato di cui si chiede oggi l’esatta esecuzione, pur riferito alla fase dell’autorizzazione, è idoneo a produrre effetti nella fase dell’accreditamento” .
Lamenta, l’appellante, che il giudice di prime cure ha da un lato ammesso che il ricorso de quo è volto al rilascio della sola autorizzazione, ma al contempo ha riconosciuto alla società un beneficio asseritamente spettantele rispetto a quello già riconosciutole (rilascio dell’autorizzazione all’esercizio), che non sarebbe tuttavia rinvenibile nella sentenza da ottemperare.
4.1. I motivi in esame sono infondati per le seguenti ragioni.
La pronuncia del TAR LI, Bari, Sez. II, n. 1831/2021 reca due distinte statuizioni:
- una di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse alla nomina del commissario ad acta per via dell’adozione da parte della Regione della determina n. 85 del 2021; si tratta dunque di una pronuncia in rito;
- l’altra di inammissibilità della domanda di nullità, proposta con motivi aggiunti avverso la “precisazione” contenuta nella impugnata determina n.85/2021, che il parere di compatibilità rilasciato dalla Regione precludesse l’accesso al fabbisogno di accreditamento.
4.2. In particolare, con riguardo a tale ultima statuizione, la sentenza del TAR LI, Bari, n.1831/2021 ha così argomentato: “È chiaro che gli effetti della sentenza, per quieti principi di diritto processuale, retroagiscono al momento della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie, va considerato che in realtà il Regolamento regionale del 21 gennaio 2019 n. 4 ha distinto, all’art. 10 (Fabbisogno per l’accreditamento), nei diversi complessi commi contemplati, la condizione di partenza delle strutture, a seconda del tempo in cui hanno potuto conseguire il parere di compatibilità ai fini dell’autorizzazione. Pertanto, alla società ricorrente va sicuramente riconosciuta la condizione di partenza, in cui si è venuta a trovare per effetto della sentenza del T.A.R., sez. II, 6 febbraio 2020 n. 194, confermata dal Consiglio di Stato, sez. III, del 28 dicembre 2021 n. 8347. In quel momento, vigeva la possibilità, per la società istante, in base all’art. 10, comma 3, lett. c), del regolamento, recante la nuova disciplina in materia e il relativo regime transitorio, di poter essere inclusa nel fabbisogno per l’accreditamento, come determinato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. E a quella condizione, la ricorrente va riportata in stretta esecuzione del giudicato ormai cristallizzatosi sul punto”.
Orbene, si tratta all’evidenza di una pronuncia di inammissibilità della domanda di nullità fondata, però, su un accertamento di merito, giacché si fonda sulla dichiarazione della ancora più radicale inesistenza della “precisazione” apposta dalla Regione LI nella determina n. 85 del 2021.
Ne consegue, pertanto, che la pronuncia di inammissibilità della suddetta domanda di nullità ha contenuto sostanziale e di accertamento di merito, basato sull’interpretazione dell’effetto conformativo del giudicato di cui alla sentenza n. 194/2020 del TAR LI, Bari, e dunque ha portata di giudicato pieno e sostanziale. Mentre, infatti, le sentenze di mero rito non producono l’efficacia di giudicato, così non è per le sentenze solo apparentemente processuali, cioè quelle che, pur statuendo sul rapporto processuale, risolvono anche questioni di merito attinenti a situazioni giuridiche soggettive sostanziali, in modo da costituire principi vincolanti per la definizione dei rapporti tra privati ed Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2014 n. 4067; Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2013 n. 2844; Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2012 n. 602).
Ne consegue che con la sentenza n. 1831/2021, il TAR ha precisato l’effetto conformativo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2020, nel senso che i 38 posti letto di cui si discute rientrano di diritto nel fabbisogno di accreditamento ex art. 10, co. 3, lett. c), r.r. n. 4/2019 e non sono perciò soggetti alla procedura di assegnazione del fabbisogno di cui all’art. 10, co. 7, par. 4, del r.r. n. 4/2019, poi indetta con la DGR n. 880/2023. E tale accertamento ha portata di giudicato pieno e sostanziale di precisazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2020.
Alla luce di ciò risulta pertanto evidente che la Regione, omettendo di censire quei 38 posti letto nella ricognizione dei posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento ex art. 10, co. 3, r.r. n. 4/2019 ha agito in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 194/2020, come precisato dalla sentenza n. 1831/2021, non avendo la Regione appellato la sentenza n. 1831/2021 e non essendosi prodotto il denunziato effetto ampliativo del giudicato per effetto della sentenza appellata.
5. Da ultimo va esaminato il terzo motivo d’appello con il quale la Regione sostiene che con D.D. 85 del 2021 ha ottemperato alle sentenze di primo e di secondo grado rilasciando il parere di compatibilità per la realizzazione della struttura per parziale trasformazione di una RSAA ex art 67 RR 4 del 2007 in Rsa non autosufficienti con dotazione di 38 p.l. da realizzarsi in Manfredonia alla Via Stella Maris n. 10, come peraltro avrebbe rimarcato il TAR dichiarando l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza con la sentenza n. 1831/21.
