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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/11/2025, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8748/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025
da
Parte_1 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso dall'Avv. Vincenzo Di Puorto e dall'Avv. Vito Di Puorto e con questi elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B. ricorrente contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1
in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
in persona del Dirigente in carica, Controparte_4 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini n.24 CP_4
convenuti
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11 luglio 2025, il docente si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“In relazione alla carta del docente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, dal valore complessivo pari ad € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
B) In relazione alla Retribuzione Professionale docenti:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal
CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, per tutte le suesposte motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad € 2.897,79 a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_5 qualità di docente in forza dei seguenti contratti:
1) Dal 22/10/2020 all'8/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – MNIC83100G, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado
SC IA AD AR - C.F._1
2) Dal 09/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – MNIC83100G, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado
SC IA AD AR - C.F._1
In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Oggi è assunto a tempo indeterminato. Contr Ciò nonostante, il gendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ha perciò agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di euro 500 in ragione d'anno.
Inoltre ha reso servizio nei seguenti anni, per periodi più brevi:
Dal 22/10/2020 all'8/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – , con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado C.F._2
SC IA AD AZ ”- C.F._1
2. Dal 23/09/2021 al 12/10/2021, dal 13/10/2021 al 12/01/2022, dal 13/01/2022 al
31/01/2022, dal 01/02/2022 al 25/02/2022, dal 02/03/2022 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 all'11/04/2022, dal 12/04/2022 al 14/04/2022, dal 15/04/2022 all'08/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. MARCARIA - SABBIONETA” – MNIC839006, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado SC IA
AM ”- MNMM839017 Per tali anni di servizio, ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento CP_5 in proprio favore della somma dovutagli a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001.
Ha dedotto il ricorrente che, detto elemento retributivo, non gli è stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno.
Ha, quindi denunciato che la condotta dell'Amministrazione convenuta viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Su tali premesse ha domandato la condanna al pagamento dell'importo quantificato in ricorso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_5
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 14 novembre 2025, la causa è stata quindi discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Quanto alla carta docente, in diritto, la pretesa del docente va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_7 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile” In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Contr Sulla base di tali disposizioni, il a negato alla docente, in quanto titolare di contratti a termine, la carta di cui sopra.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_5 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_5
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente Contr e on incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
Proprio in ordine all'assimibilità tra servizio reso dal docente precario e servizio reso dal docente di ruolo, è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 10073/ del 27 ottobre 2023) stabilendo che i due rapporti (a titolo precario e stabile) possano dirsi analoghi laddove il docente a tempo determinato presti un'attività di docenza fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto.
Insegna la Corte: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
La Corte ha poi escluso che possano essere valorizzate ai fini del riconoscimento della Carta docente sommatorie di periodi di servizio: “resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, va rilevato che il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, avendo, peraltro, assicurato un servizio per l'intera annualità didattica . Contr Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Questo anche in relazione agli anni precedenti a quello in corso.
La difesa resistente, invocando recente giurisprudenza che allega alla memoria di costituzione, assume che, per gli anni precedenti al ricorso, difetterebbe la domanda da parte della docente ed, in ogni caso, non si possa individuare alcun comportamento inadempiente da parte del . CP_5
Le argomentazioni non persuadono, il riconoscimento della carta docente anche gli insegnanti non di ruolo risponde, per le ragioni già più sopra esposte, all'esigenza di rimuovere un trattamento discriminatorio che ha penalizzato tale categoria di docenti. Al fine della rimozione degli effetti della suddetta discriminazione, ferma la sussistenza dei rapporti di lavoro tra la ricorrente ed il , occorre che alla docente CP_5 discriminata sia offerto lo stesso trattamento riservato ai colleghi di ruolo.
Ciò per tutto il periodo in cui la stessa è stata impegnata nell'attività di insegnamento, svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo.
Diversamente opinando, la discriminazione non verrebbe rimossa.
Quanto alla retribuzione professionale docenti, la domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_5 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_5 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”.
Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra riportati, le tesi con le quali il convenuto ha preteso contestare il diritto del docente non possono trovare CP_5 accoglimento.
Come ha enunciato la Suprema Corte, il trattamento accessorio qui richiesto spetta ai docenti, a prescindere dalla durata e dalla tipologia della supplenza svolta.
La durata ha rilevanza solo ed esclusivamente al fine della quantificazione del dovuto.
Altra, invero, è la ratio sottesa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, ratio che non va rinvenuta né nel fatto di svolgere un'attività di insegnamento a tempo indeterminato o di essere stata reclutato attraverso un determinato canale.
Ciò che, invero, tale retribuzione intende retribuire è la valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Valori ed obbiettivi questi che, si ritiene, si debbano rinvenire in qualunque forma e tipologia di insegnamento non essendo condizionati né alla durata della prestazione né allo strumento di reclutamento.
Per contro si ritiene che ciò che rilevi sia solo il fatto che l'insegnante ha, per un certo periodo di tempo, svolto la propria prestazione lavorativa, così consentendo al di assicurare agli alunni l'offerta educativa e formativa. CP_5
Le deduzioni del risultano, invece pertinenti e meritevoli di accoglimento CP_5 in ordine ai giorni di assenza:
Dal 15/03/2022 al 19/03/2022 una assenza per malattia;
- Il 21/3/2022 risulta una assenza non retribuita
- Il 28/3/2022 risulta una assenza non retribuita
- Il 22/5/2022 risulta una assenza non retribuita ad all'orario part time per l'anno 2020-2021.
Assenze che la difesa ricorrente non ha contestato e che, quindi, debbono ritenersi pacifiche così come l'orario part time che, peraltro, trovano evidenza documentale.
Al di là delle ragioni di tale mancanza, posto che, come si è detto, la retribuzione va paramentrata ai periodi di insegnamento, l'importo che può essere riconosciuto è quello calcolato dal e non diversamente contestato dalla difesa ricorrente che CP_5 risulta pari a € 2698,44.
Nei limiti di cui sopra, il ricorso, va, quindi, accolto e parte convenuta va condannata al relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici sopra indicati e condanna il
[...]
al pagamento in favore della stessa della somma di € 500 per ogni anno. Controparte_5
-condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2698,44 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati.
Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo -condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_5 giudizio, liquidate in euro 1800,00, oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 14 novembre 2025
Il giudice del lavoro
SA MA IA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA MA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 luglio 2025
da
Parte_1 rapp.to e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso dall'Avv. Vincenzo Di Puorto e dall'Avv. Vito Di Puorto e con questi elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B. ricorrente contro in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_1
in persona del Controparte_2
in carica, CP_3
in persona del Dirigente in carica, Controparte_4 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv.to Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in , Via Soderini n.24 CP_4
convenuti
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11 luglio 2025, il docente si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
“In relazione alla carta del docente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, dal valore complessivo pari ad € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
B) In relazione alla Retribuzione Professionale docenti:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal
CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, per tutte le suesposte motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo pari ad € 2.897,79 a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_5 qualità di docente in forza dei seguenti contratti:
1) Dal 22/10/2020 all'8/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – MNIC83100G, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado
SC IA AD AR - C.F._1
2) Dal 09/09/2022 al 31/08/2023 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – MNIC83100G, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado
SC IA AD AR - C.F._1
In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto d'aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Oggi è assunto a tempo indeterminato. Contr Ciò nonostante, il gendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Ha perciò agito in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di euro 500 in ragione d'anno.
Inoltre ha reso servizio nei seguenti anni, per periodi più brevi:
Dal 22/10/2020 all'8/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. AD
AR – , con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado C.F._2
SC IA AD AZ ”- C.F._1
2. Dal 23/09/2021 al 12/10/2021, dal 13/10/2021 al 12/01/2022, dal 13/01/2022 al
31/01/2022, dal 01/02/2022 al 25/02/2022, dal 02/03/2022 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 all'11/04/2022, dal 12/04/2022 al 14/04/2022, dal 15/04/2022 all'08/06/2022 presso l'Istituto Comprensivo “I.C. MARCARIA - SABBIONETA” – MNIC839006, con assegnazione presso la scuola secondaria di I grado SC IA
AM ”- MNMM839017 Per tali anni di servizio, ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento CP_5 in proprio favore della somma dovutagli a titolo di retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001.
Ha dedotto il ricorrente che, detto elemento retributivo, non gli è stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, non con supplenze annuali, con scadenza al 31 agosto o comunque al 30 giugno.
Ha, quindi denunciato che la condotta dell'Amministrazione convenuta viola il principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Su tali premesse ha domandato la condanna al pagamento dell'importo quantificato in ricorso.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_5
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 14 novembre 2025, la causa è stata quindi discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Quanto alla carta docente, in diritto, la pretesa del docente va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l.n. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_7 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile” In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Contr Sulla base di tali disposizioni, il a negato alla docente, in quanto titolare di contratti a termine, la carta di cui sopra.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Secondo il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione.
