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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2024, n. 10185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10185 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA AL nato a [...] il [...] RA OB nato a [...] il [...] RA NZ nato a [...] il [...] NI IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli ZA e rigettarsi il ricorso del RI. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10185 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ZA IO, ZA ER e ZA ZI, a mezzo del comune difensore avv. Luzi, e RI NN, a mezzo dell'avv. Pistelli, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che in data 15/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Macerata il 9/6/2020 in ordine al delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata, con le conseguenti condanne alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso di ZA ZI e dei suoi figli AFAN ER e ZI vengono addotti tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per la mancata concessione del termine a difesa richiesto dall'avv. Luzi, il 15/11/2022, pur avendo questi ricevuto dai ricorrenti solo il giorno precedente la nomina, ed essendo stata disattesa l'istanza sul rilievo che il processo era riservato a trattazione scritta. 2.2. Mancanza grafica di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli argomenti addotti con il ricorso in appello. 2.3. Mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse di RI NN l'avv. Pistelli ha addotto due motivi di impugnazione: 3.1. Illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del RI quale concorrente nell'estorsione, nonostante la persona offesa non l'avesse riconosciuto tra gli aggressori, ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod pen. 3.2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del dr. Vincenzo Senatore, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli ZA e rigettarsi il ricorso del RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Luzi, in particolare, è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo 2 rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262 - 01), sicché nessuna utilità concreta poteva apportare alla difesa degli ZA il rinvio dell'udienza chiesto dal difensore quando ormai era scaduto il termine per il deposito delle conclusioni. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità a sezioni unite, invece, il diniego di termini a difesa, così come la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497 - 01). Inoltre, giova ricordare che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018 Rv. 274036 - 01; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Rv. 284094 - 01). 3. Il motivo di ricorso con il quale la difesa degli ZA ha dedotto la mancanza grafica di motivazione o, almeno, la manifesta illogicità di questa in ordine agli argomenti addotti con il ricorso in appello, contestando l'assunto della sentenza impugnata, laddove questa aveva evidenziato che con l'atto di appello non si contestava la materialità dei fatti accertati, è inammissibile per la sua genericità, oltre che per manifesta infondatezza, atteso che anche il ricorso per cassazione di cui si tratta non ha specificato quale sia stata la contestazione alla ricostruzione dei fatti proposta con l'atto di appello dalla difesa e rimasta senza risposta della sentenza impugnata che, invece, ha ribadito il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti fondato sulle "dichiarazioni precise e dettagliate della persona offesa", confortate dalle fotografie e riprese video in atti e dagli accertamenti della P.G., elementi tutti poi esaminati nel dettaglio dal provvedimento impugnato. 4. E' manifestamente infondato anche il motivo di impugnazione, comune a tutti ricorrenti, volto a contestare il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, atteso che, per quanto la sentenza impugnata abbia evocato anche orientamenti giurisprudenziali ormai superati dall'insegnamento delle sezioni unite cli questa Corte secondo cui i due reati si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), tuttavia la stessa non ha mancato di evidenziare che "è certo che la persona offesa ER GR non avesse alcun debito nei - ' confronti di alcuno degli aggressori". Inoltre, nell'evidenziare che è rimasto privo di riscontri l'assunto secondo cui sa -ebbe stato il figlio della persona offesa ad avere, invece, un debito nei confronti del RI, circostanza peraltro smentita dal presunto debitore, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che si tratta comunque di soggetto diverso dalla vittima delle violenze e minacce a fini estorsivi, nei confronti 3 della quale, invece, nessuna pretesa potevano anche soltanto ipotizzare di azionare in giudizio i ricorrenti. 5. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata il motivo con il quale il ricorso del RI censura il riconoscimento dello stesso quale concorrente nell'estorsione, nonostante la persona offesa non l'avesse riconosciuto tra gli aggressori, dolendosi anche del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: si tratta, infatti, di censure che prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto di come sia stata la stessa persona offesa a riferire che era stato proprio il RI, unitamente a ZA ER e ZA IO, a colpirlo e minacciarlo nella sua agenzia di pompe funebri, dove peraltro, è intervenuto il mar.11o dei carabinieri Gigante, che ha riferito di aver rinvenuto, insieme alla persona offesa ed a ZA ZI, anche il RI. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento al RI della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., invocando la consolidata giurisprudenza di questa Co -te secondo cui a tal fine non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri (peraltro, nemmeno riconosciuta nel caso di specie), in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'estensore residente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli ZA e rigettarsi il ricorso del RI. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10185 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ZA IO, ZA ER e ZA ZI, a mezzo del comune difensore avv. Luzi, e RI NN, a mezzo dell'avv. Pistelli, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che in data 15/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Macerata il 9/6/2020 in ordine al delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata, con le conseguenti condanne alla pena ritenuta di giustizia. 2. A sostegno del ricorso di ZA ZI e dei suoi figli AFAN ER e ZI vengono addotti tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per la mancata concessione del termine a difesa richiesto dall'avv. Luzi, il 15/11/2022, pur avendo questi ricevuto dai ricorrenti solo il giorno precedente la nomina, ed essendo stata disattesa l'istanza sul rilievo che il processo era riservato a trattazione scritta. 2.2. Mancanza grafica di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli argomenti addotti con il ricorso in appello. 2.3. Mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse di RI NN l'avv. Pistelli ha addotto due motivi di impugnazione: 3.1. Illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del RI quale concorrente nell'estorsione, nonostante la persona offesa non l'avesse riconosciuto tra gli aggressori, ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod pen. 3.2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del dr. Vincenzo Senatore, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli ZA e rigettarsi il ricorso del RI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Luzi, in particolare, è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo 2 rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262 - 01), sicché nessuna utilità concreta poteva apportare alla difesa degli ZA il rinvio dell'udienza chiesto dal difensore quando ormai era scaduto il termine per il deposito delle conclusioni. Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità a sezioni unite, invece, il diniego di termini a difesa, così come la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497 - 01). Inoltre, giova ricordare che il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018 Rv. 274036 - 01; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Rv. 284094 - 01). 3. Il motivo di ricorso con il quale la difesa degli ZA ha dedotto la mancanza grafica di motivazione o, almeno, la manifesta illogicità di questa in ordine agli argomenti addotti con il ricorso in appello, contestando l'assunto della sentenza impugnata, laddove questa aveva evidenziato che con l'atto di appello non si contestava la materialità dei fatti accertati, è inammissibile per la sua genericità, oltre che per manifesta infondatezza, atteso che anche il ricorso per cassazione di cui si tratta non ha specificato quale sia stata la contestazione alla ricostruzione dei fatti proposta con l'atto di appello dalla difesa e rimasta senza risposta della sentenza impugnata che, invece, ha ribadito il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti fondato sulle "dichiarazioni precise e dettagliate della persona offesa", confortate dalle fotografie e riprese video in atti e dagli accertamenti della P.G., elementi tutti poi esaminati nel dettaglio dal provvedimento impugnato. 4. E' manifestamente infondato anche il motivo di impugnazione, comune a tutti ricorrenti, volto a contestare il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, atteso che, per quanto la sentenza impugnata abbia evocato anche orientamenti giurisprudenziali ormai superati dall'insegnamento delle sezioni unite cli questa Corte secondo cui i due reati si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), tuttavia la stessa non ha mancato di evidenziare che "è certo che la persona offesa ER GR non avesse alcun debito nei - ' confronti di alcuno degli aggressori". Inoltre, nell'evidenziare che è rimasto privo di riscontri l'assunto secondo cui sa -ebbe stato il figlio della persona offesa ad avere, invece, un debito nei confronti del RI, circostanza peraltro smentita dal presunto debitore, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che si tratta comunque di soggetto diverso dalla vittima delle violenze e minacce a fini estorsivi, nei confronti 3 della quale, invece, nessuna pretesa potevano anche soltanto ipotizzare di azionare in giudizio i ricorrenti. 5. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata il motivo con il quale il ricorso del RI censura il riconoscimento dello stesso quale concorrente nell'estorsione, nonostante la persona offesa non l'avesse riconosciuto tra gli aggressori, dolendosi anche del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.: si tratta, infatti, di censure che prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto di come sia stata la stessa persona offesa a riferire che era stato proprio il RI, unitamente a ZA ER e ZA IO, a colpirlo e minacciarlo nella sua agenzia di pompe funebri, dove peraltro, è intervenuto il mar.11o dei carabinieri Gigante, che ha riferito di aver rinvenuto, insieme alla persona offesa ed a ZA ZI, anche il RI. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento al RI della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., invocando la consolidata giurisprudenza di questa Co -te secondo cui a tal fine non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri (peraltro, nemmeno riconosciuta nel caso di specie), in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'estensore residente