Sostiene che nei predetti giudizi non è stato riconosciuto alcun diritto all’accreditamento, di talché correttamente la Regione non ha censito la struttura dell’odierna appellata nella tabella 1 della DGR 880 del 2023 posto che nella stessa sono state inseriti solo i posti letto autorizzati ed accreditati/accreditabili già complessivamente assegnati alle strutture sociosanitarie nei diversi DSS. Sarebbe evidente, pertanto, il tentativo della Sc. AN AR di precostituirsi un sicuro accreditamento al fine di eludere i criteri di assegnazione previsti dalla DGR 880 del 2023.
Secondo la Regione, in particolare:
(a) il procedimento relativo alla struttura di AN AR sarebbe “fermo per responsabilità/volontà della stessa Soc. Coop. AN AR Onlus, al parere di compatibilità, cui ha fatto seguito l’autorizzazione alla realizzazione comunale”, giacché AN AR non avrebbe “ancora presentato istanza di autorizzazione all’esercizio”, dopo aver chiesto e ottenuto una modifica del layout interno e la proroga del termine del parere di compatibilità;
(b) ha presentato istanza di accreditamento sulla base della DGR n. 880/2023, avvalendosi della riserva prevista da quella delibera per le RSAA qualificate o in corso di qualificazione in RSA di mantenimento ex artt. 7 bis l.r. n. 53/2017 e 29, co. 10 septies, l.r. n. 9/2017, sicché il giudizio di ottemperanza instaurato in primo grado sarebbe un tentativo di accaparrarsi altri posti letto non spettanti a AN AR.
5.1. Il motivo è infondato.
Come evidenziato dalla società appellata i 78 posti letto della RSAA “Stella Maris” hanno seguito due distinti e paralleli percorsi:
(a) i 38 posti letto oggetto del presente giudizio sono stati autorizzati alla realizzazione per trasformazione in RSA, all’esito di un’istanza precedente alla riforma del 2017, e accedono al fabbisogno di accreditamento ex art. 10, co. 3, lett. c), r.r. n. 4/2019 (come pure accertato dal TAR LI, Bari, Sez. II, con la sentenza n. 1831/2021);
(b) gli ulteriori 40 posti letto, invece, sono stati qualificati in RSA in applicazione dell’art. 7 bis della l.r. LI n. 53/2017 (e a seguito di un altro contenzioso con la Regione) e AN AR ha presentato istanza di accreditamento per vedersi riconoscere su quei posti letto l’accreditamento ex art. 29, co. 10 septies, l.r. n. 9/2017.
Sicché ne consegue che i 40 posti letto e i 38 posti letto sono soggetti a regimi di accreditamento differenti e seguono, perciò, percorsi differenti per l’accreditamento.
Al netto della rinnovazione delle procedure necessarie per il rispetto dei requisiti strutturali prescritti con il r.r. n. 4/2019 e considerate le lungaggini per il rilascio dei nuovi titoli antincendio (per i quali si era reso necessario il ripensamento dei corridoi e delle vie ascensionali della struttura e la richiesta di proroga del termine di uno solo dei pareri di compatibilità), la società AN AR ha comunque presentato istanza di autorizzazione all’esercizio il 17 ottobre 2023 - entro il termine dell’1 novembre 2023 stabilito con determina n. 283/2023 dalla Regione – per tutti i 78 posti letto di RSA, di cui 38 rinvenienti dal parere di compatibilità di cui alla determina n. 85/2021 e 40 dalla qualificazione in RSA di mantenimento ex art. 7 bis l.r. n. 53/2017, di cui alla determina n. 295/2021.
Risulta, invece, che a distanza di circa 8 mesi dalla presentazione dell’istanza la Regione non ha posto in essere alcun atto del procedimento di autorizzazione all’esercizio, tanto che AN AR ha proposto ricorso avverso il silenzio dinanzi al TAR LI, Bari (R.G. n. 720/2024).
Come poi documentato con memoria di replica, soltanto con nota del 26 settembre 2024 la Regione, dando un primo impulso al procedimento di autorizzazione all’esercizio, ha dato mandato al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia per la verifica dei requisiti di autorizzazione della RSA “Stella Maris”. Tale verifica è avvenuta in data 8 ottobre 2024 e, all’esito del sopralluogo, il Dipartimento di Prevenzione ha accertato che la struttura è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa regionale.
Sicché risulta documentalmente la infondatezza della tesi sostenuta in giudizio dalla Regione che imputa alla società la responsabilità dello stallo nel procedimento che la riguarda.
Ne consegue per tali ragioni l’infondatezza del motivo di appello.
6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e per l’effetto va respinto.
7. Sussistono giustificati motivi, stante la complessità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO