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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2024, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 322/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2019, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RANUCCI GRAZIA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO MARIO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/01/2019 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 16/09/2000 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Nocera
Inferiore, anno 2000, parte II, serie A, Vol. I, n. 163 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche di
, nata il [...]; con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 17.10.2024, tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla scrittura privata, sottoscritta in parti data e di cui è stata data lettura alle parti ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del 05.02.2009), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in pagina 2 di 4 caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile),
e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali
(contenuto nell'accordo sopra citato), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Va, tuttavia, precisato come il Tribunale prenderà atto dei residui accordi, come numericamente riportati in parte dispositiva, giacché frutto di libera pattuizione dei coniugi e non suscettibili di assumere contenuto dispositivo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 16/09/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Nocera Inferiore, anno 2000, parte II, serie A, Vol. I, n. 163).
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti (accordo sottoscritto il
17.10.2024, dalle parti nonché dai loro procuratori), richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate di cui ai punti n.ri da 4 a 7.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2019, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RANUCCI GRAZIA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce/a margine del ricorso;
ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'avv. ALFANO MARIO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/01/2019 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Nocera Inferiore il 16/09/2000 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Nocera
Inferiore, anno 2000, parte II, serie A, Vol. I, n. 163 ), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche di
, nata il [...]; con vittoria delle spese di lite. Per_1
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Alla succitata udienza del 17.10.2024, tenutasi davanti al Giudice istruttore, in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte conformemente alla scrittura privata, sottoscritta in parti data e di cui è stata data lettura alle parti ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione (pronunciata consensualmente e poi omologata con decreto del 05.02.2009), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in pagina 2 di 4 caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile),
e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali
(contenuto nell'accordo sopra citato), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
Va, tuttavia, precisato come il Tribunale prenderà atto dei residui accordi, come numericamente riportati in parte dispositiva, giacché frutto di libera pattuizione dei coniugi e non suscettibili di assumere contenuto dispositivo.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Controparte_1 in Nocera Inferiore il 16/09/2000 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Nocera Inferiore, anno 2000, parte II, serie A, Vol. I, n. 163).
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica pagina 3 di 4 all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti (accordo sottoscritto il
17.10.2024, dalle parti nonché dai loro procuratori), richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento,
- prendendo atto delle residue statuizioni concordate di cui ai punti n.ri da 4 a 7.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4