Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/09/2025, n. 7401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7401 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07401/2025REG.PROV.COLL.
N. 08341/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8341 del 2023, proposto da LO DA Rì, IO RL e IA TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Costantini e Cinzia Conta, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della società RR ST s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Andreas Widmann e Thomas Tiefenbrunner, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Provincia di Trento n. 126 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della controinteressata RR ST s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado i signori LO DA Rì, IO RL e IA TT (gli appellanti) hanno impugnato il permesso di costruire in data 17 maggio 2022, rilasciato dal Comune di Trento alla società RR ST s.p.a., avente ad oggetto i lavori di risanamento e restauro ed ampliamento laterale in pp.ed. 118, 120, 511 e pp.ff. 769/1, 770, 771, 772, 775, 778/1, 1253 CC Ravina, via Margone n. 5, nonché di tutti i pareri presupposti e, in particolare, i pareri rilasciati dal Comune di Trento, con protocolli 7273 del 12 gennaio 2022, 26340 del 31 gennaio 2022 e 81879 del 23 marzo 2022, e il parere favorevole rilasciato dal Comune di Trento, assunto al protocollo 45099 del 17 febbraio 2022 e tutti gli atti e gli elaborati progettuali approvati.
1.1. Con i motivi aggiunti proposti in primo grado gli appellanti hanno impugnato la nota del Comune di Trento prot. 362797 in data 29 dicembre 2022, recante le risposte alle osservazioni dai medesimi presentate con la nota prot. 358848 in data 23 dicembre 2022, in relazione alla SCIA in variante al permesso di costruire, presentata dalla controinteressata in data 26 settembre 2022 per la realizzazione di un intervento di risanamento restauro ed ampliamento della “Torre di Ravina”, già adibita a complesso sportivo e ricreativo privato e da trasformare in un pubblico esercizio, nonché il parere del Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento prot. 320939 del 18 novembre 2022, le note del Servizio edilizia privata e SUAP, Ufficio edilizia privata, prot. 293627 del 24 ottobre 2022 e prot. 334409 del 30 novembre 2022, il provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’art. 86, comma 8, della legge provinciale n. 15/2015.
1.2. In punto di fatto si rileva che gli appellanti sono proprietari, rispettivamente, della p.ed. 141, della p.m. 1 della p.ed. 117/2 e della p.ed. 239 CC. Ravina, accessibili dalla via Margone, strada che conduce dall’abitato di Ravina (ubicato nel territorio comunale di Trento) al complesso edilizio denominato “Torre di Ravina”, già sede di un circolo sportivo e ricreativo privato e hanno rappresentato che tale complesso edilizio è stato acquisito dalla società RR ST s.p.a. (controinteressata), che ne ha progettato il risanamento, restauro ed ampliamento al fine di insediarvi una birreria, sebbene il complesso stesso risulterebbe accessibile soltanto dalla via Margone, strada con carreggiata di ridotta larghezza, priva di marciapiede per tutta la sua lunghezza e, come tale, inidonea a sopportare il significativo incremento del traffico veicolare connesso all’intervento edilizio de quo .
Inoltre, fin dalla fase procedimentale, gli appellanti hanno rappresentato al Comune che il progetto dell’intervento non rappresenterebbe l’effettivo stato dei luoghi e comunque non sarebbe risolutivo delle predette criticità viabilistiche; nonostante ciò, l’Amministrazione ha rilasciato il l’impugnato permesso di costruire, limitandosi ad impartire alcune prescrizioni, che, secondo la prospettazione degli interessati, sarebbero in larga parte inefficaci, se non addirittura irrealizzabili.
2. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti quattro motivi:
I) Violazione degli articoli 57 e 58 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, degli articoli 74 e 78 della legge provinciale n. 15/2015, nonché dell’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. del 19 maggio 2017; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.
L’intervento oggetto dell’impugnato permesso di costruire non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, né coerente con la vigente normativa urbanistica.
