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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1581/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 11.50 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. MANGIALARDI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Michele Ugolini Parte_1
Per Controparte_1
il Dott. e la Dott.ssa .
[...] Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. l'avv. Michele Ugolini riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive del 03.01.2025, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed il rigetto delle eccezioni avversarie.
Il Dott. la Dott.ssa si riportano integralmente a quanto già depositato ed insistono CP_2 CP_3 per la convalida della sanzione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MANGIALARDI GIOVANNI che lo/a rappresenta Parte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. , che lo/a
[...] P.IVA_2 Controparte_2 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la società adiva il Tribunale di Grosseto proponeva Parte_1 opposizione per chiedere l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento dell'ordinanza prot. n. 2/gn/85233 del 16 maggio 2018, con la quale il Direttore dell'
[...]
(“IT Toscana”) ha intimato a Parte_2 Parte_1 di pagare l'importo di Euro 3.015,90, ai sensi dell'art. 98, comma 8, D.Lgs 259/2003, perché
[...]
l'esercizio dell'impianto di radiocomunicazione utilizzato dalla propria emittente “Radio Capital”, operante sulla frequenza 95.300 MHz ubicato in località Monte Amiata (GR), è avvenuto in difformità del titolo ministeriale e in particolare, “in difformità del punto 93 della scheda tecnica di tipo C per lo specifico allestimento del sistema radiante realizzato che comporta l'aumento dell'irradiazione all'orizzonte”.
pagina 2 di 6 Deduceva la ricorrente di essere titolare di concessione ministeriale per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione "Radio Capital" rilasciata dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel 1994 ai sensi della L. 223/1990 e, nell'ambito della sopra citata concessione, di essere proprietaria, tra gli altri, dell'impianto di radiodiffusione sito in località Monte Amiata (GR), operante su frequenza 95.300 MHz, le cui caratteristiche di irradiazione sono state da ultimo autorizzate dall'IT Toscana con provvedimento prot. 3/AA/4018 del 20 aprile
1999 e ratificate con provvedimento 3/AA/2643 del 13 marzo 2000 emesso nei confronti di
[...]
, dante causa di Per_1 Pt_1
In data 5.04.2018 l'IT Toscana emetteva il verbale prot. n. S2/Gn/60210 con il quale contestava ad l'utilizzo dell'impianto “in difformità del punto 93 della scheda tecnica di tipo C per lo Pt_1 specifico allestimento del sistema radiante realizzato che comporta l'aumento dell'irradiazione all'orizzonte” e la ritenuta conseguente violazione dell'art. 98, comma 8, D.Lgs 259/2003 (il quale sanziona la “installazione di reti di comunicazione elettronica in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4 D.Lgs 259/2003”).
Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 98, comma 8,
D.Lgs 259/2003, dell'art. 52, D.Lgs 177/2005 in quanto la norma era stata applicata in analogia e dunque in violazione dell'art. 1, L. 689/1981, nonché l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza di una violazione del titolo legittimante l'impianto.
Si costituiva in giudizio il (oggi Parte_2 Controparte_1
) - il quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le
[...] Controparte_1
pretese avversarie, chiedeva respingere il ricorso in opposizione perché infondato nel merito, con la conseguente convalida dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 21/01/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni che seguono.
Con l'ordinanza impugnata l'Amministrazione l'irrogazione la sanzione amministrativa alla Pt_1 stabilita dall'art. 98, comma 8, D. lgs 01.08.2003, n. 259. La ricorrente deduceva in atti di essere titolare di “concessione” per l'esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale, disciplinata dalla L.
223/1990, e non di una diversa “autorizzazione generale” (ottenuta tramite DIA) prevista dall'art. 25, comma 4, D.Lgs 259/2003.
È opportuno effettuare un rimando all'art. 98 del D.Lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni pagina 3 di 6 Elettroniche” il quale prevede al comma 8 che: “in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.”
L'art. 25, comma 4 del suddetto Decreto disciplinante il rilascio dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di radiocomunicazione, a sua volta stabilisce che “l'Impresa interessata alla fornitura di reti di comunicazione elettronica deve presentare al Ministero una apposita dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura e che tale dichiarazione costituisce “denuncia di inizio attività”.”
Va rilevato che come documentato e dedotto negli atti di causa, la società ricorrente svolge attività di fornitura e di impianto di radiodiffusione in virtù di apposita concessione ministeriale rilasciata nel
1994 e non di autorizzazione generale conseguente a DIA. Pertanto, a parere di questo giudice la sanzione di cui al citato art. 98 non può essere applicata in quanto le violazioni contestate non integrano le condotte illecite sanzionate dalla norma posto che, la società ricorrente, non avendo mai presentato alcuna DIA in quanto operatore già in possesso di concessione, non avendo svolto mai alcuna attività in difformità della stessa, non è soggetta al regime dell'autorizzazione generale richiamata.
Detto ciò, non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal secondo cui l'art. 52, comma 1, del CP_1
D.Lgs. 177/2005 nel quale si afferma che "Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259" avrebbe esteso la disposizione di cui al citato art. 98 anche al settore della radiodiffusione sonora in concessione, infatti l'art. 52 ha precisamente confermato la presenza, nel novero dei destinatari delle predette generali disposizioni del citato Codice, anche degli operatori radiofonici (e televisivi) che operino in virtù di “autorizzazione generale” rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 D. Lgs. 259/2003.
Sul punto sono intervenute anche molte sentenze di merito (si vedano ex multis Tribunale di Udine sentenza n. 1218 del 1° ottobre 2015, Corte di Appello di Trieste sentenza n. 604 del 15 dicembre
2016, Corte di Appello di Venezia sentenza n. 1963 del 28 settembre 2017, Tribunale di Rieti, sentenze n. 182 del 1° marzo 2019 e n. 27 del 17 gennaio 2020) e di legittimità tra cui la recente emessa dalla
Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 5097 del 2022, ha ribadito le già precedenti pronunce (Cass. civ. Ord. n. 10889/2018, ord. n. 11425/2020): “La pretesa del di applicare anche al caso in CP_1
esame la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 98 del d.lgs. n. 259/2003 risulta in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria (dovendosi per converso ritenere che l'illegittima pagina 4 di 6 condotta della ricorrente trovi riscontro nella diversa previsione di cui al co. 5 dell'art. 32 della legge n.
223/1990 che dispone che: "L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni").
Già in un recente passato, nel decidere un'analoga fattispecie, questa Corte ha statuito che, in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione. A sua volta,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11425 del 2020 ha chiarito che, "in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990, in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma
4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione" (Cass. 10889/2018).
L'art. 32 della legge n. 223/1990, che al comma 1 consente ai privati che "eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione" di "proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16" e al comma 5 sanziona l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo con "la disattivazione degli impianti da parte del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni" non è d'altro canto stato abrogato dal d.lgs. 177/2005 ed
è anzi stato oggetto di richiamo dal medesimo d.lgs.”. Giammai si potrebbe, invece, applicare al caso di specie la sanzione prevista dall'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259/2003, la quale prevede come suo presupposto la difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4 (a sua volta, implicante il regime giuridico dell'autorizzazione generale ottenuta tramite DIA). In conclusione, va formulato il seguente principio di diritto: “In forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32
l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche al sistema radiante in assenza di autorizzazione non è pagina 5 di 6 applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione.”
Da quanto sopra esposto, in conclusione, ne consegue che la domanda della società ricorrente deve essere accolta e l'ordinanza oggi impugnata annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.552,00 oltre € 264,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1581/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025 ad ore 11.50 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. MANGIALARDI GIOVANNI oggi sostituito dall'avv. Michele Ugolini Parte_1
Per Controparte_1
il Dott. e la Dott.ssa .
[...] Controparte_2 Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. l'avv. Michele Ugolini riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive del 03.01.2025, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed il rigetto delle eccezioni avversarie.
Il Dott. la Dott.ssa si riportano integralmente a quanto già depositato ed insistono CP_2 CP_3 per la convalida della sanzione Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MANGIALARDI GIOVANNI che lo/a rappresenta Parte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. , che lo/a
[...] P.IVA_2 Controparte_2 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21/01/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato la società adiva il Tribunale di Grosseto proponeva Parte_1 opposizione per chiedere l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento dell'ordinanza prot. n. 2/gn/85233 del 16 maggio 2018, con la quale il Direttore dell'
[...]
(“IT Toscana”) ha intimato a Parte_2 Parte_1 di pagare l'importo di Euro 3.015,90, ai sensi dell'art. 98, comma 8, D.Lgs 259/2003, perché
[...]
l'esercizio dell'impianto di radiocomunicazione utilizzato dalla propria emittente “Radio Capital”, operante sulla frequenza 95.300 MHz ubicato in località Monte Amiata (GR), è avvenuto in difformità del titolo ministeriale e in particolare, “in difformità del punto 93 della scheda tecnica di tipo C per lo specifico allestimento del sistema radiante realizzato che comporta l'aumento dell'irradiazione all'orizzonte”.
pagina 2 di 6 Deduceva la ricorrente di essere titolare di concessione ministeriale per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale con denominazione "Radio Capital" rilasciata dal
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni nel 1994 ai sensi della L. 223/1990 e, nell'ambito della sopra citata concessione, di essere proprietaria, tra gli altri, dell'impianto di radiodiffusione sito in località Monte Amiata (GR), operante su frequenza 95.300 MHz, le cui caratteristiche di irradiazione sono state da ultimo autorizzate dall'IT Toscana con provvedimento prot. 3/AA/4018 del 20 aprile
1999 e ratificate con provvedimento 3/AA/2643 del 13 marzo 2000 emesso nei confronti di
[...]
, dante causa di Per_1 Pt_1
In data 5.04.2018 l'IT Toscana emetteva il verbale prot. n. S2/Gn/60210 con il quale contestava ad l'utilizzo dell'impianto “in difformità del punto 93 della scheda tecnica di tipo C per lo Pt_1 specifico allestimento del sistema radiante realizzato che comporta l'aumento dell'irradiazione all'orizzonte” e la ritenuta conseguente violazione dell'art. 98, comma 8, D.Lgs 259/2003 (il quale sanziona la “installazione di reti di comunicazione elettronica in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4 D.Lgs 259/2003”).
Il ricorrente contestava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 98, comma 8,
D.Lgs 259/2003, dell'art. 52, D.Lgs 177/2005 in quanto la norma era stata applicata in analogia e dunque in violazione dell'art. 1, L. 689/1981, nonché l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per inesistenza di una violazione del titolo legittimante l'impianto.
Si costituiva in giudizio il (oggi Parte_2 Controparte_1
) - il quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le
[...] Controparte_1
pretese avversarie, chiedeva respingere il ricorso in opposizione perché infondato nel merito, con la conseguente convalida dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 21/01/2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
L'opposizione deve essere accolta per le motivazioni che seguono.
Con l'ordinanza impugnata l'Amministrazione l'irrogazione la sanzione amministrativa alla Pt_1 stabilita dall'art. 98, comma 8, D. lgs 01.08.2003, n. 259. La ricorrente deduceva in atti di essere titolare di “concessione” per l'esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale, disciplinata dalla L.
223/1990, e non di una diversa “autorizzazione generale” (ottenuta tramite DIA) prevista dall'art. 25, comma 4, D.Lgs 259/2003.
È opportuno effettuare un rimando all'art. 98 del D.Lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni pagina 3 di 6 Elettroniche” il quale prevede al comma 8 che: “in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.”
L'art. 25, comma 4 del suddetto Decreto disciplinante il rilascio dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di radiocomunicazione, a sua volta stabilisce che “l'Impresa interessata alla fornitura di reti di comunicazione elettronica deve presentare al Ministero una apposita dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura e che tale dichiarazione costituisce “denuncia di inizio attività”.”
Va rilevato che come documentato e dedotto negli atti di causa, la società ricorrente svolge attività di fornitura e di impianto di radiodiffusione in virtù di apposita concessione ministeriale rilasciata nel
1994 e non di autorizzazione generale conseguente a DIA. Pertanto, a parere di questo giudice la sanzione di cui al citato art. 98 non può essere applicata in quanto le violazioni contestate non integrano le condotte illecite sanzionate dalla norma posto che, la società ricorrente, non avendo mai presentato alcuna DIA in quanto operatore già in possesso di concessione, non avendo svolto mai alcuna attività in difformità della stessa, non è soggetta al regime dell'autorizzazione generale richiamata.
Detto ciò, non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta dal secondo cui l'art. 52, comma 1, del CP_1
D.Lgs. 177/2005 nel quale si afferma che "Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259" avrebbe esteso la disposizione di cui al citato art. 98 anche al settore della radiodiffusione sonora in concessione, infatti l'art. 52 ha precisamente confermato la presenza, nel novero dei destinatari delle predette generali disposizioni del citato Codice, anche degli operatori radiofonici (e televisivi) che operino in virtù di “autorizzazione generale” rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 D. Lgs. 259/2003.
Sul punto sono intervenute anche molte sentenze di merito (si vedano ex multis Tribunale di Udine sentenza n. 1218 del 1° ottobre 2015, Corte di Appello di Trieste sentenza n. 604 del 15 dicembre
2016, Corte di Appello di Venezia sentenza n. 1963 del 28 settembre 2017, Tribunale di Rieti, sentenze n. 182 del 1° marzo 2019 e n. 27 del 17 gennaio 2020) e di legittimità tra cui la recente emessa dalla
Suprema Corte la quale, con la sentenza n. 5097 del 2022, ha ribadito le già precedenti pronunce (Cass. civ. Ord. n. 10889/2018, ord. n. 11425/2020): “La pretesa del di applicare anche al caso in CP_1
esame la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 98 del d.lgs. n. 259/2003 risulta in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria (dovendosi per converso ritenere che l'illegittima pagina 4 di 6 condotta della ricorrente trovi riscontro nella diversa previsione di cui al co. 5 dell'art. 32 della legge n.
223/1990 che dispone che: "L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni").
Già in un recente passato, nel decidere un'analoga fattispecie, questa Corte ha statuito che, in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990 in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione. A sua volta,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11425 del 2020 ha chiarito che, "in forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32 l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche all'impianto di radiodiffusione in assenza di autorizzazione ex art. 28 d.lgs. n. 177 del 2005, è applicabile la sanzione della disattivazione degli impianti prevista dall'art. 32, comma 5, l. n. 223 del 1990, in luogo della diversa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma
4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione" (Cass. 10889/2018).
L'art. 32 della legge n. 223/1990, che al comma 1 consente ai privati che "eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione" di "proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16" e al comma 5 sanziona l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo con "la disattivazione degli impianti da parte del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni" non è d'altro canto stato abrogato dal d.lgs. 177/2005 ed
è anzi stato oggetto di richiamo dal medesimo d.lgs.”. Giammai si potrebbe, invece, applicare al caso di specie la sanzione prevista dall'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259/2003, la quale prevede come suo presupposto la difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4 (a sua volta, implicante il regime giuridico dell'autorizzazione generale ottenuta tramite DIA). In conclusione, va formulato il seguente principio di diritto: “In forza del principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, al soggetto già abilitato a trasmettere in virtù di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 32
l. n. 223 del 1990, che esegua modifiche al sistema radiante in assenza di autorizzazione non è pagina 5 di 6 applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 98, comma 8, d.lgs. n. 259 del 2003, poiché tale ultima sanzione è correlata all'obbligo di procedere alla denuncia di inizio attività stabilito dall'art. 25, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003, che non è imposto nel caso di precedente abilitazione.”
Da quanto sopra esposto, in conclusione, ne consegue che la domanda della società ricorrente deve essere accolta e l'ordinanza oggi impugnata annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.552,00 oltre € 264,00 per spese non imponibili ed oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6