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19 novembre 1996
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14 giugno 1997
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14 dicembre 2021
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Art. 46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate ((un compenso adeguato e proporzionato)) a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite. ((53)) 2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', ((un compenso adeguato e proporzionato)) agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. ((53)) 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione)) .(21) ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', ((un compenso adeguato e proporzionato)) agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. ((53)) 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione)) .(21) ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
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- 1. La tutela giuridica del diritto d'autore delle serie tv e web serieAccesso limitatoDavide Giovanni Daleffe · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2018 · 6.786728
Giurisprudenza • 2
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- art. 1399 cod. civ.·
- falsus procurator·
- art. 1388 cod. civ.·
- ratifica implicita·
- diritto d'autore·
- opera di elaborazione derivata·
- risarcimento danni·
- art. 46-bis l. 633/1941·
- contratto di prestazione d'opera·
- inadempimento contrattuale