Nella zona oggetto dell’intervento e in particolare nella p.f. 771 non sarebbe legittimo il progettato intervento di riempimento e di livellamento poiché non rientrerebbe in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 78, comma 2, lett. l) della legge provinciale n. 15/2015 e dall’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. in data 19 maggio 2017 (recante il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale), perché non è connesso ad alcuna attività agricola, bensì funzionale all’apertura di un pubblico esercizio.
II) Violazione dell’art. 83 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, nonché dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste.
Una parte della p.f. 771, interessata dall’intervento di riempimento e realizzazione di un terrapieno, ricade in fascia di rispetto stradale in quanto tale particella confina con la Via Margone, per la quale, in quanto “strada esistente all’esterno delle aree specificatamente destinate all’insediamento” , è prevista una fascia di rispetto di larghezza pari a 7 ml (cfr. l’art. 83, comma 2, delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento).
III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste.
L’Amministrazione, nel rilasciare il permesso di costruire ha imposto quattro prescrizioni, ivi comprese - oltre alla realizzazione dell’area di manovra all’ingresso della Torre - l’installazione all’inizio di via Margone di “segnaletica luminosa che indichi la disponibilità di parcheggio per i veicoli che vogliono accedere alla struttura” , in modo da evitare che la strada venga inutilmente percorsa dalle auto degli avventori.
Peraltro, affinché tale prescrizione si riveli efficace, la segnaletica dovrebbe essere ubicata in un’area di dimensioni tali da consentire ai veicoli di operare un’agevole inversione di marcia nel caso di indisponibilità di posti auto all’interno della struttura. Invece il tratto iniziale di via Margone non presenterebbe tali caratteristiche, atteso che la carreggiata ha una larghezza compresa tra 3,60 e 6 ml, ulteriormente ridotta dai veicoli che sovente vi sostano. Pertanto l’assenza di un adeguato spazio per l’inversione di marcia dei veicoli rende la prescrizione in questione inefficace, se non foriera di ulteriori criticità per la viabilità dell’abitato di Ravina.
IV) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste.
Nel parere del Servizio opere urbanizzazione primaria prot. 7273 del 12 gennaio 2022 si legge che via Margone «presenta una sezione carrabile variabile da ml. 4,30 ad oltre i ml. 5,00, per cui è garantito l’interscambio veicolare in condizioni di sicurezza, anche alla luce dello studio sull’analisi dei flussi di traffico allegato alla documentazione di progetto» . Tuttavia ciò non corrisponderebbe al vero in quanto la carreggiata in questione presenta una larghezza minima di 3,60 ml, e non già di 4,30 ml, sicché non è affatto consentito il transito simultaneo di veicoli nelle due direzioni.
Inoltre, nell’analisi dei flussi di traffico allegata alla richiesta di permesso di costruire si ipotizza l’accesso a piedi alla struttura da parte di circa sessanta avventori nell’ora di punta, e ciò comporta che sulla via Margone vi sarà una compresenza di veicoli e pedoni che nei tratti di strada di minor larghezza non potrebbe avvenire in condizioni di sicurezza, anche in ragione del fatto che su tale tratto di strada non insiste un marciapiede.
3. Con i motivi aggiunti gli appellanti hanno chiesto l’annullamento degli ulteriori atti sopra indicati affidando la propria domanda ai seguenti motivi: violazione degli articoli 80, 85, e 92, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 nonché dell’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001; violazione della prescrizione speciale di cui al permesso di costruire oggetto di variante; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.
La SCIA presentata dalla controinteressata riguarderebbe una variazione al progetto già assentito, consistente nell’eliminazione dell’area di manovra localizzata presso l’ingresso del compendio edilizio e oggetto della prescrizione speciale impartita dal permesso di costruire, e la sua sostituzione con un’altra area di manovra, localizzata in corrispondenza dei parcheggi interni e, quindi, ben distante dall’accesso alla struttura.
Pertanto la variante non rispetterebbe la prescrizione speciale - relativa alla realizzazione di «un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli» - che è stata dall’Amministrazione ritenuta necessaria al fine di «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio. Infatti la localizzazione dell’area di manovra presso l’ingresso «risultava imprescindibile per consentirsi agli avventori di avere piena visuale del transito di altri veicoli e in tal modo programmare l’accesso dalla e alla via pubblica» , mentre lo spostamento dell’area di manovra all’interno del parcheggio non soddisferebbe tali esigenze, stante l’assenza di visuale su via Margone.
La variante non integrerebbe una «miglioria da un punto di vista viabilistico» , come invece si legge nella relazione tecnica allegata alla SCIA, ma si porrebbe in contrasto con il descritto vincolo imposto dal Comune in sede di rilascio del titolo edilizio, mentre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 80, 85, e 92, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015, l’utilizzo della SCIA per interventi in variante è consentito solo a condizione che gli interventi stessi non contrastino con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Con la impugnata sentenza, il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, prescindendo dall’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire, sollevata dalla controinteressata, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte lo ha respinto perché infondato, e ha respinto i motivi aggiunti perché infondati; ha compensato le spese del giudizio.
4. Con l’appello in esame, è impugnata la sentenza del TRGA sopra indicata per i seguenti motivi:
I. Errores in iudicando. Violazione ed errata applicazione degli artt. 80, 85, e 92, comma 2, della L.P. n. 15/2015 nonché dell’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione della prescrizione speciale di cui al permesso di costruire oggetto di variante. Errata ed omessa valutazione su fatti e documenti decisivi per la controversia. Illogicità ed ingiustizia manifeste.
La fondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado è stata espressamente riconosciuta dall’amministrazione comunale e ciò è stato sia riconosciuto dal TRGA sia dalla contro interessata, che in data 26 settembre 2022, ha presentato SCIA di variante al gravato permesso di costruire, proponendo l’eliminazione dello spazio di manovra presso l’ingresso del compendio edilizio e la sua sostituzione con altra area di manovra, localizzata in corrispondenza dei parcheggi interni, e dunque ben distante dall’accesso alla struttura.
Tuttavia, anche la variante non sarebbe rispettosa della prescrizione speciale, contenuta nel permesso di costruire, riferita - come detto - alla realizzazione di “un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli” , che è stata ritenuta necessaria dagli uffici comunali al fine di limitare l’insorgere di ingorghi sulla Via Margone ed in prossimità dell’accesso alla struttura.
Anche tale censura è stata tuttavia ritenuta infondata dal Giudice di prime cure, sulla scorta di una motivazione che gli appellanti ritengono non condivisibile per le seguenti ragioni:
a) l’interpretazione sarebbe antitesi con la chiara formulazione letterale della prescrizione speciale in questione, la quale, nel riferirsi all’area di manovra, funzionale all’inversione di marcia dei veicoli, ne impone esplicitamente la collocazione “all’ingresso della nuova struttura” e non già, appunto, in corrispondenza del parcheggio interno, distante dall’ingresso del complesso;
b) l’esigenza di limitare l’insorgere di ingorghi sulla Via Margone, in prossimità dell’accesso alla struttura, risulterebbe vanificata dalla traslazione dell’area di manovra come prevista dalla SCIA poiché è collocata al di là dei muri di recinzione, che impediscono ogni visuale sulla via pubblica, per cui i veicoli che accedono e recedono dalla struttura non potrebbero disimpegnare celermente la strada senza compiere manovre su Via Margone;
c) ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 e 92 l.p. n. 15/2015, coerentemente con quanto statuito dall’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, è consentito l’utilizzo della SCIA per interventi in variante che non contrastino con prescrizioni contenute nel permesso di costruire; nel caso in esame, lo strumento della SCIA sarebbe stato illegittimamente utilizzato dalla contro interessata nella misura in cui ha inteso apportare una variazione sostanziale al permesso di costruire, elusiva della prescrizione speciale ivi introdotta per cui il Comune avrebbe dovuto accertare la carenza dei requisiti e presupposti di legge per l’utilizzo dello strumento edilizio della SCIA, inibendo l’esecuzione dei lavori oggetto di variante;
d) il Comune avrebbe omesso di valutare il contenuto della segnalazione - nota dd. 22.12.2022 - degli appellanti e di adottare provvedimenti in autotutela come richiesto dagli stessi e come previsto dall’art. 86, comma 8, ultimo periodo, della l.p. n. 15/2015, in caso di sussistenza di pericolo per la sicurezza pubblica.
II. Errores in iudicando. Violazione ed errata applicazione della prescrizione speciale di cui al permesso di costruire oggetto di variante. Errata ed omessa valutazione su fatti e documenti decisivi per la controversia. Illogicità ed ingiustizia manifeste.
Il TRGA avrebbe errato nel ritenere infondato il terzo motivo del ricorso principale, con il quale si è rilevato come la prescrizione impartita dal Comune nel titolo edilizio relativamente all’installazione all’inizio della Via Margone di segnaletica luminosa indicante la disponibilità di parcheggio non risulti in alcun modo efficace, attesa l’assenza di spazi adeguati per consentire l’inversione di marcia dei veicoli.
Il Giudice di primo grado avrebbe dato una interpretazione errata della prescrizione, che invero nemmeno gli appellati avrebbero sostenuto in giudizio, essendosi limitati ad assumere la pretesa adeguatezza degli spazi di manovra in prossimità della segnaletica.
Gli appellanti hanno invero sostenuto che il tratto iniziale di Via Margone, situato in prossimità di una strettoia, non presenterebbe caratteristiche tali da consentire ai veicoli di operare un’agevole inversione di marcia, per l’ipotesi di comunicata indisponibilità di posti auto all’interno della struttura.
III. Errores in iudicando. Errata ed omessa valutazione su fatti e documenti decisivi per la controversia. Illogicità ed ingiustizia manifeste.
Con tale motivo gli appellanti hanno riproposto la censura di cui al quarto motivo del ricorso principale, con il quale si è rilevato come la larghezza della via Margone, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, non risulti tale da consentire, in condizioni di sicurezza, il transito simultaneo di veicoli nelle due direzioni.
Gli appellanti rilevano di avere contestato le misurazioni offerte dal Comune poiché si riferirebbero all’intero asse stradale e non già alla sola carreggiata, delimitata dalle linee bianche sicché la via in questione presenterebbe una carreggiata di larghezza minima pari a 3,60 ml e non già a 4,30 ml.
5. Il Comune di Trento si è costituito in giudizio con l’avvocato Angela Colpi, in data 14 dicembre 2023 e, successivamente, a seguito di rinuncia al mandato dell’avvocato Colpi (cfr. deposito del 28 maggio 2024), con l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria difensiva in data 25 marzo 2025.
6. La controinteressata si è costituita in giudizio e ha depositato documenti e memorie difensive e in replica.
In relazione al primo motivo d’appello, la controinteressata ha rappresentato che nelle more del giudizio ha presentato una nuova SCIA in variante che è stata approvata dalla Sovraintendenza dei Beni Culturali e dal Comune di Trento, che tra altri aspetti di dettaglio del progetto ha anche comportato una risistemazione dell’area di ingresso. La variante ha comportato lo spostamento di un piccolo edificio, il che ha permesso di allargare considerevolmente l’area di ingresso, realizzando così in sostanza una seconda area di manovra all’entrata che permette un’inversione di marcia e quindi una area in perfetta corrispondenza alla prescrizione speciale di cui all’originario titolo autorizzativo (cfr. confronto tavole progettuali. doc. 4).
Con detta variante – a suo dire – tutte le doglianze degli appellanti sarebbero definitivamente superate e conseguentemente sarebbe venuto meno l’interesse all’azione e l’appello sarebbe da dichiarare improcedibile.
In ogni caso, la controinteressata ha preso posizione sui singoli motivi d’appello, chiedendone la reiezione.
7. Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo d’appello è riproposta la censura secondo la quale anche la SCIA in variante sarebbe illegittima poiché la traslazione dell’area di manovra si porrebbe in contrasto con la prescrizione speciale relativa alla realizzazione di «un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli» , prescrizione che l’Amministrazione ha ritenuto necessaria al fine di «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio.
