Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al Nr. 12731/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
TRA
(P.Iva ) con sede in TI (BA) alla Via Spalato n. 59, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Leogrande (c.f.
[...]
) come da mandato il calce all'atto di opposizione presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti;
- Debitore Opponente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ) con sede in ZA (MB) alla Via S.M. Pelletier n. 4, in CP_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Delegato-legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato allegato telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Sgarrella (C.F. ) e Crescenzo CodiceFiscale_2
Rubinetti (C.F. ) entrambi del Foro di Milano, presso il cui studio è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata come in atti;
- Creditrice Opposta -
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 9.11.2023, ritualmente notificato, la ricorrente, Parte_1
,
[...] proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 09.10.2023 con cui la società ntimava il pagamento della somma di € 20.362,03 oltre interessi moratori ed accessori. CP_1
gli interessi come da domanda, nonché le spese legali liquidate in € 567,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP ed oltre alle successive occorrende.
Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e l'inesistenza del credito. L'opponente, una volta cambiato il gestore dei servizi di energia elettrica, aveva ricevuto dalla società ENEL
ENERGIA la fattura n. 4354523364 del 19/07/2023 dell'importo di € 21.750,80 in cui alla voce
“Altre partite” era stato riportato l'addebito in fattura dell'importo di € 19.245,44 dei corrispettivi
CMOR (riferibili all'utente uscente: . L'importo era stato rateizzato e l'opponente stava CP_1
eseguendo i pagamenti rateali secondo un piano di rientro. Stante la sussistenza dei gravi motivi chiedeva fosse concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Concludeva chiedendo di
“accertare e dichiarare l'improcedibilità, nullità ed inefficacia giuridica del precetto ivi opposto e del titolo esecutivo, quindi dell'azione esecutiva, per difetto di legittimazione attiva della CP_1
e dell'inesistenza del credito ingiunto, in quanto ceduto ad altro gestore nei cui confronti la
sta già pagando, con il beneficio della rateazione,nonché per tutte Parte_1
le altre ragioni dedotte nel presente atto;
condannare controparte all'integrale pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva con comparsa del 17.1.2024 la esponeva di avere notificato il decreto CP_1
ingiuntivo n.2123/2023 DI, emesso ad istanza di in data 26.06.2023; di non essere stata CP_1
proposta opposizione;
di essere stato dichiarato esecutivo in data 22.09.2023; di non avere ricevuto alcun pagamento;
di avere conseguentemente notificato in data 2.10.2023 l'atto di precetto opposto.
L'opposizione proposta era inammissibile in quanto si intendevano far valere ragioni da espletare, invece, con l'opposizione a decreto ingiuntivo o se si fossero riscontrati fatti estintivi o modificativi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Spiegava che il rappresentava il CP_2
corrispettivo per morosità delle utenze di energia addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale il quale versava in situazione di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica. L'importo, fatturato in bolletta dal nuovo fornitore sotto la voce oneri diversi avendo natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente andava corrisposto CP_1 all'ultimo gestore e fatturato dal distributore territoriale. Si opponeva per mancanza dei presupposti alla sospensione. Concludeva affinchè il Tribunale“previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettasse l'opposizione avversa, perché inammissibile e destituita di fondamento in fatto e in diritto, per tutte le ragioni innanzi indicate, con vittoria di spese e competenze di lite.”
Le parti hanno depositato, previa fissazione dei termini, le memorie ex art. 171 c.p.c..
All'udienza del 2.12.2024 questo giudicante proponeva la definizione conciliativa lasciando alle parti la determinazione per le spese processuali e compensi del giudizio di opposizione.
Il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza svolta in forma cartolare con il deposito delle note di trattazione scritta in cui ciascuno ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con diversa determinazione in ordine alla determinazione delle spese processuali.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza dandone lettura del dispositivo.
L'opposizione alla luce degli atti appare infondata e va valutata seppure sommariamente nel merito al solo fine di verificare la fondatezza, per la pronuncia della soccombenza virtuale.
Avendo le parti dato atto dell'accettazione della proposta conciliativa con l'avvenuto pagamento dell'importo di € 2.141,72 a mezzo bonifico bancario, è evidente che è venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite.
Va osservato che la Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che “il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha un ambito di cognizione circoscritto e non può sindacare questioni già coperte dal giudicato, dovendo limitarsi alla verifica della validità formale del titolo esecutivo e all'accertamento di eventuali fatti estintivi sopravvenuti” ( Cass. sez. III Civ. 5 febbraio 2015, n. 2076).
Nel caso di specie non avendo le parti regolato con un accordo transattivo la liquidazione delle spese ritiene questo giudicante di doversi pronunciare sulla loro liquidazione ritenendole parzialmente compensate e liquidandole in €. 1.776,95 come segue, tenendo conto della riduzione del 30% per assenza di questioni specifiche di fatto e di diritto nonché del 50% per non risultare alcun tentativo di conciliazione sulle spese processuali da parte opposta:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00 Compenso al netto delle riduzioni € 1.776,95
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile iscritta al nr.12731/2023 RG, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere del giudizio promosso da nei Parte_1
confronti di CP_1
- compensa parzialmente le spese processuali, condannando al pagamento Parte_1
in favore di delle spese processuali come liquidate in €. 1.776,95 oltre oneri accessori( CP_1
spese forf.rie 15%; Cap 4%; IVA 22% se dovuta pe ril regime fiscale).
Sentenza resa all'esito della camera di consiglio, ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 6.6.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini