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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 8175/2023 R.G., promosso
DA
nato a Serekunda, in [...], l'[...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Raneli C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
,
[...]
rappresentati ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c. depositato telematicamente in data 19 giugno
2023, nato a [...], in Gambia l'1/1/1980, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore di Palermo del 2/5/2023, notificato in data
19/5/2023, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno
1 per protezione speciale sulla base dei pareri della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di del 9/1/2023 e dell'8/3/2023. CP_1
ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Parte_1
, deducendo, tra l'altro: di essere originario del Gambia, orfano di entrambi i CP_1
genitori e di essere arrivato in Italia nel 2014, anno in cui ha presentato richiesta di
Protezione Internazionale alla Commissione Territoriale di Palermo, e che ad esito del ricorso al Tribunale di Palermo gli è stata riconosciuta la protezione umanitaria;
che in data
27/10/2022 ha richiesto un appuntamento alla Questura di ai fini del rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, emesso dalla Questura, la Commissione Territoriale avrebbe emesso in data 9/1/2023 un parere negativo in merito alla propria istanza di rinnovo (cfr. all. n. 1); che sulla base di detto parere negativo, in data 2/2/2023, la Questura di ha notificato al ricorrente la CP_1
comunicazione dell'avvio di un procedimento volto al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90; che con nota del 10/2/2023, in risposta al preavviso di rigetto, il proprio legale ha allegato memorie difensive ed elementi sopravvenuti, tra cui un contratto di lavoro (cfr. all. n. 3), richiedendo il riesame del parere alla Commissione Territoriale;
che a tale richiesta, la Commissione Territoriale in data
22/2/2023 rispondeva testualmente di avere emesso un parere positivo con riferimento alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. all. n. 2); che in conseguenza di ciò il proprio difensore non ha chiesto ulteriormente il riesame;
che con provvedimento del 2/5/2023, notificato in data 19/5/2023, la Questura di ha CP_1 rigettato l'istanza, indicando che la Commissione Territoriale avrebbe emesso due pareri negativi, uno del 9/1/2023, ed uno dell'8/3/2023 emesso in seguito alla richiesta di riesame;
che i pareri espressi dalla Commissione Territoriale non sono stati trasmessi e il loro contenuto è stato riportato solo parzialmente nel provvedimento di rigetto (cfr. all. n. 1); che emerge un'evidente contraddizione con quanto riportato nella pec di risposta della
Commissione Territoriale, la quale ha indicato che nei confronti della richiesta del richiedente era stato espresso parere positivo (cfr. all. n. 2).
Il ricorrente ha aggiunto, inoltre: di essere in Italia da ormai 9 anni;
di avere seguito un proficuo percorso di integrazione, apprendendo la lingua italiana e svolgendo attività
2 lavorativa;
di avere, di recente, trovato l'opportunità di lavorare con regolare contratto a tempo pieno nell'ambito della ristorazione, presso il ristorante “Le Bistrot di Mangano” di
Trappeto (cfr. all. nn. 3 e 4).
Pertanto, ha chiesto: in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e il rilascio da parte della di di un permesso di soggiorno provvisorio, CP_1 CP_1
valido per attività lavorativa nell'attesa della definizione del giudizio;
in via principale, di annullare e/o dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento del Questore di
Palermo del 2/5/2023, notificato in data 19/5/2023 e, conseguentemente, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della Questura di , del permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
Con memoria depositata telematicamente il 3/1/2024, si è costituito il
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, evidenziando CP_1
l'infondatezza della pretesa e l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda contenziosa, come ex adverso formulata, richiamando il contenuto della nota n.
107288/23 della Commissione Territoriale di Palermo (all. 8) e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Istruito il giudizio e scaduto il termine del 19/12/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Ciò posto, come si evince dalla documentazione in atti, ha fatto ingresso Parte_1
nel territorio nazionale nel 2014 e ha formalizzato istanza di protezione internazionale in data 23/10/2014; tale domanda è stata rigettata in sede amministrativa della Commissione territoriale di con provvedimento del 17/3/2015; ha impugnato tale CP_1 Parte_1
provvedimento dinanzi al Tribunale di Palermo, che, con provvedimento del 26/5/2016, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Tuttavia, l'istanza presentata in data 25/2/2019 dal ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno non è stata accolta in virtù del parere della Commissione territoriale del 16/10/2019. Avverso tale diniego, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale che, con decreto del 19/2/2021, ha rigettato la sua domanda.
Successivamente, con istanza del 15/7/2022, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di , che ha trasmesso CP_1
3 gli atti alla Commissione Territoriale con nota del 7/11/2022. La Commissione, su richiesta della in data 9/1/2023, ha espresso parere negativo al rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno in favore del richiedente, non ritenendo a tal fine sussistenti i presupposti necessari. Il ricorrente, in data 10/2/2023, ha presentato istanza di riesame alla
Commissione, che in data 8/3/2023 ha confermato il parere negativo precedentemente espresso.
Sulla base dei suddetti pareri, pertanto, la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza avanzata con provvedimento del 2/5/2023, notificato il 19/5/2023. Parte_1
3. Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data
15/7/2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale.
invero, arrivato in Italia nel 2014, durante la sua permanenza nel territorio Parte_1 dello Stato italiano, è stato protagonista di un positivo percorso di integrazione.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che ha lavorato con regolare Parte_1
contratto dal 6/2/2023, di volta in volta prorogato, e continua a svolgere attività lavorativa presso il ristorante “Le Bistrot” di Mangano Giovanni a Trappeto, con regolare contratto a tempo indeterminato e adeguata retribuzione mensile (cfr. all.ti 3 e 4 al ricorso introduttivo;
all.to 1 al deposito telematico del 22/11/2023; all.ti 1 e 2 al deposito telematico del
13/1/2024 e all.ti 1 e 2 al deposito telematico del 17/12/2024).
Deve, altresì, ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo 11 anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte – e non emergendo dagli atti del giudizio ragioni ostative alla permanenza nel territorio italiano – può predicarsi, quindi, il diritto del
4 ricorrente al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D.lgs. 286/98 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.l.
130/2020, come convertito in L. 173/2020, che ha abrogato il D.l. 113/2018).
In ordine alle spese di giudizio nulla deve prevedersi, tenuto conto che qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. Ord. 29.11.2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D.lgs. 286/98 (nella formulazione introdotta dal D.l. 130/2020, come convertito in L. 173/2020, che ha abrogato il D.l. 113/2018), disponendo la trasmissione del presente provvedimento al
Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott. Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 8175/2023 R.G., promosso
DA
nato a Serekunda, in [...], l'[...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Raneli C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
,
[...]
rappresentati ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss c.p.c. depositato telematicamente in data 19 giugno
2023, nato a [...], in Gambia l'1/1/1980, ha proposto impugnazione Parte_1 avverso il provvedimento del Questore di Palermo del 2/5/2023, notificato in data
19/5/2023, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno
1 per protezione speciale sulla base dei pareri della Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di del 9/1/2023 e dell'8/3/2023. CP_1
ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Parte_1
, deducendo, tra l'altro: di essere originario del Gambia, orfano di entrambi i CP_1
genitori e di essere arrivato in Italia nel 2014, anno in cui ha presentato richiesta di
Protezione Internazionale alla Commissione Territoriale di Palermo, e che ad esito del ricorso al Tribunale di Palermo gli è stata riconosciuta la protezione umanitaria;
che in data
27/10/2022 ha richiesto un appuntamento alla Questura di ai fini del rinnovo del CP_1 permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, emesso dalla Questura, la Commissione Territoriale avrebbe emesso in data 9/1/2023 un parere negativo in merito alla propria istanza di rinnovo (cfr. all. n. 1); che sulla base di detto parere negativo, in data 2/2/2023, la Questura di ha notificato al ricorrente la CP_1
comunicazione dell'avvio di un procedimento volto al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90; che con nota del 10/2/2023, in risposta al preavviso di rigetto, il proprio legale ha allegato memorie difensive ed elementi sopravvenuti, tra cui un contratto di lavoro (cfr. all. n. 3), richiedendo il riesame del parere alla Commissione Territoriale;
che a tale richiesta, la Commissione Territoriale in data
22/2/2023 rispondeva testualmente di avere emesso un parere positivo con riferimento alla richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. all. n. 2); che in conseguenza di ciò il proprio difensore non ha chiesto ulteriormente il riesame;
che con provvedimento del 2/5/2023, notificato in data 19/5/2023, la Questura di ha CP_1 rigettato l'istanza, indicando che la Commissione Territoriale avrebbe emesso due pareri negativi, uno del 9/1/2023, ed uno dell'8/3/2023 emesso in seguito alla richiesta di riesame;
che i pareri espressi dalla Commissione Territoriale non sono stati trasmessi e il loro contenuto è stato riportato solo parzialmente nel provvedimento di rigetto (cfr. all. n. 1); che emerge un'evidente contraddizione con quanto riportato nella pec di risposta della
Commissione Territoriale, la quale ha indicato che nei confronti della richiesta del richiedente era stato espresso parere positivo (cfr. all. n. 2).