Inoltre, lo spostamento dell’area di manovra su un’area non corrispondente all’ingresso della struttura non perseguirebbe il fine per il quale la prescrizione speciale era stata imposta, perché comporterebbe un ulteriore aggravamento della viabilità sulla via Margone, determinando in tal modo un pericolo per la sicurezza pubblica.
9.1. Il motivo è infondato.
In via preliminare, si rileva che la documentazione fotografica depositata dagli appellanti per la prima volta in grado di appello non può essere considerata comprovante la situazione di pericolo descritta, attesa la mancanza della data in cui le foto sono state scattate e comunque la non provata assiduità del fenomeno che con la documentazione in questione di vorrebbe comprovare.
Nel merito, non si condivide l’affermazione per cui l’attuale ubicazione dell’area di manovra nel progetto fosse in violazione della prescrizione speciale dell’originario permesso di costruire giacché l’area di manovra – come risulta dalle tavole progettuali allegate – appare essere stata spostata solo per pochi metri verso il parcheggio, ma non in maniera tale da ritenersi in violazione della prescrizione del permesso di costruire.
In ogni caso, come si desume dalla relazione tecnica allegata alla SCIA e come rilevato anche dalla sentenza impugnata, la variante effettivamente si configura come una «miglioria da un punto di vista viabilistico» in quanto lo spostamento dell’area di manovra in direzione del parcheggio della struttura appare idoneo ad evitare in misura più efficace che si creino ingorghi.
Peraltro, il Comune di Trento, sevizio opere urbanizzazione primaria aveva già espresso il proprio parere favorevole (prot. n. 7273 di data 12/01/2022) sul progetto privo di tale intervento ed è stata la controinteressata ad avere proposto di realizzare l’area di manovra per migliorare la viabilità. L’Amministrazione, nel parere del 31 gennaio 2022 sub prot. n. 26340, ha preso atto “dell’utilità dell’area di manovra per disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia”.
La SCIA pertanto non appare in contrasto con l’originario permesso di costruire, avendo semmai cercato di aumentare il livello di sicurezza attraverso lo spostamento dell’area di manovra.
In relazione all’obbligo del Comune di tenere conto delle osservazioni degli appellanti e di emanare un provvedimento in autotutela, si rileva che l’Amministrazione ha tenuto in considerazione le osservazioni degli interessati attraverso le prescrizioni che sin dal rilascio del permesso di costruire sono state imposte alla contro interessata; del resto, l’esercizio dell’autotutela non costituisce un obbligo per l’amministrazione, ma è rimesso alla sua discrezionalità nel contemperare l’interesse pubblico e gli interessi dei privati. Nel caso in esame, le prescrizioni che fin dall’inizio il Comune ha adottato nonché la stessa iniziativa della contro interessata di modificare il progetto appaiono avere ragionevolmente raggiunto un contemperamento dei distinti interessi.
10. Con il secondo motivo d’appello è contestata dagli istanti la prescrizione contenuta nel permesso, relativa alla necessità di installare la segnaletica luminosa che indichi la disponibilità del parcheggio per i veicoli che intendono accedere alla struttura, il che determinerebbe un ulteriore restringimento dell’asse stradale.
Secondo i ricorrenti tale segnaletica non potrebbe trovare idonea collocazione “all’inizio di via Margone” e non vi sarebbe comunque lo spazio per consentire ai veicoli di operare un’agevole inversione di marcia in caso di mancanza di parcheggio.
10.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, si rileva che il motivo impinge nel merito della scelta discrezionale dell’amministrazione sicché il giudice amministrativo può esaminarlo, nell’ambito del proprio sindacato giurisdizionale, sotto il profilo della proporzionalità e della logicità della scelta compiuta dal Comune.
In secondo luogo, nella prescrizione in esame non è stato determinato in modo preciso il posizionamento della segnaletica (cfr. prescrizione “4 sia installata, all’inizio di via Margone, segnaletica luminosa che indichi la disponibilità di parcheggio per i veicoli che vogliono accedere alla struttura, la cui posizione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Opere Urbanizzazione Primaria” ), ma come indicato a pag. 6 della memoria comunale nello schema planimetrico è indicata con il bollino rosso l’ipotetica posizione di tale segnaletica nella parte iniziale di via Margone (che in realtà negli ultimi metri è già via Filari Longhi) in modo tale che chi arriva alla rotatoria veda l’informazione sui parcheggi disponibili e, in caso di parcheggio occupato, si diriga verso altri parcheggi presenti in zona senza accedere alla via Margone.
Pertanto, la prescrizione della segnaletica luminosa ha esattamente la finalità di prevenire l’insorgere di ingorghi nella via margone, sicché non appare una scelta irragionevole.
11. Con il terzo motivo di appello si contesta, da un lato, la dimensione della carreggiata che sarebbe pari ad una larghezza minima di 3,60 ml e non già di 4,30 ml, per cui non sarebbe consentito il transito simultaneo di veicoli nelle due direzioni, e dall’altro lato, il difetto di istruttoria poiché l’Amministrazione avrebbe acquisito come attendibile l’analisi dei flussi di traffico su via Margone allegata dalla contro interessata alla documentazione di progetto.
11.1. Il motivo è infondato.
Premesso che anche questa censura mira ad entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e che pertanto devono essere ribadite le considerazioni sopra svolte in relazione all’ambito del sindacato del giudice amministrativo, si osserva che l’Amministrazione ha ripetuto le misurazioni nel corso di un sopralluogo dedicato in data 10 agosto 2022 (cfr. docc. 11 e 12 fascicolo primo grado) da cui risulta che la larghezza minima della strada bitumata è di ml 4,30 (dal filo muro e filo guard-rail) fino ad oltre 5,00 ml e quindi l’interscambio veicolare è sufficientemente garantito e conseguentemente non si rinvengono idonee motivazioni per smentire la valutazione espressa dal Comune di Trento.
In relazione alla attendibilità dell’analisi dei flussi di traffico, quella compiuta dal Comune tiene conto dei dati risultanti dal Piano urbano della mobilità del Comune di Trento e comunque prevede specifiche misure volte a ridurre i potenziali rischi connessi a eventuali incrementi dei flussi di traffico ( «Data la larghezza contenuta della via, considerando anche l’eventuale presenza di pedoni, si ritiene opportuno mantenere il limite di velocità di 30 km/h attualmente presente; La committenza propone di realizzare un adeguato impianto di illuminazione pubblica lungo i 300 m di via Margone in oggetto per incrementare ulteriormente la sicurezza degli utenti sia dotati di un mezzo di trasporto che a piedi; Il progetto prevede la creazione di una zona per la manovra dei mezzi nei pressi della nuova struttura utile per disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia; La Committenza propone, infine, l’installazione di una segnaletica luminosa che indichi la capienza del parcheggio interno alla nuova struttura in modo tale che, in caso di parcheggio pieno, gli utenti non transitino con i mezzi a motore dalla via in oggetto»), misure che poi si sono tradotte nelle quattro prescrizioni imposte con l’impugnato permesso di costruire («1. venga mantenuto su via Margone il limite di velocità di 30 km/h attualmente presente; 2. nell'ambito di estensione e rifacimento dei sottoservizi lungo la via Margone venga realizzato da parte della società RR ST un adeguato impianto di illuminazione pubblica; 3. sia realizzata un'area di manovra all'ingresso della nuova struttura per l'inversione di marcia dei veicoli; 4. sia installata, all'inizio di via Margone, segnaletica luminosa che indichi la disponibilità di parcheggio per i veicoli che vogliono accedere alla struttura, la cui posizione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Opere Urbanizzazione Primaria» ).
Le doglianze degli appellanti non scalfiscono i dati riportati dall’Amministrazione sicché anche tale motivo è infondato.
12. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
13. La particolarità del caso esaminato giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO