3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresi', ((un compenso adeguato e proporzionato)) agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. ((53)) 4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito ((dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione)) .(21) ((53)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 , ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo e' riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998. -------------- AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.