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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2336/2024 del RGL introdotta da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente alla c.da Duglia n.244, rappresentato e Parte_1 difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Katia Vetere ( ) C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza c.so Luigi Fera n. 127
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento) Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i predetti requisiti medico – legali, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta
(Indennità di accompagnamento) fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa nonché
l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
15.5.2024, data deposito atto di dissenso 15.5.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 13.6.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte ex art. 195 c.p.c. avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP e dal CTU superate con ampia motivazione supportata da evidenze scientifiche.
Invero le doglianze di parte attrice si risolvono nella riproposizione delle osservazioni critiche già sollevate nel corso del sub procedimento ex art. 195 c.p.c. e che il CTU ha disatteso (relazione peritale del dott. , qui da intendersi integralmente trascritta). Persona_2
Del tutto pretestuosa l'asserzione attorea secondo cui la breve relazione svolta dall'ausiliare sulle sue osservazioni, in seno al sub procedimento ex art. 195 c.p.c., sarebbe “nulla” sia nella forma che nel contenuto: un foglio formato A4 senza intestazione e che ricalca pedissequamente le argomentazioni della relazione. Anche nella forma la relazione peritale manca degli elementi minimi richiesti: ictu oculi la relazione manca, per es. anche dell'intestazione del medico e del locus ove lo stesso opera come degli elementi che ne rendono incontestabile la paternità.
Per_ Agli atti del procedimento per atpo risulta che il ctu (dottore e non dottor per Persona_2
come indicato in ricorso alla pagina 3) – trasmessa la relazione e ricevute le osservazioni di parte attrice
– ha espresso la sua sintetica valutazione sulle stesse, prendendo posizione in maniera puntuale sulle doglianze di parte ricorrente nei termini che si riportano: In riferimento alla prima osservazione si specifica, “assistenza cautelativa” indica che il OR , pur potendo deambulare Parte_1
autonomamente, si avvale di ausilio per cautelarsi, a protezione, è un bisogno psicologico che scema man mano che si acquista tono e trofismo muscolare e maggiore sicurezza. Una personalità più intraprendente ne avrebbe fatto a meno. Ciò è quanto descritto nelle dimissioni del centro riabilitativo di ricovero e soprattutto è quanto da me riscontrato.
Circa il secondo punto si precisa di non aver “declassato” le patologie dell'istante ma di avere fatto, in scienza e coscienza, una diagnosi. La patologia a cui fa riferimento l'Avvocato Vetere è una patologia legata a cause interne, a volte genetiche, ben diverso dalla depressione di cui soffre il OR . Parte_1
Ad ogni modo la diagnosi dell'Avvocato Vetere non avrebbe condizionato la capacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, ma avrebbe influito solo sulla percentualizzazione dell'invalidità da me considerata 100.
Per il terzo punto, non si tratta di una mancata verifica ma una personale valutazione clinica in cui non si riscontrano i risultati dei test riferiti, che si ricorda ad impronta prettamente soggettivi. Per tanto sono solitamente accompagnati da una attenta descrizione clinica che, nel nostro caso manca>.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu le osservazioni critiche già disattesa dal ctu.
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 18/1980 prevede che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante comportano soltanto una difficoltà ma non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non impedirebbero la deambulazione, né la possibilità di compimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, in senso opposto precluderebbero il compimento degli atti fondamentali ovvero la deambulazione autonoma.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Inoltre, parte ricorrente si limita a mera prospettazione di un aggravamento delle condizioni di salute, senza alcuna allegazione in merito all'incidenza dello stesso ai fini della integrazione del requisito sanitario qui in rilievo, limitandosi a produrre un certificato medico di recente formazione e a sostenere che per ciò solo si è verificato un aggravamento;
in disparte da ciò, tale certificato (di pochi mesi successivo alla visita peritale) attesta le patologie già sussistenti e già ampiamente esaminate dall'ausiliare.
Non appare sufficiente, invero, la mera affermazione di un sopravvenuto aggravamento senza alcuna deduzione a supporto e la mera produzione di certificati medici di formazione di poco anteriore all'introduzione del giudizio, essendo necessario che si deduca e si comprovi quale patologia si sarebbe aggravata e le ragioni dell'incidenza della stessa sull'autonomia del soggetto.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2336/2024 del RGL introdotta da
, nato ad [...] il [...] e ivi residente alla c.da Duglia n.244, rappresentato e Parte_1 difeso, come da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Katia Vetere ( ) C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza c.so Luigi Fera n. 127
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento) Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento e di aver altresì esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo
(ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale ai fini della concessione della predetta prestazione e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i predetti requisiti medico – legali, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento del requisito sanitario fondante il diritto alla prestazione richiesta
(Indennità di accompagnamento) fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa nonché
l'accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta come da dispositivo in calce unitamente alla contestuale presente motivazione.
***
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
15.5.2024, data deposito atto di dissenso 15.5.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 13.6.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, previo accertamento del relativo requisito sanitario.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass.
n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, si fondano sulle osservazioni critiche già svolte ex art. 195 c.p.c. avanti al c.t.u. nominato nella fase di ATP e dal CTU superate con ampia motivazione supportata da evidenze scientifiche.
Invero le doglianze di parte attrice si risolvono nella riproposizione delle osservazioni critiche già sollevate nel corso del sub procedimento ex art. 195 c.p.c. e che il CTU ha disatteso (relazione peritale del dott. , qui da intendersi integralmente trascritta). Persona_2
Del tutto pretestuosa l'asserzione attorea secondo cui la breve relazione svolta dall'ausiliare sulle sue osservazioni, in seno al sub procedimento ex art. 195 c.p.c., sarebbe “nulla” sia nella forma che nel contenuto: un foglio formato A4 senza intestazione e che ricalca pedissequamente le argomentazioni della relazione. Anche nella forma la relazione peritale manca degli elementi minimi richiesti: ictu oculi la relazione manca, per es. anche dell'intestazione del medico e del locus ove lo stesso opera come degli elementi che ne rendono incontestabile la paternità.
Per_ Agli atti del procedimento per atpo risulta che il ctu (dottore e non dottor per Persona_2
come indicato in ricorso alla pagina 3) – trasmessa la relazione e ricevute le osservazioni di parte attrice
– ha espresso la sua sintetica valutazione sulle stesse, prendendo posizione in maniera puntuale sulle doglianze di parte ricorrente nei termini che si riportano: In riferimento alla prima osservazione si specifica, “assistenza cautelativa” indica che il OR , pur potendo deambulare Parte_1
autonomamente, si avvale di ausilio per cautelarsi, a protezione, è un bisogno psicologico che scema man mano che si acquista tono e trofismo muscolare e maggiore sicurezza. Una personalità più intraprendente ne avrebbe fatto a meno. Ciò è quanto descritto nelle dimissioni del centro riabilitativo di ricovero e soprattutto è quanto da me riscontrato.
Circa il secondo punto si precisa di non aver “declassato” le patologie dell'istante ma di avere fatto, in scienza e coscienza, una diagnosi. La patologia a cui fa riferimento l'Avvocato Vetere è una patologia legata a cause interne, a volte genetiche, ben diverso dalla depressione di cui soffre il OR . Parte_1
Ad ogni modo la diagnosi dell'Avvocato Vetere non avrebbe condizionato la capacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, ma avrebbe influito solo sulla percentualizzazione dell'invalidità da me considerata 100.
Per il terzo punto, non si tratta di una mancata verifica ma una personale valutazione clinica in cui non si riscontrano i risultati dei test riferiti, che si ricorda ad impronta prettamente soggettivi. Per tanto sono solitamente accompagnati da una attenta descrizione clinica che, nel nostro caso manca>.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu le osservazioni critiche già disattesa dal ctu.
Inoltre, si premette che l'art. 1 della Legge n. 18/1980 prevede che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di un'assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.; il consulente, infatti, ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte istante comportano soltanto una difficoltà ma non le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.
La parte ricorrente ha ritenuto errata tale valutazione ma si osserva che tali contestazioni non risultano in alcun modo dimostrate da un punto di vista medico legale e che contrastano con l'evidenza oggettiva emersa nel corso della visita peritale;
inoltre, parte ricorrente, sotto un profilo medico legale non spiega in alcun modo il motivo per il quale quelle stesse patologie riscontrate dal consulente, che secondo quest'ultimo non impedirebbero la deambulazione, né la possibilità di compimento in via autonoma degli atti quotidiani della vita, in senso opposto precluderebbero il compimento degli atti fondamentali ovvero la deambulazione autonoma.
Valga richiamare, sul punto, l'insegnamento della SC secondo cui il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o.. La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.. , che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del c.t.u, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate ("specificate") propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte.
Inoltre, parte ricorrente si limita a mera prospettazione di un aggravamento delle condizioni di salute, senza alcuna allegazione in merito all'incidenza dello stesso ai fini della integrazione del requisito sanitario qui in rilievo, limitandosi a produrre un certificato medico di recente formazione e a sostenere che per ciò solo si è verificato un aggravamento;
in disparte da ciò, tale certificato (di pochi mesi successivo alla visita peritale) attesta le patologie già sussistenti e già ampiamente esaminate dall'ausiliare.
Non appare sufficiente, invero, la mera affermazione di un sopravvenuto aggravamento senza alcuna deduzione a supporto e la mera produzione di certificati medici di formazione di poco anteriore all'introduzione del giudizio, essendo necessario che si deduca e si comprovi quale patologia si sarebbe aggravata e le ragioni dell'incidenza della stessa sull'autonomia del soggetto.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti