Sentenza 19 febbraio 2025
Decreto presidenziale 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2024, proposto da
Qb Tel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Sarno prot. n. 15503/2024 del 15 aprile 2024 recante l’archiviazione istanza AP_ SCIA-00119-2023;
della nota del Comune di Sarno prot. n. 13678/2024 del 2 aprile 2024 recante “Comunicazione archiviazione 10 bis della legge n. 241/1990”;
della nota del Comune di Sarno prot. n. 10960/2024 del 12 marzo 2024 recante “Rif. AP_SCIA-00119-2023 autorizzazione per la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettronico da installare nell’immobile identificato al Foglio 20 particella 8325 sito in Sarno alla Via 5 Maggio e successiva V.S. riscontro prot. 8768 del 27/02/2024 – RICHIESTA INTEGRAZIONE”;
della nota del Comune di Sarno prot. n. 7338/2024 del 19 febbraio 2022 recante “riscontro istanza prot. 6876 del 15/02/2024”;
della nota del Comune di Sarno prot. n. 3394/2024 del 23 gennaio 2024 recante “riscontro Avvenuta Autorizzazione ex art. 44 comma 10 del D.Lgs. n. 259/03”;
di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
e per l'accertamento del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 44, d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata dalla ricorrente QB Tel S.r.l. in data 18 settembre 2023, per l'installazione dell'impianto per le comunicazioni elettroniche in Sarno, Via 5 Maggio, s.n.c. (NCT, foglio n. 20, particella n. 8523) e del conseguente diritto della ricorrente a realizzare l’impianto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. QB Tel S.r.l., tower company operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, premette che:
- in data 18 settembre 2023 ha trasmesso al AP del Comune di Sarno istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione all’installazione di un’infrastruttura per impianti di comunicazione elettroniche nel territorio del medesimo Comune, su immobile di proprietà privata ubicato alla via 5 Maggio, s.n.c. (NCT, foglio n. 20, particella n. 8523);
- l’ARPA Campania e il Genio Civile hanno trasmesso parere favorevole rispettivamente il 23 ottobre 2023 e il 13 novembre 2023;
- il 19 settembre 2023 il Comune ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento e con nota prot. 37179/2023 del 25 settembre 2023 è stata indetta la conferenza di servizi;
- con nota PEC del 17 gennaio 2024 QB Tel ha trasmesso al Comune l’autocertificazione di avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003;
- a seguito di plurime successive interlocuzioni, con provvedimento n. 15503/2024 del 15 aprile 2024 il AP del Comune di Sarno ha comunicato di non ritenere formato il silenzio assenso e ha contestualmente archiviato l’istanza presentata rendendo noto che “ le motivazioni ostative al rilascio dell’autorizzazione richiesta sono il mancato versamento dei diritti AP previsti anche dall’art. 54 comma 3 del D.lgs. 259/2003 e del Canone Unico Patrimoniale previsto dall’art. 1 comma 831 bis della Legge 190/2019, per gli impianti telefonici ai quali non è applicabile il Canone di cui al comma 831 della medesima Legge 190/2019 (occupazione di suolo pubblico) ”; la società è stata quindi diffidata “ ai sensi dell’art. 1454 del c.c….a non installare nell’immobile identificato al Foglio 20 particella 8325 sito in Sarno alla Via 5 Maggio, in assenza della dovuta autorizzazione rilasciata da questo AP ”.
2. Avverso la citata determina n. 15503/2024, nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati, è insorta QB Tel, con atto notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 21 giugno 2024, articolando a sostegno del gravame due motivi, appresso sintetizzati:
I. Violazione dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3 e 97, Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento – violazione del principio di legalità, di tipicità dell'azione amministrativa, del legittimo affidamento – accertamento dell’avvenuta formazione del titolo autorizzativo per silenzio assenso : gli atti gravati sono stati illegittimamente adottati posteriormente alla formazione del titolo abilitativo per EN ;
II. Violazione degli artt. 44 e 54, d.lgs. n. 259/2003, illegittimità del diniego impugnato in principalità poiché fondato: (i) sull’asserita debenza del UP nonostante l’area su cui insisterà l’impianto sia di proprietà privata e (ii) sull’omesso versamento dei diritti di istruttoria e/o segreteria, in contrasto con il disposto di cui all’art. 54, d.lgs. n. 259/2003: il diniego impugnato è altresì illegittimo in quanto basato, in contrasto con il disposto di cui all’art. 54, d.lgs. n. 259/2003, sull’omesso versamento dei diritti AP e del UP (peraltro non dovuto attesa la proprietà privata dell’area su cui insisterà l’impianto).
3. Si è costituito il Comune di Sarno, deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame ed eccependo l’inammissibilità del secondo motivo per omessa impugnazione delle disposizioni (Delibera G.M. n. 15/2019) che prevedono il versamento degli importi richiesti a titolo di istruttoria AP nonché per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione concernente la debenza del Canone Unico Patrimoniale.
4. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 22 gennaio 2025 la causa è stata introitata in decisione.
5. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti gravati in quanto adottati posteriormente alla formazione del titolo abilitativo per EN , non essendo intervenuti dinieghi espressi sull’istanza nel termine di sessanta giorni normativamente previsto.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. L’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003, nella versione ratione temporis applicabile, dispone che:
- « Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi » (comma 10);
- « quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 » (comma 7).
5.3. Questa Sezione, con le pronunce n. 2427 del 30 ottobre 2023, n. 308 del 29 gennaio 2024 e n. 1342 del 21 giugno 2024 ha chiarito (sulla scorta anche di quanto affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2023, n. 298 e da TAR Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616) che in materia di istanze di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per le comunicazioni elettroniche ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio assenso si forma per il mero decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza qualora non sia stato comunicato un atto di manifesto diniego o dissenso da parte delle autorità a vario titolo coinvolte nel procedimento, senza la necessità di attendere che queste si pronuncino in maniera espressa, tenuto conto delle finalità acceleratorie e semplificatorie proprie della disciplina in tema di comunicazioni elettroniche (e avuto presente che è in ogni caso fatto salvo l’eventuale esercizio, ove ne ricorrano i presupposti, dei poteri di intervento in autotutela).
Nello stesso senso è stato recentemente affermato che “ la formazione del silenzio assenso sull'istanza è expressis verbis ricollegata dalla legge al decorso del termine … decorrente dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, salva la possibilità per l'amministrazione procedente, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, di chiedere un'integrazione documentale, nel qual caso il termine "riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale" (comma 6 del medesimo art. 44); per impedire che si formi il titolo tacito entro tale termine perentorio deve essere adottato, alternativamente, un espresso provvedimento finale di diniego ovvero, in sede di conferenza di servizi, "un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali " (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10059).
5.4. Le sopra esposte argomentazioni sono destinate a valere, a fortiori , nel caso di specie, in cui non si pone un problema di incidenza su valori paesaggisticamente tutelati.
5.5. Non possono infatti essere condivise le argomentazioni del Comune secondo le quali la formazione tacita del provvedimento amministrativo per silenzio assenso sarebbe stata inizialmente preclusa dalla mancanza del parere dell’Ufficio Urbanistico, necessario per la prossimità al Cimitero dell’area di intervento e, comunque, dall’omesso pagamento degli oneri economici collegati alla concessione del titolo (diritti AP e Canone Unico Patrimoniale) che andrebbe ad inficiare la completezza formale dell’istanza.
5.6. Su un piano generale si osserva che la giurisprudenza richiamata dall’Ente Locale - nell’affrontare la vexata quaestio delle modalità di formazione del silenzio assenso onde stabilire se il provvedimento tacito di accoglimento consegua al mero decorrere del tempo ovvero al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l'attribuzione del bene della vita - ha affermato che << l'impostazione di "convertire" i requisiti di validità della fattispecie "silenziosa" in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell'istituto, atteso che nessun vantaggio avrebbe l'operatore se l'amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda. In altri termini, il Collegio rappresenta che, ove si ammettesse che il silenzio assenso non possa formarsi per difetto delle condizioni sostanziali, verrebbe in concreto svuotata di contenuto la previsione di legge, consentendo di fatto all'amministrazione di poter provvedere in ogni tempo e ciò in spregio delle ragioni sottese alla norma (v. altresì, da ultimo, la previsione di cui all'art. 2, comma 8-bis, della l. 241 del 1990, introdotta con il d.l. 76 del 2020, destinata a revocare in dubbio la teoria tradizionale sull'inesauribilità del potere amministrativo), che, da un canto, tutelano l'interesse del privato e, d'altro canto, pongono l'esigenza di responsabilizzare la pubblica amministrazione, in tal modo tutelando l'interesse pubblico attraverso la garanzia del buon andamento dell'attività amministrativa, non tollerandosi la sua inerzia sull'istanza rivolta dall'interessato. La pubblica amministrazione, peraltro, come anticipato, una volta formatosi il provvedimento tacito, ha la possibilità di intervenire in via di autotutela, laddove non sussistano le condizioni per l'adozione dell'atto e per il conseguimento del bene, così come il terzo controinteressato ben può esperire in sede giurisdizionale l'azione di annullamento del silenzio assenso avente carattere provvedimentale >> precisando tuttavia che << L'opzione ermeneutica più idonea alla tutela degli interessi in conflitto, in altri termini, deve essere individuata nel fatto che l'assenso tacito si forma allorquando sulla domanda, se corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione della P.A., sia decorso il termine di legge senza che questa abbia provveduto, mentre non può essere escluso per difetto delle condizioni sostanziali per il suo accoglimento, ossia, per contrasto della richiesta con la normativa di riferimento. Diversamente, ove l'istanza non sia stata corredata da tutta la documentazione necessaria ovvero si presenti imprecisa o foriera di possibili equivoci, in modo tale che l'amministrazione destinataria sia stata impossibilitata per il comportamento dell'istante a svolgere un compiuto accertamento di spettanza del bene, il silenzio assenso non può formarsi, per cui si avrà un'ipotesi di inesistenza dello stesso e non di sua illegittimità >> (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203).
5.7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che né la (iniziale) carenza del parere dell’Ufficio Urbanistico né l’omesso versamento degli oneri richiesti possano rappresentare fattori ostativi alla formazione del silenzio assenso, non venendo in rilievo documentazione e/o adempimenti necessari ai fini dell’acquisizione del titolo.
5.8. Va infatti osservato che il parere dell’Ufficio Urbanistico non ricade affatto fra i documenti previsti dagli allegati al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, dovendo trovare pertanto applicazione la consolidata giurisprudenza secondo la quale nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 15/2024).
La citata giurisprudenza, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 – d.lgs. n. 259/2003 e dell'ivi richiamato modello A dell'allegato n. 13 del medesimo testo normativo, si ritiene, infatti, applicabile, mutatis mutandis , anche nel vigore dell'art. 44 d. lgs. n. 259/2003 che, al comma 3, semplificando ulteriormente la materia e senza più fare rinvio ad alcuna modulistica per la predisposizione dell'istanza in questione, così dispone: " l'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività "; sicché, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 44, anche in base alla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che non sia necessario che l'istante produca documentazione non prescritta, né dalla norma, né dal modello di domanda di cui al previgente Allegato 13, modello A, del d.lgs. n. 259/2003 (oggi, allegato 12-bis, modelli a) e b), del d.lgs. n. 259 del 2003 in forza di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, richiamato dall'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 259 cit.).
Più a monte – e pur senza considerare la tardività della richiesta di integrazione istruttoria, che si colloca comunque oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 - non può obliterarsi l’orientamento secondo cui le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile non possono essere classificate come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, non ledendo in alcun modo gli interessi dei quali il vincolo in questione persegue la tutela ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2021, n. 13014; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10298, secondo cui “ il vincolo inedificabilità nella fascia di rispetto cimiteriale non giustifica il diniego di installarvi infrastrutture di telefonia mobile, a meno che sull'area non gravi vincolo paesistico culturale o non sussistano particolari situazione che le precludano per esigenze di salubrità/sicurezza o comunque escludano espressamente ogni forma di urbanizzazione primaria ”),
5.9. Relativamente al UP – in disparte la questione relativa alla debenza o meno dello stesso, che esula dalla giurisdizione di questo giudice – deve rilevarsi che la disciplina del procedimento autorizzatorio recata dal Codice delle Comunicazioni elettroniche non include affatto il pagamento del canone fra gli adempimenti necessari quale precondizione per l’emanazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che l’omesso versamento non può assurgere a fattore ostativo alla formazione del silenzio assenso.
Non depongono in senso contrario le previsioni normative recate dalla l. 160/2019 e richiamate dal Comune, le quali devono essere intese nel senso per cui, fermi i presupposti normativi per l’acquisizione del titolo, il relativo rilascio fa sorgere – laddove sussistano tutte le altre condizioni ex lege stabilite - l’obbligo di corresponsione del UP.