Il ricorrente ha aggiunto, inoltre: di essere in Italia da ormai 9 anni;
di avere seguito un proficuo percorso di integrazione, apprendendo la lingua italiana e svolgendo attività
2 lavorativa;
di avere, di recente, trovato l'opportunità di lavorare con regolare contratto a tempo pieno nell'ambito della ristorazione, presso il ristorante “Le Bistrot di Mangano” di
Trappeto (cfr. all. nn. 3 e 4).
Pertanto, ha chiesto: in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e il rilascio da parte della di di un permesso di soggiorno provvisorio, CP_1 CP_1
valido per attività lavorativa nell'attesa della definizione del giudizio;
in via principale, di annullare e/o dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del provvedimento del Questore di
Palermo del 2/5/2023, notificato in data 19/5/2023 e, conseguentemente, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della Questura di , del permesso di CP_1
soggiorno per protezione speciale.
Con memoria depositata telematicamente il 3/1/2024, si è costituito il
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, evidenziando CP_1
l'infondatezza della pretesa e l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda contenziosa, come ex adverso formulata, richiamando il contenuto della nota n.
107288/23 della Commissione Territoriale di Palermo (all. 8) e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Istruito il giudizio e scaduto il termine del 19/12/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Ciò posto, come si evince dalla documentazione in atti, ha fatto ingresso Parte_1
nel territorio nazionale nel 2014 e ha formalizzato istanza di protezione internazionale in data 23/10/2014; tale domanda è stata rigettata in sede amministrativa della Commissione territoriale di con provvedimento del 17/3/2015; ha impugnato tale CP_1 Parte_1
provvedimento dinanzi al Tribunale di Palermo, che, con provvedimento del 26/5/2016, ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione umanitaria. Tuttavia, l'istanza presentata in data 25/2/2019 dal ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno non è stata accolta in virtù del parere della Commissione territoriale del 16/10/2019. Avverso tale diniego, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale che, con decreto del 19/2/2021, ha rigettato la sua domanda.
Successivamente, con istanza del 15/7/2022, il ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di , che ha trasmesso CP_1
3 gli atti alla Commissione Territoriale con nota del 7/11/2022. La Commissione, su richiesta della in data 9/1/2023, ha espresso parere negativo al rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno in favore del richiedente, non ritenendo a tal fine sussistenti i presupposti necessari. Il ricorrente, in data 10/2/2023, ha presentato istanza di riesame alla
Commissione, che in data 8/3/2023 ha confermato il parere negativo precedentemente espresso.
Sulla base dei suddetti pareri, pertanto, la Questura di Palermo ha rigettato l'istanza avanzata con provvedimento del 2/5/2023, notificato il 19/5/2023. Parte_1
3. Tanto premesso, va osservato che nel caso in esame l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data
15/7/2022, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale.
invero, arrivato in Italia nel 2014, durante la sua permanenza nel territorio Parte_1 dello Stato italiano, è stato protagonista di un positivo percorso di integrazione.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che ha lavorato con regolare Parte_1
contratto dal 6/2/2023, di volta in volta prorogato, e continua a svolgere attività lavorativa presso il ristorante “Le Bistrot” di Mangano Giovanni a Trappeto, con regolare contratto a tempo indeterminato e adeguata retribuzione mensile (cfr. all.ti 3 e 4 al ricorso introduttivo;
all.to 1 al deposito telematico del 22/11/2023; all.ti 1 e 2 al deposito telematico del
13/1/2024 e all.ti 1 e 2 al deposito telematico del 17/12/2024).
Deve, altresì, ritenersi che il ricorrente versi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo 11 anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte – e non emergendo dagli atti del giudizio ragioni ostative alla permanenza nel territorio italiano – può predicarsi, quindi, il diritto del
4 ricorrente al conseguimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D.lgs. 286/98 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.l.
130/2020, come convertito in L. 173/2020, che ha abrogato il D.l. 113/2018).
In ordine alle spese di giudizio nulla deve prevedersi, tenuto conto che qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass. Ord. 29.11.2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D.lgs. 286/98 (nella formulazione introdotta dal D.l. 130/2020, come convertito in L. 173/2020, che ha abrogato il D.l. 113/2018), disponendo la trasmissione del presente provvedimento al
Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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