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_5 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_5 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il » CP_5
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, affermato che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente Contr e on incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente.
Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» [cfr. Cass., n. 31149/2019].
Proprio in ordine all'assimibilità tra servizio reso dal docente precario e servizio reso dal docente di ruolo, è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 10073/ del 27 ottobre 2023) stabilendo che i due rapporti (a titolo precario e stabile) possano dirsi analoghi laddove il docente a tempo determinato presti un'attività di docenza fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto.
Insegna la Corte: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili”.
La Corte ha poi escluso che possano essere valorizzate ai fini del riconoscimento della Carta docente sommatorie di periodi di servizio: “resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, va rilevato che il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, avendo, peraltro, assicurato un servizio per l'intera annualità didattica . Contr Il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Ciò posto, la domanda va accolta.
Questo anche in relazione agli anni precedenti a quello in corso.
La difesa resistente, invocando recente giurisprudenza che allega alla memoria di costituzione, assume che, per gli anni precedenti al ricorso, difetterebbe la domanda da parte della docente ed, in ogni caso, non si possa individuare alcun comportamento inadempiente da parte del . CP_5
Le argomentazioni non persuadono, il riconoscimento della carta docente anche gli insegnanti non di ruolo risponde, per le ragioni già più sopra esposte, all'esigenza di rimuovere un trattamento discriminatorio che ha penalizzato tale categoria di docenti. Al fine della rimozione degli effetti della suddetta discriminazione, ferma la sussistenza dei rapporti di lavoro tra la ricorrente ed il , occorre che alla docente CP_5 discriminata sia offerto lo stesso trattamento riservato ai colleghi di ruolo.
Ciò per tutto il periodo in cui la stessa è stata impegnata nell'attività di insegnamento, svolgendo mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti di ruolo.
Diversamente opinando, la discriminazione non verrebbe rimossa.
Quanto alla retribuzione professionale docenti, la domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
“2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha gia risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
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8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_5 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto pid che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_5 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
”.
Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra riportati, le tesi con le quali il convenuto ha preteso contestare il diritto del docente non possono trovare CP_5 accoglimento.
Come ha enunciato la Suprema Corte, il trattamento accessorio qui richiesto spetta ai docenti, a prescindere dalla durata e dalla tipologia della supplenza svolta.
La durata ha rilevanza solo ed esclusivamente al fine della quantificazione del dovuto.
Altra, invero, è la ratio sottesa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, ratio che non va rinvenuta né nel fatto di svolgere un'attività di insegnamento a tempo indeterminato o di essere stata reclutato attraverso un determinato canale.
Ciò che, invero, tale retribuzione intende retribuire è la valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Valori ed obbiettivi questi che, si ritiene, si debbano rinvenire in qualunque forma e tipologia di insegnamento non essendo condizionati né alla durata della prestazione né allo strumento di reclutamento.
Per contro si ritiene che ciò che rilevi sia solo il fatto che l'insegnante ha, per un certo periodo di tempo, svolto la propria prestazione lavorativa, così consentendo al di assicurare agli alunni l'offerta educativa e formativa. CP_5
Le deduzioni del risultano, invece pertinenti e meritevoli di accoglimento CP_5 in ordine ai giorni di assenza:
Dal 15/03/2022 al 19/03/2022 una assenza per malattia;
- Il 21/3/2022 risulta una assenza non retribuita
- Il 28/3/2022 risulta una assenza non retribuita
- Il 22/5/2022 risulta una assenza non retribuita ad all'orario part time per l'anno 2020-2021.
Assenze che la difesa ricorrente non ha contestato e che, quindi, debbono ritenersi pacifiche così come l'orario part time che, peraltro, trovano evidenza documentale.
Al di là delle ragioni di tale mancanza, posto che, come si è detto, la retribuzione va paramentrata ai periodi di insegnamento, l'importo che può essere riconosciuto è quello calcolato dal e non diversamente contestato dalla difesa ricorrente che CP_5 risulta pari a € 2698,44.
Nei limiti di cui sopra, il ricorso, va, quindi, accolto e parte convenuta va condannata al relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici sopra indicati e condanna il
[...]
al pagamento in favore della stessa della somma di € 500 per ogni anno. Controparte_5
-condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2698,44 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati.
Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo -condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del Controparte_5 giudizio, liquidate in euro 1800,00, oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano, 14 novembre 2025
Il giudice del lavoro
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