Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01723/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D.E.S.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Muro Leccese, Centrale Unica di Committenza - Accordo Consortile Unione Terre D’Oriente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
Edilcostruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Congedo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando/disciplinare di gara per procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., indetto dal Comune di Muro Leccese, avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione in regime di concessione dell’intervento di ampliamento del Cimitero Comunale di Muro Leccese (CIG: 90336725F6 CUP: J64E21002300005), spedito in Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale contratti pubblici n. 47 del 22/4/2022;
- laddove occorrer possa, dei chiarimenti resi dal Comune in relazione alla suddetta gara;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 01/06/2021, non a mani della deducente;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 15/07/2021, recante « proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale. Approvazione progetto »;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 28/10/2021, recante « Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale. Integrazioni »;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2021, recante « Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale »;
- della determinazione dirigenziale n. 39 del 15/04/2022, recante « Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, per la progettazione, realizzazione e gestione in regimento di concessione dell’intervento di ampliamento del Cimitero Comunale di Muro Leccese. CIG: 90336725F6 – CUP: J64E21002300005. Determina a contrarre »;
- laddove occorrer possa, di tutti i documenti facenti parte della proposta presentata dalla proponente Edilcostruzioni S.r.l. ed allegati agli atti della gara gravati a formarne parte integrante e sostanziale, ivi espressamente compresi la bozza di convenzione e gli elaborati di progetto;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente e comunque del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto in corso di causa;
e, per la condanna dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
nonché per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D.E.S.I. S.r.l. il 7/7/2022:
- della determinazione n. 63 del 20/06/2022, con la quale la gara de qua è stata aggiudicata alla controinteressata Edilcostruzioni S.r.l.;
- dei verbali di gara n. 1 del 13/05/2022, ivi compresa la determinazione n. 58 del 01/06/2022 di approvazione dello stesso, nonché dei verbali di gara n. 2 del 03/06/2022 e n. 3 del 10/06/2022;
- della determinazione n. 59 del 01/06/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente e comunque del provvedimento di aggiudicazione ove intervenuto in corso di causa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D.E.S.I. S.r.l. l ’ 8/9/2022:
- di tutti gli atti già gravati, ferma in via principale la condanna dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
nonché per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edilcostruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F. De Marini per la parte ricorrente, avv. A. Marasco, in sostituzione dell’avv. M. Congedo, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società D.E.S.I. S.r.l. ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con cui le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva ragione, hanno indetto e poi bandito la procedura di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione in regime di concessione dell’intervento di ampliamento del Cimitero Comunale di Muro Leccese.
1.1. A sostegno del gravame, DESI S.r.l. ha addotto i seguenti motivi di censura:
- la gara in esame vìola il diritto di privativa ad essa concesso dalla P.A., in quanto negli atti della procedura concorsuale si prevede illegittimamente che l’affidatario potrà gestire tutti gli impianti di illuminazione votiva presenti nel cimitero ( primo motivo di ricorso );
- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è incongruo e non tiene conto della particolare complessità dell’appalto e del tempo necessario per la redazione dei documenti necessari, essendo insufficiente il termine concesso (ovvero 17 giorni decorrenti dalla data pubblicazione del bando) per predisporre un’offerta ricomprendente un progetto definitivo completo ed un piano economico e finanziario asseverato da soggetti terzi ( secondo motivo di ricorso );
- non risulta essere stata messa a disposizione tutta la documentazione prevista per il progetto preliminare da cui è scaturita la gara, mancando il piano economico e finanziario ed altri elaborati tecnico-progettuali riguardanti la realizzazione di una vasca drenante, e risultando impossibile predisporre una soluzione progettuale nel termine predetto ( terzo e quarto motivo di ricorso );
- la determinazione del valore della concessione contrasta con i criteri dettati dall’art. 167 D. Lgs. 50/2016, con conseguente impossibilità per l’offerente di formulare una domanda di partecipazione consapevole ed economicamente sostenibile ( quinto motivo di ricorso );
- le previsioni secondo cui, al termine della concessione, i loculi eventualmente invenduti entreranno nella disponibilità dell’Ente (che, dopo averli venduti, provvederà al pagamento degli stessi al concessionario), e la concessione potrà essere prorogata, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, sino a cinque anni e per una sola volta, contrastano con l’art. 165 D. Lgs. n. 50/2016, oltreché con l’art. 180 del medesimo testo normativo, in base al quale il rischio operativo è trasferito al concessionario, con conseguente integrale illegittimità della selezione impugnata ( sesto e settimo motivo di ricorso ).
1.2. Si è costituita in giudizio la controinteressata Edilcostruzioni S.r.l., instando per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Le Amministrazioni intimate, sebbene ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio.
2. Con primo atto di motivi aggiunti del 6.7.2022, D.E.S.I. S.r.l. ha impugnato per invalidità derivata la determinazione di aggiudicazione della concessione per cui vi è causa in favore della controinteressata, riproponendo le stesse doglianze proposte nel ricorso introduttivo.
2.1. Con ordinanza n. 365/2022 del 27.7.2022, il Collegio ha respinto l’istanza di tutela interinale, avanzata da parte ricorrente, per difetto del presupposto del fumus boni iuris .
2.2. Con secondo atto di motivi aggiunti, la difesa attorea ha impugnato i medesimi atti già gravati in giudizio per il seguente ulteriore ordine di censure: “Violazione dell ’ art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dell ’ art. 57, par. 4 lett. c) e h) della Direttiva n. 2014/24/UE” .
2.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Si può prescindere dalle questioni preliminari proposte dalla controinteressata, perché il ricorso principale ed i motivi aggiunti proposti non meritano accoglimento, per le ragioni che si passano ad illustrare.
3.1. Circa il primo motivo di ricorso, osserva anzitutto il Collegio che il disciplinare di gara, all’art. 1.1.1, pag. 6, prescrive che “La proposta del soggetto promotore riguarda [ per ] il solo ampliamento cimiteriale e prevede: […] la gestione economica delle opere da realizzare (loculi) e degli impianti di illuminazione votiva relativi” .
3.2. Alla stregua della chiara previsione della lex specialis , risulta evidente che la nuova procedura di affidamento in concessione avviata dall’Amministrazione comunale concerne il solo ampliamento cimiteriale, anche con riferimento - per quel che qui rileva - al servizio di illuminazione votiva e alla riscossione dei relativi proventi.
3.3. Sul punto, si deve rimarcare che tale specifico aspetto - già nitidamente evincibile dalle previsioni di gara - è stato oggetto di ulteriore precisazione in sede di chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante proprio su un quesito proposto dalla ricorrente (cfr. doc. n. 3 foliario del 31.5.2022).
3.4. Anche l’assunto attoreo secondo cui “la privativa concessa alla deducente si estende all ’ intera struttura cimiteriale” è contraddetto dalla piana interpretazione letterale degli atti disciplinanti il rapporto concessorio di cui è titolare la società D.E.S.I. (v. doc. n. 15 foliario del 31.5.2022); infatti, il capitolato d’oneri che disciplina il rapporto concessorio della società ricorrente prevede all’art. 1, che “oggetto del presente capitolato d ’ oneri è il diritto riservato al Comune di Muro Leccese di esercitare, con diritto di privativa, il servizio dell ’ illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. esistenti nel cimitero comunale ... ” e all’art. 10 che « la ditta concessionaria si impegna: […] ad effettuare a sue spese i necessari ampliamenti di rete di illuminazione nel caso questi si rendessero necessari per eventuali ampliamenti del cimitero comunale ».
3.5. Alla stregua dei canoni di interpretazione dettati per il contratto dagli artt. 1362 e ss. cod. civ., è agevole inferire che le suddette disposizioni non inibiscono affatto alla P.A. di affidare ad altro soggetto concessionario i servizi inerenti alle lampade votive dell’ampliamento cimiteriale ( peraltro nell ’ ambito di un oggetto complesso, riguardante la concessione di opere e servizi, di cui le lampade votive rappresentano solo una parte minore ).
3.6. In altre parole, la comune intenzione dei contraenti, per come ricavabile dal senso letterale e complessivo delle citate disposizioni negoziali, è quella di circoscrivere la concessione in regime di privativa in favore di D.E.S.I. S.r.l. alle opere “esistenti” nel cimitero, sicché detta privativa non è estensibile ai successivi ampliamenti, come quello che ne occupa.
3.7. Inoltre, a fronte dell’impegno della concessionaria di realizzare, con spese a proprio carico, eventuali ampliamenti della rete di illuminazione cimiteriale, non è dato rinvenire un corrispondente vincolo per il Comune di avvalersi di siffatto impegno (in tal senso, depone pure l’uso del periodo ipotetico in seno all’art. 10 cit.: “nel caso si rendessero necessari...” ) .
4. Parimenti infondato è anche il motivo di doglianza incentrato sulla inidoneità del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione rispetto alla complessità delle prestazioni richieste al concorrente.
Ciò in quanto, fino alla data del 30 giugno 2023, per le procedure ordinarie disciplinate dal codice degli appalti si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5 e 74, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, senza dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti [v. art. 8, comma 1, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, come da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f ), D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021].
5. Gli altri motivi di ricorso - sopra sintetizzati - afferiscono invece alla procedura di gara e si appalesano inammissibili per carenza di legittimazione della società ricorrente, posto che la stessa non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, né ha impugnato nella presente sede clausole del bando che le precludano l’utile partecipazione con assoluta certezza.
5.1. A tal riguardo, osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza (Ad. Plen. nn. 1/2003, 4/2011, 9/2014, 4/2018) e per espressa previsione legislativa (art. 120, co. 5, c.p.a.), sussiste un onere di immediata impugnazione del bando di gara solo in presenza di una lesione concreta e attuale della situazione giuridica dell’interessato, ovvero nel caso le clausole impugnate abbiano portata “immediatamente escludente” , “dovendosi con tale predicato intendersi quelle che con assoluta certezza gli precludano l ’ utile partecipazione” , secondo l’enucleazione operata dalla giurisprudenza. Al di fuori di questa ipotesi, il bando di gara va impugnato unitamente all’atto applicativo, dal momento che è quest’ultimo ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato.
5.2. Segnatamente, la possibilità, e quindi l’onere, di immediata impugnazione del bando di gara va “configurata quale eccezione alla regola in base alla quale i bandi di gara possono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell ’ interessato. Pertanto, il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L ’ eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell ’ interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell ’ esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell ’ immediata contestazione si traduce nell ’ impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo” (Ad. Plen. n. 4/2018, par. 16.6).
5.3. Nell’elaborazione giurisprudenziale, il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato individuato: a ) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b ) nelle regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. Plen. 7 aprile 2011, n. 3); c ) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d ) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e ) nelle clausole impositive di obblighi contra ius ; f ) nei bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; g ) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).
5.4. Si tratta di ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico la possibilità di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica.
5.5. Per determinare un onere di immediata impugnazione del bando, infatti, la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, alle determinazioni dell’amministrazione e all’assetto di interessi delineato dagli atti di gara, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti; inoltre, occorre sottolineare che i motivi immediatamente escludenti devono avere natura oggettiva e non inerire meramente a pretese situazioni soggettive, ascrivibili ad un giudizio meramente individuale di non convenienza della commessa, deve in altri termini determinarsi una oggettiva impossibilità alla partecipazione.
6. Ebbene, applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie oggetto di giudizio, reputa il Collegio che la società ricorrente non abbia allegato fatti idonei a dimostrare l’impossibilità di formulare un’offerta consapevole ed economicamente sostenibile, né l’antieconomicità dell’assetto concessorio previsto dalla legge di gara.
6.1. Infatti, le questioni addotte dalla parte con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in ordine alla asserita carenza di alcuni documenti ed elaborati tecnico-progettuali nel progetto di fattibilità approvato dall’Amministrazione comunale, nonché alla mancata messa a disposizione dei concorrenti del piano economico-finanziario disciplinante l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, possono, se del caso, essere oggetto di censura a valle dell’aggiudicazione, non impedendo all’operatore economico, in modo certo ed oggettivo, di partecipare alla gara e di formulare un’offerta consapevole e coerente con le prescrizioni di gara.
6.2. In ogni caso – in disparte i profili di irricevibilità della impugnativa degli atti presupposti all’indizione della procedura aperta di partenariato pubblico-privato, sollevati dalla difesa di parte resistente – le censure si rivelano infondate anche nel merito, sia perché i particolari tecnico-costruttivi della vasca drenante delle acque meteoriche sono riportati negli elaborati progettuali approvati dalla P.A. (v. pag. 3, ultimo paragrafo, della Relazione Tecnica Generale, Tavola n. 4 della Planimetria Generale di Progetto, nonché pagg. 3-7 della Relazione Paesaggistica – v. Allegato n. 5 foliario 13.6.2022); sia perché, a norma dell’art. 183, comma 15, del Codice dei contratti pubblici “il progetto di fattibilità è posto a base di gara…”, e non anche il piano economico-finanziario predisposto dal promotore.
7. Parimenti non si rinviene portata escludente nella dedotta erroneità della stima del valore della concessione (quinto motivo di ricorso), essendo indicato nel bando di gara il valore finanziario dell’investimento, pari a € 604.000,00 (v. paragrafo 1.1.2 del Bando di gara) ed avendo la P.A. dettagliatamente fornito a DESI S.r.l. - in risposta ai quesiti n. 1 e n. 2, dalla stessa formulati in data 2.5.2022 (doc. n. 3 foliario del 31.5.2022) - il riepilogo dei flussi di cassa operativi previsti per l’intero arco temporale di durata della concessione (10 anni), nonché i principali dati di previsione economica e di stima della domanda, contenuti nel piano economico e finanziario presentato dal soggetto promotore.
7.1. Gli elementi di calcolo presi a riferimento dalla P.A. non appaiono né incongrui né irragionevoli in modo macroscopico; d’altronde non sono stati allegati elementi idonei a ritenerli tali, avuto riguardo, ad esempio, a concessioni di servizi similari, sì da rendere la predisposizione dell’offerta eccessivamente difficoltosa e, di conseguenza, la relativa previsione immediatamente lesiva.
7.2. Similmente può concludersi per le previsioni di gara contestate con il sesto ed il settimo motivo di ricorso, le quali, lungi dal determinare un effetto escludente per l’operatore economico, appaiono, al più, utili a favorire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile quanto agli investimenti ricadenti in capo all’offerente.
7.3. Segnatamente, in rapporto alle specifiche previsioni del bando di gara, qui stigmatizzate (punti 1.3. e 2.1 del disciplinare di gara), deve rilevarsi che le censure formulate da D.E.S.I. S.r.l. non hanno evidenziato come le violazioni ipotizzate possano essere idonee a compromettere la concreta contendibilità della gara e ad impedire alla società ricorrente di acquisire piena conoscenza delle regole che ne disciplinano lo svolgimento e, di conseguenza, di presentare la propria offerta; trattasi anzi di previsioni che, nella stessa prospettazione attorea, si risolvono in una riduzione del rischio operativo del concessionario, sicché esse non hanno alcun carattere escludente, né incidono sulle modalità di partecipazione alla gara.
7.4. Tali previsioni non sono peraltro inficiate da profili di abnormità, illogicità, arbitrarietà ed irragionevolezza, sì da rendere impossibile alla società ricorrente il calcolo della convenienza economica della commessa e la formulazione di un’offerta adeguata e consapevole; in altri termini, non impediscono in modo macroscopico, né rendono estremamente inutile e difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica.
8. Al rigetto del ricorso introduttivo consegue la reiezione del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha impugnato, in via derivata e per i medesimi motivi, il provvedimento di aggiudicazione della gara de qua .
9. Deve, infine, essere esaminato il secondo atto di motivi aggiunti, da qualificarsi in termini di motivi aggiunti c.d. propri, trattandosi della formulazione di ulteriori ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della domanda di annullamento degli stessi provvedimenti precedentemente gravati.
9.1. Le censure in esso proposte si appalesano anch’esse inammissibili, in quanto – non avendo l’impresa ricorrente partecipato alla procedura di gara – non sussiste alcun interesse della stessa all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della procedura de qua sotto il dedotto profilo della mancata esclusione della controinteressata ex art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c- bis ), del D. Lgs. n. 50/2016.
9.2. Osserva infatti il Collegio che – una volta accertata l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, con conseguente rigetto della domanda di annullamento del bando di gara – la ricorrente non può più logicamente vantare un interesse strumentale alla riedizione della stessa, neppure sotto gli ulteriori aspetti della allegata illegittimità dell’ammissione alla gara di Edilcostruzioni S.r.l. [ovverosia, per l’omessa dichiarazione di un procedimento penale a carico del suo amministratore, costituente – a dire della ricorrente – illecito endo-procedimentale sanzionabile con l’esclusione dalla procedura]: l’interesse alla riedizione della gara si traduce, come noto, nell’aspirazione ad una nuova (e diversa) gara, ma detto interesse assume, in questo caso, la consistenza di un interesse di mero fatto in relazione alla posizione di chi, non avendo partecipato alla procedura concorsuale, si trova nella stessa posizione del quisque de populo .
10. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente devono essere respinti, in quanto infondati.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della controinteressata, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti delle Amministrazioni evocate in giudizio, in quanto non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla controinteressata, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO