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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN PERSONA DEL MAGISTRATO ONORARIO AVV. ANNARITA GIULIANI
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 2586/17 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Ciuffetelli, dom.to come Parte_1 in atti,
OPPONENTE
CONTRO
oggi rapp.to e difeso dall'avv. L. Frasca., dom.to come CP_1 Controparte_2 in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, come rappresentato e Parte_1 difeso, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. N. 531/2017, R.G.N. 2223/2017, emesso dal Presidente del Tribunale di L'Aquila, in data 11.9.2017 e con il quale gli era stato intimato il pagamento, a favore di della CP_1 somma di € Euro 20.196,00, maggiorata degli interessi legali dal 6.7.2016 al saldo, quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori relativi a lavorazioni ex sisma 2009, soggette a contributo.
L'opponente ha contestato l'esistenza del credito azionato, deducendo di aver corrisposto alla o a creditori di quest'ultima, la somma complessiva di Euro CP_1
22.770,00 che ha opposto in compensazione al credito azionato dalla concludente chiedendo pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
La Aedes opposta si è costituita in giudizio deducendo che i pagamenti dedotti ed allegati dall'opponente hanno diverso titolo essendo serviti a coprire le Pt_1 spese delle lavorazioni in accollo. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna dell'opponente alle spese di lite.
Nel corso del giudizio è intervenuta dichiarazione di fallimento della e CP_1 ha riassunto la causa nei confronti della Curatela. Pt_1 Pt_1
La causa è stata istruita con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e della prova testimoniale oltre quella documentale;
è stato poi nominato il consulente tecnico.
Conclusa la fase istruttoria, la causa precisate le conclusioni giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur se si configura come giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di credito azionato in via monitoria, sia connotato dalla cd inversione dell'iniziativa processuale in quanto grava sul creditore-opposto -che è attore in senso sostanziale benché convenuto in senso formale-, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito da esso azionato in via monitoria. Nel contempo, grava sul debitore-opponente – convenuto in senso sostanziale, benché attore in senso formale-, fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi e impeditivi dello stesso.
Dall'istruttoria del presente giudizio rileva che delle otto fatture prodotte dall'opponente, per provare l'estinzione del debito di cui al d.i. opposto, cinque non sono emesse da bensì da terzi estranei al rapporto di appalto intercorso fra le CP_1 parti. Le altre tre, pure di riportano, come le altre, una data anteriore al SAL CP_1
11 cui fa riferimento il decreto ingiuntivo per cui è causa.
Va da sé che i pagamenti delle fatture suddette non possono essere riferiti al SAL 11, per espressa previsione delle norme sulla ricostruzione che prevedono che solo dopo l'emissione del SAL vengano versati i relativi importi del contributo statale. L'opponente inoltre non fornisce prova che detti versamenti siano anticipazioni del SAL 11, che peraltro per legge non sarebbero state possibili con il contributo statale;
mentre, se fossero state anticipate di tasca propria, l'importo del contributo non potrebbe essere trattenuto dal destinatario.
Per quanto sopra, in mancanza di prova dell'adempimento e/o di fatti impeditivi o estintivi del credito ingiunto, l'opposizione va rigettata e condannato l'opponente al pagamento a favore della Curatela opposta, della somma portata dall'ingiunzione, oltre interessi di mora a decorrere dal 03.02.2026 fino al soddisfo, oltre alle spese di lite come liquidate ed al compenso del ctu come liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. b) Pone a carico dell'opponente il pagamento dell'onorario del ctu che si liquida in
€ 1007,62 oltre accessori di legge. c) Condanna l'opponente al pagamento a favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.077,00, Parte_2
Così deciso in L'Aquila 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani