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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8576 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 32433/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F.: , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
PE PA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 5
nei confronti di
(C.F.: ), assistito e difeso dall'avvocato Davide CP_1 C.F._2
PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via della Guastalla n. 1
Figli minori: , nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_1 CP_2
20.1.2014; , nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
27.8.2020, rappresentati dal curatore speciale, avv. Valentina Perego
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI (precisate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 29.10.2025) Il curatore speciale chiede: l'affido superesclusivo dei minori alla mamma, la limitazione di entrambi i genitori con esclusivo riferimento delle frequentazioni padre-figli, rimesse ai SS del comune di Rozzano, che proseguiranno a regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal CP_1 punto di vista della fattiva disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il supporto alla genitorialità); la conferma dei supporti già in essere CP_3 in favore della signora e del nucleo, con specifico riferimento all'attivazione dell'educativa Per_ per e , all'avvio del supporto psicologico individuale per e , al Per_2 Pt_2 CP_2 supporto psicologico per la mamma;
la conferma del contributo paterno in essere di € 300 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
assegno unico alla madre;
l'apertura di una vigilanza o il mantenimento di uno stretto monitoraggio dei servizi. Il procuratore di parte attrice si associa alle richieste del curatore speciale, rimettendosi al Tribunale con riferimento all'attivazione dell'educativa per i figli e . Chiede la Per_2 Pt_2 compensazione delle spese di lite. Il procuratore di parte convenuta si rimette quanto all'affido e si associa nel resto alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale. I difensori si riservano di depositare istanza di liquidazione in quanto le parti sono ammesse al gratuito patrocinio e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rozzano il 22.05.2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano al n. 26, Parte I, anno 2010). Dalla loro unione sono nati il 19.8.2010, il 20.1.2014, il 17.2.2016 e Per_1 CP_2 Per_2
il 27.8.2020. Pt_2
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato in data 18.09.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di € 600,00 e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. Giova precisare che, con l'instaurazione di separato procedimento in data 1.12.2023, parte attrice ha depositato ricorso per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, dando atto di aver presentato denuncia penale nei confronti del marito, con contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 11.12.2023 è stato ordinato
- nelle more recluso in custodia cautelare nella casa circondariale di Milano CP_1
San Vittore - di cessare immediatamente ogni condotta violenta e/o minacciosa nei confronti della moglie , di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente Parte_1 frequentati dalla stessa, di non contattare in nessun modo la ricorrente, i parenti congiunti della stessa e i figli minori;
il Giudice ha, inoltre, sospeso le visite paterne con i figli fino all'udienza del 27.02.2024 fissata per la separazione giudiziale dei coniugi. Tale provvedimento è stato confermato con decreto del 27.12.2023, con il quale la durata dell'ordine di protezione è stata determinata in 12 mesi.
Con comparsa depositata in data 18.01.2024, si è costituito in giudizio CP_1
e, aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affido condiviso dei minori, il collocamento degli stessi presso la madre e l'autorizzazione alla ripresa delle frequentazioni padre-figli, l'incarico ai Servizi Sociali di Rozzano di attivare un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli mediante la somma mensile di
€ 300 oltre al 50% delle spese straordinarie e disponendo, infine, che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 12 All'udienza del 27.02.2024 il Giudice delegato ha dato atto dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Milano in data 11.12.2023, convalidato il 27.12.2023, e delle precedenti sentenze penali (n. 5130/2020 e n. 7615/2018) emesse dal Tribunale di Milano per i delitti di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori commessi da in danno di , precisando che il convenuto si CP_1 Parte_1 trovasse in quel momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Milano in data nell'ambito del procedimento instaurato a seguito dell'ultima denuncia sporta dalla persona offesa in data 22.11.2023. Le parti, presenti personalmente, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Alla luce della complessiva situazione del nucleo e dell'impossibilità di disporre tanto l'affido condiviso quanto quello monogenitoriale, stante la necessità di verificare – seppur sotto profili differenti – l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, il Giudice delegato ha invitato le parti a riflettere sull'opportunità di aderire, quantomeno ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, a un progetto condiviso per i minori e per il nucleo. Raccolta la disponibilità delle parti in questo senso, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: All'esito della discussione, il Giudice delegato, previa autorizzazione delle parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto: A. adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_ 1. affida i figli minori nata il [...], nato il [...], nata il CP_2 Per_2
17.02.2016 e nato il [...] ai SS del Comune di Rozzano, che allo stato li Pt_2 manterranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
2. nomina in favore dei minori un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Valentina Perego assegnando alla stessa termine fino al 30.03.2024 per costituirsi in giudizio
3. delega i SS dell'ente affidatario, sentito il curatore speciale, a regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni padre/figli in modalità osservata, preferibilmente mediante attivazione dell'educativa domiciliare e solo in caso di assoluta indisponibilità mediante attivazione dello Spazio Neutro, tenuto esclusivamente conto del superiore interesse e del benessere psicofisico dei minori, con espressa delega ad eventualmente calendarizzare, solo se ritenuto rispondente all'interesse dei minori, anche contatti a mezzo telefono, avendo cura di evitare allo stato ogni contatto tra i genitori 3. incarica i SS dell'ente affidatario di:
-effettuare accessi domiciliari e approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse conviventi
pagina 4 di 12 -assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e da ogni altra figura adulta di stabile riferimento per i minori
-avviare senza ritardo il convenuto al competente per territorio per la valutazione di CP_3 competenza e l'eventuale presa in carico
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di osservare la relazione madre/figli
-avviare senza ritardo un percorso di supporto psicologico individuale per entrambi i genitori (per il padre anche focalizzato sulla gestione della rabbia) e un supporto alla genitorialità, allo stato con incontri disgiunti Per_
-avviare, se ritenuto opportuno, un percorso di supporto psicologico per i minori nata il [...]0, nato il [...], nata il [...] CP_2 Per_2
4. assegna la casa coniugale alla madre , che continuerà ad abitarvi con i Parte_1 figli minori
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
della somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese extra assegno Parte_1 individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
6. dispone che l'assegno unico universale venga percepito in ragione del 100% dalla madre
7. conferma l'ordine di protezione di cui al decreto 27.12.2023 limitatamente al divieto di avvicinamento e di qualsivoglia forma di contatto diretto, se non alla presenza dei SS o del curatore speciale previo consenso della donna, con D'AV LI Provvedimento immediatamente esecutivo
[..] Infine, l'ordine di protezione di cui al decreto del 27.12.2023 è stato confermato
“limitatamente al divieto di avvicinamento e di qualsivoglia forma di contatto diretto, se non alla presenza dei SS o del curatore speciale previo consenso della donna, con
”. Parte_1
Con atto depositato il 29.03.2024 si è costituito il curatore speciale dei minori, Avv. Valentina Perego, che ha riservato la formulazione delle proprie conclusioni all'esito dell'incontro con i minori, della valutazione dell'andamento degli interventi delegati al Servizio Sociale e della disamina delle sentenze penali pregresse, concordando con la decisione assunta dal Giudice nel corso della prima udienza di comparizione in relazione all'affido dei minori all'Ente e alla necessità di compiere una approfondita valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori.
pagina 5 di 12 All'udienza del 25.09.2024 sono state esaminate le relazioni dei SS incaricati e, sentiti i difensori delle parti e il curatore speciale, il Giudice ha provveduto come segue: Conferma le disposizioni attualmente vigenti Dispone che i SS del comune di Rozzano -ente affidatario provvedano con urgenza
1. ad attivare la presa in carico di presso il SERT competente per territorio CP_1 attivando un massiccio sostegno dell'uomo per il raggiungimento dell'astensione da sostanze, che preveda colloqui programmati con gli operatori, supporto psicologico e monitoraggio tossicologico
2. ad avviare la presa in carico psicologica di Parte_1
3. ad avviare la presa in carico psicologica dei minori e Persona_1 CP_2
Prescrive ai SS del Comune di Rozzano di organizzare e scandire gli incontri protetti padre/figli (attualmente in Spazio neutro con delega ad eventualmente successivamente valutare l'educativa domiciliare e/o territoriale) adottando modalità che escludano qualsivoglia contatto anche solo telefonico tra e CP_1 Parte_1
All'udienza del 18.03.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione di aggiornamento dei SS di Rozzano. I difensori delle parti hanno concordato circa l'opportunità di un ultimo rinvio al fine di monitorare l'evoluzione della situazione. Il Giudice ha, dunque, provveduto come segue: Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti Dà atto della disponibilità manifestata da nell'esclusivo interesse die Parte_1 minori ad avviare provatamente o presso un centro convenzionato la presa in carico Per_ psicologica di e nonché, quanto a quest'ultimo, ad effettuare le valutazioni CP_2 necessarie ai fini dell'ottenimento della certificazione funzionale all'attivazione di supporti scolastici Incarica i SS del Comune di Rozzano:
- di montare l'effettivo avvio e l'andamento del percorso di supporto psicologico della madre presso il consultorio di Assago dei supporti attivati dalla donna favore di e CP_2 Per_
-di assumere in prossimità della prossima udienza informazioni aggiornate dalle insegnanti e dal pediatra dei minori in ordine allo stato di benessere psico fisico dei minori
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, alla luce delle risultanze degli accertamenti espletati nel corso del giudizio e dell'andamento dei supporti attivati, ha proposto di individuare una cornice condivisa per concludere il processo.
pagina 6 di 12 Le parti hanno concordato sulla prosecuzione dei supporti attivati dai SS e sull'apertura di una vigilanza o di uno stretto monitoraggio dei Servizi;
quanto ai profili economici, hanno chiesto la conferma del contributo paterno al mantenimento di € 300, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, e la corresponsione dell'assegno unico universale alla madre. I difensori hanno precisato le conclusioni, nei termini in epigrafe indicati, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
***
La pronuncia di status La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, i comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dal sig. nei confronti della moglie ed accertati in tre CP_1 sentenze penali, di cui l'ultima (sent. n. 7323/2025) emessa in data 25.06.2025, le misure cautelari disposte nei confronti del convenuto a tutela della parte attrice sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di interruzione della convivenza tra le parti e il venir meno allo stato della comunione morale e materiale tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei Servizi Sociali del Comune di Rozzano, debba essere disposto l'affido dei figli minori in via esclusiva alla madre. I SS hanno evidenziato che “dall'osservazione diretta e dal riscontro delle insegnanti, della pediatra e delle operatrici del consultorio che hanno in carico la signora , Pt_1 emerge che la madre si mostra autonoma, adeguata e coerente nelle scelte educative e di cura dei figli. Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'affido all'Ente possa essere revocato, poiché la signora risulta attualmente in grado di garantire condizioni Pt_1 di tutela e benessere per i minori. Considerata l'impossibilità di attuare un affido condiviso con la figura paterna – attualmente condannato a seguito delle denunce presentate dalla signora e considerata l'irreperibilità del signor con il Servizio Scrivente e con gli CP_1 operatori del Ser.D. – si chiede a codesta Autorità Giudiziaria di valutare la possibilità di disporre un affido super esclusivo alla madre” (cfr. relazione dei SS depositata in data 21.10.2025, pag. 10).
pagina 7 di 12 Invero, la sig.ra si è mostrata collaborativa e coinvolta nei percorsi disposti nel Pt_1 corso del presente procedimento e attivati dai Servizi. Da ultimo, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico che, nonostante alcune difficoltà iniziali di aggancio, è poi divenuto per la stessa un punto di riferimento significativo sul piano del benessere e della cura personale, dove poter affrontare tematiche per lei emotivamente impegnative (cfr. relazione dei SS depositata in data 21.10.2025, pag. 4). Il padre, invece, dal mese di novembre 2024 ha declinato ogni forma di alleanza, collaborazione e adesione a qualsivoglia percorso progettuale impostato dal Servizio, rendendosi sostanzialmente irreperibile già prima dell'inizio della detenzione. La complessa vicenda familiare e in particolar modo il vissuto di violenza domestica che ha visto coinvolti anche i minori, impongono di delegare ai SS del Comune di Rozzano l'incarico di proseguire i supporti già in essere, e in particolare:
- uno stretto monitoraggio periodico del nucleo e del benessere dei minori;
- la prosecuzione dell'intervento educativo, volto al sostegno della sig.ra in Pt_1 particolare per i minori e , per accompagnarli nella comprensione della loro Per_2 Pt_2 situazione familiare, con particolare riferimento alla figura paterna, attraverso l'utilizzo di strumenti adatti alla loro età;
- l'avvio del supporto psicologico individuale per e;
Per_1 CP_2
- la prosecuzione del supporto psicologico per la mamma. Con riguardo al collocamento dei minori, il Collegio ritiene che il collocamento prevalente dei minori presso e con la madre, richiesto da genitori e curatore, rappresenti attualmente l'assetto maggiormente tutelante per gli stessi, potendo, dunque, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, disporsi in conformità all'accordo delle parti. Con riferimento, infine, alla regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minori, ritiene il Collegio sia rispondente all'interesse di questi ultimi limitare la responsabilità di entrambi i genitori relativamente alle decisioni su tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre, con espressa delega ai SS di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal CP_1 punto di vista della fattiva disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il supporto alla genitorialità). CP_3
Il contributo al mantenimento dei figli
pagina 8 di 12 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario della prole.
Le spese di lite Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 32433/2023, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio con rito concordatario a Rozzano il 22.05.2010 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano al n. 26, Parte I, anno 2010); 2) Dispone l'affido di , nata a [...] il [...], , nato Persona_1 CP_2
a Milano il 20.1.2014, , nata a [...] il [...], , nato Persona_2 Parte_2
a Milano il 27.8.2020, in via esclusiva alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater, comma 3°, c.c (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con il solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3) Dispone che i minori rimangano collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 9 di 12 4) Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni relative a tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre, con contestuale delega ai SS del Comune di Rozzano di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal punto di vista della fattiva CP_1 disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il CP_3 supporto alla genitorialità);
5) Incarica i SS del Comune di Rozzano, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e sulla crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per gli stessi;
- proseguire l'intervento educativo, volto al sostegno della madre, in particolare in favore dei i minori e;
Per_2 Pt_2
- attivare nell'interesse dei minori e un supporto psicologico individuale;
Per_1 CP_2
- proseguire in favore della madre il supporto psicologico già attivato. 6) Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 10 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025.
Si comunichi anche al Servizio sociale del Comune di Rozzano.
pagina 11 di 12 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F.: , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
PE PA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 5
nei confronti di
(C.F.: ), assistito e difeso dall'avvocato Davide CP_1 C.F._2
PO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via della Guastalla n. 1
Figli minori: , nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_1 CP_2
20.1.2014; , nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Persona_2 Parte_2
27.8.2020, rappresentati dal curatore speciale, avv. Valentina Perego
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI (precisate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 29.10.2025) Il curatore speciale chiede: l'affido superesclusivo dei minori alla mamma, la limitazione di entrambi i genitori con esclusivo riferimento delle frequentazioni padre-figli, rimesse ai SS del comune di Rozzano, che proseguiranno a regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal CP_1 punto di vista della fattiva disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il supporto alla genitorialità); la conferma dei supporti già in essere CP_3 in favore della signora e del nucleo, con specifico riferimento all'attivazione dell'educativa Per_ per e , all'avvio del supporto psicologico individuale per e , al Per_2 Pt_2 CP_2 supporto psicologico per la mamma;
la conferma del contributo paterno in essere di € 300 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica obbligatorie;
assegno unico alla madre;
l'apertura di una vigilanza o il mantenimento di uno stretto monitoraggio dei servizi. Il procuratore di parte attrice si associa alle richieste del curatore speciale, rimettendosi al Tribunale con riferimento all'attivazione dell'educativa per i figli e . Chiede la Per_2 Pt_2 compensazione delle spese di lite. Il procuratore di parte convenuta si rimette quanto all'affido e si associa nel resto alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale. I difensori si riservano di depositare istanza di liquidazione in quanto le parti sono ammesse al gratuito patrocinio e chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Rozzano il 22.05.2010 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano al n. 26, Parte I, anno 2010). Dalla loro unione sono nati il 19.8.2010, il 20.1.2014, il 17.2.2016 e Per_1 CP_2 Per_2
il 27.8.2020. Pt_2
pagina 2 di 12 Con ricorso depositato in data 18.09.2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo altresì l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, la regolamentazione delle frequentazioni tra il padre e i figli, ponendo infine a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di € 600,00 e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. Giova precisare che, con l'instaurazione di separato procedimento in data 1.12.2023, parte attrice ha depositato ricorso per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, dando atto di aver presentato denuncia penale nei confronti del marito, con contestazione del reato di maltrattamenti in famiglia. Con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 11.12.2023 è stato ordinato
- nelle more recluso in custodia cautelare nella casa circondariale di Milano CP_1
San Vittore - di cessare immediatamente ogni condotta violenta e/o minacciosa nei confronti della moglie , di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente Parte_1 frequentati dalla stessa, di non contattare in nessun modo la ricorrente, i parenti congiunti della stessa e i figli minori;
il Giudice ha, inoltre, sospeso le visite paterne con i figli fino all'udienza del 27.02.2024 fissata per la separazione giudiziale dei coniugi. Tale provvedimento è stato confermato con decreto del 27.12.2023, con il quale la durata dell'ordine di protezione è stata determinata in 12 mesi.
Con comparsa depositata in data 18.01.2024, si è costituito in giudizio CP_1
e, aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'affido condiviso dei minori, il collocamento degli stessi presso la madre e l'autorizzazione alla ripresa delle frequentazioni padre-figli, l'incarico ai Servizi Sociali di Rozzano di attivare un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli mediante la somma mensile di
€ 300 oltre al 50% delle spese straordinarie e disponendo, infine, che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla madre.
pagina 3 di 12 All'udienza del 27.02.2024 il Giudice delegato ha dato atto dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Milano in data 11.12.2023, convalidato il 27.12.2023, e delle precedenti sentenze penali (n. 5130/2020 e n. 7615/2018) emesse dal Tribunale di Milano per i delitti di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori commessi da in danno di , precisando che il convenuto si CP_1 Parte_1 trovasse in quel momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Milano in data nell'ambito del procedimento instaurato a seguito dell'ultima denuncia sporta dalla persona offesa in data 22.11.2023. Le parti, presenti personalmente, hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Alla luce della complessiva situazione del nucleo e dell'impossibilità di disporre tanto l'affido condiviso quanto quello monogenitoriale, stante la necessità di verificare – seppur sotto profili differenti – l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, il Giudice delegato ha invitato le parti a riflettere sull'opportunità di aderire, quantomeno ai fini dell'adozione dei provvedimenti temporanei, a un progetto condiviso per i minori e per il nucleo. Raccolta la disponibilità delle parti in questo senso, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: All'esito della discussione, il Giudice delegato, previa autorizzazione delle parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto: A. adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: Per_ 1. affida i figli minori nata il [...], nato il [...], nata il CP_2 Per_2
17.02.2016 e nato il [...] ai SS del Comune di Rozzano, che allo stato li Pt_2 manterranno collocati anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma
2. nomina in favore dei minori un curatore speciale individuato nella persona dell'Avv. Valentina Perego assegnando alla stessa termine fino al 30.03.2024 per costituirsi in giudizio
3. delega i SS dell'ente affidatario, sentito il curatore speciale, a regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni padre/figli in modalità osservata, preferibilmente mediante attivazione dell'educativa domiciliare e solo in caso di assoluta indisponibilità mediante attivazione dello Spazio Neutro, tenuto esclusivamente conto del superiore interesse e del benessere psicofisico dei minori, con espressa delega ad eventualmente calendarizzare, solo se ritenuto rispondente all'interesse dei minori, anche contatti a mezzo telefono, avendo cura di evitare allo stato ogni contatto tra i genitori 3. incarica i SS dell'ente affidatario di:
-effettuare accessi domiciliari e approfonditi colloqui conoscitivi con le parti e con i famigliari con le stesse conviventi
pagina 4 di 12 -assumere informazioni dalle insegnanti, dal pediatra e da ogni altra figura adulta di stabile riferimento per i minori
-avviare senza ritardo il convenuto al competente per territorio per la valutazione di CP_3 competenza e l'eventuale presa in carico
-attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna al fine di osservare la relazione madre/figli
-avviare senza ritardo un percorso di supporto psicologico individuale per entrambi i genitori (per il padre anche focalizzato sulla gestione della rabbia) e un supporto alla genitorialità, allo stato con incontri disgiunti Per_
-avviare, se ritenuto opportuno, un percorso di supporto psicologico per i minori nata il [...]0, nato il [...], nata il [...] CP_2 Per_2
4. assegna la casa coniugale alla madre , che continuerà ad abitarvi con i Parte_1 figli minori
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1 mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di
della somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese extra assegno Parte_1 individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
6. dispone che l'assegno unico universale venga percepito in ragione del 100% dalla madre
7. conferma l'ordine di protezione di cui al decreto 27.12.2023 limitatamente al divieto di avvicinamento e di qualsivoglia forma di contatto diretto, se non alla presenza dei SS o del curatore speciale previo consenso della donna, con D'AV LI Provvedimento immediatamente esecutivo
[..] Infine, l'ordine di protezione di cui al decreto del 27.12.2023 è stato confermato
“limitatamente al divieto di avvicinamento e di qualsivoglia forma di contatto diretto, se non alla presenza dei SS o del curatore speciale previo consenso della donna, con
”. Parte_1
Con atto depositato il 29.03.2024 si è costituito il curatore speciale dei minori, Avv. Valentina Perego, che ha riservato la formulazione delle proprie conclusioni all'esito dell'incontro con i minori, della valutazione dell'andamento degli interventi delegati al Servizio Sociale e della disamina delle sentenze penali pregresse, concordando con la decisione assunta dal Giudice nel corso della prima udienza di comparizione in relazione all'affido dei minori all'Ente e alla necessità di compiere una approfondita valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori.
pagina 5 di 12 All'udienza del 25.09.2024 sono state esaminate le relazioni dei SS incaricati e, sentiti i difensori delle parti e il curatore speciale, il Giudice ha provveduto come segue: Conferma le disposizioni attualmente vigenti Dispone che i SS del comune di Rozzano -ente affidatario provvedano con urgenza
1. ad attivare la presa in carico di presso il SERT competente per territorio CP_1 attivando un massiccio sostegno dell'uomo per il raggiungimento dell'astensione da sostanze, che preveda colloqui programmati con gli operatori, supporto psicologico e monitoraggio tossicologico
2. ad avviare la presa in carico psicologica di Parte_1
3. ad avviare la presa in carico psicologica dei minori e Persona_1 CP_2
Prescrive ai SS del Comune di Rozzano di organizzare e scandire gli incontri protetti padre/figli (attualmente in Spazio neutro con delega ad eventualmente successivamente valutare l'educativa domiciliare e/o territoriale) adottando modalità che escludano qualsivoglia contatto anche solo telefonico tra e CP_1 Parte_1
All'udienza del 18.03.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione di aggiornamento dei SS di Rozzano. I difensori delle parti hanno concordato circa l'opportunità di un ultimo rinvio al fine di monitorare l'evoluzione della situazione. Il Giudice ha, dunque, provveduto come segue: Conferma le statuizioni attualmente vigenti tra le parti Dà atto della disponibilità manifestata da nell'esclusivo interesse die Parte_1 minori ad avviare provatamente o presso un centro convenzionato la presa in carico Per_ psicologica di e nonché, quanto a quest'ultimo, ad effettuare le valutazioni CP_2 necessarie ai fini dell'ottenimento della certificazione funzionale all'attivazione di supporti scolastici Incarica i SS del Comune di Rozzano:
- di montare l'effettivo avvio e l'andamento del percorso di supporto psicologico della madre presso il consultorio di Assago dei supporti attivati dalla donna favore di e CP_2 Per_
-di assumere in prossimità della prossima udienza informazioni aggiornate dalle insegnanti e dal pediatra dei minori in ordine allo stato di benessere psico fisico dei minori
All'udienza del 29.10.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, alla luce delle risultanze degli accertamenti espletati nel corso del giudizio e dell'andamento dei supporti attivati, ha proposto di individuare una cornice condivisa per concludere il processo.
pagina 6 di 12 Le parti hanno concordato sulla prosecuzione dei supporti attivati dai SS e sull'apertura di una vigilanza o di uno stretto monitoraggio dei Servizi;
quanto ai profili economici, hanno chiesto la conferma del contributo paterno al mantenimento di € 300, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione scolastica obbligatorie, e la corresponsione dell'assegno unico universale alla madre. I difensori hanno precisato le conclusioni, nei termini in epigrafe indicati, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
***
La pronuncia di status La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, i comportamenti violenti e maltrattanti posti in essere dal sig. nei confronti della moglie ed accertati in tre CP_1 sentenze penali, di cui l'ultima (sent. n. 7323/2025) emessa in data 25.06.2025, le misure cautelari disposte nei confronti del convenuto a tutela della parte attrice sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di interruzione della convivenza tra le parti e il venir meno allo stato della comunione morale e materiale tra i coniugi. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei Servizi Sociali del Comune di Rozzano, debba essere disposto l'affido dei figli minori in via esclusiva alla madre. I SS hanno evidenziato che “dall'osservazione diretta e dal riscontro delle insegnanti, della pediatra e delle operatrici del consultorio che hanno in carico la signora , Pt_1 emerge che la madre si mostra autonoma, adeguata e coerente nelle scelte educative e di cura dei figli. Alla luce di tali elementi, si ritiene che l'affido all'Ente possa essere revocato, poiché la signora risulta attualmente in grado di garantire condizioni Pt_1 di tutela e benessere per i minori. Considerata l'impossibilità di attuare un affido condiviso con la figura paterna – attualmente condannato a seguito delle denunce presentate dalla signora e considerata l'irreperibilità del signor con il Servizio Scrivente e con gli CP_1 operatori del Ser.D. – si chiede a codesta Autorità Giudiziaria di valutare la possibilità di disporre un affido super esclusivo alla madre” (cfr. relazione dei SS depositata in data 21.10.2025, pag. 10).
pagina 7 di 12 Invero, la sig.ra si è mostrata collaborativa e coinvolta nei percorsi disposti nel Pt_1 corso del presente procedimento e attivati dai Servizi. Da ultimo, ha intrapreso un percorso di supporto psicologico che, nonostante alcune difficoltà iniziali di aggancio, è poi divenuto per la stessa un punto di riferimento significativo sul piano del benessere e della cura personale, dove poter affrontare tematiche per lei emotivamente impegnative (cfr. relazione dei SS depositata in data 21.10.2025, pag. 4). Il padre, invece, dal mese di novembre 2024 ha declinato ogni forma di alleanza, collaborazione e adesione a qualsivoglia percorso progettuale impostato dal Servizio, rendendosi sostanzialmente irreperibile già prima dell'inizio della detenzione. La complessa vicenda familiare e in particolar modo il vissuto di violenza domestica che ha visto coinvolti anche i minori, impongono di delegare ai SS del Comune di Rozzano l'incarico di proseguire i supporti già in essere, e in particolare:
- uno stretto monitoraggio periodico del nucleo e del benessere dei minori;
- la prosecuzione dell'intervento educativo, volto al sostegno della sig.ra in Pt_1 particolare per i minori e , per accompagnarli nella comprensione della loro Per_2 Pt_2 situazione familiare, con particolare riferimento alla figura paterna, attraverso l'utilizzo di strumenti adatti alla loro età;
- l'avvio del supporto psicologico individuale per e;
Per_1 CP_2
- la prosecuzione del supporto psicologico per la mamma. Con riguardo al collocamento dei minori, il Collegio ritiene che il collocamento prevalente dei minori presso e con la madre, richiesto da genitori e curatore, rappresenti attualmente l'assetto maggiormente tutelante per gli stessi, potendo, dunque, in assenza di elementi di pregiudizio per la prole, disporsi in conformità all'accordo delle parti. Con riferimento, infine, alla regolamentazione delle frequentazioni tra padre e minori, ritiene il Collegio sia rispondente all'interesse di questi ultimi limitare la responsabilità di entrambi i genitori relativamente alle decisioni su tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre, con espressa delega ai SS di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal CP_1 punto di vista della fattiva disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il supporto alla genitorialità). CP_3
Il contributo al mantenimento dei figli
pagina 8 di 12 Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, genitore collocatario della prole.
Le spese di lite Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 32433/2023, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio con rito concordatario a Rozzano il 22.05.2010 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano al n. 26, Parte I, anno 2010); 2) Dispone l'affido di , nata a [...] il [...], , nato Persona_1 CP_2
a Milano il 20.1.2014, , nata a [...] il [...], , nato Persona_2 Parte_2
a Milano il 27.8.2020, in via esclusiva alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337quater, comma 3°, c.c (c.d. affidamento super-esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con il solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
3) Dispone che i minori rimangano collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 9 di 12 4) Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni relative a tempi e modalità di frequentazione dei figli con il padre, con contestuale delega ai SS del Comune di Rozzano di regolamentare gli incontri in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psicofisico dei figli minori e della situazione personale del signor , sia dal punto di vista della giustizia penale, sia dal punto di vista della fattiva CP_1 disponibilità ad effettuare i percorsi indicati dai Servizi (in particolare, il e il CP_3 supporto alla genitorialità);
5) Incarica i SS del Comune di Rozzano, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e sulla crescita dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per gli stessi;
- proseguire l'intervento educativo, volto al sostegno della madre, in particolare in favore dei i minori e;
Per_2 Pt_2
- attivare nell'interesse dei minori e un supporto psicologico individuale;
Per_1 CP_2
- proseguire in favore della madre il supporto psicologico già attivato. 6) Pone, anche sull'accordo delle parti, l'obbligo a carico del padre di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 300, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 10 di 12 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
8) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025.
Si comunichi anche al Servizio sociale del Comune di Rozzano.
pagina 11 di 12 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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