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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17304 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 51401/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
IL TE CE
FA BR CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51401/2022, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Ivan Boccali
-ricorrente-
e
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Armelisasso
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in
Monte Compatri (Roma) in data 11 ottobre 1997 e dalla loro unione sono nati i figli (classe 1999) e (classe 2001). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge
[...]
rappresentando che nell'anno 2020 i coniugi si erano separati con CP_1
accordo a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 29 ottobre
2020 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
la ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sul vincolo coniugale, ha CP_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, come da scrittura di accordo sottoscritta in data
17 novembre 2025, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
a) Disporre a carico del Sig. quale CP_1
contributo al mantenimento del figlio il Per_2
versamento mensile di Euro 500,00 rivalutabile
annualmente in base agli indici Istat, a titolo di
mantenimento ordinario, oltre al versamento del 50%
delle spese straordinarie purché previamente 2 concordate nel rispetto del protocollo di Intesa del
Tribunale Ordinario di Roma … da versarsi direttamente
al figlio ormai maggiorenne. Ciò fino al Per_2
raggiungimento dell'indipendenza economica;
b) disporre a carico del Sig. e in favore della CP_1
Sig.ra il versamento della somma di Parte_1
Euro 2.000,00, entro il 31.12.2025 quale adempimento
dell'accordo di negoziazione assistita per la raggiunta
separazione consensuale.
Con espressa rinuncia a ogni altra condizione e/o
pretesa derivante dagli accordi famigliari in questa sede
raggiunti.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 11 ottobre 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, può
disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
3
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monte
Compatri (Roma) in data 11 ottobre 1997 tra nata a [...] Parte_1
il 14 settembre 1970, e nato a [...] il [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 02848, Parte 2, Serie B00, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE estensore
FA BR
Il Presidente
- TA EN
-
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
IL TE CE
FA BR CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51401/2022, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Ivan Boccali
-ricorrente-
e
CP_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Armelisasso
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio concordatario in
Monte Compatri (Roma) in data 11 ottobre 1997 e dalla loro unione sono nati i figli (classe 1999) e (classe 2001). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge
[...]
rappresentando che nell'anno 2020 i coniugi si erano separati con CP_1
accordo a seguito di negoziazione assistita sottoscritta in data 29 ottobre
2020 e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
la ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
senza opporsi alla pronuncia sul vincolo coniugale, ha CP_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, come da scrittura di accordo sottoscritta in data
17 novembre 2025, formulando le seguenti conclusioni congiunte:
a) Disporre a carico del Sig. quale CP_1
contributo al mantenimento del figlio il Per_2
versamento mensile di Euro 500,00 rivalutabile
annualmente in base agli indici Istat, a titolo di
mantenimento ordinario, oltre al versamento del 50%
delle spese straordinarie purché previamente 2 concordate nel rispetto del protocollo di Intesa del
Tribunale Ordinario di Roma … da versarsi direttamente
al figlio ormai maggiorenne. Ciò fino al Per_2
raggiungimento dell'indipendenza economica;
b) disporre a carico del Sig. e in favore della CP_1
Sig.ra il versamento della somma di Parte_1
Euro 2.000,00, entro il 31.12.2025 quale adempimento
dell'accordo di negoziazione assistita per la raggiunta
separazione consensuale.
Con espressa rinuncia a ogni altra condizione e/o
pretesa derivante dagli accordi famigliari in questa sede
raggiunti.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 11 ottobre 1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte, può
disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
3
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monte
Compatri (Roma) in data 11 ottobre 1997 tra nata a [...] Parte_1
il 14 settembre 1970, e nato a [...] il [...]; CP_1
matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 02848, Parte 2, Serie B00, Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE estensore
FA BR
Il Presidente
- TA EN
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