Detto in altri termini, se è vero che sulla base delle citate disposizioni il rilascio del titolo rappresenta presupposto della debenza del UP, da esse non può tuttavia inferirsi, a contrario , che l’omesso versamento del canone precluda il conseguimento dell’autorizzazione, poiché ciò si tradurrebbe nella surrettizia introduzione, nel corpus normativo del d.lgs. n. 259/2003, di ulteriori presupposti dell’iter autorizzativo, diversi da quelli enucleati dal legislatore nella già segnalata ottica di favor per le telecomunicazioni elettroniche.
In termini analoghi deve essere interpretato l’art. 45 del Regolamento UP, approvato con delibera di C.C. n. 26/2021, il quale - laddove prevede che “ Il versamento della prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso ” - individua il momento in cui sorge l’obbligo di versamento del canone, senza tuttavia per ciò solo legittimare il diniego dell’autorizzazione nel caso di mancato versamento.
5.10. Per quanto poi attiene ai diritti AP merita poi osservare che la relativa richiesta – oltre a non ostare alla formazione del silenzio assenso per le medesime considerazioni sin qui svolte - si appalesa anche contraria al principio espresso dall’art. 54 d.lgs. n. 259/2003, che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'assolvimento di ogni onere o canone che non sia stabilito da tale normativa di settore, nell'intento di escludere ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa dipendere dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati, con il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento tra operatori a seconda della Regione in cui operano (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 13580/2023; T.A.R. Molise, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 375).
In particolare il citato art. 54, rubricato “ Divieto di imporre altri oneri ”, dispone: " Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 ".
L’esegesi proposta è stata poi confermata anche dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, che, intervenendo sulla portata di tale previsione, ha chiarito che essa " si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente (ivi) previsti ..., restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto ".
Nel solco dei principi e delle regole appena richiamate, la giurisprudenza amministrativa ha quindi affermato che il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice delle telecomunicazioni rappresenta una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge, tenuto conto che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 - la ratio dell'art. 93 CCE (l'attuale art. 54) è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
Né può rilevare l’eccezione formulata dal Comune, concernente l’omessa impugnazione delle disposizioni (Delibera G.M. n. 15/2019) che prevedono il versamento dei diritti Suap per lo svolgimento della conferenza di servizi, trattandosi di disposizioni che non necessitavano di impugnazione in quanto, oltre a non essere applicabili alla fattispecie sulla base del ricostruito quadro normativo, neppure prevedono espressamente il pagamento dei diritti di segreteria per le autorizzazioni di stazioni radio base.
6. Orbene, tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, e considerato che né l’iniziale mancanza del parere dell’Ufficio Urbanistico né il mancato assolvimento degli oneri economici collegati alla concessione del titolo (di cui peraltro si è acclarata, con riferimento ai diritti AP, la non debenza) possono precludere la formazione del silenzio assenso, deve concludersi che il provvedimento di “archiviazione” del 15 aprile 2024, emesso a circa sette mesi dalla presentazione dell’istanza ex art. 44, avvenuta il 18 settembre 2023, è stato adottato quando ormai doveva ritenersi formato il titolo abilitativo per EN .
Da quanto precede consegue dunque la fondatezza del motivo, potendo l’amministrazione intervenire, successivamente alla formazione silenziosa del titolo abilitativo, unicamente attivando un procedimento di ritiro in autotutela dell'atto di tacito assenso ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 (“ maturato il silenzio, l'Ente locale non ha possibilità di intervento al di fuori dell'esercizio dei poteri di autotutela, ciò in quanto, ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali, rimarrebbero del tutto frustrati sia la lettera che la ratio acceleratoria e semplificatoria della norma predetta, aggravando ingiustificatamente il procedimento, determinando un'ingiustificabile anomalia al principio fondamentale di semplificazione fissato dalla disciplina speciale di autorizzazione individuata dall'art. 87 (oggi art. 44) del Codice delle comunicazione elettroniche ”, Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 222) e considerato che è da escludere che nel caso di specie si sia inteso realizzare un intervento in autotutela, non essendo in alcun modo esplicitata la volontà di porre nel nulla il provvedimento tacitamente formatosi (e, anzi, muovendo il Comune dal presupposto, esplicitato a partire dalla nota prot. 7338 del 19 febbraio 2024, della non applicabilità del silenzio assenso all’istanza onde trattasi).
7. In conclusione, il primo motivo di ricorso, con il quale si fa valere la formazione del silenzio assenso, coglie nel segno nei termini sopra illustrati e deve essere accolto, con assorbimento di tutte le altre censure.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Sarno al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO